DDL di conversione in legge del DL 119/2014 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 8 agosto 2014

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante: "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno".


Articolato


Il presente decreto-legge reca un calibrato insieme di misure urgenti, connotate dall'unitaria esigenza di fornire una risposta immediata ed efficace a fenomeni che, sebbene di diversa natura, sono collegati da un «filo rosso» comune, rinvenibile nel fatto che essi chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno: la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; la gestione dei flussi dei richiedenti lo status di protezione internazionale; la funzionalità delle strutture dello stesso Ministero.

Il provvedimento si propone innanzitutto di rafforzare gli strumenti per il contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive, al fine di garantirne la regolarità.

Tali misure si collocano nell'alveo di un'organica strategia elaborata da un apposito gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero dell'interno con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati nell'ambito istituzionale e del mondo sportivo, che mira, da un lato, a favorire l'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive, anche semplificando le procedure di acquisto dei titoli di ingresso, e, dall'altro, a perfezionare le misure di contrasto degli episodi di violenza, elevando la cornice di sicurezza in questo specifico contesto. Il decreto interviene su quest'ultima direttrice d'azione, potenziando gli strumenti di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità connessi agli eventi sportivi, tenuto anche conto delle criticità emerse nell'attuale stagione calcistica, originate da nuove azioni turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il provvedimento, inoltre, contiene misure idonee a potenziare la capacità degli organismi preposti all'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale e dispone il rifinanziamento delle misure di accoglienza. L'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale registrato negli ultimi mesi ( 139 per cento nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2008, 28 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2013) rende, infatti, urgente e indifferibile introdurre meccanismi idonei ad accelerare il procedimento, pur continuando ad assicurare i livelli di garanzia previsti dalla legislazione vigente. L'incremento delle istanze non può infatti ritenersi un fatto occasionale, bensì rivela una progressiva e ormai strutturale mutazione delle cause storiche del fenomeno migratorio, non più riconducibile prevalentemente alla spinta della povertà e alla prospettiva di una vita migliore, ma piuttosto alla instabilità politica dei Paesi di provenienza. Si rende pertanto necessario apprestare un sistema al tempo stesso più strutturato sul piano dell'operatività territoriale e più flessibile e in grado di fare fronte alla periodicità dei picchi di domande registrati negli ultimi tempi.

Infine, il provvedimento mira a innalzare il livello di funzionalità delle strutture del Ministero dell'interno con misure dirette anche ad assicurare le risorse finanziarie indispensabili per garantire l'adeguamento delle capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pur riguardando diverse sfaccettature dei profili di competenza del Ministero dell'interno, le questioni appena evocate sono accomunate dal fatto che – come dimostra una consolidata esperienza – l'urgenza e l'indifferibilità di efficaci interventi di immediata risposta ai problemi si fanno più acute nel periodo estivo.

Difatti la necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto delle illegalità e delle violenze in occasione di manifestazioni sportive è strettamente connessa alla ripresa delle competizioni sportive che richiamano un maggior afflusso di pubblico. Ci si riferisce, in particolare, alle gare ufficiali di calcio, la cui ripresa è in programma a partire dal corrente mese di agosto e per le quali si appalesa l'indifferibile necessità di un adeguamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle illegalità, onde evitare il ripetersi di episodi anche tragici verificatisi nella scorsa stagione.

Parimenti, la stagione estiva costituisce il momento in cui il flusso dei richiedenti asilo, che ha già raggiunto livelli eccezionali nella prima metà dell'anno, si intensifica ancora di più, con un corrispondente incremento delle attività che devono essere svolte dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Per fare fronte a questi «picchi», è urgente e indifferibile intervenire per garantire la continuità degli interventi.

Ciò premesso, il decreto si compone di 11 articoli, suddivisi in quattro capi.

