Intesa 17 febbraio 2016 - Procedure di mobilità del personale. Aggiuntiva all'Accordo 2 febbraio 2016 sui criteri di mobilità del personale dell'amministrazione penitenziaria in transito al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
INTESA AGGIUNTIVA TRA LE PARTI
Oggetto: Procedure di mobilità del personale. Accordo sui criteri di mobilità del personale in transito al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, sottoscritto il 2 febbraio 2016.
Preso atto delle osservazioni pervenute dalle OO.SS. per il tramite della Direzione Generale del personale e delle risorse, si conviene quanto segue a chiarimento e sostituzione dell’intesa aggiuntiva tra le parti già sottoscritta il 2 febbraio 2016.
- Le procedure di interpello straordinario di cui all’art. l dell’Accordo sottoscritto il 2 febbraio 2016 saranno avviate con immediatezza dalla Direzione Generale del personale e delle risorse;
- Nelle more delle procedure di cui al punto a) e degli esiti delle stesse, la Direzione Generale del personale e delle risorse concluderà la precedente mobilità avviata a seguito delle pregresse intese.
- All’esito delle procedure di interpello di cui all’intesa indicata in oggetto, il personale appartenente alla seconda area professionale, già in posizione di distacco presso gli UEPE, ma in eccedenza rispetto al numero delle unità del contingente spettante al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità, potrà permanere nelle sedi di attuale distacco fino alla successiva stabilizzazione. Analoga procedura riguarderà il personale della seconda area distaccato da DGMC al DAP.
- Per il personale non dirigenziale dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio in strutture già soppresse o che saranno soppresse a seguito dei processi di riorganizzazione in corso è assicurata la sede di servizio nella stessa città nell’ambito delle strutture del DAP, anche in sovrannumero, salvo in questo caso, la possibilità di partecipazione all'interpello di cui al l’accordo siglato in data 2 febbraio 2016.
- Ove ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, al personale perdente sede, che partecipa all’interpello per l’UEPE della stessa città è riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 9, 6 punti per ogni anno di servizio o frazione di esso su base nazionale. In tal senso pertanto si considera integrato l’art. 7 dell’Accordo già siglato in data 2 febbraio 2016.
Roma, 17 febbraio 2016
LA PARTE PUBBLICA