Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 giugno 2013 - Ricorso n.3890 - Sofia Povse e Doris Povse c.Austria

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita e rivista dalle dott.sse Martina Scantamburlo e Silvia Lucidi, funzionari linguistici.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE

Ricorso n. 3890/11
Sofia POVSE e Doris POVSE
contro Austria

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 18 giugno 2013 in una camera composta da:

Isabelle Berro-Lefèvre, presidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,

 

Visto il ricorso sopra menzionato proposto il 18 gennaio 2011,

Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dalle ricorrenti,

Viste le osservazioni presentate dal governo italiano,

Dopo aver deliberato pronuncia la seguente decisione:

 

IN FATTO 

1. La prima ricorrente, Sofia Povse, nata nel 2006, è cittadina austriaca e italiana. La seconda ricorrente, Doris Povse, nata nel 1976, è cittadina austriaca. Le ricorrenti vivono a Berndorf (Austria). Dinanzi alla Corte sono rappresentate dall’avv. F. Beglari del foro di Judenburg.

2. Il governo austriaco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, l’Ambasciatore H. Tichy, Capo del Dipartimento per il Diritto Internazionale del Ministero Federale degli Affari Europei e Internazionali.

A. Le circostanze del caso di specie

3. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

4. Nel 2005 la seconda ricorrente, che viveva e lavorava in Italia da un paio di anni, ebbe una relazione con M.A., un cittadino italiano. Dal settembre 2006 hanno convissuto nell’appartamento di M.A. nella comunità montana di Vittorio Veneto. La prima ricorrente, nata nel dicembre 2006, è figlia della coppia. Conformemente alla legislazione italiana la seconda ricorrente e M.A. avevano l’affidamento congiunto della minore.

5. La relazione tra M.A. e la seconda ricorrente si deteriorò. Nel dicembre 2007 ebbero un litigio violento durante il quale verosimilmente M.A. colpì la seconda ricorrente al viso. Quest’ultima non denunciò l’incidente alla polizia italiana. Nel gennaio 2008, dopo un secondo litigio durante il quale M.A. presumibilmente afferrò la prima ricorrente e la scosse con violenza sputando contro la seconda ricorrente, le ricorrenti lasciarono l’appartamento di M.A.

6. Il 4 febbraio 2008 M.A. presentò un’istanza al tribunale per i minorenni di Venezia al fine di ottenere l’affidamento esclusivo della prima ricorrente e affinché fosse emesso un divieto di espatrio che le proibisse di lasciare l’Italia senza il suo consenso.

7. L’8 febbraio 2008 le ricorrenti si recarono in Austria dove presero la residenza presso i genitori della seconda ricorrente. Dagli atti risulta che lo stesso giorno il tribunale per i minorenni di Venezia aveva emesso un divieto di espatrio nei confronti della prima ricorrente.

8. Il 23 maggio 2008 il tribunale per i minorenni di Venezia revocò il divieto relativo alla prima ricorrente, attribuì in via preliminare l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori e autorizzò la minore a risiedere in Austria con la madre, considerata la sua giovane età e la sua stretta relazione con quest’ultima. Fu poi nominato un perito al quale fu affidato il compito di raccogliere le informazioni necessarie per la decisione finale sull’affidamento. La corte accordò inoltre a M.A. il diritto di visita, due volte al mese in un luogo neutrale, osservando che gli incontri avrebbero dovuto aver luogo alternativamente in Italia e in Austria e che le date e le modalità dovevano essere concordate con il perito.

9. Tra ottobre 2008 e giugno 2009 M.A. incontrò la figlia quindici volte in un centro famigliare a Knittelfeld. Secondo il Governo convenuto, M.A. successivamente dichiarò che non avrebbe più fatto visita alla figlia, e non si presentò ad alcuno degli incontri dal giugno 2009. Il Governo ha inoltre affermato che la seconda ricorrente ha collaborato con il perito nominato dal tribunale per i minorenni di Venezia.

1. Il procedimento ai sensi della Convenzione de L’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980 («la Convenzione de L’Aja») e il procedimento in Austria relativo all’affidamento della prima ricorrente.

10. M.A. chiese il ritorno della prima ricorrente ai sensi della Convenzione de L’Aja. La richiesta fu inoltrata per il tramite delle rispettive autorità centrali in Italia e in Austria al Tribunale Distrettuale (Bezirksgericht) di Leoben, dove il procedimento iniziò il 19 giugno 2008. Successivamente il tribunale nominò un perito.

11. Nel frattempo, il 6 giugno 2008, il Tribunale Distrettuale di Judenburg, su richiesta della seconda ricorrente, emise un provvedimento d’urgenza nei confronti di M.A. vietandogli di contattare le ricorrenti per tre mesi. Il tribunale osservava che M.A. aveva mandato alla seconda ricorrente più di 240 sms intimidatori, l’aveva chiamata al telefono fino a cinquanta volte al giorno e le aveva inviato una e-mail con il video dell’autopsia sul cadavere di una donna. Il tribunale osservò inoltre che M.A. non aveva risposto al suo invito a sottoporgli le sue argomentazioni.

12. Il 3 luglio 2008 il Tribunale Distrettuale di Leoben respinse la richiesta di M.A. di ritorno della minore ai sensi della Convenzione de L’Aja. Basandosi sul parere del perito e tenuto conto della giovanissima età della prima ricorrente, il tribunale considerò che il suo ritorno potesse costituire un grave pericolo per lei ai sensi dell’articolo 13(b) della Convenzione de L’Aja. Il parere del perito-psicologo in data 1° luglio 2008 aveva evidenziato una relazione stabile e affettuosa tra madre e figlia e ammonito che separare la minore dal suo affetto principale significava traumatizzarla e compromettere il suo sviluppo psicologico.

13. Il 1° settembre 2008 il Tribunale del Land (Landesgericht) di Leoben annullò la decisione in quanto M.A. non era stato debitamente sentito durante il procedimento.

14. Il 21 novembre 2008 il tribunale Distrettuale di Leoben, dopo aver proceduto all’audizione di M.A., respinse nuovamente la richiesta di ritorno della minore presentata da quest’ultimo, basandosi sulla decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia del 23 maggio 2008.

15. Il 7 gennaio 2009 il Tribunale del Land di Leoben respinse un appello presentato da M.A., ritenendo che il ritorno della prima ricorrente presso il padre e la separazione dalla madre potessero costituire un grave pericolo psichico ai sensi dell’articolo 13(b) della Convenzione de L’Aja.

16. Nel frattempo, nel marzo 2009, la seconda ricorrente intentò un’azione dinanzi al Tribunale Distrettuale di Judenburg chiedendo di ottenere l’affidamento esclusivo della prima ricorrente.

17. Il 26 maggio 2009 il Tribunale Distrettuale di Judenburg dichiarò la propria competenza per le questioni inerenti all’affidamento, alle visite e agli alimenti riguardanti la prima ricorrente, ai sensi dell’articolo 15(5) del Regolamento CE 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale («il Regolamento Bruxelles II bis»).

18. Il 25 agosto 2009 lo stesso tribunale attribuì l’affidamento esclusivo in via preliminare alla seconda ricorrente, sulla base del legame molto stretto della minore con l’Austria e sostenendo che un possibile ritorno in Italia avrebbe compromesso il suo benessere.

19. L’8 marzo 2010 il Tribunale Distrettuale di Judenburg attribuì alla seconda ricorrente l’affidamento esclusivo della prima ricorrente.

