aggiornamento: 10 maggio 2019

Accordo 10 maggio 2019 - Criteri di mobilità del personale della Giustizia minorile e di comunità

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

 

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Pubblicazione dei posti vacanti

Articolo 2 - Domanda di trasferimento

Articolo 3 - Legittimazione

Articolo 4 - Formazione della graduatoria. Proposta di trasferimento

Articolo 5 - Reclamo

Articolo 6 - Revoca della domanda

Articolo 7 - Esecuzione dei trasferimenti

TITOLO II - TITOLI DI PREFERENZA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA

Articolo 8 - Anzianità di servizio e di sede

Articolo 9 - Condizioni di famiglia

Articolo 10 - Condizioni di salute

Articolo 11 - Necessità di studio

Articolo 12 - Documentazione da allegare alla domanda

TITOLO III - SCAMBIO DI UFFICIO

Articolo 13 – Condizioni

TITOLO IV - APPLICAZIONI TEMPORANEE IN AMBITO NAZIONALE E REGIONALE

Articolo 14 - Applicazione temporanea in ambito nazionale/regionale per esigenze del personale

Articolo 15 - Applicazione temporanea in ambito nazionale per esigenze dell'Amministrazione

Articolo 16 - Applicazione temporanea in ambito regionale per esigenze dell’Amministrazione

TITOLO V - ASSESTAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 17 - Regole Generali

Articolo 18 - Disposizione conclusiva

Articolo 19 - Disposizione transitoria

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;

VISTO il d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed in particolare l'articolo 7 che istituisce il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

VISTO il D.M. 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015;

VISTO il P.D.G. 22 luglio 2016, con il quale è avvenuto il transito del personale dell’Amministrazione Penitenziaria assegnato alle strutture di esecuzione penale esterna a questo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

VISTO il D.M. 23 febbraio 2017- individuazione degli uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

VISTO l'accordo datato 14 novembre 1998 relativo ai criteri della mobilità interna del personale dei profili professionali e delle qualifiche funzionali appartenenti alle dotazioni organiche dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile;

VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Centrali, già Comparto Ministeri, sottoscritto il 12 febbraio 2018 "Contratto collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale comparto Funzioni Centrali triennio 2016 - 2018";

VISTO il Decreto Ministeriale 11 aprile 2018 di definizione delle nuove piante organiche del Comparto Funzioni Centrali;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

ATTESA la necessità di ridefinire le disposizioni del succitato accordo di mobilità interna alla luce delle mutate esigenze organizzative dell’Amministrazione in attuazione del d.p.c.m. 15 giugno 2015 n.84;

DEFINITI e meglio specificati i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le OO.SS rappresentative del comparto;

 

LE PARTI CONCORDANO

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Pubblicazione dei posti vacanti

  1. L'Amministrazione per la Giustizia minori le e di Comunità, pubblica con cadenza biennale - previa informazione preventiva alle OO.SS rappresentative del Comparto Funzioni Centrali ai fini di eventuali osservazioni - per ciascuna sede e profilo professionale, apposito bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.
  2. Alla copertura dei posti si procede mediante trasferimento del personale che ne faccia domanda.
  3. Il bando di cui al comma I fissa il termine e le modalità di presentazione delle domande degli aspiranti.
  4. I Direttori degli Istituti, Uffici e Servizi portano a conoscenza del personale in servizio e di quello assente dal servizio a qualsiasi titolo, l'avvenuta pubblicazione del bando invitandolo ad attivarsi per conoscerne i contenuti. Della comunicazione, anche telefonica, è presa nota agli atti della Direzione.
  5. Nel caso di sopravvenute esigenze o di improvvise vacanze nelle dotazioni organiche in una sede di servizio, per la quale non vi siano graduatorie, l'Amministrazione può bandire interpelli straordinari.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, si applicano le modalità ed i criteri di valutazione riportati nel Titolo II