Il capo I contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, mira a inasprire le pene edittali previste per il reato di frode sportiva, contemplato dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

L'entità delle sanzioni penali attualmente previste si è rivelata inadeguata rispetto alla gravità degli episodi della specie verificatisi negli ultimi anni. Si tratta di un fenomeno che ha, infatti, conosciuto una sensibile recrudescenza e che ha prodotto gravi riflessi sulla regolarità dei campionati, in particolare di calcio. Il comma 2 stabilisce che quanto previsto al comma 1 abbia efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni di natura penale o comunque di carattere lato sensu sanzionatorio.

L'articolo 2 si propone di intervenire sulla disciplina, contenuta nell'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, relativa al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive, irrogato dal questore (cosiddetto «DASPO»). La disposizione mira innanzitutto a rafforzare questo istituto, che è essenziale al fine di sviluppare un'efficace azione di prevenzione dei fenomeni di violenza nel contesto di cui si discorre.

In questo senso, viene previsto che il DASPO possa essere applicato anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati per il delitto di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (divieto di introduzione ed esposizione negli impianti sportivi di striscioni e cartelli incitanti alla violenza), per tutti i delitti contro l'ordine pubblico e di comune pericolo mediante violenza (contemplati, rispettivamente dal titolo V e dal titolo VI, capo I, del libro secondo del codice penale), nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale (rapina, estorsione, reati in materia di stupefacenti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). Si tratta, infatti, di reati che, come dimostra l'esperienza maturata in questi anni, frequentemente si associano a comportamenti suscettibili di creare situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica in occasione dello svolgimento di competizioni sportive o dei tragitti che le tifoserie compiono per raggiungerli.

Una seconda modifica mira, invece, a riscrivere l'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 401 del 1989, che definisce le condotte in relazione alle quali il questore può applicare il DASPO anche indipendentemente dalla condanna o dalla denuncia per gli specifici reati previsti.

Raccogliendo anche le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa, vengono meglio determinati i confini della condotta rilevante, prevedendo che il divieto in parola possa essere applicato nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singolarmente che in gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al citato articolo 6.

Inoltre, vengono rivisti i termini di durata del DASPO, stabilendo che la durata minima di tale divieto è di tre anni, allorquando è irrogato nei confronti dei soggetti che hanno assunto la direzione di condotte di gruppo rilevanti. Inoltre, viene previsto che il provvedimento inibitorio in parola abbia una durata da un minimo di cinque a un massimo di otto anni, nei riguardi dei soggetti che sono già stati destinatari di analoga misura; in tali casi, inoltre, il divieto deve essere sempre applicato con le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.

Un ultimo intervento introduce nel tessuto del citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989 il nuovo comma 8-bis che, colmando una lacuna attualmente esistente, prevede per il soggetto che abbia scontato il DASPO la possibilità di richiedere al questore la cessazione dei relativi effetti, diversi da quelli preclusivi dell'accesso ai
luoghi dove si tengono competizioni sportive, derivanti dalla misura preventiva (ad esempio, quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007). In particolare, la norma stabilisce che la cessazione dei predetti effetti può essere richiesta decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso agli impianti sportivi e che essa è concessa ai soggetti che abbiano dato prova di una costante ed effettiva buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

In tal modo, si vuole introdurre una misura volta a premiare i percorsi rieducativi seguiti dai soggetti colpiti dal DASPO che dimostrano di essersi concretamente allontanati dal tifo violento.

L'articolo 3 amplia, in primo luogo, il ventaglio delle condotte punite nell'ambito della fattispecie di reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 8 del 2007, prevedendo che essa si applichi all'introduzione negli impianti sportivi non solo di cartelli e striscioni, ma anche di altre scritte o immagini che incitino alla violenza.

La disposizione estende poi le ipotesi di divieto stabilite dall'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilendo che esse riguardano anche la stipulazione dei contratti di merchandising riguardanti lo sfruttamento ai fini commerciali del marchio registrato delle predette società; a queste ultime viene, inoltre, precluso di intrattenere rapporti con soggetti condannati per contraffazione di prodotti o vendita abusiva degli stessi.

