Accordo integrativo 30 settembre 2014 - Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia dell’area I del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - anno 2010
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia dell' area I sul fondo di posizione e di risultato relativo all'anno 2010.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,
Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
Considerato che l’articolo 21, comma 1, del citato decreto prevede l’istituzione di un meccanismo di valutazione dell’attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art. 26 del CCNL 2006-2009 del personale dirigente dell’Area I che prevede la definizione dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell’attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell’Area I – quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l’art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell’attività dei dirigenti;
Visto l’articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell’Area 1;
Visto l’art. 60 del citato C.C.N.L., che regolamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;
Visto l’articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell’ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente con diritto alla conservazione del posto “interim”;
Considerato che non è stata sottoscritta la polizza assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall’art. 66 comma 5 del suddetto C.C.N.L.;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l’articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell’ambito dell’85% delle risorse complessive;
Visti i CC.CC.NN.L. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell’Area I – quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;
Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.M. 11 aprile 2008, che ha individuato i criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e la classificazione in fasce degli Uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di area 1;
Vista la delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011, pervenuta il 27 luglio 2011 – prot. n. 0001464.U, con la quale è stata determinata la nuova griglia di valutazione tra i punteggi e le classi di risultato – valida dall’anno 2009, come segue: per punteggio “da 0 a 150 punti: classe di risultato = non adeguato; da 151 a 250 punti = minimo; da 251 a 350 punti = adeguato; da 351 al valore medio dei punteggi rilevati = distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 punti = oltre la media; da 426 a 500 punti = eccellente;
Considerato che le note del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. Ufficio VII prot. n. 23725 e n. 49281 rispettivamente del 16 febbraio e 4 aprile 2011, prevedono che le risorse residue del fondo non possano in alcun modo determinare un aumento della parte variabile della retribuzione di posizione, atteso il carattere provvisorio delle stesse e che, pertanto, debbano essere utilizzate unicamente per la retribuzione di risultato;
Vista la nota 19 novembre 2013 DFP 53058 P-4.17.1.14.5 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato nella nota 15 novembre 2013, prot. 94213 del Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VII, ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso dell’Ipotesi di accordo sottoscritta il 28 maggio 2013, avendo riguardo alla necessità di effettuare la ripartizione dei dirigenti in fasce di merito obbligatorie ai sensi e per gli effetti del’art. 26, commi 3 e 4, del CCNL 2006-2009
Considerato:
- Che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, determinato secondo quanto disposto dall’articolo 58 del C.C.N.L. del 21 aprile 2006, è ulteriormente incrementato degli importi percentuali previsti dall’art. 22 del C.C.N.L. normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007, nonché dall’art. 7 C.C.N.L. – biennio economico 2008-2009, con effetto dal 1 gennaio 2010:
- Che l’Amministrazione, con provvedimento 8 aprile 2013, in corso di perfezionamento, ha rideterminato il fondo - valido per l’anno 2010 - nella parte fissa in € 1.527.090,20 e nella parte variabile in € 180.332,81, per un totale a.l. di € 1.707.423,01 che, in applicazione dell’art.67 comma 5 del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni nella legge n.133/2008, ha ricondotto al valore del fondo per l’anno 2008 ridotto del 10% (data di costituzione dello stesso) ovvero, ad € 1.633.338,86 a.l., come da nota I.G.O.P. prot. n. 10537 del 19 febbraio 2013;
- Che nell’anno 2010 sono stati conferiti n. 2 incarichi ad “interim” di cui all’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.
- Che per l’anno 2010, i residui del Fondo, tenuto conto delle risorse complessive e della spesa complessiva sostenuta, verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall’apposita Commissione;
- Che per l’anno 2010 non risultano espletati, dai dirigenti, incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del citato C.C.N.L.;
- Che per l’anno 2010 non è stata sottoscritta la polizza assicurativa di cui all’art. 66 del CCNL 21 aprile 2006;
tutto ciò premesso, le parti:
CONVENGONO
Art. 1
Criteri di corresponsione dell’indennità di risultato
Le somme complessive disponibili del Fondo, da utilizzare per la corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti per l’anno 2010, al netto del costo degli incarichi ad “interim”, saranno distribuite tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato, già utilizzata per l’anno 2009, di cui alla delibera del 18 febbraio 2011 della Commissione di valutazione, e dei giorni di svolgimento dell’incarico, avuto riguardo, altresì, al valore medio dei punteggi rilevati.
| Valutazione | Punteggio | Coefficiente di valutazione |
|---|---|---|
| eccellente | 450-500 | 1.2 |
| eccellente | 426-449 | 1.1 |
| oltre la media | dal valore medio dei punteggi acquisiti + 1 a 425 | 1.0 |
| distinto | da 351 al valore medio dei punteggi rilevati | 0.8 |
| adeguato | 251-350 | 0.6 |
| minimo | 151-250 | 0.2 |
| non valutato (per omessa trasmissione di documentazione) o valutato negativamente |
0-150 | 0.0 |
Art. 2
Incarichi aggiuntivi ed incarichi ad interim
- Per l’anno 2010, non risultano conferiti ai dirigenti gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.
- Nei casi di sostituzione del dirigente di cui all’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, il trattamento economico spettante al dirigente a seguito di incarico formale, è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo pari al 20 % del valore economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il dirigente sostituito. L’integrazione, subordinata alla valutazione espressa dalla Commissione di valutazione,per l’attività svolta nel; luogo della reggenza, verrà determinata per il solo periodo di svolgimento della sostituzione. Nei casi di svolgimento di più incarichi ad “interim”, se effettuati contemporaneamente dal medesimo dirigente, la maggiorazione spettante sarà quella relativa al solo incarico più favorevole.
Art. 3
Assicurazione
Le somme non spese,riservate alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali e per le responsabilità civili, di cui all’art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, sono destinate alla retribuzione di risultato.
Roma, 30 settembre 2014
PARTE PUBBLICA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
C.G.I.L.-F.P.-Min. dir.
C.I.S.L.-F.P.S
U.I.L.-P.A.-Dirigenti
C.O.N.F.S.A.L-U.N.S.A.
U.N.A.D.I.S.
D.I.R.S.T.A.T.
FED.ASSOMED-SIVEMP