Articolo 2
Domanda di trasferimento

  1. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando, contenere indicazione dei posti richiesti e non può riguardare più di tre sedi da porre in ordine di preferenza.
    La mancata indicazione dell'ordine di preferenza sarà interpretata come accettazione dell'ordine di elencazione nell'atto di interpello delle sedi e degli uffici prescelti.
  2. Qualora siano indicati più istituti o servizi di una medesima sede, gli stessi devono essere posti in ordine di preferenza
  3. La domanda deve essere presentata nell'ufficio di appartenenza, il quale provvede immediatamente a protocollarla. Chi si trovi legittimamente fuori dall'ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini previsti, l'istanza di trasferimento presso altri istituti o servizi dell'Amministrazione, ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede di appartenenza. Le domande inoltrate per via gerarchica sono trasmesse al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità dal Centro per la Giustizia Minorile e dall'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna che ha competenza sull'istituto o servizio nel quale la domanda è stata presentata, ovvero, per gli appartenenti alla sede centrale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dai rispettivi Dirigenti degli Uffici di appartenenza tramite posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica: prot.dgm@giustiziacert.it
  4. Le istanze depositate fuori termine, sono inammissibili.
  5. L'osservanza del termine perentorio di presentazione della domanda si desume dalla data e dal numero di protocollo dell'ufficio in cui è stata presentata la domanda, ovvero dalla data di inoltro della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 3
Legittimazione

  1. Il personale è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione dell'Amministrazione per un periodo di cinque anni ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001.
  2. Il personale trasferito a domanda, ai sensi del presente accordo, dovrà permanere obbligatoriamente nella sede di servizio per un biennio.
  3. I termine di cui sopra decorrono dal giorno in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio.

Articolo 4
Formazione della graduatoria. Proposta di trasferimento

  1. La graduatoria degli aspiranti è formata da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. La Commissione è composta da un Presidente titolare e lino Vicario, scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità e da quattro componenti titolari e quattro supplenti scelti tra i funzionari della Terza area del Comparto Funzioni Centrali. Per la sua composizione devono essere osservate le norme sulle pari opportunità.
    Non può essere nominato componente della suddetta Commissione quel personale che sia rappresentante sindacale.
    I componenti durano in carica due anni e non possono essere riconfermati.
  2. La Commissione, di cui al comma 1, assegna i punteggi in relazione ai criteri di cui al titolo secondo del presente accordo e dovrà concludere i lavori tenendo conto del periodo indicato al successivo punto 5 per l'emanazione della graduatoria.
  3. I titoli, da indicare nella domanda, debbono sussistere ed essere documentati entro lo stesso termine perentorio di presentazione della domanda. Tali titoli possono essere prodotti mediante autocertificazione, ai sensi di legge, fatta salva la possibilità di produrre tali documenti in copia conforme all'originale.
  4. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'anzianità di servizio.
  5. La graduatoria nazionale è formata entro i due mesi successivi alla data di scadenza del bando di interpello. Essa è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative del Comparto Funzioni Centrali. Le direzioni degli istituti e servizi, entro cinque giorni lavorativi, sono tenute a notificare il punteggio di cui alla relativa graduatoria, anche per singole voci, agli interessati, anche se assenti a qualsiasi titolo. Agli interessati sarà data comunicazione telefonica o via e-mail, di cui è dato riscontro mediante annotazione sottoscritta della data in cui la comunicazione stessa è avvenuta.
  6. Al dipendente che dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere ai sensi della legge 7 agosto 1990 n 241, il rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della propria istanza.
  7. La graduatoria rimane vigente per due anni, per eventuali scorrimenti. Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di precedenza assoluta previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5
Reclamo

  1. Avverso la graduatoria è ammessa la facoltà di proporre reclamo ad una Commissione di seconda istanza all'uopo nominata con gli stessi criteri di cui all'art. 4 comma 1.
  2. Le modalità e le procedure del reclamo saranno disciplinate dai bandi di interpello che di volta in volta saranno diramati.

Articolo 6
Revoca della domanda

  1. La proposta di trasferimento, formulata dal competente Ufficio, sulla base della graduatoria predisposta dall'apposita Commissione, è comunicata all'interessato.
  2. L'interessato ha facoltà di far pervenire la dichiarazione di revoca della domanda di trasferimento entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo mail ad indirizzo di posta certificata dedicato, che sarà indicato nel bando.

