Schema di D.Lgs. - Tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini - Relazione
Schema di decreto legislativo recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”
PREMESSA
Con la proposta di decreto legislativo in epigrafe, da adottare ai sensi della delega al Governo di cui all’articolo 15 della L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008), si tratta di apportare numerose e sostanziali modifiche alla legge tuttora vigente sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini (L. n. 164/1992), in particolare per adeguarla alle profonde innovazioni apportate dalla nuova OCM vino (Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio, nonché del relativo regolamento applicativo della Commissione n. 607/2009, in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini).
Ai fini dell’identificazione dei riferimenti normativi che sono alla base della proposta di decreto legislativo in questione, occorre precisare subito che con il Reg. CE n. 491/2009 del 25 maggio 2009 (GUCE n. L 154 del 17.6.2009), recante modifica al Reg. CE n. 1234/007 (relativo all’OCM unica dei mercati agricoli), il citato Regolamento 479/2009 (OCM vino), a decorrere dal 1° agosto 2009, è stato inserito nel predetto reg. CE n. 1234/2007, ovvero nell’ambito dell’OCM unica e, conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto u.s. il Reg. n. 479/2008 è stato abrogato.
Per tale motivo nel testo della proposta si fa riferimento al Reg. CE 1234/2007 del Consiglio.
Con la proposta in questione si stabiliscono, dunque, le “nuove” disposizioni nazionali quadro in materia di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini e si procede all’abrogazione della citata L. n. 164/1992, pur riprendendone alcune impostazioni di fondo connesse ai valori della nostra peculiare tradizione vitivinicola di qualità.
La Legge n. 164/1992, ha infatti contribuito, in 17 anni, in maniera determinante allo sviluppo e al consolidamento del nostro patrimonio nazionale delle produzioni vinicole DOCG, DOC e IGT.
Tuttavia, necessita ormai per il settore un “nuovo strumento normativo organico sulla tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini”, sia per adeguarsi alla nuova OCM (Reg. CE n. 1234/2007), sia per tener conto delle attuali esigenze degli operatori ed alle nuove sfide dei mercati comunitario e internazionale.
La proposta di decreto legislativo costituisce tale “nuovo strumento normativo organico” e, in particolare, persegue i seguenti obiettivi elencati nell’articolo 15 della legge n. 88/2009:
a) preservare e promuovere l’elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l’elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei consumatori.
Nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 15 della legge n. 88/2009 lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 dicembre 2009.
Sul tale testo, trasmesso dal DAGL della Presidenza del Consigli dei Ministri con nota n. 9200 – 50160/10.3.74 del 14 dicembre 2009 alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, è stato espresso nella seduta del 17 dicembre 2009 il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome, previo recepimento di alcune modifiche proposte da parte regionale ed accolte tecnicamente dai rappresentanti ministeriali nella preliminare riunione tecnica del 16 dicembre 2009.
Inoltre in tale sede è stata condivisa la richiesta regionale per l’istituzione di un gruppo di lavoro Ministero/Regioni, che operi in raccordo con la filiera e con i diversi soggetti interessati, cui affidare il compito di esaminare e valutare gli attuali adempimenti e di individuarne possibili razionalizzazioni e semplificazione, sia in riferimento alle attività delle strutture preposte alla gestione amministrativa – tra cui Regioni, AGEA, Camere di Commercio – sia in riferimento alle strutture di controllo.
Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 dicembre 2009.
La Conferenza Stato-Regioni ha espresso, nella seduta del 17 dicembre 2009, parere favorevole previo recepimento di alcune modifiche totalmente accolte.
Inoltre in tale sede, è stata condivisa la richiesta regionale per l’istituzione di un gruppo di lavoro Ministero/Regioni, che operi in raccordo con la filiera e con i diversi soggetti interessati, cui affidare il compito di esaminare e valutare gli attuali adempimenti e di individuarne possibili razionalizzazioni e semplificazione, sia in riferimento alle attività delle strutture preposte alla gestione amministrativa – tra cui Regioni, AGEA, Camere di Commercio – sia in riferimento alle strutture di controllo.
Il testo allegato rappresenta la formulazione definitiva, e riporta evidenziate in neretto le modifiche concordate in sede di Conferenza Stato Regioni, e in neretto corsivo le modifiche apportate a seguito dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari illustrate in calce alla presente relazione e dell’opportuno coordinamento finale del testo.
Trattasi di modifiche migliorative di carattere tecnico che non incidono sostanzialmente sull’impostazione complessiva del decreto e che in ogni caso non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
NEL MERITO DELLA PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO
L’allegata proposta è strutturata in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti nella delega al Governo di cui all’articolo 15 della citata legge Comunitaria 2008.
In particolare, nella proposta, in attuazione al regolamento CE n. 1234/2007 (ex n. 479/2008), sono ripresi i principi fondamentali della nostra consolidata tradizione nazionale sulle DO ed IGT sanciti dalla L. n. 164/1992, che ovviamente non contrastano con lo stesso regolamento, e sono introdotti gli aspetti normativi relativi alle innovazioni apportate dalla nuova OCM, assicurando così la piena integrazione ed armonizzazione tra l’organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale.
Preliminarmente all’illustrazione dell’articolato della proposta, è pertanto opportuno evidenziare le principali innovazioni apportate dalla nuova OCM vino in materia di vini DOP e IGP (Reg. CE n. 1234/2007 - ex n. 479/2008 - e Reg. applicativo CE n. 607/2009 della Commissione):
1) Definizione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche.
La nuova OCM, pur salvaguardando le specificità del settore vitivinicolo, ha armonizzato il sistema di protezione delle DOP e IGP dei vini con quello degli altri prodotti dell’agroalimentare (Reg. n. 510/2006), sia per le definizioni, sia la relativa protezione comunitaria ed internazionale.
Tuttavia, limitatamente alle definizioni (DOP e IGP), l’innovazione è di carattere formale ed è funzionale al sistema Comunitario di classificazione, ma nella sostanza non è tale da incidere sull’attuale sistema di classificazione nazionale (DOCG, DOC, IGT).
Infatti, proprio per la specificità del settore, la tradizionalità, il rilievo socio-economico e culturale che rivestono le DO e le IG nei principali Paesi europei vitivinicoli, la stessa OCM fa salvo l’uso delle preesistenti menzioni specifiche tradizionali, che per l’Italia sono DOCG e DOC (nell’ambito delle DOP) e IGT (per le IGP). Tali menzioni tradizionali possono infatti essere utilizzate (in etichettatura e presentazione) anche in sostituzione delle relative espressioni comunitarie ed, ovviamente in conformità alle norme degli Stati membri che disciplinano l’uso delle stesse.
In ogni caso l’innovazione esiste e come tale va ripresa nella proposta in questione, sia per aspetti di carattere generale, sia per aspetti particolari (procedura, controllo, ecc.).
