aggiornamento: 15 luglio 2020

Accordo 15 luglio 2020 - Mobilità interna del personale giudiziario

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

ACCORDO SULLA MOBILITÀ INTERNA

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

Titolo I
(Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1
(Definizione di sede)

  1. Per sede si intende il Comune dove sono ubicati l’Ufficio giudiziario o l’Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.
  2. Per sede si intendono altresì gli Uffici dell’Amministrazione centrale: Ministero della Giustizia, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia.

Articolo 2
(Pubblicazione dei posti vacanti)

  1. La Direzione generale del personale e dei servizi, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali almeno tre giorni prima, pubblica per ogni qualifica, con cadenza almeno annuale, il bando di interpello ordinario, nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire.
  2. Alla copertura dei posti si procede mediante trasferimento del personale legittimato ai sensi del successivo articolo 9 che ne abbia fatto rituale domanda.
  3. Il bando di interpello fissa il termine e le modalità di presentazione delle domande e disciplina la relativa procedura per quanto non stabilito dal presente Accordo.
  4. I dirigenti, ovvero in caso di loro assenza o vacanza i Capi degli Uffici giudiziari, portano a conoscenza del personale in servizio e di quello assente dal servizio a qualsiasi titolo l’avvenuta pubblicazione dei bandi di interpello, invitandolo ad attivarsi per conoscerne i contenuti.

Articolo 3
(Tipologie di interpello)

  1. L’interpello ordinario rappresenta il normale strumento di mobilità interna a titolo definitivo e si articola in interpello ordinario nazionale e interpello ordinario di sede.
  2. In casi di eccezionale situazione di criticità in specifici ambiti territoriali, sentite le Organizzazioni sindacali, l’Amministrazione può procedere ad interpello straordinario, per una o più sedi ovvero per uno o più Uffici giudiziari e per uno o più profili professionali.
  3. Prima di procedere a reclutamento nei termini di cui al successivo articolo 7, l’Amministrazione deve procedere ad interpello di assestamento, per le sole qualifiche interessate dalla procedura assunzionale.

Titolo II
(Interpello ordinario, straordinario e di assestamento)

Articolo 4
(Interpello ordinario nazionale)

  1. Con cadenza almeno biennale, ad anni alterni rispetto alla procedura di cui al successivo articolo 5, l’Amministrazione pubblica il bando di interpello ordinario nazionale, che ha ad oggetto posti vacanti individuati su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del Distretto della Corte di Appello di Trento.
  2. Sono legittimati a partecipare all’interpello nazionale tutti i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria, nei termini di cui al successivo articolo 9. Sono inammissibili le domande di trasferimento ad altro Ufficio della medesima sede dove si presta servizio.
  3. Nell’ambito dell’interpello nazionale, la domanda di trasferimento non può riguardare sedi situate in più di una Regione e deve indicare l’ordine di preferenza rispetto ai singoli Uffici indicati nel bando.
  4. Ai fini del presente accordo, la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sono considerate in maniera unitaria, mentre, per quanto riguarda la Regione Sicilia, sono considerati separatamente i Distretti delle Corti di Appello di Palermo e di Caltanissetta (“Sicilia Occidentale”) e i Distretti delle Corti di Appello di Catania e di Messina (“Sicilia Orientale”).
  5. In caso di mancata espressione di almeno una preferenza, la domanda è inammissibile. Viceversa, quando è stato specificato un ordine di preferenza, sia pure non comprensivo di tutti i posti oggetto di interpello, gli Uffici presenti nella Regione ma non inseriti tra le preferenze si intendono come non richiesti e non saranno assegnati, neppure in caso di utile collocamento in graduatoria.
  6. Per ogni Regione sarà formata una singola graduatoria.
  7. Al primo classificato in ciascuna graduatoria regionale sarà assegnato l’Ufficio giudiziario o l’Ufficio NEP indicato come prima preferenza al momento della domanda. Ai successivi dipendenti utilmente collocati in graduatoria saranno assegnati gli Uffici ancora disponibili, secondo l’ordine di preferenza indicato al momento della domanda.