Articolo 7
Esecuzione dei trasferimenti

  1. I trasferimenti a domanda hanno luogo, di norma e fatte salve speciali ragioni d'urgenza, entro il trimestre successivo a quello in cui viene data la comunicazione di cui all'articolo 4.
  2. Nel caso in cui il personale utilmente collocato in graduatoria ai fini del trasferimento risulti in servizio in una sede in cui le unità appartenenti al medesimo profilo professionale siano complessivamente inferiori al 50% della dotazione organica di sede, la movimentazione può essere differita per una sola volta di un ulteriore trimestre, onde dar modo all'Amministrazione di promuovere un eventuale interpello straordinario.
  3. Dell'eventuale differimento di cui al 2° comma, viene data informazione alle organizzazioni sindacali locali e nazionali.

Titolo II

TITOLI DI PREFERENZA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA

Articolo 8
Anzianità di servizio e di sede

  1. Per ogni anno di servizio prestato nel Ministero della Giustizia anche in posizione non di ruolo - punti 1.00
  2. Per ogni anno di servizio prestato presso un'altra Pubblica Amministrazione diversa da quella della Giustizia - punti 0.50
  3. Per ogni anno di servizio prestato presso la sede di distacco qualora la domanda di trasferimento sia proposta con riferimento a tale sede (punteggio aggiuntivo) - punti 2.50
  4. Per ogni anno di servizio prestato presso la sede di distacco parziale di frequenza superiore ad un giorno, qualora la domanda di trasferimento sia proposta con riferimento a tale sede (punteggio aggiuntivo) - punti 1.50
  5. Il distacco non deve essere cessato prima dell'ultimo triennio.
  6. In assenza di posti disponibili nella sede di servizio per la qualifica posseduta, il punteggio aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo, può essere impiegato per altro ufficio ubicato nella medesima sede, o in altro Ufficio anche di altra Regione, non distante più di 60 chilometri dalla sede di distacco, ove sia registrata la vacanza organica, ovvero nella sede più vicina qualora distante più di 60 chilometri.
  7. L'anzianità di servizio è calcolata dal giorno in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio e non ricomprende i periodi trascorsi in aspettativa non retribuita o in sospensione dal servizio per motivi cautelari e/o disciplinari.
  8. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio e di sede, le frazioni di anno vanno considerate per intero se superiori ai sei mesi.

Articolo 9
Condizioni di famiglia

  1. Per il ricongiungimento sono attribuiti i seguenti punteggi:
    1. Per il ricongiungimento al coniuge, non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato, al convivente di fatto[1], o alla parte dell'unione[1], purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2.00
    2. Per il ricongiungimento al figlio, anche adottivo, minore di età, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 1.00

[1] Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

  1. Per il ricongiungimento al figlio, anche adottivo, maggiorenne e a carico, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 0.50
  2. Per il ricongiungimento al figlio, anche adottivo, maggiorenne se inabile a proficuo lavoro, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più i 90 km dalla sede richiesta - punti 1.00
  3. In caso di separazione o divorzio, di cessazione della convivenza di fatto o dell'unione civile, per il trasferimento nel luogo ove risiede il figlio che ha la permanenza presso l'altro coniuge, o presso il convivente di fatto o presso la parte dell'unione civile, purché non distante più di 90 km dalla sede di trasferimento richiesta - punti 1.00
  4. Nei casi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) si attribuisce un punteggio aggiuntivo per ogni figlio pari a - punti 0,50
  5. Per la necessità di assistere un familiare legittimato con handicap definito ai sensi dell'art. 3, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992 n.104, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2.00
    per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;
  6. Per la necessità di assistere un familiare legittimato invalido civile con indennità di accompagnamento, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 6.00
    per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;
  7. Per la necessità di assistere un familiare legittimato convivente con invalidità civile superiore al 75% purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 0.75
    per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;
  8. I punteggi non sono cumulabili qualora siano riferiti alla stessa persona;
  1. Qualora la sede richiesta realizzi soltanto un avvicinamento, i relativi punteggi sono ridotti della metà
  2. Si considera mero avvicinamento il trasferimento nella sede richiesta, distante dal luogo di residenza del familiare legittimato in misura superiore ai 90 km e fino a 200 km.
  3. Per la determinazione della distanza più corta tra sede richiesta e luogo di residenza ci si avvale dell'indicazione stradale verificata utilizzando il programma informatico www.aci.it "Distanze chilometriche".
  4. Per familiare legittimato si intendono i genitori, i fratelli, il coniuge, il convivente di fatto, la parte dell'unione civile, i figli, il parente o l'affine di secondo grado, i parenti ed affini di terzo grado. I parenti ed affini di terzo grado solo ad una delle seguenti condizioni:
    1. Quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
    2. Quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Articolo 10
Condizioni di salute

