DDL – Ratifica ed esecuzione del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e del trattato di estradizione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Panama.- Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 luglio 2014

Disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013"

Articolato

 

TRATTATO IN MATERIA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA


I. PREMESSA:

Il presente Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i vari Paesi al di fuori dell’Unione Europea, così perseguendo l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-panamensi, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l’attuazione e l’operatività in concreto di una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi. 

L’adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). La incontestabile conseguenza del crescente scambio di rapporti tra i due paesi comporta inevitabilmente una comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.


II. PREVISIONI GENERALI

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.
 
L’assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l’altro, la notificazione degli atti giudiziari; l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l’assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); l’assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l’invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l’esecuzione di ispezioni giudiziarie o l’esame di luoghi o di oggetti; l’esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato. Inoltre, é previsto lo scambio di  informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato Richiesto (Art. 1).

Coerentemente ai più moderni strumenti di cooperazione internazionali, il Trattato prevede un temperamento del c.d. Principio della doppia incriminazione e, pertanto, l’assistenza giudiziaria potrà essere prestata, in generale, anche quando il fatto per cui si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto. Tuttavia, il Principio della doppia incriminazione rivive (e, quindi, il fatto per cui si procede deve costituire reato anche nello Stato Richiesto) allorquando la richiesta di assistenza ha ad oggetto l’esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose (Art. 2).

L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato Richiesto, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (i.e. quando si procede per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l’accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato Richiesto; ecc.), anche quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto (c.d. Principio del ne bis in idem). Infine, la richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato Richiesto e qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento e della legislazione dello Stato Richiesto (ad es. quando alla persona nei cui confronti procede lo Stato Richiedente può applicare la pena di morte ovvero trattamenti illegali e disumani ai sensi della legislazione dello Stato Richiesto) - (Art. 3).

Il Trattato disciplina dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria (Art. 5) e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità Centrali appositamente designate dalle Parti contraenti (Art. 4). Le Autorità Centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di assistenza giudiziaria.

Sotto il profilo operativo, le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta (Art. 6). Inoltre, é prevista l’eventualità del ricorso a collegamenti in videoconferenza per l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascun Stato (Art. 14). Viene, anche, prevista la possibilità di consentire a soggetti indicati dalla Parte richiedente di essere presenti all’esecuzione della richiesta e di essere autorizzati a rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria, tramite le Autorità competenti della Parte richiesta (Art. 6 comma 3).

Il Trattato prevede, poi, una serie di garanzie in favore della persona interessata dalla richiesta di assistenza giudiziaria.
La persona chiamata a testimoniare o a rendere dichiarazioni potrà rifiutarsi di rendere testimonianza o dichiarazione quando ciò sia previsto indifferentemente dalla legislazione della Parte richiesta o della Parte richiedente (Art. 9).

Le Parti contraenti, inoltre, si impegnano a considerare le immunità e prerogative stabilite dai reciproci ordinamenti in favore della persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza ed a mantenere la riservatezza con riferimento al contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria, alla documentazione giustificativa ed ai risultati della esecuzione della domanda (Art. 6).

III. PREVISIONI SPECIFICHE:

Una disciplina di dettaglio è prevista per specifiche attività di assistenza giudiziaria.

In particolare, sono singolarmente regolamentate: la notifica degli atti del procedimento (Art. 8); l’assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (Art. 9); la trasmissione di documenti o atti, che – se trasmessi in copia - dovranno essere solo certificati come conformi all’originale e non dovranno recare particolari forme di legalizzazione (Art. 15); l’assunzione probatoria (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nel territorio della Parte richiedente (Art. 10).
Al fine di consentire, poi, la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, è disciplinato il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente per il tempo necessario all’espletamento delle attività richieste ed a condizione che vengano trattenute in stato di custodia (Art. 12).

Sono, quindi, disciplinati in modo specifico attività di indagine incidenti su luoghi o cose.
In tema di perquisizioni, sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato, confisca e congelamento degli stessi, sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede ed il diritto alla riconsegna dei beni alla Parte richiesta se ciò espressamente convenuto (Art. 16 e Art. 17).

L’attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto l’espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della Parte richiesta. In tale caso non potranno essere opposti alla esecuzione della richiesta motivi di segreto bancario (Art. 18).

