DDL - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fatti a Strasburgo il 24 giugno 2013 e il 2 ottobre 2013 - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 30 giugno 2014

Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16  recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatti, rispettivamente, a Strasburgo il 24 giugno 2013 e il  2 ottobre 2013"

Relazione illustrativa

Indice

 

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Sospensione del processo
Art. 4 - Entrata in vigore

 

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;
b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.
  

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

   Art. 3
(Sospensione del processo)

  1. La Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di pareri ai sensi dell'articolo l, comma 1, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
  2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.