  1. Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore di serio e certificato aggravamento delle infermità del dipendente, dei figli del coniuge, del convivente di fatto, della parte dell'unione civile - punti 1.00
  2. Nei casi in cui in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute, del coniuge, del convivente di fatto, della parte dell'unione civile, dei figli, anche adottivi, per le quali viene riconosciuta l'incompatibilità della permanenza nell'attuale sede di servizio con la patologia riscontrata e manchino strutture che offrano adeguate possibilità di cura che invece risultano presenti presso la sede richiesta - punti 2.00
    Nei casi in cui le gravi alterazioni delle condizioni di salute siano riferite al dipendente:
    1. Per le quali lo stesso sia beneficiario della legge 104/1992 - punti 3.5
    2. Per le quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 75% - punti 2.5
    3. I punteggi di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili quando riferiti alla stessa persona.
  3. Per l'attribuzione del predetto punteggio l'interessato deve produrre idonee certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici (ASL o Ospedali) in originale o copia conforme, dalle quali risulti chiaramente la patologia sofferta e lo stato della stessa al momento dell'istanza e l'impossibilità di poter effettuare le cure necessarie nella sede di servizio.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi di affidamento previste dalle norme vigenti.

Articolo 11
Necessità di studio

  1. Per la necessità del dipendente, del coniuge, del convivente di fatto, della parte dell'unione civile o dei figli, anche adotti vi, conviventi ed a carico dì frequentare corsi di studio - punti 2.00
  2. Assumono rilievo esclusivamente i corsi di durata pluriennale frequentati dal dipendente, dal coniuge, dal convivente di fatto, dalla parte dell'unione civile, o dai figli, anche adottivi, per i quali sia stata presentata dagli stessi regolare domanda di immatricolazione, finalizzati:
    • al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado;
    • al conseguimento di un diploma di laurea triennale e/o specialistica o di eventuali specializzazioni post lauream;
  3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario dimostrare:
    • l'immatricolazione, la partecipazione ai corsi nonché gli esami sostenuti, anche con esito negativo, presso una università o una scuola di specializzazione universitaria situata nella medesima provincia ovvero di un corso di istruzione presso un istituto situato nella stessa provincia in cui è ubicata la sede di servizio richiesta con la domanda di trasferimento;
    • limitatamente alle ipotesi di immatricolazione ad un corso di laurea triennale e/o specialistica nonché di frequenza di un corso di istruzione secondaria di secondo grado, la mancanza della corrispondente facoltà universitaria statale nella regione ovvero di corrispondenti istituti di istruzione nella regione ave il dipendente presta servizio;
    • di essere in regola con i piani di studio oppure, per gli studenti fuori corso, di aver superato almeno i due quinti degli esami previsti per l'intero corso di laurea e almeno due esami nell'anno precedente a quello di pubblicazione della vacanza del posto, risultano da certificato rilasciato dalla competente università.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi di affidamento previste dalle norme vigenti.
  5. Il punteggio previsto dal presente articolo, non è cumulabile quando riferibile a più soggetti tra quelli indicati nel punto 1.