2. Il procedimento ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis relativo all’esecuzione della sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 10 luglio 2009

20. Nel frattempo, il 9 aprile 2009, M.A. depositò una richiesta presso il Tribunale per i minorenni di Venezia di ritorno della prima ricorrente ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis.

21. Nella sentenza del 10 luglio 2009 il Tribunale per i minorenni di Venezia, a seguito di un’udienza, ordinò il ritorno della prima ricorrente in Italia. Se la seconda ricorrente fosse ritornata in Italia con la minore, quest’ultima sarebbe vissuta con lei. In tal caso i servizi sociali di Vittorio Veneto avrebbero dovuto fornire un alloggio alle ricorrenti. Per di più, si sarebbe dovuto stabilire un programma affinché M.A. potesse esercitare il diritto di visita. Se la seconda ricorrente non avesse voluto tornare in Italia, la prima ricorrente sarebbe rimasta con il padre.

22. Il Tribunale per i minorenni di Venezia statuì che rimaneva competente per trattare la causa, in quanto il Tribunale Distrettuale di Judenburg aveva erroneamente stabilito la propria competenza ai sensi dell’articolo 15(5) del Regolamento Bruxelles II bis. Osservava che la sua precedente decisione del 23 maggio 2008 era stata emessa a titolo di provvedimento temporaneo per ristabilire i contatti tra la prima ricorrente e il padre accordandogli il diritto di visita e per creare una base affinché il perito potesse esprimere un parere sull’affidamento. Tuttavia, la seconda ricorrente non aveva collaborato con il perito, rifiutando un programma, proposto da quest’ultimo, per l’esercizio del diritto di visita da parte del padre. Il perito aveva affermato nel suo parere preliminare che non si trovava in una posizione tale da poter rispondere in maniera soddisfacente a tutti i quesiti inerenti all’interesse superiore della minore.

23. Dagli atti risulta che la seconda ricorrente ha presentato osservazioni scritte nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di Venezia e all’udienza è stata rappresentata da un avvocato.

24. Il 21 luglio 2009 il Tribunale per i minorenni di Venezia emise un certificato di esecutività ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis.

25. Il 22 settembre 2009 M.A. chiese che fosse eseguito l’ordine di ritorno.

26. Il 12 novembre 2009 il Tribunale Distrettuale di Leoben respinse la richiesta di M.A., osservando che la seconda ricorrente non aveva intenzione di ritornare in Italia con la prima ricorrente. Tuttavia, il ritorno in Italia della prima ricorrente senza la madre rappresentava un grave pericolo per la minore ai sensi dell’articolo 13(b) della Convenzione de L’Aja.

27. Il 20 gennaio 2010 il Tribunale del Land di Leoben annullò la decisione e accolse la richiesta di esecuzione del provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni di Venezia ordinava il ritorno della minore.

28. Il Tribunale del Land di Leoben osservava che, ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis, un provvedimento che nega il ritorno in base all'articolo 13 della Convenzione de L’Aja non ha valore, laddove una decisione emessa successivamente da un giudice competente ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis abbia disposto il ritorno del minore. Esso confermava che il Tribunale per i minorenni di Venezia era competente per emettere la decisione del 10 luglio 2009, in quanto la seconda ricorrente aveva illecitamente allontanato la prima ricorrente dall’Italia e M.A. ne aveva immediatamente chiesto il ritorno. Per di più, M.A. aveva presentato una dichiarazione di esecutività, ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis, relativa alla decisione in questione. I giudici austriaci dovevano pertanto riconoscere il provvedimento e dargli esecuzione. Non dovevano stabilire ex novo se il ritorno della prima ricorrente sarebbe stato contrario al suo interesse superiore. In ogni caso, nulla indicava che le circostanze fossero cambiate da quando il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva reso la sua decisione. Era il Tribunale di primo grado a dover disporre le misure di esecuzione adeguate.

29. La seconda ricorrente presentò un ricorso su questioni di diritto alla Corte Suprema (Oberster Gerichtshof) affermando, in particolare, che i giudici austriaci erano competenti in materia di affidamento della prima ricorrente ai sensi dell’articolo 10(b) sotto-paragrafo (iv) del Regolamento Bruxelles II bis, in quanto il Tribunale per i minorenni di Venezia, nella sua decisione del 23 maggio 2008, aveva riconosciuto che la minore era residente in Austria. Inoltre, il provvedimento che disponeva il ritorno, emesso dal Tribunale per i minorenni di Venezia in data 10 luglio 2009, non rientrava tra quelli previsti dall’articolo 11(8) di detto Regolamento in quanto non conteneva una decisione sull’affidamento. Per di più, il provvedimento in questione non aveva tenuto conto dell’interesse superiore della minore. Il trasferimento dell’affidamento esclusivo temporaneo alla seconda ricorrente disposto dal Tribunale Distrettuale di Judenburg con la decisione del 26 maggio 2009 impediva l’esecuzione del provvedimento di ritorno ai sensi dell’articolo 47(2) del Regolamento Bruxelles II bis. Infine, le circostanze erano cambiate dopo che il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva emesso il provvedimento del 10 luglio 2009 in quanto M.A. si era rifiutato di esercitare il suo diritto di visita. La prima ricorrente, pertanto, non vedeva il padre dalla metà del 2009. L’esecuzione del provvedimento di ritorno sarebbe stata pertanto contraria all’interesse superiore della minore.

30. Il 20 aprile 2010 la Corte Suprema presentò una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ponendo una serie di questioni relative all’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis.

31. Il 1° luglio 2010 la CGUE si pronunciò in via pregiudiziale (C-211/10 PPU) confermando la competenza dei giudici italiani nel caso di specie e l’esecutività del provvedimento emesso il 10 luglio 2009 dal Tribunale per i minorenni di Venezia. In particolare, la Corte rilevava che:

(1) una misura provvisoria [come quella emessa dal Tribunale per i minorenni di Venezia nel 2008] non costituiva una ‘decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore’ ai sensi dell’articolo 10(b) sotto-paragrafo (iv) del Regolamento Bruxelles II bis e non poteva motivare un trasferimento di competenza ai tribunali dello Stato membro in cui il minore era stato illecitamente trasferito;

(2) l’articolo 11(8) del Regolamento era applicabile a un provvedimento del tribunale competente che disponeva il ritorno del minore, anche se non preceduto da una decisione definitiva emessa dallo stesso tribunale in materia di diritto di affidamento del minore;

(3) l’articolo 47(2) sotto-paragrafo (2) del Regolamento doveva essere interpretato nel senso che una decisione emessa successivamente da un tribunale dello Stato membro di esecuzione che riconosceva il diritto di affidamento temporaneo non poteva precludere l’esecuzione di una decisione certificata, precedentemente emessa dal tribunale competente dello Stato membro di origine che aveva disposto il ritorno del minore;

(4) l’esecuzione di una decisione certificata [che dispone il ritorno del minore] non poteva essere negata dallo Stato membro di esecuzione in quanto, a seguito di un successivo mutamento nelle circostanze, avrebbe potuto essere seriamente pregiudizievole per l’interesse superiore del minore. Un tale mutamento doveva essere invocato dinanzi al tribunale competente nello Stato membro di origine per esaminare ogni eventuale richiesta di sospendere l’esecuzione della sua decisione.

