aggiornamento: 10 gennaio 2019

Accordo 10 gennaio 2019 - Sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2018 - Relazione illustrativa

Ministero della Giustizia

Relazione illustrativa
(art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 come modificato dall’art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009,n.150)
 ACCORDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 2018

Accordo 10 gennaio 2019
Data di sottoscrizione 16 aprile 2018
Periodo temporale di vigenza Anno 2018
Composizione della delegazione trattante

Parte Pubblica

Presidente
:
Vittorio FERRARESI Sottosegretario di Stato

Per il Gabinetto del Ministro:
Fulvio BALDI Capo di Gabinetto
Leonardo PUCCI Vice Capo di Gabinetto vicario

Per il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Barbara FABBRINI Capo Dipartimento
Annalisa PACIFICI Vice capo Dipartimento

Per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Francesco BASENTINI Capo Dipartimento
Pietro BUFFA Direttore generale del personale e delle risorse

Per il Dipartimento per gli Affari di giustizia
Giuseppe CORASANITI Capo Dipartimento
Marco NASSI Vice capo Dipartimento
Fernanda BALLARDIN Direttore Ufficio del Capo Dipartimento

Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Gemma TUCCILLO Capo Dipartimento
Vincenzo STARITA Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Per l’Ufficio Centrale degli Archivi notarili
Renato ROMANO Direttore generale
Pietro TARQUINI Direttore del Servizio secondo- Personale e Formazione

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
FP CGIL; CISL FP; UIL PA; CONFSAL/UNSA; Federazione Nazionale Intesa FP; FLP
Organizzazioni sindacali firmatarie:
FP CGIL; CISL FP; UIL PA ; CONFSAL/UNSA ; Federazione INTESA
Soggetti destinatari Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo Sviluppi economici all’interno delle aree 2018
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale
e degli atti successivi alla contrattazione
Intervento dell’Organo di controllo interno.
Allegazione della certificazione
dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
Trasmesso all’Organo di Controllo Interno
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che
in caso di inadempimento comportano
la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
È stato adottato il Programma triennale 2014-2016 per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art.11 del d.lgs. 150/2009.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009.

 

Premesse.
Nell’ Accordo del 19 Ottobre 2018 ono stati definiti i criteri di utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione di cui all’articolo 32, sesto alinea, del CCNL 16.02.1999 presso il Ministero della Giustizia con riferimento agli sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2018.
A tale finalità sono destinate, a valere sul Fondo unico di amministrazione per l’anno 2017 del Ministero, risorse nel limite di € 15.544.982,00 come di seguito ripartite tra le varie articolazioni ministeriali:

Amministrazione giudiziaria € 13.001.502,00
Amministrazione penitenziaria € 1.414.311,00
Amministrazione minorile € 1.129.169,00.

Nell’ambito delle disponibilità del Fondo unico di amministrazione relativo all’Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, un importo di € 89.512,00 è destinato alla medesima finalità.
Le parti hanno concordato di applicare criteri selettivi omologhi per tutte le articolazioni del Ministero anche in virtu’ di quanto concordato in occasione della sottoscrizione, in data 19 novembre 2015, dell’Accordo sull’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per gli anni 2013, 2014,2015.

Sviluppo economico all’interno delle aree professionali.
Nei limiti delle risorse come sopra individuate e illustrate in dettaglio nella relazione tecnico-finanziaria per l’Amministrazione giudiziaria, l’Amministrazione Penitenziaria e l’Amministrazione della Giustizia Minorile oltre a quella per l’Amministrazione degli Archivi notarili, la contrattazione ha inteso definire le modalità ed i termini secondo cui procedere allo sviluppo economico. A tal riguardo, è previsto l’impegno dell’Amministrazione a bandire uno o più procedure selettive interne, con decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria definitiva. In ragione delle risorse finanziarie disponibili, sono stati, altresì, indicati dalle tabelle di cui agli artt. 6,7,8,9, per ciascuna articolazione Ministeriale, i contingenti di posti destinati alle progressioni economiche. Tali contingenti, distinti per area di appartenenza e posizione economica, corrispondenti ad una quota limitata e quindi non maggioritaria dei dipendenti. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avverranno all’esito delle procedure selettive.

Requisiti e soggetti interessati.
Salvo le cause di esclusione, possono partecipare alle procedure selettive tutti i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli del Ministero della Giustizia anche se in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione e che abbiano maturato alla data del 1° gennaio 2018 un’anzianità di servizio di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza.
Sono state previste cause di non ammissibilità della candidature e generali di esclusione con riferimento alle seguenti specifiche fattispecie: dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti della data di pubblicazione dell’Avviso di selezione, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 12 giugno 2003, ovvero dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
Ulteriori e specifiche cause di esclusione sono, altresì, previste all’art. 6 per i dipendenti dell’Amministrazione Giudiziaria.

Criteri selettivi.
Conformemente alle previsioni di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 14 settembre 2007 i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono sulla base di graduatorie di merito sulla base dei criteri dell’esperienza professionale maturata e titoli di studio culturali e professionali posseduti alla data di pubblicazione delle procedure selettive. Ai fini della valutazione delle prestazioni si tiene conto degli esiti della valutazione effettuata in sede di attuazione dell’Accordo sull’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per gli anni 2013, 2014 e 2015, sottoscritto il 19 novembre 2015. La capillarità degli Uffici giudiziari e la scopertura di organico dei Dirigenti dei predetti Uffici, superiore al 40% ha reso difficoltosa l’individuazione di altro criterio di valutazione Tali criteri selettivi concorrono alla determinazione del punteggio finale, attribuendo ciascuno un massimo di 30 punti e complessivo di 90 come illustrato nella tabella “A” allegata all’accordo.
A tal riguardo, si è concordato di valutare l’esperienza professionale maturata in ragione del servizio prestato, assegnando punteggi diversificati in ragione della permanenza: nella fascia retributiva di appartenenza (1,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi) ; nel Comparto Ministeri – profili professionali del Ministero della giustizia (0,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi) e in altra Pubblica Amministrazione o comparto (0,1 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi) . Il punteggio complessivo relativo all’esperienza professionale non potrà, comunque, essere complessivamente superiore a 30.
Tra i criteri selettivi, i titoli di studio, culturali e professionali sono ponderati sulla base di valori differenziati. In particolare, un primo punteggio non superiore a 27 viene dato dal titolo di studio più elevato posseduto dal dipendente ed un ulteriore punteggio non superiore a 3 viene dato dagli ulteriori titoli di studio e professionali ivi espressamente indicati. La valutazione delle prestazioni tiene conto di quella ottenuta negli anni 2013, 2014 e 2015. Il punteggio massimo è di 30.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile tra i criteri suindicati è di 90 punti.
All’art. 4 viene poi specificato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. del 14 settembre 2007, comma 6, punto 3, il criterio selettivo relativo alla formazione non sarà utilizzato poiché l’Amministrazione, pur avendo innovato in tema di formazione del personale amministrativo, anche aumentando le proposte formative, in ragione degli elevati numeri del personale in servizio, non ha potuto ancora assicurare la copertura formativa a tutto il personale interessato alla procedura selettiva. Viene, comunque, espressamente previsto l’impegno dell’Amministrazione ad erogare opportuni e adeguati interventi formativi per tutto il personale e ribadito quanto riportato nelle premesse circa il valore fondamentale della formazione ai fini dell’accrescimento professionale.