Articolo 5
(Interpello ordinario di sede)

  1. Con cadenza almeno biennale, ad anni alterni rispetto alla procedura di cui al precedente articolo 4, l’Amministrazione pubblica il bando di interpello ordinario di sede, che ha per oggetto la mobilità all’interno di un medesimo circondario.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, è legittimato a partecipare all’interpello di sede il personale in servizio presso il circondario in cui è situata la sede richiesta.
  3. La domanda di trasferimento deve indicare l’ordine di preferenza rispetto agli Uffici giudiziari e gli Uffici NEP del circondario indicati nel bando. In caso di mancata espressione di almeno una preferenza, la domanda è inammissibile.
  4. Gli Uffici presenti nel circondario e oggetto di interpello non inseriti tra le preferenze si intendono come non richiesti e non saranno assegnati, neppure in caso di utile collocamento in graduatoria.
  5. La graduatoria degli aspiranti al trasferimento è unica per ogni singolo circondario.
  6. Al primo classificato in ciascuna graduatoria sarà assegnato l’Ufficio giudiziario o l’Ufficio NEP indicato come prima preferenza al momento della domanda. Ai successivi dipendenti utilmente collocati in graduatoria saranno assegnati gli Uffici ancora disponibili, secondo l’ordine di preferenza indicato al momento della domanda.

Articolo 6
(Interpello straordinario)

  1. Sono legittimati a partecipare all’interpello straordinario tutti i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria, nei termini di cui al successivo articolo 9.
  2. La domanda deve indicare l’ordine di preferenza rispetto agli Uffici giudiziari indicati nel bando.
  3. Gli Uffici giudiziari indicati nel bando ma non inseriti tra le preferenze si intendono come non richiesti e non saranno assegnati neppure in caso di utile collocamento in graduatoria.
  4. Per il resto e in quanto non contrastanti, si applicano le disposizioni in tema di interpello ordinario di sede.

Articolo 7
(Interpello di assestamento)

  1. Prima di procedere alle assunzioni conseguenti all’espletamento di un concorso ovvero all’avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 da parte dei Centri provinciali per l’impiego o delle altre articolazioni regionali o locali territorialmente competenti (fatta eccezione per le procedure dirette all’assunzione di soggetti disabili ovvero comunque titolari di diritto di riserva) ovvero a seguito di procedura di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Amministrazione procede ad interpello di assestamento, per la sola qualifica interessata dalla procedura di reclutamento.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, sono legittimati a partecipare all’interpello di assestamento tutti i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria.
  3. Per il resto e in quanto non contrastanti, si applicano le disposizioni in tema di interpello ordinario nazionale.

Titolo III
(Norme procedurali)

Articolo 8
(Domanda di trasferimento)

  1. La domanda di trasferimento deve essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo quanto disposto nel relativo bando di interpello.
  2. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e, per l’effetto, le domande presentate oltre tale termine sono inammissibili.
  3. La domanda può essere revocata non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione.
  4. In casi assolutamente eccezionali, relativi a documentate circostanze oggettive, non prevedibili e tali da incidere gravemente sulla situazione personale e familiare del dipendente, quest’ultimo potrà richiedere all’Amministrazione, tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto per la proposizione di istanze e osservazioni dall’articolo 11, comma 3, che la propria domanda sia considerata come non utilmente collocata in graduatoria, senza pregiudizio per la copertura del posto mediante ulteriore scorrimento della graduatoria.

Articolo 9
(Legittimazione)

  1. Il personale di nuova nomina è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione nei termini fissati dalla vigente normativa sul pubblico impiego.
  2. Il dipendente trasferito è assoggettato ad un vincolo annuale di permanenza nella sede di servizio, a far data dal giorno in cui ha preso effettivo possesso nel nuovo Ufficio.