Inoltre, incidendo sull'articolo 9 dello stesso decreto-legge n. 8 del 2007, viene precisato che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso per l'impianto sportivo nei confronti di determinati soggetti comprende tutte le possibili ipotesi di rilascio di tali titoli, evitando di lasciare spazi non «coperti». Inoltre, viene stabilito che il divieto di acquisto del titolo di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive si applica nei confronti dei soggetti destinatario di DASPO negli ultimi cinque anni. In tal modo, si vuole superare alcune incertezze interpretative che avevano portato ad attribuire a tale divieto una durata sine die.

L'articolo 4 interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, alla luce dell'esperienza maturata nel campo delle manifestazioni calcistiche, dove le trasferte dei tifosi costituiscono uno dei principali momenti di rischio.

La disposizione introduce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 7-bis.1, in base al quale il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, può, con proprio provvedimento, disporre, in caso di gravi episodi di violenza, il divieto di trasferta, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, e il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei soggetti residenti nella provincia delle squadre ospiti interessate. La norma si aggiunge all'articolo 7-bis della legge n. 401 del 1989, che consente il differimento o il temporaneo divieto di manifestazioni sportive, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, qualora permangano situazioni di pericolo di grave turbativa.

La disposizione, poi, prevede che l'arresto in flagranza differita di cui all'articolo 8 della legge n. 401 del 1989 possa essere applicato anche per il reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Il comma 2 estende l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone particolarmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla reiterata commissione di reati e alla violazione delle disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle stesse manifestazioni e la tutela di coloro che partecipano all'evento sportivo.

L'intervento, pertanto, integra l'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che prevede già l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di «violenza da stadio», di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di comprendervi anche i soggetti «pericolosi» indiziati di essere dediti alla commissione di reati in tali occasioni, ovvero la cui pericolosità sociale è desunta dalla reiterata applicazione del DASPO nei loro confronti. Attraverso tale previsione sarà possibile disporre di un'ulteriore efficace misura di contrasto, volta ad allontanare dagli impianti sportivi i soggetti più pericolosi, che determinano le condizioni di maggiore rischio per la sicurezza pubblica, e, nel contempo, a favorire una maggiore partecipazione della «tifoseria sana», in particolare, agli incontri di calcio.

Infine, vengono semplificate le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi che sono finalizzati a realizzare standard di sicurezza più elevati negli impianti sportivi in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, anche di livello internazionale. A questo fine viene esteso il regime previsto dall'articolo 1-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il quale prevede che l'amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilasci i predetti titoli abilitativi ovvero convochi un'apposita conferenza di servizi. In questo contesto, viene modificato anche il comma 5 del citato articolo 1-quater, prevedendo che gli interventi contemplati dai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter del medesimo articolo sono attuati dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi.

Con una modifica all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 28 del 2003, poi, viene aumentata la durata del DASPO che può essere applicato nei confronti dei soggetti recidivi che violano il regolamento d'uso degli impianti sportivi, fenomeno che crea gravi pericoli per la sicurezza degli spettatori e di cui si è registrata una crescita. La durata di tale divieto viene innalzata sia nel minimo (che passa da tre mesi a un anno) sia nel massimo (che passa da due a tre anni).

Il capo II prevede disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale.

L'articolo 5, comma 1, è inteso a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

In particolare, alla lettera a), numero 1), è disposto che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano insediate presso le prefetture, che forniranno, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, il necessario supporto organizzativo e logistico. Tale collocazione risponde a criteri di economia organizzativa e non intacca l'autonomia delle Commissioni.

La lettera a), numeri 2) e 3), interviene sul numero delle Commissioni territoriali. Allo stato, il numero complessivo è fissato in dieci Commissioni, con la possibilità di istituire, presso ciascuna Commissione, una o più sezioni al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo, fino a un numero massimo di dieci sezioni. La prevista modifica aumenta a venti il numero complessivo delle Commissioni territoriali, con la possibilità di attivare fino a trenta sezioni in caso di necessità.

La lettera a), numero 4), interviene sulla composizione delle Commissioni territoriali, specificando che uno dei componenti è designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR).