32. Il 13 luglio 2010 la Corte Suprema rigettò il ricorso proposto dalla seconda ricorrente su questioni di diritto, osservando che, secondo la pronuncia della CGUE, i giudici austriaci avevano il solo compito di adottare le misure necessarie per far eseguire l’ordine di ritorno, senza procedere ad alcun riesame del merito della decisione. La seconda ricorrente, dal momento che affermava che le circostanze erano cambiate da quando il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva emesso il provvedimento, avrebbe dovuto adire lo stesso tribunale, che sarebbe stato competente anche per attribuire effetto sospensivo a un siffatto ricorso.

33. Il 31 agosto 2010 il Tribunale per i minorenni di Venezia rigettò una richiesta avanzata dalla seconda ricorrente di sospensione dell’esecuzione del provvedimento del 10 luglio 2009. Facendo riferimento a tale decisione, M.A. chiese al Tribunale Distrettuale di Leoben di ordinare il ritorno in Italia della prima ricorrente.

34. Il 17 febbraio 2011 il Tribunale Distrettuale di Leoben chiese a M.A. di dimostrare che una sistemazione adeguata sarebbe stata [resa] disponibile per le ricorrenti [da parte dei servizi sociali della comunità di Vittorio Veneto], come richiesto dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia del 10 luglio 2009.

3. Il procedimento intentato ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis relativo all’esecuzione della sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia il 23 novembre 2011

35. Con sentenza del 23 novembre 2011 il Tribunale per i Minorenni di Venezia revocò alla seconda ricorrente il diritto di affidamento e accordò l’affidamento esclusivo della prima ricorrente al padre, M.A. Inoltre, ordinò il ritorno della prima ricorrente presso il padre in Italia, affinché risiedesse con lui nella comunità di Vittorio Veneto. Il Tribunale ordinò ai servizi sociali di Vittorio Veneto – se necessario in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell’azienda sanitaria locale – di vigilare affinché fossero mantenuti i contatti tra la prima e la seconda ricorrente e fosse dato alla prima ricorrente il supporto linguistico e pedagogico per favorirne l’integrazione nella nuova famiglia e nell’ambiente sociale.

36. Il Tribunale per i minorenni di Venezia, facendo riferimento alla sua decisione del 23 maggio 2008, che mirava a mantenere la relazione tra la prima ricorrente e la madre e a ristabilire contemporaneamente i contatti con il padre, osservò che il tentativo era fallito a causa della mancanza di collaborazione da parte della seconda ricorrente e, pertanto, nella sentenza del 10 luglio 2009 aveva ordinato il ritorno della prima ricorrente in Italia. Considerò inoltre che la seconda ricorrente aveva illecitamente trasferito la prima ricorrente in Austria e, di conseguenza, l’aveva privata di qualsiasi contatto con il padre senza una valida ragione. Pertanto, aveva agito contro l’interesse superiore della minore. Per questo motivo riteneva che l’affidamento esclusivo dovesse essere attribuito al padre. Poiché fino a quel momento tutti i tentativi di stabilire progressivamente un contatto erano falliti, la prima ricorrente avrebbe dovuto andare a vivere con lui immediatamente. Il Tribunale osservò che ciò avrebbe comportato un difficile periodo di transizione per la prima ricorrente ma considerò che il fatto di crescere senza il padre sarebbe stato ancora più grave per lei. I servizi sociali, a detta del tribunale, avrebbero dovuto fornire alla prima ricorrente un supporto pedagogico e linguistico nella fase di inserimento nella nuova famiglia e nell’ambiente sociale, aiutandola a mantenere i contatti con la madre. Infine, il Tribunale considerò che il ritorno della prima ricorrente non avrebbe comportato alcun grave pericolo fisico o psichico nel senso dell’articolo 11 del Regolamento Bruxelles II bis, che richiamava l’articolo 13 della Convenzione de L’Aja.

37. La seconda ricorrente non interpose appello avverso tale sentenza.

38. Il 19 marzo 2012 M.A. notificò al Tribunale Distrettuale di Leoben la sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 23 novembre 2011. Trasmise inoltre un certificato di esecutività ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis.

39. Il 3 maggio 2012 il Tribunale Distrettuale di Leoben respinse la richiesta di M.A. di emettere un ordine di ritorno della prima ricorrente, ritenendo che egli avesse omesso di dimostrare che al loro ritorno la prima e la seconda ricorrente avrebbero avuto a disposizione una sistemazione adeguata.

40. M.A. impugnò la decisione, facendo valere, in particolare, che la sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 23 novembre 2011 gli aveva attribuito l’affidamento esclusivo della minore e aveva disposto il ritorno della stessa in Italia, dove avrebbe vissuto con lui.

41. Il 15 giugno 2012 il Tribunale del Land di Leoben accolse l’appello di M.A. e ordinò alla seconda ricorrente di consegnare la prima ricorrente al padre M.A. entro quattordici giorni, sottolineando che, qualora non avesse ottemperato all’ordine, sarebbero state adottate misure di esecuzione.

42. Il Tribunale del Land stabilì che la condizione di rendere disponibile una sistemazione per le ricorrenti non era più valida: nella sua sentenza del 23 novembre 2011 il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva attribuito la custodia esclusiva della prima ricorrente a M.A. e ordinato che la stessa tornasse a vivere con lui. M.A. aveva prodotto tale sentenza, unitamente a un certificato di esecutività ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis. L’obbligo della seconda ricorrente di far tornare la prima ricorrente dal padre, pertanto, derivava direttamente dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 23 novembre 2011. Infine, il Tribunale del Land di Leoben osservò che la decisione sull’affidamento resa dal Tribunale Distrettuale di Judenburg l’8 marzo 2010 non poteva impedire l’esecuzione della sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia. Quest’ultimo aveva confermato la propria competenza a decidere in merito all’affidamento, in quanto la seconda ricorrente aveva illecitamente trasferito la prima ricorrente in Austria e M.A. aveva tempestivamente richiesto il ritorno della stessa ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Bruxelles II bis.

43. La seconda ricorrente non ottemperò all’ordine di ritorno. Presentò un ricorso straordinario in punto di diritto dinanzi alla Corte Suprema.

44. Il 13 settembre 2012 la Corte Suprema respinse il ricorso straordinario in punto di diritto in quanto la causa non sollevava alcuna questione giuridica importante. Osservò che l’ordine di ritorno era divenuto irrevocabile ed era esecutivo. Il tribunale di primo grado aveva a questo punto il solo compito di definire le misure da adottare per dare esecuzione all’ordine di ritorno. La CGUE aveva chiarito che, in presenza di un certificato di esecutività ai sensi dell’articolo 42 (1) del Regolamento Bruxelles II bis, il giudice richiesto doveva procedere all’esecuzione. Qualsiasi questione relativa al merito della decisione che ordinava il ritorno, in particolare quella di stabilire se sussistessero le condizioni per un tale ordine, doveva essere sollevata dinanzi ai giudici dello Stato richiedente conformemente alle leggi di quello Stato. Di conseguenza, un mutamento delle circostanze che potevano incidere sulla questione di stabilire se il ritorno mettesse a rischio il benessere del minore doveva essere sollevata dinanzi al tribunale competente dello Stato richiedente. L’argomento della seconda ricorrente secondo la quale il ritorno della prima ricorrente avrebbe messo seriamente in pericolo la minore e avrebbe comportato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione non era pertanto rilevante nel procedimento dinanzi ai giudici austriaci ma doveva essere sollevato dinanzi ai tribunali italiani competenti.

45. Il 1° ottobre 2012 il Tribunale Distrettuale di Leoben si dichiarò incompetente per quanto riguarda il procedimento di esecuzione e deferì la causa al Tribunale Distrettuale di Wiener Neustadt, in conseguenza di un cambio del luogo di residenza delle ricorrenti.

