aggiornamento: 22 marzo 2023

Accordo 22 marzo 2023 - Addendum Accordo sulla mobilità del personale


Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

ADDENDUM ACCORDO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE

Il giorno 22 marzo 2023, presso la sede centrale del Ministero della giustizia

Le Parti

Visto l’Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario sottoscritto il 15 luglio 2020;

Rilevata la necessità di operare una semplificazione delle procedure di monitoraggio delle applicazioni infradistrettuali e di attuare una seconda tranche di stabilizzazione dei distaccati di lungo periodo;

Considerato che in esito alle riunioni dell’8 novembre 2022, del18 novembre 2022 e del 23 novembre 2022 si è concordato di modificare l’art. 20 del citato Accordo sulla mobilità avente per oggetto l’”Applicazione temporanea disposta dall’amministrazione”, nonché di inserire, dopo l’art. 23, un articolo 23-bis avente per oggetto un “Nuovo interpello straordinario riservato ai dipendenti in posizioni di distacco”;

Considerato che con nota prot. m_dg.DOG.23/11/2022.0016008.ID il Direttore Generale del personale e della formazione ha trasmesso, a chiusura del tavolo tecnico, il testo definitivo dell’addendum integrativo all’Accordo sulla mobilità sottoscritto il 15 luglio 2020;

Rilevato che con nota prot. m_dg.DOG.24/211/2022.0271628.U il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha trasmesso al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro, per gli incombenti relativi alla firma, il testo definitivo concordato con le Organizzazioni Sindacali;

Concordano

Punto 1 - L’art. 20 è così modificato:

Articolo 20

(Applicazione temporanea disposta dall’Amministrazione)

  1. Per assicurare la funzionalità degli Uffici in situazione di rilevante criticità determinata da scopertura di organico superiore al 35% in una singola qualifica ovvero in casi eccezionali, debitamente motivati, tali da cagionare gravissimo pregiudizio allo svolgimento dell’attività giudiziaria in virtù della pendenza di uno o più procedimenti, la cui natura straordinaria è riconosciuta dalla Direzione Generale del personale e della formazione nell’ambito del procedimento di cui ai commi successivi, può essere disposta l’applicazione temporanea di un dipendente in servizio presso un altro Ufficio del medesimo Distretto.
  2. Sono competenti a provvedere sulla applicazione temporanea il Presidente della Corte di Appello, per tutti gli Uffici giudicanti del Distretto, ivi compresi i Tribunali per i minorenni ed i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza, e il Procuratore Generale, per tutti gli Uffici requirenti.
  3. I vertici distrettuali procedono mediante diramazione di apposito interpello distrettuale per uno o più specifici profili professionali incisi dalle criticità di cui al comma 1, sentito il Capo dell’Ufficio interessato e sentite, anche in via cartolare, le Organizzazioni Sindacali, nonché tenuto conto di quanto prescritto nei commi seguenti.
  4. Il bando di interpello per l’applicazione temporanea diramato ai sensi del comma 3, completo di tutta la documentazione conferente, è immediatamente trasmesso alla Direzione Generale del personale e della formazione, la quale entro venti giorni dalla ricezione esprime il proprio parere in merito ai presupposti per l’attivazione della procedura e alle sue modalità di espletamento.
  5. Qualora a seguito dell’interpello pervenga più di una dichiarazione di disponibilità, è applicato temporaneamente il dipendente in servizio presso l’Ufficio con la minore percentuale di scopertura nella qualifica e, a parità di quest’ultima, il dipendente con la maggiore anzianità di servizio. Dell’esito dell’interpello è data tempestiva comunicazione alla Direzione Generale del personale e della formazione e alle Organizzazioni sindacali.
  6. Solo nel caso in cui all’interpello non facciano seguito manifestazioni di disponibilità, il vertice distrettuale, sentiti i Capi degli Uffici di provenienza e di destinazione e le Organizzazioni sindacali ed informata la Direzione Generale del personale e della formazione, fermo restando il potere di intervento dell’Amministrazione Centrale ai sensi del comma 4, può applicare il personale in servizio presso un altro Ufficio della medesima sede, individuato sulla base della minore scopertura nella qualifica, in ragione della minore anzianità di servizio e, in subordine, della minore anzianità anagrafica. Qualora ciò non fosse possibile in ragione delle percentuali di scopertura in tali Uffici, pari o superiori a quelle dell’Ufficio di destinazione, si verificherà la possibilità, secondo il medesimo criterio della comparazione delle scoperture nella qualifica, di applicare personale in servizio presso altre sedi del medesimo Distretto, a partire da quelle più vicine.
  7. In ogni caso, i vertici distrettuali si conformano alle norme contrattuali contenute nel presente Accordo.
  8. In ogni caso, non possono essere applicati dipendenti in servizio presso Uffici al medesimo tempo destinatari a loro volta di applicazione temporanea.
  9. L’applicazione temporanea non può avere durata superiore a sei mesi ed è prorogabile, sentiti i Capi degli Uffici di provenienza e di destinazione, solo con il consenso espresso dell’interessato. Il dipendente già destinatario di un provvedimento di applicazione temporanea presso Uffici di un’altra sede non potrà essere applicato nuovamente presso Uffici di un’altra sede, prima di tre anni dalla cessazione della precedente applicazione, se non con il suo consenso espresso.
  10. I Capi degli Uffici interessati e le Organizzazioni Sindacali, nonché, esclusivamente per via gerarchica, i dipendenti interessati al procedimento di applicazione, possono presentare alla Direzione Generale del personale e della formazione, dandone comunicazione anche all’Ufficio distrettuale competente per opportuna conoscenza, eventuali osservazioni in merito al suddetto procedimento.
  11. Nel caso in cui l’applicazione temporanea non conseguente a manifestazione di disponibilità comporti lo spostamento presso un’altra sede, i costi di trasporto e comunque connessi all’applicazione non devono essere a carico del dipendente e i tempi di viaggio con mezzi pubblici ovvero con mezzo proprio, previa debita autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo, sono ricompresi nell’orario di servizio.
  12. Sono fatte salve le disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi in tema di relazioni sindacali.
  13. Le Parti convengono di riunirsi con cadenza semestrale, al fine di monitorare e verificare l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, previa completa informazione sul punto alle Organizzazioni sindacali.