Articolo 10
(Formazione della graduatoria)

  1. La graduatoria è formata da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione. La Commissione è composta da un Presidente titolare e da un Presidente supplente, scelti, a seguito di manifestazione di disponibilità, tra i dirigenti dell’Amministrazione giudiziaria, e da quattro componenti titolari e da quattro componenti supplenti scelti tra i dipendenti della Area Terza e della Area Seconda della medesima Amministrazione. In considerazione del numero dei profili oggetto di interpello ordinario e del presumibile numero delle domande, il bando potrà prevedere la nomina di più Commissioni, ognuna delle quali competente per la formazione della graduatoria di uno o più profili.
  2. L’interpello viene gestito mediante una procedura informatizzata che elabora le domande pervenute in relazione alle sole dichiarazioni del dipendente e sulla base di queste attribuisce i relativi punteggi, secondo i criteri di cui al Titolo IV del presente Accordo, e predispone le singole graduatorie.
  3. La Commissione controlla esclusivamente le domande utilmente collocate in graduatoria.
  4. I titoli da indicare nella domanda debbono sussistere ed essere documentati entro lo stesso termine perentorio di presentazione della stessa domanda. Sono esaminati esclusivamente i documenti per i quali il dipendente ha attestato la conformità all’originale, salve le ipotesi di autocertificazione indicate nell'articolo 17 del presente Accordo.
  5. Per la formazione della graduatoria del solo interpello di sede non si applicano i titoli di preferenza e i punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli 13, comma 1, 15, 16 e 17.
  6. A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di servizio presso l’Amministrazione della giustizia e, in subordine, dalla maggiore età anagrafica.

Articolo 11
(Graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva)

  1. Entro il termine indicato nel bando ed esperiti i controlli di cui all’articolo 10, comma 3, le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Questa pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto di legge.
  2. Della pubblicazione delle graduatorie è data preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.
  3. In ordine alle graduatorie provvisorie, è possibile proporre istanze di revisione e comunque osservazioni, entro il termine di dieci giorni dalla loro pubblicazione e con le modalità previste dai singoli bandi, alla Commissione di cui al precedente articolo 10, comma 1. L’Amministrazione risponderà a tutte le suddette istanze e osservazioni, qualora ritualmente inoltrate, ma il merito di queste ultime sarà affrontato soltanto nel caso in cui esse siano almeno astrattamente rilevanti per l’individuazione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.
  4. Il bando di interpello indica altresì il termine entro il quale devono essere pubblicate, con le modalità di cui al precedente comma 1, le graduatorie definitive.
  5. Al fine di realizzare, nei casi di urgenza, eventuali trasferimenti presso Uffici giudiziari e Uffici NEP dove si registrano gravi disagi organizzativi, le graduatorie definitive conservano efficacia per il biennio successivo alla pubblicazione e comunque fino all’interpello successivo. L’Amministrazione, per le assegnazioni di cui al presente comma, procede previa nuova interlocuzione con i dipendenti utilmente collocati in graduatoria.
  6. Nel caso in cui in una o più sedi un interpello vada deserto, la Direzione Generale del personale e della formazione, sentiti gli Uffici interessati e le Organizzazioni Sindacali, potrà attivare un distinto interpello per l’acquisizione di disponibilità al distacco temporaneo.

Articolo 12
(Trasferimento)

  1. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, entro il termine indicato nel bando, l’Amministrazione procede, direttamente e senza ulteriori interlocuzioni con i partecipanti all’interpello, ad assegnare alle sedi e agli Uffici richiesti i dipendenti utilmente collocati in graduatoria.
  2. Il termine per l’immissione in possesso nel nuovo Ufficio non può essere superiore a tre mesi dalla data del provvedimento di trasferimento.
  3. Qualora l’Ufficio di provenienza del dipendente destinatario del provvedimento di trasferimento presenti, al momento della pubblicazione dell’interpello, scoperture nel medesimo profilo professionale superiori al 50%, il termine per l’immissione in possesso nell’Ufficio di destinazione potrà essere differito di ulteriori sei mesi, anche al fine di consentire all’Amministrazione un eventuale interpello straordinario.