2) Protezione comunitaria e relativa procedura di conferimento.
Il sistema cambia profondamente rispetto al preesistente, dove il riconoscimento avveniva in ambito nazionale e soltanto successivamente gli Stati membri comunicavano alla Commissione UE gli elenchi degli ex VQPRD (DOCG e DOC italiane) e IG riconosciuti ai fini della pubblicazione sulla G.U.C.E..
Il sistema della nuova OCM vino è identico a quello previsto per gli altri prodotti DOP e IGP dell’agroalimentare e prevede per il conferimento della protezione (e contestuale approvazione e modifica dei disciplinari) una preliminare procedura nazionale ed una successiva procedura comunitaria che si conclude con la registrazione.
La nuova OCM prevede comunque una fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande (di riconoscimento o modifica dei disciplinari) presentate entro il 1° agosto 2009 con la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale.
3) Zona di produzione vini IGP.
Mentre finora la normativa Comunitaria non obbligava gli Stati membri a prevedere per i corrispondenti vini IG (IGT italiani) la delimitazione della zona di vinificazione delle uve, con la nuova OCM viene introdotto tale importante elemento, che è da inserire nei relativi disciplinari.
Anche per questo aspetto la nuova OCM prevede una deroga transitoria, che consente l’elaborazione dei vini IGP al di fuori della zona delimitata fino 31 dicembre 2012.
4) Verifica del rispetto del disciplinare - Controlli di filiera sulla produzione dei vini DOP e IGP.
Tali controlli, rispetto alla preesistente normativa Comunitaria e nazionale, vengono estesi anche ai vini IGT, per i quali in particolare sono previsti obbligatoriamente gli esami analitici (anche se con varie modalità: sistematici, a sondaggio, casuali mediante un’analisi del rischio).
Inoltre per i controlli in questione viene mutuato il sistema posto in essere per gli altri prodotti DOP e IGP e pertanto devono essere affidati ad Enti pubblici designati dall’Autorità nazionale competente o ad Organismi terzi.
IN ORDINE ALL’ARTICOLATO DELLA PROPOSTA SI ILLUSTRANO LE PRINCIPALI MODIFICHE E INTEGRAZIONI RISPETTO ALLA LEGGE 164/1992:
CAPO I
NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI
Art. 1 - (Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)
Sono necessariamente riportate le nuove definizioni di DOP e IGP, in conformità alla normativa comunitaria – Reg. CE n. 1234/2007 (ex n. 479/2008).
Gli altri principi sanciti derivano dalla L. 164/1992.
Art. 2 - (Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)
Viene ripreso quanto sancito dalla L. 164/1992, con un necessario adeguamento all’OCM, in merito alle situazioni eccezionali che possono consentire il riconoscimento di una DOP e IGP per un solo produttore.
Art. 3 - (Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)
Pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si è salvaguardato il sistema piramidale di classificazione della L. n. 164/1992. Pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” (DOCG), “Denominazione di Origine Controllata” (DOC) e “Indicazione Geografica Tipica” (IGT) costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione italiana.
Vengono poi introdotte, rispetto alla L. n. 164/1992, le citate menzioni DOCG, DOC, IGT, anche in lingua tedesca, francese e slovena, utilizzabili per le produzioni derivanti dai relativi territori a bilinguismo (Provincia di Bolzano e Valle d’Aosta) o dove la minoranza linguistica è tutelata per legge (alcune province della Regione Friuli Venezia Giulia per lo sloveno).
Inoltre viene espressamente previsto che le menzioni specifiche tradizionali italiane, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.
Artt. 4 - 5 - (Ambiti territoriali) - (Coesistenza di diversi vini DO o IG nell’ambito del medesimo territorio)
Per questi aspetti il quadro normativo rimane quello della L. n. 164.
Viene infatti riaffermato il principio, fortemente radicato nella realtà vitivinicola nazionale, della coesistenza in una stessa area ed in un stesso vigneto di più denominazioni e/o indicazioni. Possibilità peraltro confermata dalla Commissione UE con una specifica dichiarazione al momento del voto del regolamento applicativo n. 607/2009.
Art. 6 - (Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione)
Tale articolo viene integrato, rispetto alla L. n. 164/1992, con la disciplina delle menzioni tradizionali “Superiore” e “passito” o “vino passito”, “vino passito liquoroso”, nonché con la previsione dell’obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione per i vini DOCG e DOC (quest’ultima previsione nell’interesse dei produttori e soprattutto dei consumatori).
Viene altresì introdotta la specificazione “storico” per i vini spumanti derivanti dalla zona più antica. Inoltre viene meglio definito il campo di applicazione delle menzioni in questione, in particolare della menzione “Passito” che viene esclusa per i vini DOCG e DOC liquorosi, fatte salve le situazioni preesistenti.
Al comma 6, viene poi introdotta per i vini DOP una lista positiva per i toponimi da abbinare alla menzione vigna, con gestione a livello regionale.
CAPO II
PROTEZIONE COMUNITARIA - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO - REQUISITI FONDAMENTALI E GESTIONE DELLE DOCG, DOC E IGT
Art. 7 - (Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)
Come evidenziato in premessa, tale aspetto procedurale è del tutto innovativo.
Pertanto, viene disposto che il conferimento della protezione delle DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal Reg. CE n. 1234/2007 (ex n. 479/2008) e dal Reg. CE applicativo n. 607/2009.
In particolare, la procedura nazionale viene stabilita con lo specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni.
Si sottolinea che con detto decreto è stato previsto il rafforzamento del ruolo delle Regioni e province autonome, in quanto le documentate domande sono presentate per il loro tramite, previa una preliminare valutazione dei requisiti da parte delle stesse. Inoltre anche successivamente, in ambito di istruttoria ministeriale, è prevista la collaborazione delle competenti Regioni.
Art. 8 - (Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)
Conformemente alla normativa comunitaria, nonché a talune disposizioni già riportate nel decreto procedurale applicativo di cui all’articolo 7, vengono stabiliti i requisiti di base per il riconoscimento delle DOP e IGP, con riferimento alla classificazione qualitativa italiana DOCG, DOC, IGT).
Tali requisiti, peraltro, sono stati ripresi dalla L. n. 164/1992, con alcuni adeguamenti connessi alla riqualificazione delle produzioni in questione.
Art. 9 - (Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche)
In tale articolo sono ripresi i principi già contenuti nella L. n. 164/1992, con taluni adeguamenti connessi alla nuova procedura comunitaria.