46. Il 4 ottobre 2012 il Tribunale Distrettuale di Wiener Neustadt emise una decisione con riguardo alle ulteriori misure da adottare nell’ambito del procedimento di esecuzione. Il giudice osservò, in particolare, che continuare il percorso intrapreso da entrambi i genitori, ossia usare la minore nel conflitto tra di loro, l’avrebbe traumatizzata, soprattutto se la posizione inflessibile dei genitori avesse portato alla fine a dare esecuzione all’ordine di ritorno con misure coercitive. Osservò che l’interesse superiore della minore esigeva che i genitori raggiungessero un compromesso utile. Pertanto, il giudice propose di organizzare un’udienza in presenza di entrambi i genitori allo scopo di cercare una soluzione costruttiva. Di conseguenza, chiese ai due genitori di comunicare entro due settimane se fossero pronti a partecipare all’incontro proposto. Il giudice notò per di più che se i genitori non avessero avuto intenzione di partecipare all’udienza, sarebbe stato eseguito il ritorno forzato della minore. In tale contesto il giudice affermò che i genitori sarebbero stati responsabili di qualsiasi trauma subito dalla prima ricorrente a causa di tale ritorno forzato e che, per di più, il padre avrebbe dovuto trovare un modo per affrontarlo.

47. Il 16 ottobre 2012 M.A. informò il Tribunale Distrettuale di Wiener Neustadt che non era disposto a partecipare ad un’udienza con la seconda ricorrente, ma che voleva organizzare il ritorno della minore nel modo meno traumatico possibile. Pertanto, propose di recarsi in Austria con i suoi genitori a prendere la minore o, in alternativa, che la seconda ricorrente andasse in Italia con la minore per consegnarla. M.A. chiese pertanto alla seconda ricorrente di fissare una data di consegna in Austria o di comunicargli una data in cui avrebbe portato la minore in Italia.

48. Il 23 ottobre 2012 la seconda ricorrente informò il Tribunale Distrettuale che era disposta a partecipare all’udienza proposta, comunicando altresì di avere impugnato la decisione con cui la causa era stata trasferita dal Tribunale Distrettuale di Leoben al Tribunale Distrettuale di Wiener Neustadt. Di conseguenza, poiché la decisione che fissava la competenza del Tribunale Distrettuale di Wiener Neustadt non era divenuta definitiva, chiese al tribunale di attendere la decisione in merito al suo ricorso prima di compiere ulteriori passi.

49. Infine, la seconda ricorrente affermò che se dovevano essere adottate misure esecutive, ciò doveva avvenire conformemente alla legge austriaca ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento Bruxelles II bis. La legislazione austriaca, in particolare l’articolo 110(3) della Legge sulla giurisdizione volontaria, autorizzava il tribunale ad astenersi dall’esecuzione forzata se era in pericolo l’interesse del minore. La seconda ricorrente richiamò l’attenzione sul fatto che la prima ricorrente, che aveva circa sei anni, non vedeva il padre dalla metà del 2009 e non comprendeva l’italiano, mentre M.A. non conosceva il tedesco. Un ritorno come quello previsto da M.A. avrebbe traumatizzato la minore, così come l’applicazione di misure coercitive. L’unico modo per evitarlo era costruire poco alla volta il rapporto tra la prima ricorrente e il padre. La seconda ricorrente chiese pertanto al Tribunale Distrettuale di Wiener Neustadt di ordinare a M.A. di andare in Austria con la frequenza necessaria per creare un rapporto con la minore e per organizzare il suo ritorno in Italia senza ricorrere a misure coercitive.

50. In una decisione del 20 maggio 2013 il Tribunale Distrettuale di Wiener Neustadt ordinò alla seconda ricorrente di consegnare la minore al padre entro il 7 luglio 2013 e affermò che, in caso di inottemperanza, sarebbero state applicate misure coercitive. Il Tribunale Distrettuale osservò che era la seconda ricorrente a dover scegliere se accompagnare la figlia in Italia o fissare una data entro la scadenza suddetta in cui il padre sarebbe andato a prendere la minore in Austria. Il Tribunale Distrettuale, inoltre, facendo riferimento alla decisione della Corte Suprema del 13 settembre 2012, ribadì che erano i giudici italiani a dover esaminare qualsiasi questione inerente al benessere della minore. Rilevò infine che il termine fissato per la consegna della minore permetteva a quest’ultima di concludere l’anno scolastico in Austria.

4. L’attuale situazione famigliare delle ricorrenti

51. Da quando sono arrivate in Austria, nel febbraio 2008, la prima ricorrente vive con la seconda ricorrente. Nel 2009 la seconda ricorrente ha iniziato una relazione con un nuovo partner. Ha avuto un figlio nel marzo 2011. La seconda ricorrente, il suo nuovo compagno e i due bambini costituiscono un unico nucleo familiare. Risulta dagli atti che la prima ricorrente non conosce la lingua italiana e non vede il padre dalla metà del 2009.

5. Il procedimento penale avviato nei confronti della seconda ricorrente in Italia

52. Due procedimenti penali sono pendenti dinanzi al Tribunale di Treviso contro la seconda ricorrente. Nell’ambito del primo procedimento (n. 4983/09), è accusata di trasferimento illecito di minore e inottemperanza agli ordini dei giudici. Il secondo procedimento (n. 8927/11) riguarda accuse di sottrazione internazionale di minore.

B. Il diritto internazionale, il diritto dell’Unione Europea e il diritto interno pertinenti

1. Convenzione de L’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980

53. Le pertinenti disposizioni della Convenzione de L’Aja recitano: 

Articolo 1 

“La presente Convenzione ha come fine:

(a) di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente; e

(b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.”

Articolo 3

“Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

(a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro; e

(b) se al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso (a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.”

Articolo 4

“La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.”

Articolo 11

“Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. …”

Articolo 12

“Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.”

Articolo 13

“Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

(b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.”

2. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003

54. Le pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (“Regolamento Bruxelles II bis”) [, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000,] recita:

Preambolo

“(17) In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenere immediatamente il ritorno dello stesso e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è stato trasferito ovvero in cui è trattenuto.

… 

(21) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(23) Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sue conclusioni (punto 34) che le decisioni pronunciate nelle controversie familiari dovrebbero essere ‘automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione’. Pertanto le decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro d'origine conformemente alle disposizioni del presente regolamento, dovrebbero essere riconosciute e hanno efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesto qualsiasi altro procedimento. Le modalità relative all'esecuzione di tali decisioni sono tuttora disciplinate dalla legge nazionale.”

Articolo 1

“1. Il presente Regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

 (a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;

 (b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

 2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

 (a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

 (b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

 (c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

 (d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

 (e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

…”

Articolo 10

 “In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

 (a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

 ovvero

 (b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno dal momento in cui la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

 (i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

 (ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto (i);

 (iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo (7);

 (iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.”

Articolo 11

 “1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla Convenzione de L'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito «la Convenzione de L'Aia del 1980») per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

 2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della Convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

 3. Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale. 

Fatto salvo il primo comma, l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

 4. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b), della Convenzione dell'Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

5. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

 6. Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all'articolo 13 della Convenzione de L'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.

 7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore. 

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

 8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della Convenzione de L'Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.” 

55. Ai sensi dell’articolo 40(1)(b) del Regolamento, la sezione 4 si applica “al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione emessa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8. L’articolo 42 della sezione 4 recita:

Articolo 42

 “1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

 2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:

 (a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

 (b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e 

 (c) l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della Convenzione de L'Aja del 1980. 

