aggiornamento: 27 luglio 2023

Accordo 27 luglio 2023 - Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 - Relazione illustrativa


Ministero della giustizia
Dipartimento per la  giustizia minorile e di comunità

Relazione illustrativa all’Accordo Sindacale del 27 luglio 2023 tra il Ministero della Giustizia e le OO.SS.

L’art. 113 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, nel dettare la disciplina in materia di incentivi per funzioni tecniche, prevede, al comma 3, l’adozione da parte delle amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, di un atto regolamentare che sancisca quantificazione, modalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.

Tale Regolamento è stato adottato dal Ministero della Giustizia con decreto 4 agosto 2021, n. 124 e, conformemente a quanto previsto dall’art. 113 comma 3 del Codice, nel fissare la misura del Fondo per appalti di lavori e servizi e i criteri di ripartizione, agli articoli 5 comma 6 e 6 comma 7, rinvia la determinazione esatta della percentuale alla contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle relative funzioni, anche in relazione alla specificità dei singoli contratti.

A seguito dell’adozione del Regolamento sopra richiamato, l’Amministrazione ha avviato un confronto con le Organizzazioni Sindacali che ha condotto, in data 27 luglio 2023, alla stipula di un Accordo, finalizzato alla corresponsione degli incentivi in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, nell’ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti. Tale Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuiti al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell’articolo 6 del Regolamento.

L’articolo 1 dell’Accordo sindacale delinea l’ambito di applicazione. È richiamata la previsione del Codice che suddivide il Fondo in due quote: 80% destinato ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche e restante 20% destinato all’amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 4 del Codice.

L’articolo 2 disciplina la costituzione del gruppo di lavoro, che deve essere individuato dalla stazione appaltante con il provvedimento di nomina del RUP o con distinto provvedimento, che deve specificare il ruolo di ciascun dipendente, anche con riguardo all’attività dei collaboratori e nel rispetto dei principi di rotazione e di coinvolgimento secondo le specifiche competenze possedute.

L’articolo 3 dell’Accordo, nell’ambito della forbice individuata dal Regolamento, disciplina la ripartizione del fondo incentivante per i lavori, con l’indicazione delle percentuali per programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, RUP, direzione dei lavori e collaudo.

L’articolo 4 disciplina, nell’ambito della forbice individuata dal Regolamento, la ripartizione del fondo incentivante per le forniture e i servizi con l’indicazione delle percentuali per programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, RUP, direzione dell’esecuzione e verifica di conformità.

L’articolo 5 detta disposizioni specifiche per la programmazione della spesa per investimenti.

L’articolo 6 elenca le procedure escluse dagli incentivi.

L’articolo 7 detta le modalità di ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti, tenendo conto del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di ciascun soggetto e della completezza della funzione svolta.

L’articolo 8 detta disposizioni specifiche per l’attività di verifica preventiva del progetto.

L’articolo 9 dell’Accordo, conformemente all’art.1, comma 3, del Regolamento, dispone il ricalcolo del fondo in caso di varianti in corso d’opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto.

L’articolo 10 detta i criteri per la riduzione dell’incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti.

L’articolo 11 detta disposizioni nel caso in cui le procedure di affidamento subiscano interruzioni.

L’articolo 12 detta disposizioni specifiche per il certificato di regolare esecuzione.

L’articolo 13 rinvia alla normativa contenuta nell’articolo 8 del Regolamento per il riconoscimento del diritto al compenso.

L’articolo 14 richiama il tetto del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente, precisando che l’eccedenza non è ulteriormente distribuibile.

L’articolo 15 detta i criteri di ripartizione dell’incentivo in caso di successione di più addetti nello svolgimento di una specifica attività, commisurandoli all’attività effettivamente svolta e certificata.

L’articolo 16, infine, individua il RUP come il soggetto che deve proporre la liquidazione dell’incentivo al direttore generale o al responsabile del servizio.