CAPO III
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE E GESTIONE SUPERFICI VITATE
Art. 10 - (Disciplinari di produzione)
Tale articolo stabilisce gli elementi obbligatori e facoltativi da prevedere nei disciplinari di produzione, alla luce della normativa comunitaria. Sono stati ripresi dunque gli elementi di base stabiliti dall’art. 35 punto 2 dell’ex Reg. 479/08, consentendo poi la previsione di eventuali regole più dettagliate e/o restrittive nell’ambito degli specifici disciplinari di produzione
In particolare, al comma 1, lettera d) sono state dettagliatamente definite, in accordo con le Regioni, le condizioni di resa massima vino/ettaro per i vini spumanti, in relazione allo specifico metodo di elaborazione.
Art. 11 - (Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP)
Per tale aspetto si rimanda, per analogia, alla procedura prevista per il riconoscimento di cui all’articolo 7 del presente decreto legislativo.
Art. 12 - (Schedario viticolo)
In tale articolo viene proposta, in attuazione dei principi della legge delega, la massima semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori e degli Enti ed Organismi preposti alla Gestione del sistema dei controlli delle DO e IG, al fine di ridurre i relativi costi.
Tale semplificazione prevede la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti DO – elenco vigne IGT) con l’unico strumento dello Schedario viticolo (previsto dall’OCM per tutte le superfici vitate), comunque gestito dalle Regioni nell’ambito dei servizi del SIAN, che rende disponibili tutti i dati agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DO e IG.
Pertanto la semplificazione sostanziale sta nel fatto che i produttori non devono più effettuare duplici richieste per l’iscrizione dei vigneti all’Albo, o per effettuare le variazioni, ma vale l’unica iscrizione nello Schedario viticolo (tramite il fascicolo aziendale).
CAPO IV
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Art. 13 - (Controlli e vigilanza)
In questo articolo, le cui disposizioni si ripercuotono anche su taluni aspetti degli altri articoli del presente Capo, sono disciplinate le sostanziali innovazioni, introdotte dalla nuova OCM vino, relative alla gestione dei controlli nell’ambito della filiera produttiva, come richiamato in premessa.
Viene infatti definito il nuovo sistema di controllo per i vini DOP e IGP che dovrà essere attuato, in conformità alla nuova OCM vino (articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. n. 1234/2007) da una Autorità competente designata dallo Stato membro o da un Organismo di controllo privato autorizzato, che dovranno rispondere ai requisiti di cui alle norme comunitarie (Reg. 882/2004) ed internazionali EN 45011, al fine di garantire la qualità e la terzietà nell’espletamento dei controlli in questione.
La procedura di controllo si articola in un’attività definita, che prende avvio dalla denuncia di produzione delle uve e del vino per concludersi con la certificazione di idoneità/conformità al disciplinare, che, in particolare per i vini a DO, prevede un certificato analitico chimico fisico ed organolettico e, per i vini IG soltanto un esame analitico.
A differenza di quanto fino ad oggi accaduto, tale procedura viene affidata per la totalità delle sue fasi, ad un unico soggetto, individuato dai produttori della DO e/o IG, e che sarà l’unico titolato all’attività di controllo.
Tale sistema, pur con le dovute differenziazioni legate alla specificità del settore, riprende quanto già applicato alle DOP e IGP dell’agroalimentare italiano.
In tale contesto, è stato concordato in sede di Conferenza Stato - Regioni che l’attività di vigilanza sulle strutture autorizzate viene espletata in forma coordinata dal competente Ufficio del Ministero con Regioni e Province autonome per il territorio di competenza.
Inoltre è stato chiarito al comma 18 che, per quanto di competenza della Pubblica Amministrazione, lo svolgimento delle attività previste al presente articolo deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14 - (Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti)
Anche qui si persegue la massima semplificazione.
Si prevede un’unica denuncia di produzione annuale, contestuale per tutti i prodotti vitivinicoli (DOP – IGP e altri vini), direttamente al SIAN, che analogamente a quanto previsto per l’Albo dei vigneti, rende disponibili i dati produttivi a tutti gli Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo.
Trattasi di importante semplificazione, soprattutto a vantaggio dei produttori, in quanto viene annullata l’attuale duplicazione della denuncia delle uve DO e IGT alle competenti Camere di Commercio.
Per quanto concerne le riclassificazioni e i declassamenti sono riprese le disposizioni della L. n. 164/1992 e dei relativi decreti applicativi, significando che trattasi di diposizioni conformi alla nuova OCM.
In particolare, al comma 8 bis, viene ripresa la norma, presente nella L. 164/1992 e comunque conforme alla nuova OCM, che comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o IGP, qualora le relative partite di mosti o di vini atti a divenire tali vengano trasferite al di fuori della zona di vinificazione.
Art. 15 - (Analisi chimico-fisica e organolettica)
In tale articolo vengono ripresi taluni criteri già sanciti dalla legge n. 164/1992 e dallo specifico decreto 25 luglio 2003, opportunamente adeguati alla nuova OCM, in particolare per quanto concerne l’obbligo dell’esame analitico anche per i vini IGT e gli elementi analitici da determinare in conformità all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009.
In tal senso, per apportare gli aggiornamenti allo specifico decreto 25 luglio 2003, si rimanda ad uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, al fine di stabilire le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici ed organolettici per ciascun vino a DOCG o a DOC, per l’espletamento degli esami analitici per i vini IGT, per le operazioni di prelievo dei campioni, per il funzionamento delle commissioni di degustazione, nonché per stabilire i costi e le modalità di pagamento a carico dei produttori, anche per l’operato delle Commissioni di appello.
Vengono comunque prestabiliti i criteri e principi innovativi da stabilire nel decreto applicativo, in conformità alla nuova OCM.
In particolare viene stabilito che la gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione è affidata alla struttura di controllo autorizzata in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.
Pertanto, rispetto al sistema della L. 164/92, la gestione di tali funzioni non può essere più in capo alle Camere di Commercio, in quanto ciò si configurerebbe come distorsione dei principi sanciti dalla normativa in materia di libera concorrenza.
In tal senso con la formulazione dell’articolo in questione il Governo provvede ad adeguarsi allo specifico rilievo mosso dall’Autorità Antitrust in merito alla scelta del Laboratorio cui affidare l’esame analitico.
Le Camere di Commercio tuttavia possono conservare tale ruolo di gestione degli esami di cui trattasi qualora autorizzate come Organismo di controllo per le specifiche DOP e IGP alle condizioni di cui alle predette norme comunitarie ed internazionali EN 45011. In tale contesto rientrano le Commissioni di degustazione già istituite presso le medesime (vedi comma 3)
CAPO V
ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE VINI DOP e IGP
Art. 16 - (Comitato nazionale vini DOP e IGP)
In conformità alla legge delega è stato ridefinito e il ruolo del Comitato, in base alle nuove esigenze del settore, al fine di perseguire la massima efficienza e qualificazione dello stesso Comitato, per quanto concerne le sue funzioni consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione delle DO e IG.