Punto 2 – Dopo l’art. 23, è inserito un art. 23-bis del seguente tenore:

Articolo 23-bis

(Nuovo interpello straordinario riservato a dipendenti in posizione di distacco)

  1. Entro il 1° luglio 2023 e comunque successivamente all’espletamento della procedura di interpello ordinario di cui ai precedenti articoli 4 e 22, comma 2, l’Amministrazione bandirà un interpello straordinario avente ad oggetto i soli Uffici presso cui prestano servizio dipendenti dell’amministrazione giudiziaria destinatari di provvedimenti di mobilità temporanea a qualsiasi titolo.
  2. Sono legittimati a partecipare all’interpello straordinario di cui al comma 1 i soli dipendenti in mobilità temporanea presso un altro Ufficio da almeno un anno alla data della firma dell’addendum all’accordo sulla mobilità del 15 luglio 2020 ovvero che risultino comunque in analoga posizione da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’interpello medesimo, ad eccezione di coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbiano ancora superato il periodo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Sarà possibile presentare domanda di trasferimento soltanto per Uffici situati nella sede dove il dipendente in mobilità temporanea è attualmente in servizio. Per ogni sede sarà formata un’unica graduatoria.
  4. Dalla definizione della procedura non potranno derivare posizioni sovrannumerarie rispetto alla pianta organica vigente dei singoli Uffici, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e dall’Accordo del 26 aprile 2017.
  5. Per quanto riguarda i criteri per la formazione della graduatoria, l’attribuzione dei punteggi ed ogni altra questione non disciplinata dai commi che precedono, si applicano, in quanto non contrastanti, le disposizioni in tema di interpello ordinario nazionale.

LA PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CONFSAL UNSA
FP CGIL
CISL FP
UIL PA
CONFINTESA FP
U.S.B. PI
F.L.P.