Schema di D.Lgs - Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 31 marzo 2014

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali”

Articolato


Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato B della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.
La direttiva in parola è stata adottata, secondo la cd. tabella di marcia indicata dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma del 2009, al fine di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. La stessa si riferisce alla misura B della tabella di marcia e stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa, da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Il nostro ordinamento riconosce rilievo costituzionale al diritto della persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, ai sensi dell’art. 111, commi primo e terzo. E’ evidente come il c.d. giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata dei diritti e delle facoltà concesse dall’ordinamento processuale, al fine di comprendere appieno l’addebito e di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Deve peraltro sottolinearsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell’art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell’imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

Le previsioni che si propone di introdurre sono indirizzate a rendere effettivo tale diritto individuale, in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6, lett. a).
Tanto premesso, con lo schema di decreto legislativo all’esame si dà attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa,  il codice di procedura penale e la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Il provvedimento consta di quattro articoli.
Le innovazioni possono essere sintetizzate come di seguito.

Articolo 1
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della direttiva 2012/13/UE , si prevede la modifica degli articoli 293 (art. 1, comma 1, lett. a) e 386 (art. 1, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, al fine di introdurre nell’ordinamento interno l’obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perché destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lei spettanti.
Al fine di garantire l’informazione sui diritti e renderne effettivo l’esercizio si prevede, inoltre, la redazione della comunicazione in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, la traduzione in una lingua a lui comprensibile.
In attuazione, in particolare, dell’articolo 4, par. 5, della direttiva, si introduce anche la possibilità che l’informazione sui diritti avvenga oralmente, ma solo qualora la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua conosciuta dall’indagato o dall’imputato e sempre che la successiva  consegna della comunicazione dei diritti, per iscritto, sia comunque fornita senza ritardo.
Al fine di dare attuazione all’articolo 8, par. 1, della direttiva, si prevede l’obbligo di verbalizzazione dell’attività informativa,  dovendo la polizia giudiziaria fare menzione nel verbale delle operazioni compiute di aver consegnato la comunicazione scritta ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, di aver comunque fornito oralmente l’informazione sui diritti.
Le modifiche agli articoli 294, comma 1 bis, e 391, comma 2, del codice di procedura penale (art. 1, comma 1, lettere c) ed f), rispondono invece   alla necessità di assicurare meccanismi di verifica e di impugnazione circa l’esatto adempimento degli obblighi informativi da parte dell’autorità competente, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 8, par. 2, della direttiva.
Si prevede che sia il giudice, al primo contatto con la persona arrestata, fermata o sottoposta a misura cautelare di tipo custodiale, a verificare  di ufficio, o su richiesta dell’interessato o del suo difensore, che le informazioni sui diritti siano state adeguatamente fornite, dovendo, in caso contrario,  provvedervi personalmente.
Qualora il giudice in sede di verifica non provvedesse, laddove si renda necessario, a fornire o completare la comunicazione o l’informazione dovuta, tale omissione comporterebbe una menomazione dei diritti della difesa, integrando  una nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.), sotto il profilo del mancato intervento dell'imputato, preordinato ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost..
Le disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, la cui osservanza è sempre prescritta a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lett. c) del cod. proc. pen., fanno invero riferimento a tutte le attività in cui si sostanzia l’autodifesa dell’imputato, tra le quali rientra anche il diritto a essere informato sui diritti di difesa.
In attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13/UE, si interviene modificando l’art. 369 -bis del codice di procedura penale  (art. 1, comma 1, lett. d), al fine di assicurare all’indagato o all’imputato, che non siano in stato di arresto o fermo, di ricevere prima dell’interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l’informazione sui diritti.
L’intervento normativo che incide sull’articolo 369 del codice di procedura penale, è invece volto ad  informare l’indagato e la persona offesa del diritto di conoscere le eventuali modifiche dell'addebito (art. 1 lett. b).

Articolo 2
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 5 della direttiva 2012/13/UE, si interviene apportando una modifica all’articolo 12 della legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. L’intervento si limita a prevedere che la comunicazione delle informazioni, già prescritte dall’articolo 12, avvenga per iscritto.

Articolo 3
La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 4
La norma prevede un differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, in ragione della necessità di provvedere alla predisposizione dei modelli informativi e di procedere alla relativa traduzione nelle lingue più diffuse.

Sullo schema di provvedimento sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La 2^ Commissione permanente del Senato della Repubblica il 29 aprile 2014 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

 


La V Commissione permanente della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole l’8 aprile 2014.

La II  Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 15 maggio 2014, ha espresso parere favorevole con condizioni.
Al riguardo, si rileva che le condizioni di cui alle lettere a) e b) del parere reso sono state accolte.
Quanto alla lettera a), in attuazione dell’articolo 4, par. 5, della direttiva, si introduce il comma 1 bis all’articolo 293  ed all’articolo 386 del c.p.p. e si prevede la possibilità che l’informazione sui diritti avvenga oralmente, qualora la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua conosciuta dall’indagato o dall’imputato, fatta salva la successiva  consegna della comunicazione dei diritti, per iscritto, che deve essere comunque fornita senza ritardo.
Anche la condizione di cui alla lettera b) è stata accolta, essendo stata eliminata la sanzione di nullità degli atti successivi in caso di mancata consegna per iscritto della comunicazione dei diritti, sostituita da un meccanismo di verifica da parte del giudice, al suo primo contatto con l’arrestato, circa la tempestiva e compiuta informazione dei diritti da parte della polizia giudiziaria.
Quanto invece alla condizione  di cui alla lettera c), non si è ritenuto necessario accoglierla in quanto la prescrizione di cui all’articolo 4, par. 3, della direttiva -  nel punto in cui prevede che l’arrestato venga prontamente informato sul diritto ad ottenere un riesame della detenzione o di presentare una domanda di libertà provvisoria – risulta soddisfatta dalla lettera i) del comma 1 degli articoli 293 e 386 del c.p.p., così come novellati dallo schema di decreto in esame.


La XIV  Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 15 maggio 2014, ha espresso parere favorevole con una condizione ed un’osservazione.
Quanto alla condizione, la stessa riproduce gli stessi rilievi formulati alla lett. a) dalla II Commissione, ed è stata pertanto accolta in virtù delle argomentazioni già espresse in quella sede.   
Quanto invece all’osservazione formulata, circa l’opportunità di garantire la gratuità delle copie relative all’attività di indagine, deve osservarsi come il considerando n. 34 della direttiva, nel richiedere la gratuità dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine, fa salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono diritti di copia o di spedizione degli atti.
Il nostro ordinamento interno appare pertanto già conforme alla direttiva, poiché prevede l’accesso gratuito agli atti ed il pagamento dei soli diritti per l’estrazione di copia (art. 40 del d.P.R. 30 maggio del 2002, n. 115), operando un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di garantire i diritti di difesa nel processo penale ed il contenimento della spesa pubblica.