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

 Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore).

 Il certificato è compilato nella lingua della decisione.”

Articolo 47

 “1. Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

 2. Ogni decisione pronunciata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, è eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro.

 In particolare, una decisione certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente.”

Articolo 60

“Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente Regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

 (e) Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.”

3. Legge austriaca in materia di esecuzione di decisioni relative alla custodia

56. L’esecuzione di decisioni relative alla custodia è fondata sull’articolo 110 della Legge sulla giurisdizione volontaria (Außerstreitgesetz). La presente disposizione si applica altresì all’esecuzione delle decisioni ai sensi della Convenzione de L’Aja e, conformemente alla giurisprudenza della Corte Suprema, all’esecuzione degli ordini di ritorno ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis.

L’articolo 110(1), in combinato disposto con l’articolo 79(2), prevede l’imposizione di pene pecuniarie ovvero detentive quali misure coercitive per inottemperanza alle decisioni del giudice. Quale misura più lieve, il giudice può altresì ammonire una parte ovvero minacciarla di adottare misure coercitive.

L’articolo 110(2) statuisce l’uso di una ragionevole coercizione diretta, che può essere applicata solamente da organi giudiziari ed affidata in concreto ad ufficiali giudiziari con apposita formazione.

L’articolo 110(3) prevede che il giudice può rinunciare alla continuazione dell’esecuzione nella misura in cui e fintanto che essa compromette l’interesse del minore.

Il Governo sosteneva che, rispetto alla pronuncia della CGUE del 1° luglio 2010, i giudici non erano autorizzati a basarsi sull’articolo 110(3) della Legge sulla giurisdizione volontaria nel riesaminare nel merito un ordine di ritorno ovvero nel valutare se sussistevano motivi per disporre una sospensione dell’esecuzione, nonostante si supponesse che le circostanze erano mutate, in quanto spettava esclusivamente ai giudici dello Stato di origine pronunciarsi su una richiesta di sospensione dell’ordine di ritorno ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis. Nel contesto dell’esecuzione di un ordine di ritorno conformemente a tale Regolamento, l’ambito di applicazione dell’articolo 110(3) della Legge sulla giurisdizione volontaria era limitato ai casi in cui l’atto di esecuzione di per sé avrebbe compromesso l’interesse del minore, esponendolo ad un concreto rischio per effetto del suo trasferimento (ad esempio, a causa di una forte resistenza opposta dal minore ovvero per l’insorgenza di problemi di salute acuti del minore interessato).

MOTIVO DI RICORSO

57. Le ricorrenti lamentavano in virtù dell’articolo 8 della Convenzione che le decisioni dei giudici austriaci avevano violato il loro diritto al rispetto della vita familiare. In particolare, esse sostenevano che i giudici austriaci si erano limitati a ordinare l’esecuzione dell’ordine di ritorno del giudice italiano, senza tenere conto della loro argomentazione secondo cui il ritorno in Italia della prima ricorrente avrebbe seriamente compromesso il suo benessere e causato la separazione permanente di madre e figlia. Le suddette sostenevano, in particolare, che la prima ricorrente non aveva avuto contatti con il proprio padre dalla metà del 2009 e non parlava l’italiano, mentre suo padre non conosceva il tedesco. Inoltre, esse asserivano che la seconda ricorrente non poteva accompagnare la prima ricorrente in Italia né esercitare il diritto di visita, in quanto nei suoi confronti risultava pendente un procedimento penale in Italia per sottrazione di minore.

Le ricorrenti riconoscevano che la posizione assunta dai giudici austriaci coincideva con il parere legale espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella decisione del 1° luglio 2010 e tuttavia affermavano che il mancato esame da parte dei giudici austriaci dei loro argomenti contro l’esecuzione dell’ordine di ritorno costituiva una violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Riguardo la possibilità di presentare le proprie argomentazioni dinanzi ai giudici italiani, le ricorrenti sostenevano, in particolare, di avere già impugnato, senza alcun esito, la sentenza del 10 luglio 2009 del Tribunale per i minorenni di Venezia e di non aver presentato appello avverso la sentenza del 23 novembre 2011, né richiesto la sospensione dell’esecuzione della stessa, in conseguenza della carenza di risorse finanziarie.

Le suddette sostenevano che la rappresentanza in giudizio per mezzo di un avvocato era obbligatoria nei procedimenti dinanzi ai giudici italiani. Tuttavia, esse avevano esaurito le proprie risorse finanziarie e non possedevano i requisiti necessari per ottenere il gratuito patrocinio in Italia.

IN DIRITTO

58. Le ricorrenti lamentavano che le decisioni con cui i giudici austriaci avevano ordinato l’esecuzione dell’ordine di ritorno, violavano il loro diritto al rispetto della vita familiare. Le suddette invocavano l’articolo 8 della Convenzione, che recita: 

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

59. Il Governo ha descritto brevemente il quadro giuridico applicabile al caso in esame. Esso ha evidenziato che nei rapporti tra gli Stati membri dell’UE, il Regolamento Bruxelles II bis prevaleva sulla Convenzione de L’Aja in virtù dell’articolo 60(e) del Regolamento stesso. Laddove i giudici di uno Stato verso il quale il minore sia stato trasferito illecitamente avevano inizialmente rifiutato il ritorno ai sensi dell’articolo 13(b) della Convenzione de L’Aja, con la motivazione che esso avrebbe comportato un grave rischio per il minore, i giudici dello Stato di origine avrebbero tuttavia potuto emettere un ordine di ritorno ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis se fossero giunti ad una diversa conclusione. Se l’esecutività della decisione di ritorno è certificata dallo Stato di origine ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis, la decisione è “eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento.”

60. Il Governo rilevava che, ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis, i giudici austriaci non erano competenti nel caso di specie per l’esame nel merito dell’esecuzione dell’ordine di ritorno. Essi non disponevano di alcun margine di apprezzamento in tal senso. La decisione della CGUE del 1° luglio 2010 aveva chiarito che qualsiasi esame nel merito dell’ordine di ritorno, inclusa la questione se il ritorno potesse arrecare pregiudizio al benessere del minore, era di esclusiva competenza dei giudici dello Stato di origine, vale a dire i giudici italiani nel caso di specie. Questi ultimi erano altresì competenti a decidere sulla sospensione dell’esecuzione.

61. Tornando alla questione relativa alla responsabilità dell’Austria ai sensi della Convenzione, il Governo, riferendosi alla sentenza della Corte in Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], (n. 45036/98, § 155 e segg., CEDU 2005 VI), ribadiva che sussisteva la presunzione che uno Stato che avesse semplicemente agito in conformità con gli obblighi giuridici derivanti dalla sua appartenenza ad un’organizzazione internazionale, non avrebbe violato i propri obblighi previsti dalla Convenzione, qualora la tutela dei diritti fondamentali accordata dall’organizzazione internazionale interessata fosse equivalente a quella garantita dalla Convenzione. La Corte aveva precedentemente statuito che la tutela dei diritti fondamentali nella legislazione dell’UE, con particolare riguardo al ruolo svolto dalla CGUE (l’ex CGCE), era equivalente alla tutela garantita dalla Convenzione (si veda Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, sopra citata, § 165).