La lettera a), numeri 5) e 6), introduce alcuni correttivi al criterio di individuazione della competenza delle Commissioni territoriali (fissato sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda). Tali correttivi sono intesi, da un lato, a scongiurare sovraccarichi di lavoro per le singole Commissioni attraverso la redistribuzione delle domande da parte del Presidente della Commissione nazionale – in virtù dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento – e, dall'altro, a disegnare un sistema più funzionale con lo spostamento di tale competenza laddove, nelle more del procedimento, il richiedente sia stato trasferito in un centro di accoglienza (governativo o appartenente alla rete SPRAR) ovvero di trattenimento diverso da quello nel quale si trovava inizialmente. Sempre per esigenze di funzionalità del sistema, si prevede che lo spostamento di competenza possa conseguire anche al mutamento di residenza o domicilio del richiedente asilo, preventivamente e debitamente comunicato dall'interessato. In quest'ultimo caso, tuttavia, come nel caso in cui lo spostamento di competenza risponda a esigenze di omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra le Commissioni, occorre un apposito provvedimento del Presidente della Commissione nazionale, per scongiurare il rischio che, con il ricorso strumentale al cambio di residenza o domicilio, il richiedente possa orientare l'individuazione della Commissione competente. Il Presidente della Commissione nazionale valuterà pertanto l'effettività dell'esigenza di spostare la competenza territoriale della Commissione decidente. In nessun caso, tuttavia, la competenza ad assumere la decisione potrà essere incardinata presso una Commissione diversa da quella presso la quale si è già svolto il colloquio.

La lettera b), numeri 1) e 2), prevede, per accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale, che il colloquio del richiedente si svolga innanzi a uno solo dei componenti la Commissione territoriale, specificamente formato a tal fine, fermo restando che la decisione sarà assunta poi collegialmente dai componenti della Commissione. A garanzia della trasparenza e obiettività del procedimento, è disposto che, su richiesta dell'interessato preventivamente informato di tale facoltà o comunque in casi particolari individuati dal Presidente, il colloquio si svolga innanzi alla Commissione territoriale.

Le modifiche normative sopra specificate non presentano profili di incompatibilità con la nuova direttiva europea 2013/32/UE in materia di riconoscimento della protezione internazionale, che entrerà in vigore a partire dal luglio 2015, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è previsto dal disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1519).

L'articolo 6 prevede misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale. In particolare, il comma 1 reca una disposizione che mira ad ampliare le strutture dello SPRAR mediante l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Tale incremento delle strutture si rende assolutamente necessario in conseguenza del notevole afflusso di stranieri registratosi nel corso dell'anno.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per far fronte ai maggiori oneri comunque connessi all'eccezionale flusso migratorio che si sta verificando verso il territorio nazionale, come avvenuto per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

Con il comma 3 si provvede a correggere dei riferimenti normativi relativi al Fondo per i minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamati in maniera erronea nell'articolo 1, comma 203, della legge n. 147 del 2013, con cui il citato Fondo è stato rifinanziato.

L'articolo 7 interviene in favore di alcuni comuni che in via straordinaria sono chiamati a sostenere maggiori spese per fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto. Tali comuni, tassativamente indicati nella norma, fruiranno dell'esclusione di tali maggiori spese da quelle che si computano ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'agevolazione viene fissata nel limite massimo complessivo del 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La relativa ripartizione verrà effettuata con apposito decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 15 ottobre 2014, tenuto conto delle spese sostenute dai singoli enti locali e delle relative dimensioni demografiche.

Il capo III reca disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.

L'articolo 8 intende corrispondere alle urgenti esigenze di ammodernamento del parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell'equipaggiamento, anche speciale, e delle strutture e impianti della Polizia di Stato necessarie per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.

In particolare, il parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta caratterizzato da elevata età media di esercizio che, in più casi, ha oltrepassato il normale limite di vita operativa, anche tenuto conto dell'elevatissima percorrenza chilometrica.