Altra forma di collaborazione prevista è quella dello scambio di informazioni  sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell’altra Parte (Art. 20). Viene, inoltre, contemplata la possibilità di scambio di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Paesi, sempre nell’ottica di facilitare l’applicazione del Trattato (Art. 21).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l’esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (Art. 24).


IV. PREVISIONI CONCLUSIVE:

La Parti contraenti hanno poi inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali (Art. 19).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte attraverso contatti e consultazioni dirette delle Autorità Centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica (Art. 25).

Nell’ultima previsione dell’accordo (Art. 26) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Il detto lasso di tempo mira a consentire l’idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.
Infine, la disciplina prevista nel presente Trattato si applica alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi prima.
 

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA

I. PREMESSA:

Il presente Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i vari Paesi al di fuori dell’Unione Europea, così perseguendo l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-panamensi, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l’attuazione e l’operatività in concreto di una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi. 

L’adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato la materia dell’estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). La incontestabile conseguenza del crescente scambio di rapporti tra i due paesi comporta inevitabilmente anche lo sviluppo  di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l’esigenza di disciplinare uniformemente l’esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.

II. PREVISIONI GENERALI

L’ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) - (Art. 1).

In generale, l’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato Richiedente é previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato Richiesto (c.d. Principio della doppia incriminazione).
L’estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l’estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare sia pari ad almeno sei mesi (Art. 2).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell’estradizione.

L’estradizione sarà negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (i.e. quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc., ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l’accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico od altri interessi nazionali dello Stato Richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento e della legislazione di questo paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato Richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. Principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato Richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato Richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani; nonché quando la consegna può determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento e della legislazione dello Stato Richiesto (ad es. quando la persona richiesta può essere assoggettata alla pena di morte ovvero a trattamenti illegali e disumani ai sensi della legislazione dello Stato Richiesto)  - (Art. 3).

Diversamente, l’estradizione potrà essere negata quando lo Stato Richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitarie riferibili all’età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (Art. 4).

Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione specificamente disciplinato riguarda l’estradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini, anche quando sia possibile. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato Richiesto dovesse rifiutare la consegna di una suo cittadino, lo Stato Richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato Richiesto, in conformità alle leggi di questo paese (Art. 5).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (Art. 7), e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità Centrali appositamente designate dalle Parti contraenti. Le Autorità Centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (Art. 6).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall’ordinamento dello Stato Richiesto, il quale avrà l’obbligo di motivare ed informare l’altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (Art. 9).
Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l’arresto provvisorio della persona richiesta, salva - poi – la presentazione della formale richiesta di estradizione entro 60 giorni dall’esecuzione dell’arresto, pena l’inefficacia dell’arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (Art. 12).
Lo Stato Richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o rechi dati insufficienti per consentire la decisione (Art. 8). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato Richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (Art. 13).

Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionali, il Trattato prevede e disciplina anche la c.d. Procedura Semplificata di Estradizione che si fonda sul consenso (irrevocabile) alla consegna espresso dalla persona richiesta. In tale caso, la consegna allo Stato Richiedente potrà essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio e senza che sia necessaria la presentazione di tutta la documentazione richiesta a sostegno della domanda di estradizione (Art. 16).
 
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell’estradizione (Art. 14).
Resta salva la possibilità per lo Stato Richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l’esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente (Art. 15).

L’accordo bilaterale prevede, poi, la peculiare garanzia del c.d. Principio di Specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato Richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato Richiesto acconsente a che lo Stato Richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato Richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l’estradizione è stata accordata e, quindi, debba essere considerata come una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria (Art. 10).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato Richiedente dele cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato Richiesto (Art. 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (Art. 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (Art. 19); allo scambio informativo in merito all’esito del procedimento penale ovvero all’esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all’estradizione (Art. 20).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE:

La Parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (Art. 21).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (Art. 23).

Le Parti contraenti, inoltre si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione e della documentazione relativa (Art. 22).

Nell’ultima previsione dell’accordo (Art. 24) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Tale lasso di tempo consente una idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione e non pregiudicherà le procedure di estradizione già in corso.
Infine, la disciplina prevista nel presente Trattato si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi prima.