Articolo 12
Documentazione da allegare alla domanda

  1. I periodi di servizio valutabili, devono essere documentati con dichiarazione sottoscritta dallo stesso interessato, sotto la sua responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
  2. Le condizioni familiari del dipendente debbono essere documentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sottoscritta dallo stesso interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve essere accompagnata da dichiarazione che il dipendente abbia o non abbia in corso procedimento di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, ovvero che sia intervenuta la relativa sentenza e la stessa non risulti nella certificazione del comune, o di cessazione della convivenza di fatto o di scioglimento dell'unione civile.
  3. La posizione di familiare "a carico", laddove richiesto, è dimostrata con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero con la produzione dell'ultimo prospetto paga, anche in copia, dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta.
  4. Lo stato di handicap deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104, ovvero da certificazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2, commi 2-3·e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993 n.324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In ogni caso, prima di dar luogo al trasferimento, deve essere prodotta la certificazione anche in copia conforme di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104.
  5. Le alterazioni dello stato di salute devono essere documentate mediante certificazioni rilasciate da strutture del SSN.
  6. Le necessità di studio dovranno essere documentate mediante dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. L'assenza di sede universitaria o di istituto di istruzione nella provincia ove presta servizio il dipendente deve risultare da autocertificazione dell'interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, Il. 445.
  8. Ai fini della convivenza dovrà essere prodotto anche un certificato di residenza storico - anagrafico, dal quale risultino le persone conviventi nel nucleo familiare del dipendente. La certificazione può essere sostituita anche da una dichiarazione di identico contenuto sottoscritta dal dipendente interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  9. La documentazione allegata deve intendersi ostensibile ai terzi controinteressati nel rispetto della normativa sulla privacy, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di questi ultimi.
  10. Tutta la documentazione che va allegata alla domanda di trasferimento dovrà pervenire con utilizzo di dichiarazioni sostitutive per l'attestazione di stati, fatti e qualità personali secondo le modalità degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta ferma la facoltà di far pervenire detta documentazione in copia conforme all'originale.
  11. I certificati medici e la documentazione sanitaria non possono essere sostituiti da altro documento.
  12. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  13. L'Amministrazione procede ad idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità previste nel capo V artt. 71-72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dall'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del trasferimento, quando questo sia stato conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

Titolo III

SCAMBIO DI UFFICIO

Articolo 13
Condizioni

  1. È possibile lo scambio di ufficio, nel rispetto della normativa vigente e previa opportuna valutazione da parte dell'Amministrazione avuto riguardo alla funzionalità degli Uffici interessati, tra personale appartenente alla stessa figura professionale, in servizio anche in sedi diverse.
  2. La domanda di scambio è depositata dagli interessati esclusivamente negli uffici di rispettiva appartenenza per la trasmissione non oltre cinque giorni presso il competente Ufficio della Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
  3. Nella domanda di scambio il personale si impegna a garantire una permanenza nell'ufficio richiesto per un periodo non inferiore a due anni dalla presa di possesso.
  4. Il personale richiedente, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento di scambio, dichiara espressamente di rinunciare alle procedure concorsuali di trasferimento per le quali ha presentato domanda. La mancata rinuncia comporta la revoca del provvedimento di scambio per tutti i destinatari del provvedimento medesimo.
  5. Qualora sussistano condizioni di esubero nella figura professionale in una delle sedi interessate dallo scambio l'Amministrazione si riserva di valutare l'accoglibilità delle domande alla luce della buona organizzazione dell'Amministrazione.
  6. Sono escluse dalla valutazione le domande presentate nel triennio precedente la data di collocamento a riposo per limiti di età.

Titolo IV

APPLICAZIONI TEMPORANEE IN AMBITO NAZIONALE E REGIONALE

Articolo 14
Applicazione temporanea in ambito nazionale/regionale per esigenze del personale

  1. Il personale dipendente potrà essere temporaneamente assegnato, per gravi motivi di carattere personale e familiare adeguatamente motivati e documentati presso una sede, diversa da quella di assegnazione, per un periodo fino a mesi sei, rinnovabile una sola volta, per un massimo di ulteriori mesi sei, secondo un principio di flessibilità e turnazione, salvo ipotesi eccezionali adeguatamente motivate.
  2. Qualora la richiesta del dipendente, interessi sedi rientranti nel medesimo distretto territoriale di competenza, provvederà all'assegnazione temporanea rispettivamente, il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o il Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna.
  3. Nel caso in cui l'applicazione richiesta dal dipendente interessi il passaggio dai Servizi Minorili agli Uffici EPE e viceversa, il relativo provvedimento sarà adottato dall'Amministrazione centrale.