Titolo IV
(Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda)

Articolo 13
(Tutela della disabilità personale e delle vittime della violenza di genere)

  1. I dipendenti con il grado di invalidità di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero in presenza di situazione di gravità, propria o di un congiunto, ai sensi dell’articolo 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere il trasferimento, nei termini di legge, anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità e hanno comunque la precedenza in sede di interpello.
  2. In ogni caso, l’Amministrazione garantisce ai soggetti con disabilità ogni ulteriore tutela ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. È fatta del pari salva la facoltà dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, vittime di violenza di genere inserite in specifici percorsi di protezione debitamente certificati dai Comuni di residenza, di presentare domanda di trasferimento, in attuazione del principio generale sancito dall’articolo 30, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 36, comma 7, del Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018.

Articolo 14
(Anzianità di servizio e di sede)

  1. Sono riconosciuti i seguenti punteggi:
  2. Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, anche in posizione non di ruolo  p. 3.00.
  3. Per ogni anno di effettivo servizio prestato presso l’Ufficio dal quale si domanda il trasferimento  p. 4.00.
  4. Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione   p. 1.00.
  5. Il servizio prestato per frazioni superiori ai sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
  6. Sono computabili tutti i periodi di assenza dal servizio durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, normative e contrattuali, non è interrotta la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Articolo 15
(Distanza tra Ufficio di provenienza e Ufficio di destinazione)

  1. Sono riconosciuti i seguenti punteggi:
  2. Qualora la distanza tra il capoluogo della Regione in cui attualmente si presta servizio e il capoluogo della Regione per cui è stata presentata domanda di trasferimento sia inferiore a 200 chilometri   pt. 2.00.
  3. Qualora la distanza tra il capoluogo del Distretto in cui attualmente si presta servizio e il capoluogo della Regione per cui è stata presentata domanda di trasferimento sia superiore a 200 chilometri e inferiore a 500 chilometri   pt. 4.00.
  4. Qualora la distanza tra il capoluogo del Distretto in cui attualmente si presta servizio e il capoluogo della Regione per cui è stata presentata domanda di trasferimento sia superiore a 500 chilometri   pt. 10.00.
  5. Le distanze di cui al comma 1, calcolate secondo il più breve tragitto stradale, sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente Accordo e che rappresenta l’unica modalità di computo utilizzata nell’ambito delle procedure di trasferimento per quanto rilevante ai sensi del presente articolo.

Articolo 16
(Condizioni di famiglia)

  1. Sono riconosciuti i seguenti punteggi:
  2. Per il ricongiungimento al coniuge, non divorziato e non giudizialmente o consensualmente separato, ovvero all’altra parte di un unione civile ex 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero alla convivente o al convivente di fatto ex art. 1, comma 36, della legge 76/2016, residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello nella Regione della sede richiesta  pt. 7.00.
  3. Per il ricongiungimento al figlio, anche adottivo, minore di tre anni, residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello nella Regione della sede richiesta  pt. 7.00.
  4. Nel caso di cui alla precedente lettera b), per ogni altro figlio, anche adottivo, minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro  pt. 3.00.
  5. Per il ricongiungimento al figlio, anche adottivo, minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello nella Regione della sede richiesta  pt. 3.00.
  6. Nel caso di cui alla precedente lettera d), per ogni altro figlio, anche adottivo, minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro  pt. 3.00.
  7. Il medesimo punteggio di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuto, in caso di famiglia monogenitoriale, in favore dei dipendenti con figli, anche adottivi, minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, qualora nella Regione della sede richiesta sia residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello un parente entro il secondo grado.
  8. Per famiglia monogenitoriale, per quanto rilevante ai sensi del presente articolo, si intende la famiglia composta da un unico genitore che si trovi in stato vedovile ovvero sia stato il solo a riconoscere il figlio. La monogenitorialità è riconosciuta altresì, previa compiuta prova documentale della situazione legittimante, qualora l’altro genitore ancora in vita abbia riconosciuto il figlio e, alternativamente:
    1. fosse stato coniugato con persona diversa dal dipendente alla nascita del figlio e lo sia ancora al momento della domanda di trasferimento;
    2. abbia perso la potestà;
    3. sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare da parte del giudice penale, anche in sede cautelare, ovvero del giudice civile ai sensi dell’articolo 333 del codice civile;
    4. abbia comunque visto accertata, in sede giudiziaria o amministrativa, la propria estraneità alla prole in termini di rapporti affettivi ed economici.
  9. I punteggi di cui ai commi che precedono non sono riconosciuti qualora la sede di servizio del dipendente al momento della domanda sia situata nella medesima provincia in cui risiedono e sono domiciliati i congiunti.
  10. In ogni caso, l’Amministrazione garantisce la tutela prevista per il ricongiungimento familiare dall’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Articolo 17
(Condizioni di salute)