Per tali finalità il Comitato che rimane organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispetto a quello attuale previsto dalla L. 164/1992, è stato pressoché dimezzato nel numero di componenti (da 40 a 18), anche per rafforzare la coesione dello stesso, oltreché per perseguire economia di bilancio.
Il nuovo Comitato vini DOP e IGP vede pertanto ridimensionata la sua connotazione interprofessionale e vede rafforzato il ruolo di Organo tecnico – scientifico – propositivo nelle materie attinenti al settore della viticoltura ed enologia di qualità.
Tale nuova connotazione è peraltro strettamente connessa al nuovo sistema di registrazione e protezione delle DOP e IGP che avviene a livello Comunitario, mediante atto normativo della Commissione e, pertanto, il Comitato non può più avere il ruolo decisionale attualmente previsto dalla L. 164/1992, sulla base del cui parere il Ministero era tenuto a conformarsi nell’emanare i relativi decreti di riconoscimento delle DO e IGT.
Con la nuova OCM, invece, il ruolo del Comitato si estrinseca esclusivamente nell’ambito della procedura preliminare nazionale e, in ogni caso, non può essere un ruolo vincolante, ma solo consultivo e propositivo.
In tal senso sono stati ridotti i componenti della filiera, ma anche quelli di talune istituzioni ed Associazioni che non rivestono più un ruolo primario in materia di tutela delle DOP e IGP.
Inoltre rispetto al precedente Comitato è stato ridotto da 6 a 2 il numero dei componenti in rappresentanza delle regioni e Province autonome. Ciò non per il minore ruolo delle Regioni, ma per il fatto che per le stesse, in qualità di fondamentali Enti territoriali dello Stato, viene rafforzato il ruolo gestionale nel settore ed inoltre rivestono un ruolo rilevante nell’ambito della preliminare procedura nazionale di riconoscimento e modifica dei disciplinari DOP e IGP. Inoltre nelle riunioni dello stesso Comitato partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Regione quando vengono trattate richieste relative alle DOP o IGP del territorio di competenza..
CAPO VI
CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
Art. 17 - (Consorzi di tutela)
Vengono ridisegnati i requisiti e le attività dei Consorzi di tutela, integrando la vigente normativa con quanto previsto nel sistema delle DOP e IGP degli altri prodotti dell’agroalimentare, in particolare all’art. 14 della legge 526/99.
Vengono quindi affidate ai Consorzi di tutela attività di tutela, vigilanza, valorizzazione delle DO e IG che, a determinate condizioni, si esplicheranno nei confronti di tutti i rispettivi utilizzatori delle denominazioni stesse.
Tutto ciò fatte salve le specificità del settore vitivinicolo di qualità.
E’ stata altresì prevista la figura dell’“agente vigilatore” già contemplato nelle attività dei Consorzi riconosciuti per le attuali DOP e IGP dell’agroalimentare.
Inoltre, su espressa richiesta delle Regioni, è stata prevista in maniera esplicita la collaborazione tra Consorzi e Regioni e tra Regioni e Ministero in merito a talune funzioni svolte dai Consorzi per la tutela delle DO ricadenti sul territorio delle competenti Regioni.
CAPO VII
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA
Art. 18 - (Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP)
Per tali aspetti si rimanda necessariamente alla già esaustiva normativa comunitaria, nonché alle specifiche disposizioni nazionali attuative previste con apposito decreto (in fase di adozione ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428).
Art. 19 - (Recipienti e contrassegno per i vini DOCG e DOC)
Tale articolo riprende quanto già previsto dalla L. n. 164/1992, con piccoli adeguamenti relativi a taluni riferimenti normativi della nuova OCM.
Art. 20 - (Impiego delle denominazioni geografiche)
Ai comma 1 e 2 si riprende quanto già sancito all’articolo 24 della L. 164/1992, con gli opportuni adeguamenti alla nuova OCM, per quanto concerne l’utilizzo delle DOP e IGP, solo a seguito della relativa iscrizione nel registro comunitario.
Al comma 3, in conformità all’art. 56, par. 6 dell’articolo 56 del reg. CE n. 607/2009, si riprende quanto disposto dalla preesistente normativa nazionale (art. 24, comma 3, della L. n. 164/1992), nonché dalla preesistente normativa comunitaria (Reg. CE n. 1493/1999 – All. VII – lett. E, e Reg. CE n. 3201/2002, art. 15, par. 5).
Pertanto si conferma quanto già previsto dalla L. n. 164/1992 sulla minimizzazione dei caratteri, ribadendo che la dimensione dei caratteri in questione (riferiti a denominazioni di origine o indicazioni geografiche, contenuti in veritieri nomi o nell’indirizzo dell’imbottigliatore) “non può superare in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore” e, pertanto, detta dimensione rientra nel limite “non superiore alla metà” previsto al citato art. 56, par. 6, del reg. n. 607/2009.
Si evidenzia inoltre la disposizione di tale comma non amplia l’ambito di applicazione della norma comunitaria, in quanto ai sensi del par. 3 del citato articolo 56, il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore possono essere completati da altri termini, in particolare aziendali, alle condizioni stabilite dallo Stato membro. In tale contesto vengono ripresi i termini aziendali già presenti nell’articolo 24 della L. 164/1992.
Al comma 4 vi è l’adeguamento conseguente alla disciplina dei marchi della nuova OCM, per la quale può essere ammessa la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP.
Al comma 6 e 7, quale innovazione, si stabiliscono le condizioni per l’indicazione delle DOP e IGP dei vini nei prodotti trasformati, ivi compreso nell’ambito degli ingredienti.
CAPO VIII
CONCORSI ENOLOGICI
Art. 21 - (Concorsi enologici)
Per tale aspetto, trattandosi di concorsi nazionali, viene direttamente ripreso quanto sancito dalla legge 164/1992. Viene soltanto inserita la nuova possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche senza DOP e IGP, in quanto trattasi comunque di prodotti di alto livello qualitativo e come tali meritevoli di partecipare a competizioni autorizzate ufficialmente dal Ministero.
CAPO IX
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
In tale Capo, dall’articolo 22 all’articolo 31, conformemente al dettato della legge delega, il sistema sanzionatorio è stato radicalmente rivisto rispetto alla L. 164/1992, tenendo conto dei criteri di efficacia e di applicabilità delle sanzioni, individuando altresì gli organismi e le azioni per garantire l’elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei consumatori.
In particolare, il sistema sanzionatorio:
- è stato uniformato a quello degli altri prodotti DOP e IGP;
- individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.- l’organismo preposto ad accertare le violazioni al presente decreto legislativo e ad irrogare le relative sanzioni;
- ribadisce il principio di “afflittività” della sanzione e nel medesimo tempo della sua “proporzionalità” rispetto all’illecito perpetrato;
- a differenza della L. n. 164/1992, interviene su tutte le fasi e su tutti gli aspetti del processo produttivo e del commercio dei prodotti in questione e si applica, oltre che nei confronti dei produttori e di chiunque commetta illeciti o violazioni alle disposizioni del presente decreto, anche nei riguardi degli Organismi di controllo e dei Consorzi di tutela.