Conseguentemente, per quanto riguarda il parco veicolare della Polizia di Stato, si rende necessario disporre, già a partire dal 2014, delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive sull'apposito capitolo di bilancio:
 

 

ANNO

RISORSE (milioni di euro)

2014

3,7

2015

27,5

2016

35

2017

36

2018

36

2019

36

2020

36

2021

36

 

Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 anni, si rende necessario disporre dei seguenti stanziamenti per l'attuazione del programma di rinnovo:

 

ANNO

STANZIAMENTO RICHIESTO (milioni di euro)

2014

2

2015

4

2016

6

2017

6

2018

6

2019

6

2020

6

2021

6

 

Per quanto riguarda le esigenze di ammodernamento dell'equipaggiamento, anche speciale, della Polizia di Stato, la maggiore e più impellente criticità concerne la mancata sostituzione, per carenza di fondi, di alcuni strumenti operativi al termine del loro ciclo di vita (quali, a titolo esemplificativo, giubbetti antiproiettile e caschi per i servizi di ordine pubblico). Analoghe esigenze concernono l'ammodernamento di alcune dotazioni di armamento tra i quali i fucili di precisione, anche per le necessità di reparti speciali. Si rende pertanto necessario disporre, già a partire dal 2014, delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive:

  

ANNI

RISORSE (milioni di euro)

2014

4,3

2015

4

2016

2,1

2017

2

2018

2

2019

2

2020

1,9

2021

3,5

 

Infine, per quanto riguarda le esigenze di accasermamento in relazione all'ammodernamento delle strutture e degli impianti della Polizia di Stato, si rende necessario disporre delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive da assegnare sui capitoli di parte capitale, relative:

  1. agli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti non più efficienti e funzionali, ai fini di conservare e valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato e di adeguare gli stessi alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);
  2. agli interventi di adeguamento sismico delle strutture considerate «obiettivi strategici», come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, e successive integrazioni;
  3. alle opere finalizzate all’«efficientamento energetico» degli immobili in conformità alla direttiva 2012/27/CE, in via di recepimento;
  4. agli interventi per riadattare alle esigenze della Polizia di Stato immobili demaniali disponibili così da ridurre i costi sostenuti per le locazioni passive.

  

ANNI

RISORSE (milioni di euro)

2014

2015

5

2016

5

2017

6

2018

6

2019

6

2020

6

2021

6

 

Il comma 2 differisce al 30 giugno 2015 il termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a far data dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale e i fatti che possono essere certificati da soggetti pubblici italiani. Il suddetto termine era già stato prorogato al 30 giugno 2014 per effetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15. Il differimento si rende necessario poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché per l'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

L'articolo 9 stabilisce che presso il Ministero dell'interno opera una commissione centrale per l'esercizio delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione in materia di sostanze esplodenti. La disposizione prevede, inoltre, che, a livello territoriale, operino commissioni tecniche deputate a svolgere le funzioni consultive e prescrittive previste nella medesima materia.

La neutralità finanziaria della norma è assicurata dalla previsione della gratuità dell'incarico di componente dei predetti collegi. Inoltre, viene previsto che le commissioni in argomento operano con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

L'esigenza di prevedere queste commissioni, già esistenti prima degli interventi di riduzione degli organi collegiali recati dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, deriva dalla rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti ministeriali e delle autorità di pubblica sicurezza con riguardo alle sostanze in discorso.

Difatti, le commissioni tecniche provinciali per le materie esplodenti potranno assicurare l'espressione di pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di materie esplodenti, svolgendo sopralluoghi e controlli tecnici nei locali a ciò destinati, al fine di accertarne l'idoneità e la sicurezza, anche in relazione alle distanze dai centri abitati, da strade pubbliche, da altri opifici eccetera, procedendo sulla base di nozioni e conoscenze specialistiche.

La commissione centrale consultiva potrà garantire un supporto essenziale per le tempestive determinazioni dell'autorità, assicurando a quest'ultima un qualificato apporto di competenza tecnica nella delicata materia dei provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili.

Ciò consentirà la corretta ponderazione degli interessi privati e pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, anche in considerazione del fatto che dello stesso collegio fanno parte rappresentanti non solo delle amministrazioni competenti, ma anche dei settori economici interessati.

Il capo IV reca disposizioni finali.

L'articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti dal decreto.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del decreto, stabilendo che le disposizioni in esso contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.