62. Il Governo ribadiva che, nel caso di specie, la CGUE, su domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte Suprema austriaca, nella sua interpretazione del Regolamento Bruxelles II bis, aveva ritenuto che esso impediva ai giudici austriaci di riesaminare nel merito l’ordine di ritorno emesso dal Tribunale per i minorenni di Venezia ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis. La causa era assimilabile alla causa Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, in cui la Corte non aveva rilevato un cattivo funzionamento del meccanismo di controllo del rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione. Era necessario operare una distinzione rispetto ad altre cause in cui la Corte aveva preso in esame la responsabilità di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione, nonostante lo Stato avesse adempiuto i propri obblighi derivanti dalla legislazione UE (si vedano M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, § 339, CEDU 2011, e Michaud c. Francia, n. 12323/11, § 114, 6 dicembre 2012).

63. Pur ammettendo che l’esecuzione dell’ordine di ritorno ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis avrebbe costituito un’ingerenza nel diritto delle ricorrenti al rispetto della loro “vita familiare” nell’accezione dell’articolo 8 § 1 della Convenzione, il Governo sosteneva che tale ingerenza era giustificata ai sensi del secondo paragrafo dello stesso articolo. Per effetto dell’applicazione della legislazione UE come sopra descritta, i giudici austriaci non erano stati messi in condizione di valutare se l’ingerenza fosse altresì “necessaria in una società democratica”, nell’accezione dell’articolo 8 § 2 della Convenzione. In tale contesto, il Governo faceva notare che, dal canto suo, il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva esaminato la questione se il ritorno della prima ricorrente avrebbe comportato un grave pericolo per la stessa nell’accezione dell’articolo 13(b) della Convenzione de L’Aja ed aveva risposto negativamente. Tuttavia, le ricorrenti non avevano proposto appello avverso l’ordine di ritorno del Tribunale per i minorenni di Venezia del 23 novembre 2011.

2. Le ricorrenti

64. Innanzitutto, le ricorrenti sostenevano che l’esecuzione del ritorno della prima ricorrente presso il padre in Italia le avrebbe arrecato un grave danno psicologico ed avrebbe costituito una violazione del diritto di entrambe le ricorrenti al rispetto della loro vita familiare. Esse ribadivano che la prima ricorrente aveva oramai compiuto i sei anni di età, non parlava italiano e non vedeva suo padre dalla metà del 2009, quando quest’ultimo aveva smesso di andare a trovarla in Austria senza motivo apparente. Inoltre, le suddette puntualizzavano che da maggio 2008 a luglio 2009 risiedevano entrambe in Austria su autorizzazione del Tribunale per i minorenni di Venezia che con decisione del 23 maggio 2008 aveva revocato il divieto di espatrio nei confronti della prima ricorrente, consentendo a quest’ultima di risiedere in Austria insieme alla madre. È stato solo con sentenza del 10 luglio 2009 che il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva ordinato per la prima volta il ritorno della minore. Di conseguenza, la seconda ricorrente aveva cominciato una nuova vita in Austria, andando a convivere con un nuovo compagno, con il quale aveva avuto un figlio, che ora ha compiuto due anni. Pertanto le era divenuto impossibile ritrasferirsi in Italia. A ciò si aggiunga che la suddetta era impossibilitata a seguire la propria figlia in Italia, in quanto nei suoi confronti risultavano pendenti due procedimenti penali in seguito ai quali avrebbe potuto essere condannata ad una pena detentiva.

65. Dal canto loro, le ricorrenti sostenevano che il riferimento alla sentenza della Corte Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (sopra citata) non era risolutivo. Nella causa Bosphorus, la Corte di Giustizia europea (l’ex CGCE, ora CGUE) aveva esaminato approfonditamente la questione di una probabile violazione dei diritti fondamentali della Bosphorus Airways nella sua sentenza del 30 luglio 1996 (C-84/95). Al contrario, nel caso di specie, la CGUE non ha valutato se l’esecuzione del ritorno della prima ricorrente avrebbe violato i diritti delle ricorrenti previsti dalla Convenzione. Essa si era limitata ad occuparsi delle questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis. Pertanto non vi stata “tutela equivalente” da parte della CGUE dei diritti delle ricorrenti previsti dalla Convenzione.

66. A sua volta, il Tribunale per i minorenni di Venezia non si era adeguatamente occupato della questione relativa al benessere della prima ricorrente. In particolare, non aveva richiesto il parere di un perito e non aveva considerato gli effetti pregiudizievoli che il rientro forzato della prima ricorrente avrebbe avuto su quest’ultima. Le ricorrenti non avevano proposto appello avverso l’ordine di ritorno del 23 novembre 2011 in mancanza di risorse finanziarie, né hanno presentato richiesta di sospensione dell’esecuzione, in quanto una analoga richiesta riguardante l’ordine di ritorno del 10 luglio 2009 aveva avuto esito negativo. In conclusione, le ricorrenti affermavano che accettare che i giudici austriaci non dovessero verificare se il ritorno della prima ricorrente avrebbe violate il loro diritto al rispetto della vita familiare, equivaleva a privare le suddette di qualsiasi forma di tutela dei loro diritti garantiti dalla Convenzione.

3. Il governo italiano, terzo interveniente

67. Il governo italiano ha fornito numerose precisazioni. In primo luogo, ha evidenziato che, sebbene le ricorrenti non avessero proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 23 novembre 2011, queste ultime avevano ancora la possibilità, ai sensi dell’articolo 742 del codice di procedura civile italiano, di proporre ricorso in cassazione avverso l’ordine di ritorno, a fronte di un notevole mutamento delle circostanze. Esso ha confermato che in tale tipo di giudizio era necessaria la rappresentanza legale, rilevando peraltro che era disponibile il gratuito patrocinio. In secondo luogo, esso eccepiva che l’affermazione delle ricorrenti, secondo cui il ritorno in Italia della prima ricorrente avrebbe portato ad una separazione permanente da sua madre, la seconda ricorrente, senza possibilità per quest’ultima di esercitare il proprio diritto di visita: nel confermare che nei confronti della seconda ricorrente risultavano pendenti due procedimenti penali, di cui uno per l’accusa di sottrazione di minore, il governo italiano sosteneva che nei confronti della suddetta non era stato spiccato alcun mandato di arresto e che pertanto la stessa non rischiava di incorrere in misure privative della libertà.

68. Inoltre, il governo italiano precisava che, a suo parere, i giudici austriaci avevano agito nel rispetto degli interessi della minore.

B. Valutazione della Corte

69. La Corte osserva inizialmente che il caso di specie riguarda un procedimento relativo all’esecuzione degli ordini di ritorno del Tribunale per i minorenni di Venezia ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis. In una prima sentenza del 10 luglio 2009 il Tribunale per i minorenni di Venezia disponeva il ritorno in Italia della prima ricorrente affinché andasse a vivere con la madre, qualora quest’ultima fosse stata disposta a ritrasferirsi con lei, ovvero, in alternativa, il suo ritorno per andare a vivere con il padre. Tuttavia, questa sentenza era stata successivamente sostituita da una sentenza dello stesso tribunale del 23 novembre 2011, con cui il semplice affidamento della prima ricorrente veniva trasferito al padre, ordinando che la minore facesse ritorno in Italia per andare a vivere con il padre. Pertanto, l’esame della Corte si concentrerà sull’esecuzione del secondo ordine di ritorno, attualmente ancora pendente.

1. Vi è stata ingerenza?

70. È fuor di dubbio che le decisioni dei giudici austriaci che disponevano l’esecuzione degli ordini di ritorno del Tribunale per i minorenni di Venezia costituivano un’ingerenza nel diritto delle ricorrenti al rispetto della loro vita familiare nell’accezione dell’articolo 8 della Convenzione.