Art. 22 - (Produzione)
Sono previste le sanzioni in relazione alle possibili frodi nell’ambito di tutte le fasi produttive, dal produzione delle uve, fino al commercio del vino, tenendo in particolare conto delle mancate o false presentazioni di dichiarazioni produttive obbligatorie.
Art. 23 - (Designazione e presentazione)
Questo articolo è di fondamentale importanza, in quanto si vengono a sanzionare tutte le possibili usurpazioni e imitazioni che colpiscono le DOP e IGP, mediante designazioni e presentazioni false ed ingannevoli.
In particolare ai comma 1 e 2 sono state previste elevate sanzioni amministrative nei confronti di coloro che alterano o contraffanno i contrassegni per i vini DOP, ovvero per coloro che immettono al consumo gli stessi vini in recipienti non muniti dei citati contrassegni.
Art. 24 - (Piano dei controlli)
Vengono sanzionate le inadempienze e le irregolarità a carico dei produttori che non rispettano le disposizioni dei disciplinari di produzione DOP e IGP, in relazione alle prescrizioni dei relativi piani dei controlli ed ai controlli stessi espletavi dal Soggetto autorizzato dal Ministero.
Art. 25 - (Inadempienze della struttura di controllo)
Vengono sanzionate le inadempienze delle strutture di controllo autorizzate rispetto alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche.
Art. 26 - (Tutela dei Consorzi incaricati)
Vengono sanzionati coloro che utilizzano i nomi delle DOP o IGP in relazione all’uso esclusivo nella ragione sociale del Consorzio di tutela, nonché coloro che non si attengono alle disposizioni impartite dai Consorzi di tutela autorizzati dal Ministeri.
Art. 27 - (Inadempienze dei Consorzi di tutela)
Sono qui previste sanzioni a carico del Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero.
Art. 28 - (Concorsi enologici)
Vengono sanzionati coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale.
Art. 29 - (Competenza)
Viene individuato nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’Organismo competete ad irrogare le sanzioni previste dal presente decreto, nonché, per quanto di competenza, le regioni e Province autonome.
Artr. 30 - (Disciplina speciale)
Come disposizione particolare viene stabilito che per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d’origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.
CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTICOLARI E ABROGAZIONE NORME PREESISTENTI
Art. 31 - (Disposizioni transitorie e particolari)
Occorre necessariamente stabilire tali disposizioni per consentire di gestire il settore fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali applicativi previsti dal presente decreto legislativo. Si ritengono pertanto applicabili in via transitoria le disposizioni di cui ai decreti attuativi della L. n. 164/1992 che non siano in contrasto con il presente decreto legislativo e con la vigente normativa comunitaria. In particolare:
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della L. n. 164/1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.
2. Il Comitato di cui all’articolo 16 del presente decreto esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il Comitato nominato ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 164/1992.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d) del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.
4 Con il decreto di cui all’articolo 12, comma 4, sono stabilite le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli Albi dei vigneti DO e degli Elenchi delle vigne IGT di cui all’articolo 15 della L. n. 164/1992 e successive norme applicative, nonché le modalità per l’adeguamento dei dati contenuti negli archivi preesistenti allo schedario stesso ed al fascicolo aziendale.
5 Le disposizioni di all’art. 17, comma 5, lettera a) si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15 della legge 526/1999.
6 Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione dell’art. 17, comma 4, lett. a) ai Consorzi di Tutela incaricati ai sensi dell’art. 14, comma 15, della Legge 526/99.
7 Le disposizioni di cui al Capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
Art. 32 - (Norme abrogate)
1. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 31, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, pubblicato nella GU n. 188 del 15.07.1963, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;
2. la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26.2.1992 - Supplemento Ordinario, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
3. il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella GU n. 132 dell’8.6.1994, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d’origine vini;
4. l’art. 1, comma 1, lett. a) e l’art. 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13.2.2006 - Supplemento Ordinario, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
Art. 33 - (Clausola di invarianza della spesa)
L’articolo reca la clausola di invarianza della spesa.
CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE IN MERITO AI PARERI DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI
A completamento della presente relazione, si riportano di seguito le considerazioni riferite alle osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari.
A) PARERE DELLA IX COMMISSIONE (AGRICOLTURA) DEL SENATO
Tale Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di decreto legislativo con alcune osservazioni che in parte sono condivisibili.
In particolare, sono condivisibili la seguenti osservazioni:
1) si prospetta l'esigenza di conseguire il massimo grado di semplificazione possibile in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, orientando tutta la disciplina in questione verso tale importante prospettiva.
L’osservazione è condivisibile. In tal senso, ai sensi della legge delega, è impostato tutto il decreto. Inoltre nell’adozione dei decreti applicativi si terrà conto di tale impostazione.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta emendamenti al testo.
2) relativamente al capo IV, si sottolinea l'opportunità di accrescere ulteriormente l'efficacia e la tempestività dei controlli sulle DOP e IGP, evitando sovrapposizioni e duplicazioni delle attività di verifica e orientando le stesse nella prospettiva della riduzione del costo - anche amministrativo - del controllo per i produttori;
3) con riferimento al capo VI, riguardante i consorzi di tutela, appare necessario chiarire il ruolo affidato a tali organismi, in modo tale da evitare sovrapposizioni tra funzioni di promozione e valorizzazione dei prodotti e funzione di controllo, distinguendo altresì in maniera più puntuale il ruolo attribuito ai consorzi da quello affidato all'organismo di controllo previsto nella materia in questione.
Tali osservazioni sono pienamente condivisibili, ma quanto in esse esplicitato è già regolamentato dalla specifica normativa comunitaria (Reg. 1234/2007 e Reg. n. 607/2009) e dal presente decreto applicativo (in particolare all’articolo 13 e nell’articolo 17, comma 4).
Pertanto tali osservazioni sono condivise ma non comportano emendamenti al testo.
4) riguardo al capo IX, recante disposizioni sanzionatorie, si sottolinea l'esigenza di distinguere le fattispecie di irregolarità meramente formale, sanabile, dalle violazioni ascrivibili a dolo o colpa grave. In particolare, per le prime è opportuno prevedere, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, una previa diffida, mentre per le seconde appare necessario incrementare l'entità delle sanzioni. Si sottolinea altresì l'esigenza di coordinare la disciplina sanzionatoria in questione con quella prevista dalle altre normative attualmente vigenti, in particolare dalla legge n. 82 del 2006 recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) vino" e dal decreto legislativo n. 260 del 2000 recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526".
