DDL -Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 23 luglio 2014

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013

Articolato

Convenzione in materia di trasferimento delle persone condannate tra Italia e Kazakhstan.

La Convenzione in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.
La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l’Italia e il Kazakhstan è stata dettata dalla considerazione che con il Kazakhstan mancava uno strumento internazionale in tale materia, circostanza aggravata dal fatto che il Kazakhstan non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d’Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
La Convenzione in esame consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell’altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per ivi scontare la pena residua. La finalità della Convenzione è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.
La Convenzione, che si compone di 22 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire — in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia — soltanto se il condannato sia cittadino dell’altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d’accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano (art. 4).
La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti (art. 8). L’art. 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della Giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nell’Ufficio del Procuratore Generale per il Kazakhstan.
Sono contemplati i motivi di rifiuto del trasferimento (art. 5) nell’ipotesi in cui lo stesso comporti pericolo per la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico e sia contrario ai principi fondamentali di uno degli Stati contraenti, ovvero siano in corso altri procedimenti giudiziari o amministrativi nei confronti della persona condannata, sul territorio dello Stato richiesto. Le Parti, inoltre, si sono riservate la facoltà di rifiutare discrezionalmente il trasferimento, per soddisfare eventuali ragioni di opportunità diverse da quelle sopra indicate.
La Convenzione detta una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati (art. 9), alla lingua di redazione degli atti (art. 10), alle spese (art. 19), alla modalità di consegna delle persona trasferita (art. 12).

 La durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. E’ peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un’altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire (art. 13).

Le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l’amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena (art. 15). Lo Stato di condanna è invece l’unico che può decidere sulle domande di revisione della sentenza (artt. 14).

Sono, infine, contenute nella Convenzione le disposizioni relative al transito (art. 18), quelle finalizzate a facilitare il trasferimento dei detenuti anche nei rapporti con Paesi terzi (art. 20), nonché le disposizioni “finali” aventi ad oggetto l’ambito di applicazione (art. 21), la soluzione delle controversie (art. 22) e le modalità per l’entrata in vigore, la durata e l’eventuale “rescissione” della Convenzione stessa (art. 23).
 


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