  1. Sono riconosciuti i seguenti punteggi:
  2. Disabilità non in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del coniuge o del figlio, assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello nella Regione della sede richiesta  pt. 7.00.
  3. Disabilità non in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un congiunto entro il primo grado diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello nella Regione della sede richiesta  pt. 5.00.
  4. Disabilità non in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un congiunto entro il secondo grado, assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello nella Regione della sede richiesta pt. 2.00.
  5. Disabilità non in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un congiunto entro il terzo grado (nei casi di legge), assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato alla data del bando dell’interpello nella Regione della sede richiesta  pt. 0,50.
  6. I punteggi di cui al comma che precede non sono riconosciuti qualora la sede di servizio del dipendente al momento della domanda sia situata nella medesima provincia in cui risiedono e sono domiciliati i congiunti.

Articolo 18
(Documentazione da allegare alla domanda)

  1. Le condizioni di famiglia proprie e altrui devono essere documentate con idonea certificazione anagrafica ovvero con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Lo stato di disabilità deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente Commissione medica di verifica prevista dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. Il contenuto di atti giudiziari o amministrativi deve essere documentato mediante copie autentiche o copie conformi degli stessi. Le sentenze devono riportare l’attestazione di passaggio in giudicato e gli altri provvedimenti non devono essere ancora soggetti a impugnazione ordinaria.

Titolo V
(Scambio di ufficio)

Articolo 19
(Condizioni)

  1. È possibile lo scambio di Ufficio a titolo definitivo tra dipendenti appartenenti alla medesima qualifica professionale, in servizio anche in sedi diverse, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui i dipendenti interessati non siano tutti a tempo pieno ovvero a tempo parziale con le medesime caratteristiche, lo scambio è ammesso con il consenso dei Capi degli Uffici interessati.
  2. Non sono ammissibili le domande presentate dal dipendente nei diciotto mesi precedente alla data di collocamento a riposo per limiti di età ovvero alla possibilità di quiescenza anticipata o agevolata ai sensi della normativa vigente.
  3. La domanda di scambio è depositata dagli interessati presso gli Uffici di rispettiva appartenenza, i quali a loro volta ne curano la trasmissione, entro cinque giorni, al competente Ufficio della Direzione Generale del personale e della formazione.
  4. Nella domanda di scambio, a pena di inammissibilità, ciascun dipendente interessato si impegna a garantire una permanenza nell’Ufficio richiesto per un periodo non inferiore a un anno a far data dalla ricezione della domanda presso il competente Ufficio della Direzione generale del personale e della formazione, dichiarando contestualmente di rinunciare alle procedure concorsuali di trasferimento per le quali abbia eventualmente già presentato domanda. Tali dichiarazioni di impegno e di rinuncia non sono revocabili. Eventuali successive domande di trasferimento contrarie all’impegno preso non saranno ritenute ammissibili.
  5. La procedura deve esaurirsi entro 45 giorni dalla data di ricezione presso il competente Ufficio della Direzione generale del personale e della formazione delle domande degli interessati regolarmente presentate ai sensi dei commi che precedono e corredate di ogni necessaria documentazione. In casi eccezionali, quando dall’immediata esecuzione dello scambio possano conseguire gravi e inevitabili conseguenze sulla funzionalità degli uffici interessati, l’Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, può sospendere l’efficacia del provvedimento di trasferimento per un periodo non superiore a sei mesi.
  6. Qualora uno dei beneficiari dello scambio prima della scadenza di un anno dalla ricezione della domanda presso il competente Ufficio della Direzione generale del personale e della formazione cessi dal rapporto di lavoro o transiti nei ruoli di altra Amministrazione, il trasferimento dell’altro beneficiario dello scambio potrà essere revocato dall’Amministrazione, con rientro nella sede di provenienza.
  7. Lo scambio di ufficio è altresì ammesso per richieste formulate da più di due dipendenti.
  8. Lo scambio è consentito anche quando non sussiste l’integrale copertura degli Uffici interessati.
  9. Nel caso in cui la richiesta di scambio sia proposta da dipendenti appartenenti a una diversa qualifica professionale, l’Amministrazione attiva la procedura per il distacco, anche valutando, sentiti gli Uffici interessati, le eventuali conseguenze sulla funzionalità degli Uffici medesimi.