Gli aspetti trattati in tale osservazione, in gran parte condivisibili, sono stati oggetto di ampia concertazione con la filiera, con gli Organismi preposti all’applicazione della disciplina sanzionatoria del Ministero, nonché in sede di Consiglio dei Ministri e della Conferenza Stato Regioni. Pertanto il Capo in questione è stato improntato ai principi di efficacia e gradualità dell’azione sanzione sanzionatoria ed è stato perseguito il massimo coordinamento con le altre norme sanzionatorie interessanti il settore.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
5) si prospetta l'opportunità, sottolineata anche dalla 1a Commissione nell'ambito delle osservazioni espresse, di realizzare, in merito alla materia in questione, un più efficace coordinamento tra il Ministero competente e le regioni, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge di delega n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).
Si concorda pienamente con tale osservazione. Infatti sulla base della dichiarazione risultante al verbale della Conferenza Stato Regioni, le Regioni già hanno nominato i componenti dell’apposito gruppo di lavoro Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali -Regioni che dovrà perseguire l’obiettivo in questione e, in particolare, redigere i decreti ministeriali applicativi del decreto legislativo. Peraltro tali decreti applicativi prevedono tutti il concerto con la Conferenza Stato – Regioni. In ogni caso il Ministro convocherà quanto prima il gruppo di lavoro tecnico-operativo per predisporre con tempestività gli schemi di decreti applicativi.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
6) in riferimento all'articolo 6, si prospetta l'opportunità di prevedere, nei commi 2 e 3, una clausola di salvaguardia che faccia salvo quanto previsto nei disciplinari esistenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo in questione.
Tale osservazione è condivisibile, in quanto tende a salvaguardare talune condizioni differenti per l’uso delle menzioni in questione presenti in disciplinari preesistenti. In particolare per l’uso della menzione “Superiore” che non risultava disciplinata dalla L. n. 164/1992.
Tale osservazione è condivisa e comporta emendamento al testo.
9) con riferimento all'articolo 10, comma 1, relativo ai contenuti e all'ambito di intervento dei disciplinari di produzione, è opportuno prevedere, nell'ambito dell'elenco previsto nel predetto comma 1, anche gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118-quater, par. 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Pur condividendo tale osservazione, la stessa è già presente nel testo.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
10) con riferimento allo schedario viticolo, di cui all'articolo 12, si sottolinea l'esigenza di consentire l'accesso ai dati relativi alle superfici "vitate" a tutti coloro che accedono alle dichiarazioni di produzione, e in particolare a tutti gli utenti interessati, ai viticoltori e alle loro associazioni. Si prospetta la stessa esigenza per le dichiarazioni di rivendicazione delle produzioni di cui all'articolo 14 comma 1.
Pur condividendo tale osservazione, la stessa è già insita nel testo. In particolare ciascun produttori può avere accesso nel SIAN per i dati di propria competenza, nel rispetto della legge sulla “Privacy”.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
11) con riferimento all’articolo 13 comma 8, si propone di inserire, dopo le parole, "soggetti proponenti le registrazioni", le seguenti: "o dei soggetti interessati".
Pur condividendo tale osservazione, la stessa è già presente nel testo, in quanto la scelta dell’Organismo di controllo, in assenza di Soggetti proponenti o di Consorzi è effettuata dai produttori interessati (singoli o associati) che esprimano un certo livello di rappresentatività sulla denominazione.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
12) in riferimento all'articolo 14, comma 6, si osserva che i vini a IG, ai sensi del decreto legislativo in esame, non necessitano di esame organolettico al momento della certificazione. Conseguentemente, in caso di declassamento del prodotto per perdita di requisiti, il produttore di un vino a IG non deve essere tenuto a presentare il certificato organolettico, ma solo quello relativo all'analisi chimica del prodotto.
Tale osservazione è condivisa e comporta un emendamento al testo.
13) con riferimento al comma 4 lettera b) dell’articolo 17 si prospetta l’esigenza che il compito di coordinamento delle attività delle categorie interessate, espletato dai Consorzi, non precluda possibili iniziative da parte degli interessati stessi.
Si condivide tale osservazione, che comunque è già insita nel testo. In ogni caso l’appartenenza al Consorzio e l’ attività di coordinamento espletata dal Consorzio stesso non precludono le libere iniziative degli interessati, nel rispetto, per la fattispecie considerata, della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela e protezione delle DOP e IGP.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
15) relativamente al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previsto al comma 8 dell'articolo 17, con il quale sono stabilite, per quanto non previsto dall'articolo in questione, le condizioni per consentire ai consorzi lo svolgimento delle attività di propria competenza, si prospetta l'esigenza che l'iter procedimentale del predetto decreto contempli anche l'obbligo di sentire le regioni e le province autonome.
Pur condividendo tale osservazione, la stessa è già presente nel testo.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
16) con riferimento all'articolo 20, comma 4, si prospetta l'opportunità di eliminare l'obbligo, previsto nello stesso per i nomi aziendali, di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3, atteso che tale vincolo risulta penalizzante per i produttori, imponendo agli stessi di ridurre le dimensioni grafiche dei marchi anche quando gli stessi siano notori, affermati e non siano idonei ad indurre in errore il consumatore.
Trattasi di un’osservazione accoglibile, in quanto tende a migliorare dal punto di vista formale il testo del disposto in questione, rendendolo in piena sintonia con l’eccezione prevista dall’articolo 118 terdecies, comma 2, del regolamento CE n. 1234/2007, che fa salvo l’uso dei marchi registrati precedentemente alla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione della DOP o IGP, senza prevedere in questo caso alcuna minimizzazione dei caratteri.
Tale osservazione è condivisa e comporta emendamento al testo.
Non si ritengono accoglibili le seguenti osservazioni:
7) in riferimento all'articolo 6, comma 2, si prospetta l'opportunità di una riduzione del periodo di invecchiamento necessario affinché ai vini spumanti, prodotti con il metodo di fermentazione in autoclave metodo martinetti/charmat, possa essere attribuita la menzione "riserva".
Non è accoglibile tale osservazione. Anche tale aspetto è stato infatti oggetto di ampia discussione con la filiera e la soluzione riportata nel disposto in questione è il risultato di un compromesso con una consistente parte della filiera che auspicava condizioni più restrittive per l’attribuzione della menzione “riserva” per detta tipologia di prodotto (due anni di invecchiamento al posto di uno).
8) si propone inoltre di integrare l'elenco previsto all'articolo 6, comma 2 con l'inserimento dei vini rosati, assoggettando gli stessi allo stesso periodo di invecchiamento previsto per i vini bianchi.
Tale osservazione non risulta accoglibile in quanto sia per motivi di ordine tradizionali che tecnici l’invecchiamento ed il conseguimento della relativa menzione riserva non si adatta ai vini rosati.
14) Al comma 5 dell’articolo 17 si propone di eliminare la possibilità per i consorzi di richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori il contributo di avviamento o, in subordine, di escludere la predetta possibilità almeno nei confronti dei soggetti che rientrino nel consorzio, dopo esserne usciti.