Articolo 15
Applicazione temporanea in ambito nazionale per esigenze dell'Amministrazione

  1. Il personale dipendente potrà essere temporaneamente assegnato, previo interpello, per motivate esigenze di servizio, presso una sede, diversa da quella di assegnazione, per un periodo di mesi tre rinnovabile una sola volta, per ulteriori mesi tre, secondo un principio di flessibilità e turnazione, con trattamento di missione. Si potrà ricorrere a tale tipo di applicazione temporanea, qualora non siano presenti le figure professionali richieste nell'ambito della stessa Regione.
  2. II personale che partecipa all'interpello, sarà individuato tra quello con maggiore anzianità di servizio. In caso di parità l'unità di personale con maggiore anzianità di sede, ed in caso di ulteriore parità, l'unità di personale anagraficamente più anziano.
  3. Salvo ipotesi eccezionali, e previa acquisizione del consenso del dipendente, il periodo di cui al punto 1 del presente articolo potrà essere aumentato fino ad un massimo di mesi otto.
  4. Dell'eventuale provvedimento di applicazione temporanea verrà data informazione alle Organizzazioni Sindacali locali e nazionali.

Articolo 16
Applicazione temporanea in ambito regionale per esigenze dell'Amministrazione

  1. I Dirigenti di ciascun Centro per la Giustizia Minorile e di Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, in applicazione dei criteri indicati nell'articolo precedente, previo confronto con le 00.55 regionali, per le esigenze di uffici, istituti e servizi aventi sede nel territorio di competenza e al fine di assicurarne la funzionalità, potranno destinare temporaneamente unità di personale individuate mediante apposito interpello.
  2. In assenza di adesione alle procedure d'interpello regionali e per comprovate esigenze di funzionalità degli uffici/servizi dipendenti, si potrà ricorrere all'applicazione temporanea, in ambito regionale, del personale con minore anzianità di servizio e di sede, con trattamento di missione, se dovuto, fatta salva la sussistenza di gravi e documentate condizioni di salute e/o familiari ostative all'allontanamento, per un periodo di mesi sei, rinnovabile una sola volta, con il consenso del lavoratore.
  3. Per le esigenze che non possono essere soddisfatte con le risorse regionali, provvede l'Amministrazione Centrale, nel rispetto dei criteri e modalità di cui ai punti precedenti, nonché, tenendo conto della contiguità geografica.

Titolo V

ASSESTAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 17
Regole generali

  1. Prima di assumere i vincitori dei pubblici concorsi, l'Amministrazione procede alla mobilità del personale in servizio, assicurando in ogni caso la funzionalità delle sedi interessate.
  2. L'assestamento del personale avviene a seguito di pubblico interpello straordinario.
  3. All'interpello straordinario si applicano i criteri previsti per i trasferimenti a domanda di cui all'art. 2 e ss.
  4. Nel caso dovessero risultare, dopo l'interpello, vacanti altri posti oltre quelli pubblicati, le graduatorie del personale che ha chiesto di essere trasferito sono unificate in un'unica graduatoria generale per sede. Da tale graduatoria e secondo l'ordine nella stessa risultante, si attingono i nominativi degli ulteriori dipendenti da trasferire, tenendo conto delle preferenze, nei posti ancore disponibili, fatti salvi eventuali provvedimenti di riorganizzazione adottati dall’amministrazione. La graduatoria ha validità di anni due, dalla data di pubblicazione.
  5. Nei casi di interpelli straordinari non opera il vincolo biennale di permanenza nella sede per il personale trasferito a domanda.
  6. Nessun movimento di personale può essere effettuato nel mese antecedente all'immissione in servizio di personale di nuova assunzione:
  7. I trasferimenti sono effettuati entro tre mesi dall'effettivo insediamento nella sede del nuovo personale.

Articolo 18
Disposizione conclusiva

Il presente accordo sostituisce quello stipulato il 24 novembre 1998 in materia di criteri di mobilità interna.

Articolo 19
Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione del presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a bandire ad interpello, tutti i posti disponibili alla data del bando, per tutte le figure professionali, con priorità per quei profili professionali per i quali è prevista la prossima assunzione. Tali procedure di interpello dovranno essere bandite entro il 30 aprile 2020. Qualora a seguito delle citate procedure di interpello, si verifichi una scopertura superiore al 50% del profilo professionale, presso la sede di servizio, il trasferimento del personale interessato potrà avvenire a seguito di successiva copertura a qualsiasi titolo.

LE PARTI

Il Direttore Generale del Personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Vincenzo Starita

CISL FP
FP CGIL
UIL PA
FED CONFSAL UNSA
FED NAZ.LE INTESA FP
FLP

Roma, 10 maggio 2019