Titolo VI
(Mobilità endodistrettuale)

Articolo 20
(Applicazione temporanea disposta dall’Amministrazione)

  1. Per assicurare la funzionalità degli Uffici in situazione di rilevante criticità determinata da scopertura di organico superiore al 35% in una singola qualifica ovvero in casi eccezionali, debitamente motivati, tali da cagionare gravissimo pregiudizio allo svolgimento dell’attività giudiziaria in virtù della pendenza di uno o più procedimenti, la cui natura straordinaria è riconosciuta dalla Direzione Generale del personale e della formazione nell’ambito del procedimento di cui ai commi successivi, può essere disposta l’applicazione temporanea di un dipendente in servizio presso un altro Ufficio del medesimo Distretto.
  2. Sono competenti a provvedere sulla applicazione temporanea il Presidente della Corte di Appello, per tutti gli Uffici giudicanti, e il Procuratore Generale, per tutti gli Uffici requirenti.
  3. I Capi di Corte procedono mediante diramazione di apposito interpello distrettuale per uno o più specifici profili professionali incisi dalle criticità di cui al comma 1, sentito il Capo dell’Ufficio interessato e sentite, anche in via cartolare, le Organizzazioni Sindacali, nonché tenuto conto di quanto prescritto nei commi seguenti.
  4. Il bando di interpello per l’applicazione temporanea diramato ai sensi del comma 3, completo di tutta la documentazione conferente, è immediatamente trasmesso alla Direzione Generale del personale e della formazione, la quale entro venti giorni dalla ricezione esprime il proprio parere in merito ai presupposti per l’attivazione della procedura e alle sue modalità di espletamento.
  5. Qualora a seguito dell’interpello pervenga più di una dichiarazione di disponibilità, è applicato temporaneamente il dipendente in servizio presso l’Ufficio con la minore percentuale di scopertura nella qualifica e, a parità di quest’ultima, il dipendente con la maggiore anzianità di servizio. Dell’esito dell’interpello è data tempestiva comunicazione alla Direzione Generale del personale e della formazione e alle Organizzazioni sindacali.
  6. Solo nel caso in cui all’interpello non facciano seguito manifestazioni di disponibilità, il Capo di Corte, sentiti i Capi degli Uffici di provenienza e di destinazione e le Organizzazioni sindacali ed informata la Direzione Generale del personale e della formazione, fermo restando il potere di intervento dell’Amministrazione Centrale ai sensi del comma 4, può applicare il personale in servizio presso un altro Ufficio della medesima sede, individuato sulla base della minore scopertura nella qualifica, in ragione della minore anzianità di servizio e, in subordine, della minore anzianità anagrafica. Qualora ciò non fosse possibile in ragione delle percentuali di scopertura in tali Uffici, pari o superiori a quelle dell’Ufficio di destinazione, si verificherà la possibilità, secondo il medesimo criterio della comparazione delle scoperture nella qualifica, di applicare personale in servizio presso altre sedi del medesimo Distretto, a partire da quelle più vicine.
  7. In ogni caso, i Capi di Corte si conformano alle indicazioni espresse dall’Amministrazione centrale, prima di adottare il provvedimento di applicazione.
  8. In ogni caso, non possono essere applicati dipendenti in servizio presso Uffici al medesimo tempo destinatari a loro volta di applicazione temporanea.
  9. L’applicazione temporanea non può avere durata superiore a sei mesi ed è prorogabile, sentiti i Capi degli Uffici di provenienza e di destinazione, solo con il consenso espresso dell’interessato. Il dipendente già destinatario di un provvedimento di applicazione temporanea presso Uffici di un’altra sede non potrà essere applicato nuovamente presso Uffici di un’altra sede, prima di tre anni dalla cessazione della precedente applicazione, se non con il suo consenso espresso.
  10. Del provvedimento di applicazione temporanea e della eventuale proroga è data tempestiva comunicazione alla Direzione Generale del personale e della formazione, allegando il parere dei Capi degli Uffici interessati e ogni atto conferente, anche in merito alla avvenuta interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali.
  11. Nel caso in cui l’applicazione temporanea non conseguente a manifestazione di disponibilità comporti lo spostamento presso un’altra sede, i costi di trasporto e comunque connessi all’applicazione non devono essere a carico del dipendente e i tempi di viaggio con mezzi pubblici ovvero con mezzo proprio, previa debita autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo, sono ricompresi nell’orario di servizio.
  12. Sono fatte salve le disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi in tema di relazioni sindacali.
  13. Le Parti convengono di riunirsi con cadenza semestrale, al fine di monitorare e verificare l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, previa completa informazione sul punto alle Organizzazioni sindacali.