Tale osservazione non risulta accoglibile, in quanto un tale previsione è stata inserita in analogia a quanto già previsto per i Consorzi degli altri prodotti dell’agroalimentare.
17) con riferimento all'articolo 31, comma 7, è opportuno chiarire che le disposizioni di cui al capo IX si applicano anche ai procedimenti per i quali non sia intervenuta esecutività del provvedimento sanzionatorio, ovvero non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato nei relativi giudizi di opposizione.
Tale osservazione non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito specificate.
Com’è noto, il procedimento sanzionatorio amministrativo, previsto per le violazioni di cui allo schema di decreto legislativo in argomento, è strutturato sulle previsioni recate dalla legge n. 689/1981, la quale,a differenza del sistema penalistico, non contempla il principio del favor rei, ovvero quel principio alla stregua del quale nella successione delle leggi penali prevale quella più favorevole, quanto piuttosto il principio tempus regit actum. Ne discende che la sanzione è individuata sulla base della legge vigente al momento della commissione dell'illecito, anche se più sfavorevole per il trasgressore.
Tale assunto è ampiamente confortato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale in svariate occasioni, ha avuto modo di precisare che “In tema di sanzioni amministrative, per il principio generale della irretroattività della legge, che non trova deroga nella materia regolata dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento della commissione dell'illecito”.( si veda da ultimo, Cassazione civile sez. II, 15 ottobre 2007, n. 21584).
B) PARERE DELLA XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Tale Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di decreto legislativo con alcune osservazioni che in gran parte sono condivisibili.
In particolare, sono condivisibili le seguenti osservazioni:
a) si valuti l’opportunità di prevedere l’obbligatorietà dell’indicazione in etichetta, accanto alle nuove denominazioni DOP e IGP, delle denominazioni DOCG, DOC e IGT.
L’osservazione è pienamente condivisibile, anche se tale obbligo è già insito nella struttura del decreto (in particolare articolo 3), laddove le menzioni tradizionali in questione (DOCG, DOC e IGT) rappresentano un elemento prioritario di classificazione nazionale. Ai sensi della nuova normativa comunitaria e del presente decreto è, invece, facoltativo indicare in etichetta le menzioni comunitarie DOP e IGP.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
c) all’articolo 6, commi 2 e 3, concernenti rispettivamente le menzioni “riserva” e “superiore”, si segnala l’opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che faccia salvo quanto previsto nei disciplinari esistenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo.
Tale osservazione è condivisibile, in quanto tende a salvaguardare talune condizioni differenti per l’uso delle menzioni in questione presenti in disciplinari preesistenti. In particolare per l’uso della menzione “Superiore” che non risultava disciplinata dalla L. n. 164/1992.
Tale osservazione è condivisa e comporta emendamento al testo.
g) all’articolo 16, comma 1, concernente le competenze del Comitato nazionale vini DOP e IGP, si segnala l’esigenza di prevedere espressamente che il Comitato ha competenza consultiva e propositiva ai fini del coordinamento delle attività di promozione internazionale delle produzioni vinicole nazionali DOP e IGP.
Tale osservazione risulta condivisibile. Trattasi comunque di una previsione già insita nello stesso disposto, laddove il Comitato nazionale vini DOP e IGP “…Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP”. Peraltro il Presidente del Comitato, nonché alcuni suoi componenti, sono scelti tra esperti vitivinicoli di chiara fama nazionale ed internazionale, partecipano ai Comitati previsti dalla misura Promozione nei Paesi Terzi dell’Ocm Vino, e pertanto contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione commerciale a livello internazionale dei vini di qualità italiani.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
h) all’articolo 16, comma 2, che disciplina la composizione del predetto Comitato, si preveda che lo stesso sia integrato con un membro in rappresentanza delle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli, che costituiscono una componente particolarmente importante della filiera.
Tale osservazione è condivisibile, in quanto tale importante componente della filiera è rappresentata nel Comitato in questione nell’ambito delle organizzazioni sindacali degli agricoltori (n. 3) e dei produttori associati - cantine sociali e cooperative agricole (n. 2). Peraltro la drastica riduzione del numero dei componenti del Comitato, un dimezzamento rispetto al preesistente, ha interessato tutte le componenti (sia filiera che Enti) e rientra nell’ambito della ridefinizione e riqualificazione del ruolo del Comitato (Organo tecnico – scientifico – propositivo nelle materie attinenti al settore della viticoltura ed enologia di qualità), in sintonia con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
i) con riferimento al capo VI (articolo 17), riguardante i consorzi di tutela, appare necessario chiarire il ruolo affidato a tali organismi, in modo tale da evitare sovrapposizioni tra funzioni di promozione e valorizzazione dei prodotti e funzione di controllo, distinguendo altresì in maniera più puntuale il ruolo attribuito ai consorzi da quello affidato all'organismo di controllo previsto nella materia in questione.
Tale osservazione è pienamente condivisibile, ma quanto in essa esplicitato è già regolamentato dalla specifica normativa comunitaria (Reg. 1234/2007 e Reg. n. 607/2009) e dal presente decreto applicativo (in particolare all’articolo 13 e nello stesso articolo 17, comma 4).
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
j) con riferimento all'articolo 20, comma 4, si ritiene necessario eliminare l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3, atteso che tale vincolo risulta penalizzante per i produttori, imponendo agli stessi di ridurre le dimensioni grafiche dei marchi anche quando gli stessi siano notori, affermati e non siano idonei ad indurre in errore il consumatore.
Trattasi di un’osservazione accoglibile, in quanto tende a migliorare dal punto di vista formale il testo del disposto in questione, rendendolo in piena sintonia con l’eccezione prevista dall’articolo 118 terdecies, comma 2, del regolamento CE n. 1234/2007, che fa salvo l’uso dei marchi registrati precedentemente alla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione della DOP o IGP, senza prevedere in questo caso alcuna minimizzazione dei caratteri.
Tale osservazione è condivisa e comporta emendamento al testo.
k) riguardo al capo IX (articoli 22-30), recante disposizioni sanzionatorie, si sottolinea l'esigenza di distinguere le fattispecie di irregolarità meramente formale, sanabile, dalle violazioni ascrivibili a dolo o colpa grave. In particolare, per le prime è opportuno prevedere, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, una previa diffida, mentre per le seconde appare necessario incrementare l'entità delle sanzioni. Si sottolinea altresì l'esigenza di coordinare la disciplina sanzionatoria in questione con quella prevista dalle altre normative attualmente vigenti, in particolare dalla legge n. 82 del 2006, recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) vino" e dal decreto legislativo n. 260 del 2000, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Gli aspetti trattati in tale osservazione, in gran parte condivisibili, sono stati oggetto di ampia concertazione con la filiera, con gli Organismi preposti all’applicazione della disciplina sanzionatoria del Ministero, nonché in sede di Consiglio dei Ministri e della Conferenza Stato Regioni. Pertanto il Capo in questione è stato improntato ai principi di efficacia e gradualità dell’azione sanzione sanzionatoria ed è stato perseguito il massimo coordinamento con le altre norme sanzionatorie interessanti il settore.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
m) si valuti l'opportunità di realizzare un più efficace coordinamento tra il Ministero competente e le regioni, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge di delega n. 88 del 2009.