71. Detta ingerenza costituisce una violazione dell’articolo 8, a meno che essa non sia “prevista dalla legge”, persegua uno o più scopi legittimi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo, e sia “necessaria in una società democratica” per il raggiungimento degli stessi.

2. L’ingerenza era prevista dalla legge?

72. Nel caso di specie le decisioni che disponevano l’esecuzione degli ordini di ritorno del Tribunale per i minorenni di Venezia si fondavano sull’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis. Detto Regolamento è direttamente applicabile alla legislazione austriaca. Pertanto la Corte conclude che l’ingerenza era “prevista dalla legge”.

3. L’ingerenza perseguiva uno scopo legittimo?

73. Inoltre, la Corte ritiene che l’ingerenza, essendo finalizzata a far ricongiungere la prima ricorrente con il padre, perseguisse uno degli scopi legittimi previsti dal secondo paragrafo dell’articolo 8, e segnatamente la tutela dei diritti di altri. In aggiunta, la Corte rammenta che la conformità alla legislazione dell’Unione Europea da parte di uno Stato contraente costituisce uno scopo legittimo di interesse generale (si vedano Bosphorus, sopra citata, § 150-151, e Michaud, sopra citata, § 100).

4. L’ingerenza era necessaria?

74. Per quanto attiene alla necessità dell’ingerenza, il Governo convenuto sosteneva che i giudici austriaci avevano semplicemente adempiuto agli obblighi derivanti per l’Austria dalla sua appartenenza all’Unione Europea. Esso si era limitato ad applicare le pertinenti disposizioni del Regolamento Bruxelles II bis, come da interpretazione della CGUE nella sua pronuncia pregiudiziale del 1° luglio 2010. Basandosi sulla sentenza della Corte Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (sopra citata, §§ 152-156), esso affermava che si dovesse presumere che l’Austria avesse agito conformemente alle disposizioni contenute nella Convenzione, in quanto la tutela dei diritti fondamentali da parte dell’UE era “equivalente” alla tutela garantita dalla Convenzione.

75. Dal canto loro, le ricorrenti contestavano che nel caso di specie fosse stata garantita una “tutela equivalente”. Esse sostenevano, in particolare, che, contrariamente a quanto accaduto nella causa Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, la CGUE non avesse affrontato la questione di una possibile violazione dei loro diritti garantiti dalla Convenzione.

76. Recentemente la Corte ha sintetizzato come segue la pertinente giurisprudenza (si veda Michaud, sopra citata, §§ 102-104):

“102. La Corte rammenta che esonerare completamente gli Stati contraenti dalle responsabilità loro attribuite dalla Convenzione nel caso in cui agiscano semplicemente in adempimento dei loro obblighi in qualità di membri di un’organizzazione internazionale alla quale abbiano ceduto una parte della propria sovranità, è in contrasto con l’oggetto e lo scopo della Convenzione: le garanzie previste dalla Convenzione potrebbero essere limitate o escluse a discrezione, privandola in tal modo del suo carattere vincolante e compromettendo la natura concreta ed effettiva delle sue garanzie. In altri termini, gli Stati restano responsabili ai sensi della Convenzione delle misure adottate per adempiere i propri obblighi internazionali, anche quando tali obblighi hanno origine dalla loro appartenenza ad un’organizzazione internazionale alla quale abbiano ceduto una parte della loro sovranità (si veda Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, sopra citata, § 154).

103. Vero è, tuttavia, che la Corte ha altresì ritenuto che tale azione intrapresa in adempimento di tali obblighi sia giustificata qualora la pertinente organizzazione accordi una tutela dei diritti fondamentali, per quanto attiene sia alle garanzie di merito sia ai meccanismi di controllo dell’osservanza, tale da poter essere considerata almeno equivalente – vale a dire, non identica, bensì “paragonabile” – a quella prevista dalla Convenzione (con ciò si intende che tale constatazione di “tutela equivalente” potrebbe non essere definitiva ed essere suscettibile di riesame alla luce di eventuali mutamenti pertinenti nella salvaguardia dei diritti fondamentali). Se si ritiene che tale tutela equivalente sia accordata dall’organizzazione, si deve presumere che uno Stato abbia agito conformemente alla Convenzione quando semplicemente adempie gli obblighi giuridici derivanti dall’adesione a tale organizzazione.

Tuttavia, lo Stato è da considerarsi pienamente responsabile in virtù della Convenzione per ogni atto che non rientri strettamente tra i suoi obblighi giuridici internazionali, in particolare quando esercita il potere discrezionale dello Stato (si veda M.S.S. sopra citata, § 338). Inoltre, tale presunzione può essere confutata se, nel caso di specie, si ritiene che la tutela dei diritti della Convenzione sia stata manifestamente carente. In tal caso, l’interesse della cooperazione internazionale sarebbe superato dal ruolo della Convenzione di “strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo” (si vedano Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, sopra citata, §§ 152-158, ed anche, tra le altre, M.S.S., sopra citata, §§ 338-340).

104. Tale presunzione di tutela equivalente è volta, in particolare, ad evitare che lo Stato parte si trovi ad affrontare un dilemma quando esso sia obbligato ad invocare gli obblighi giuridici derivanti dalla sua appartenenza ad un’organizzazione internazionale non parte alla Convenzione e alla quale abbia ceduto parte della sua sovranità, per giustificare le proprie azioni o omissioni, rispetto alla Convenzione, risultanti da tale appartenenza. Tale presunzione è altresì utile per determinare in quali casi la Corte può, nell’interesse della cooperazione internazionale, ridurre l’intensità della propria funzione di controllo, attribuitale dall’articolo 19 della Convenzione, con riguardo all’osservanza degli obblighi assunti dagli Stati parte in virtù della Convenzione. Ne consegue che a tale scopo la Corte è disposta ad accettare tale eventualità solamente se i diritti e le tutele da essa garantiti godono di una protezione paragonabile a quella accordata dalla Corte stessa. In mancanza di ciò, lo Stato si sottrarrebbe a tutti i controlli internazionali sulla compatibilità delle sue azioni con gli obblighi derivanti dalla Convenzione.”

77. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte rammenta, in primo luogo, di avere già statuito che la protezione dei diritti fondamentali accordata dall’Unione Europea è in linea di principio equivalente a quella garantita dal sistema della Convenzione per quanto riguarda tanto le garanzie di merito offerte quanto i meccanismi di controllo dell’osservanza delle stesse. Per quanto concerne l’ultimo aspetto, la Corte ha mostrato particolare considerazione per il ruolo svolto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (si vedano Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, sopra citata, §§ 160-165, e Michaud, sopra citata, §§ 106-111).

78. Ne consegue che la presunzione di conformità alla Convenzione trova applicazione a patto che i giudici austriaci abbiano dato semplicemente esecuzione agli obblighi giuridici derivanti dalla qualità dell’Austria di membro dell’Unione Europea, senza esercitare alcun potere discrezionale, all’atto di disporre l’esecuzione dell’ordine di ritorno del 23 novembre 2011 del tribunale per i minorenni di Venezia. Pertanto, non resta che esaminare se, nel caso di specie, sussistano circostanze tali da confutare la presunzione di conformità alla Convenzione.

79. Come sopra osservato, le decisioni con cui si ordinava l’esecuzione della sentenza del tribunale per i minorenni di Venezia si fondavano sull’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis, che prevede che una sentenza certificata che ordini il ritorno del minore in virtù dell’articolo 11(8) del Regolamento “è riconosciuta ed eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento.” Tale disposizione non lascia alcun margine di discrezionalità ai giudici dello Stato di esecuzione.