Articolo 21
(Applicazione temporanea richiesta dal dipendente)

  1. Quando ricorrano gravi e documentati motivi personali, ciascun dipendente può richiedere di essere applicato, in via eccezionale e temporanea, presso un altro Ufficio dello stesso Distretto, con istanza trasmessa per via gerarchica al Presidente della Corte di Appello o al Procuratore Generale competenti.
  2. Quando l’Ufficio di provenienza e quello richiesto non sono entrambi giudicanti o requirenti, la competenza a provvedere spetta alla Direzione Generale del personale e della formazione.
  3. L’applicazione è disposta, sentiti i Capi degli Uffici interessati, solo qualora non incida negativamente sulla funzionalità dell’Ufficio di provenienza.
  4. L’applicazione temporanea richiesta dal dipendente non può avere durata superiore a sei mesi e non è rinnovabile.

Titolo VII
(Disposizioni in tema di prima applicazione dell’Accordo e successivo monitoraggio)

Articolo 22
(Calendarizzazione dei primi interpelli)

  1. Entro il 30 novembre 2020, l’Amministrazione bandirà gli interpelli di assestamento per le qualifiche di operatore giudiziario, conducente di automezzi e funzionario giudiziario, in ordine alle quali sono attualmente in corso le relative procedure assunzionali. Oggetto di tali interpelli saranno almeno il 60% delle vacanze disponibili e almeno il 60% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando.
  2. Entro il 15 dicembre 2020, l’Amministrazione bandirà altresì un interpello ordinario nazionale. Oggetto di tale interpello saranno almeno l’80% delle vacanze disponibili e almeno l’80% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando, ad eccezione delle qualifiche di operatore giudiziario, conducente di automezzi e funzionario giudiziario, in ordine alle quali saranno oggetto di interpello almeno il 20% delle vacanze disponibili e almeno il 20% delle sedi disponibili alla data del bando per l’interpello di assestamento di cui al comma 1.
  3. Entro il 31 luglio 2021, l’Amministrazione bandirà un interpello ordinario di sede. Oggetto di tale interpello saranno almeno il 50% delle vacanze disponibili e almeno il 50% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando.
  4. I successivi interpelli ordinari saranno effettuati secondo le cadenze stabilite dagli articoli 2, 3, 4 e 5. Oggetto di tali interpelli saranno almeno il 50% delle vacanze disponibili e almeno il 50% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando. Analoga percentuale dovrà essere garantita negli interpelli di assestamento.