Si concorda pienamente con tale osservazione. Infatti sulla base della dichiarazione risultante al verbale della Conferenza Stato Regioni, le Regioni già hanno nominato i componenti dell’apposito gruppo di lavoro Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali -Regioni che dovrà perseguire l’obiettivo in questione e, in particolare, redigere i decreti ministeriali applicativi del decreto legislativo. Peraltro tali decreti applicativi prevedono tutti il concerto con la Conferenza Stato – Regioni. In ogni caso il Ministro convocherà quanto prima il gruppo di lavoro tecnico-operativo per predisporre con tempestività gli schemi di decreti applicativi.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
n) si invita il Governo a prevedere la possibilità che, nelle fasi precedenti al definitivo imbottigliamento del vino, nell’esame organolettico non sia considerato il parametro della “limpidezza”, che da sempre è stata questione controversa e che soprattutto non ha significato per i vini grezzi commercializzati allo stato sfuso verso le imprese imbottigliatrici (che richiedono vini che, seppur filtrati, non abbiano subito troppe lavorazioni), tenuto conto che l’esame organolettico completo (visivo, olfattivo e gustativo) viene effettuato secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria.
Si condivide tale osservazione. Comunque trattasi di una disposizione che non può trovare luogo nel presente decreto che detta norme di carattere generale, bensì negli specifici disciplinari DOC o DOCG.
Pertanto tale osservazione è condivisa ma non comporta un emendamento al testo.
Non si ritengono accoglibili le seguenti osservazioni:
b) all’articolo 4, comma 2, si ritiene opportuno consentire la possibilità di prevedere sottozone anche per i vini ad indicazione geografica tipica.
Non è accoglibile tale osservazione, in quanto l’argomento è stato affrontato sia in fase di consultazione dell’intera filiera vitivinicola, sia in fase di esame della proposta di decreto in Conferenza Stato Regioni e si è convenuto di limitare la facoltà dell’uso qualificante della sottozona ai vini di maggior pregio (DOCG e DOC), come da consolidata tradizione nazionale.
Peraltro i vini IGT, nella stragrande maggioranza dei casi, insistono su aree geografiche molto ampie e un’estensione della previsione in questione per tali vini rischierebbe di far proliferare il numero delle stesse IGT, posto che il riconoscimento delle sottozone può costituire il presupposto per il riconoscimento di autonome IGT.
c) con riferimento all’articolo 6, comma 2, si prospetta altresì l'opportunità di una riduzione del periodo di invecchiamento necessario affinché ai vini spumanti, prodotti con il metodo di fermentazione in autoclave metodo martinetti/charmat, possa essere attribuita la menzione "riserva".
Non è accoglibile tale osservazione. Anche tale aspetto è stato infatti oggetto di ampia discussione con la filiera e la soluzione riportata nel disposto in questione è il risultato di un compromesso con una consistente parte della filiera che auspicava condizioni più restrittive per l’attribuzione della menzione “riserva” per detta tipologia di prodotto (due anni di invecchiamento al posto di uno).
e) con riferimento all’articolo 6, comma 3, si segnala inoltre l’esigenza di sopprimere, ai fini dell’attribuzione della menzione “superiore”, il requisito della resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, considerato che tale parametro è da ritenersi privo di significato, in quanto non da questo derivano i maggiori livelli qualitativi necessari per giustificare la predetta menzione, che, invece, sono il risultato delle caratteristiche che il prodotto sviluppa in cantina a fronte di peculiarità già presenti nelle uve. Inoltre, tale previsione potrebbe generare complicazioni, poiché già in fase di vendemmia si dovrebbe procedere alla separazione delle uve;
Non si condivide tale osservazione, in quanto l’attribuzione della menzione qualificante in questione deve essere strettamente connessa ad un livello qualitativo “superiore” che abbia origine dal vigneto e non solo dalle successive pratiche enologiche. Ed è un fatto tecnico acquisito che la qualità delle uve è associata a rese più contenute. Trattasi inoltre di una condizione migliorativa in sintonia con gli obiettivi di qualificazione produttiva insiti nel decreto.
f) con riferimento all’articolo 6, comma 8, si invita a valutare la possibilità di rinviare ai singoli disciplinari di produzione la possibilità di prevedere l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’annata di produzione delle uve.
Non si condivide tale osservazione in quanto si pone in contrasto con uno degli obiettivi fondamentali del decreto, che è quello di perseguire l’elevamento del livello qualitativo e dell’immagine dei vini di qualità italiani.
In tal senso l’obbligo di riportare in etichetta l’annata di produzione, per i vini annoverati al massimo livello della cosiddetta piramide qualitativa (DOCG e DOC), costituisce un evidente elemento di qualificazione, in particolare nell’interesse del consumatore, il quale ha così la precisa percezione sull’identità del prodotto e soprattutto può evitare di rischio di acquistare taluni vini, che se pure certificati con DOC e la DOCG, e come tali commercializzati, tuttavia non reggono lunghi periodi di invecchiamento (vini bianchi e aromatici) diventando dopo alcuni anni “decrepiti”.
l) con riferimento all'articolo 31, comma 7, recante le disposizioni transitorie in materia di sanzioni, è opportuno chiarire che le disposizioni di cui al capo IX si applicano anche ai procedimenti per i quali non sia intervenuta l’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ovvero non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato nei relativi giudizi di opposizione.
Tale osservazione non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito specificate.
Com’è noto, il procedimento sanzionatorio amministrativo, previsto per le violazioni di cui allo schema di decreto legislativo in argomento, è strutturato sulle previsioni recate dalla legge n. 689/1981, la quale,a differenza del sistema penalistico, non contempla il principio del favor rei, ovvero quel principio alla stregua del quale nella successione delle leggi penali prevale quella più favorevole, quanto piuttosto il principio tempus regit actum. Ne discende che la sanzione è individuata sulla base della legge vigente al momento della commissione dell'illecito, anche se più sfavorevole per il trasgressore.
Tale assunto è ampiamente confortato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale in svariate occasioni, ha avuto modo di precisare che “In tema di sanzioni amministrative, per il principio generale della irretroattività della legge, che non trova deroga nella materia regolata dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento della commissione dell'illecito”.( si veda da ultimo, Cassazione civile sez. II, 15 ottobre 2007, n. 21584).