80. Al riguardo, la Corte osserva che ai sensi dell’articolo 42(2) del Regolamento Bruxelles II bis, il giudice che dispone il ritorno del minore in virtù dell’articolo 11(8) del Regolamento rilascia il certificato di esecutività solo se le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate, così come il minore – laddove ritenuto opportuno in considerazione della sua età e grado di maturità – e se si è tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della Convenzione de L'Aja del 1980. In altri termini, in un contesto come quello presente, il giudice che ordina il ritorno deve aver valutato se tale ritorno potrebbe comportare un grave rischio per il minore.

81. Per di più, la Corte osserva che la Corte Suprema ha correttamente fatto uso del meccanismo di controllo previsto dalla legislazione dell’Unione Europea, avendo presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE nel corso del primo procedimento relativo all’esecuzione della sentenza del tribunale per i minorenni di Venezia del 10 luglio 2009. La pronuncia della CGUE del 1° luglio 2010 chiariva che laddove il giudice dello Stato di origine di un minore trasferito illecitamente ordini il ritorno del medesimo ai sensi dell’articolo 11(8) del Regolamento Bruxelles II bis ed emetta un certificato di esecutività in virtù dell’articolo 42 di tale Regolamento, il giudice dello Stato richiesto non può riesaminare nel merito l’ordine di ritorno né rifiutarne l’esecuzione, adducendo il grave pregiudizio che il ritorno comporterebbe per il minore in ragione delle mutate circostanze dal momento dell’adozione della decisione certificata. Tali mutate circostanze devono essere fatte valere dinanzi al giudice dello Stato di origine, che è altresì competente a decidere in merito a un’eventuale sospensione dell’esecuzione.

82. Pertanto la Corte ammette che i giudici austriaci non potevano esercitare e non hanno esercitare alcun potere discrezionale nell’ordinare l’esecuzione degli ordini di ritorno. Pertanto l’Austria non ha fatto null’altro che adempiere ai severi obblighi derivanti dalla sua appartenenza in qualità di membro dell’Unione Europea.

83. La Corte pertanto concorda con il Governo convenuto che il caso di specie debba essere distinto dalla causa M.S.S. c. Belgio e Grecia (sopra citata, §§ 339-340). Nel secondo caso, la Corte, nel valutare la responsabilità del Belgio conformemente alla Convenzione, ha statuito che il Belgio aveva il potere discrezionale, in virtù del Regolamento Dublino II, di decidere se fare uso o meno della “clausola di sovranità” in esso contenuta, e di conseguenza prendere in esame la richiesta di asilo, astenendosi dal trasferire il ricorrente in Grecia, se avesse ritenuto che tale paese non osservava gli obblighi della Convenzione. Il caso di specie si differenzia altresì da Michaud, in cui la Corte ha statuito che la presunzione di tutela equivalente era stata confutata nelle circostanze del caso, in particolare in considerazione del fatto che il meccanismo di controllo previsto dalla legislazione dell’Unione Europea non era stato fatto entrare completamente in gioco, poiché il Conseil d’Etat francese aveva rifiutato di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE sulla dedotta violazione dei diritti del ricorrente previsti dalla Convenzione (si veda Michaud, sopra citata, § 115).

84. La Corte intende ora passare all’argomento delle ricorrenti secondo cui, nonostante ciò, la presunzione di tutela equivalente (e conseguentemente la presunzione di conformità alla Convenzione) è stata eccepita nelle circostanze specifiche del caso di specie. Le suddette asserivano in particolare che, al contrario della causa Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, la CGUE non aveva esaminato la questione relativa alla dedotta violazione dei diritti loro garantiti dalla Convenzione.

85. La Cote osserva, in primo luogo, che nella sua decisione del 1° luglio 2010 CGUE ha approfondito il tema dell’applicabilità e dell’interpretazione delle pertinenti disposizioni del Regolamento Bruxelles II bis, in relazione ai fatti della causa relativa alle ricorrenti. La Corte osserva che il Regolamento in questione nella sentenza Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi costituiva una base diretta per il sequestro di un aeromobile da parte delle autorità irlandesi, senza richiedere decisioni da parte delle autorità di altri Stati membri dell’Unione Europea. Per contrasto, il Regolamento Bruxelles II bis contiene norme sulla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri dell’UE, tra gli altri, in materia di responsabilità genitoriale, ivi comprese le questioni relative alla sottrazione di minori, e norme sul reciproco riconoscimento ed esecuzione di decisioni in tale settore tra gli Stati membri. La CGUE era stata chiamata ad interpretare il Regolamento Bruxelles II bis e chiarire l’ambito di applicazione della giurisdizione dei tribunali italiani, da un lato, ed austriaci, dall’altro. Ne consegue che il caso di specie si differenzia dalla causa Bosphorus in quanto la CGUE non era stata chiamata a pronunciarsi sulla dedotta violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti. Tuttavia, la CGUE ha chiarito che, nell’ambito del Regolamento Bruxelles II bis, spettava al giudice italiano tutelare i diritti fondamentali delle parti interessate. Di conseguenza, i diritti delle ricorrenti devono essere fatti valere dinanzi al giudice italiano.

86. La Corte non è pertanto convinta dell’argomentazione delle ricorrenti secondo cui accettare che i giudici austriaci debbano eseguire l’ordine di ritorno del 23 novembre 2011 senza alcuna verifica nel merito le priverebbe della tutela dei loro diritti previsti dalla Convenzione. Al contrario, dalle considerazioni di cui sopra consegue che le ricorrenti hanno la possibilità di far valere i propri diritti garantiti dalla Convenzione dinanzi ai giudici italiani. Esse non si sono avvalse di tale possibilità, non avendo presentato appello avverso la sentenza del tribunale per i minorenni di Venezia del 23 novembre 2011. Né hanno presentato richiesta al competente tribunale italiano di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di ritorno. Tuttavia, dalle osservazioni del governo italiano risulta evidente che le ricorrenti hanno ancora la possibilità di sollevare la questione relativa alle mutate circostanze, proponendo ricorso in cassazione avverso il decreto che dispone il ritorno del minore ai sensi dell’articolo 742 del codice italiano di procedura civile e che, in via di principio, il gratuito patrocinio è ammissibile. Qualora un’eventuale azione dinanzi al giudice italiano avesse esito negativo, le ricorrenti avrebbero da ultimo la possibilità di proporre ricorso contro l’Italia dinanzi alla Corte (si veda, ad esempio, Šneersone e Kampanella c. Italia, n. 14737/09, 12 luglio 2011, in cui sono state proposte doglianze ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione riguardo a un ordine di ritorno emesso dai giudici italiani conformemente al Regolamento Bruxelles II bis).

87. In sintesi, la Corte non ravvisa alcun cattivo funzionamento dei meccanismi di controllo dell’osservanza dei diritti delle ricorrenti tutelati dalla Convenzione. Di conseguenza, non è stata confutata la presunzione che l’Austria, nell’adempiere semplicemente i suoi obblighi derivanti dal regolamento Bruxelles II bis in qualità di Stato membro dell’Unione Europea, abbia agito conformemente alla Convenzione.

88. Infine, la Corte osserva che il ricorso è stato comunicato ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, alla luce delle osservazioni delle parti e delle considerazioni del Governo terzo, la Corte ritiene di non dover sollevare una questione ai sensi dell’articolo 3.

89. La Corte conclude che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato conformemente all’articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

Per tali motivi, la Corte, a maggioranza,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Søren Nielsen Isabelle
Cancelliere

Berro-Lefèvre
Presidente