Articolo 23
(Interpello straordinario riservato a dipendenti in posizione di distacco)

  1. Entro il 1° giugno 2021, l’Amministrazione bandirà un interpello straordinario avente ad oggetto i soli Uffici su cui insistono distacchi a qualsiasi titolo.
  2. Sono legittimati a partecipare all’interpello straordinario di cui al comma 1 i soli dipendenti in posizione di distacco presso un altro Ufficio da almeno un anno alla data del 1° giugno 2020, ad eccezione di coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbiano ancora superato il periodo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Sarà possibile presentare domanda di trasferimento soltanto per Uffici situati nella sede dove il dipendente è attualmente distaccato. Per ogni sede sarà formata un’unica graduatoria.
  4. Dalla definizione della procedura non potranno derivare posizioni sovrannumerarie rispetto alla pianta organica vigente dei singoli Uffici, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e dall’Accordo del 26 aprile 2017.
  5. Per quanto riguarda i criteri per la formazione della graduatoria, l’attribuzione dei punteggi ed ogni altra questione non disciplinata dai commi che precedono, si applicano, in quanto non contrastanti, le disposizioni in tema di interpello ordinario nazionale.

Articolo 24
(Individuazione delle vacanze disponibili in caso di distacco o assegnazione)

  1. Tutte le Parti concordano sulla assoluta opportunità che, per quanto attiene ai dipendenti distaccati o assegnati, da almeno un anno alla data del 1° giugno 2020, ad altro Ufficio ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nei termini di cui alla circolare del 31 gennaio 2020 del Direttore Generale del personale e della formazione, in considerazione della tendenziale stabilità della attuale sede di servizio, debba considerarsi disponibile, per ogni questione attinente alla mobilità interna e alle nuove assunzioni, la vacanza prodottasi nell’Ufficio di provenienza e indisponibile quella nell’Ufficio di assegnazione. Analoga posizione sarà riconosciuta all’ulteriore personale distaccato a qualsiasi titolo presso un altro Ufficio e legittimato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, al fine garantire l’efficacia del futuro interpello di cui all’articolo 23. Alla indisponibilità della vacanza prevista dai periodi precedenti consegue il diritto del dipendente distaccato o assegnato, legittimato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, a permanere nella sede di assegnazione o di distacco sino alla definizione della procedura di interpello di cui all’articolo 23.
  2. Le vacanze su cui insistono, alla data del 18 giugno 2020, distacchi a qualsiasi titolo di personale non legittimato ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non saranno oggetto di assegnazione ai nuovi assunti nell’ambito dei prossimi scorrimenti della graduatoria generale di merito del Concorso per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, approvata il 14 novembre 2017.

Articolo 25
(Applicazioni endodistrettuali)

  1. Le applicazioni temporanee ai sensi dell’articolo 20 in atto al momento della sottoscrizione del presente Accordo continueranno sino alla scadenza dell’originario termine semestrale. Eventuali proroghe potranno essere disposte solo nei termini e con le modalità previsti dal medesimo articolo 20, salvo che ci sia il consenso espresso alla prosecuzione da parte del dipendente. In ogni caso, il provvedimento di proroga dovrà essere comunicato all’Amministrazione centrale.

Articolo 26
(Monitoraggio ed eventuale revisione dell’Accordo)

  1. L’Amministrazione e ciascuna delle Organizzazioni firmatarie hanno la facoltà di richiedere una nuova sessione di incontri tra la parte datoriale e la parte sindacale, decorsi almeno dodici mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, al fine di verificarne la persistente adeguatezza e valutare se del caso l’opportunità di eventuali modifiche.

Roma, 15 luglio 2020

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE

 

ALLEGATO A