Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 dicembre 2012 - Ricorso n.24294/03 - De Gregorio c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Pucci, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA DE GREGORIO c. ITALIA
(Ricorso n. 24294/03)
SENTENZA
STRASBURGO
18 dicembre 2012

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa de Gregorio c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un comitato composto da:
Dragoljub Popović, presidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 27 novembre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.All’origine della causa vi è un ricorso (n. 24294/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale una cittadina di tale Stato, la sig.ra Emilia de Gregorio («la ricorrente»), ha adito la Corte il 1° agosto 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. La ricorrente è rappresentata dall’avv. L. Crisci, del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, N. Lettieri.

3.Il 21 settembre 2005 il ricorso è stato comunicato al Governo.

4.In applicazione del Protocollo n. 14, il ricorso è stato assegnato ad un comitato.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5.  La ricorrente è nata nel 1925 e risiede a Benevento.

6.I fatti della causa, così come esposti dalla ricorrente, si possono riassumere come segue.

7.La ricorrente era proprietaria di un terreno agricolo sito a Benevento e registrato al catasto, foglio 16, particelle 52, 53, 79, 225 e 227.

8.Con decreto dell’11 marzo 1988, il ministero dei Lavori pubblici approvò il progetto di costruzione di una strada su una porzione del terreno della ricorrente.

9.Con decreto del 9 giugno 1993, il prefetto di Benevento autorizzò l’Azienda nazionale delle strade (ANAS) ad occupare d’urgenza 2.174 metri quadrati di terreno per un periodo massimo di cinque anni in vista dell’espropriazione per causa d’utilità pubblica.

10.Il 21 luglio 1993 l’ANAS procedette all’occupazione materiale del terreno.

11.Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1997, la ricorrente propose un’azione di risarcimento nei confronti dell’ANAS dinanzi al tribunale di Benevento. Denunciava che il suo terreno era stato di fatto trasformato irreversibilmente senza che fosse adottato un decreto di espropriazione né corrisposto un indennizzo.

12.Il 5 maggio 1999 fu depositata in cancelleria del tribunale una perizia. Secondo il perito, il valore venale del terreno poteva essere stimato tra 20.000 e 30.000 ITL al metro quadrato, vale a dire tra 10,33 e 15,49 EUR al metro quadrato.

13.Con sentenza depositata in cancelleria il 17 dicembre 2002, il tribunale di Benevento constatò che l’occupazione era divenuta senza titolo a partire dal 21 luglio 1998 e che, a quell’epoca, il terreno era già trasformato irreversibilmente. Pertanto, il tribunale dichiarò che la ricorrente era da considerarsi privata del terreno a partire dal 21 luglio 1998, in virtù del principio dell’espropriazione indiretta.

14.Il tribunale condannò l’ANAS a pagare alla ricorrente un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno, vale a dire 23.240,56 EUR, da indicizzare a partire dal 21 luglio 1998. Esso condannò inoltre l’ANAS a versare alla ricorrente 12.394,97 EUR, a titolo di indennità di occupazione.

15.La sentenza del tribunale di Benevento divenne definitiva il 31 gennaio 2004.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

16. Il diritto interno pertinente relativo all’espropriazione indiretta si trova descritto nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

17.  La ricorrente sostiene di essere stata privata del suo terreno in modo incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, così redatto:

 «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

18. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

19. Il Governo sostiene che la ricorrente non è più «vittima» della violazione denunciata poiché ha ottenuto dal tribunale di Benevento un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno espropriato.

20. La Corte rammenta che un’inosservanza delle esigenze della Convenzione può configurarsi anche in assenza di danno; questo rileva soltanto sotto il profilo dell’articolo 41. Pertanto, in linea di principio una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di «vittima» solo se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione (si vedano Guerrera e Fusco c. Italia, n. 40601/98, § 53, 3 aprile 2003; Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36). Ne consegue che questa eccezione non può essere presa in considerazione.

21. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

22. La ricorrente ricorda di essere stata privata del suo bene in virtù del principio dell’espropriazione indiretta, un meccanismo che consente all’autorità pubblica di acquisire un bene in piena illegittimità, cosa inammissibile in uno Stato di diritto.

23. Secondo il Governo, nonostante l’assenza di un decreto legittimo di espropriazione e la trasformazione irreversibile del terreno attraverso la costruzione di un’opera di pubblica utilità, che ne rendeva impossibile la restituzione, l’occupazione controversa è stata realizzata nell’ambito di una procedura amministrativa fondata su una dichiarazione di pubblica utilità. Nel caso di specie, il Governo sostiene che la ricorrente ha ottenuto dal tribunale un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno al momento della trasformazione irreversibile.

24. La Corte osserva innanzitutto che le parti convengono nell’affermare che vi è stata «privazione della proprietà».

25. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si vedano, tra le altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000-VI; Scordino c. Italia (n. 3), n. 43662/98, 17 maggio 2005; Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008) per il riepilogo dei principi pertinenti e per un quadro della sua giurisprudenza in materia.

26. Nella presente causa, la Corte osserva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, i giudici nazionali hanno ritenuto che la ricorrente fosse stata privata del suo bene dalla data di realizzazione dell’opera pubblica. Tuttavia, in assenza di un atto formale di espropriazione, la Corte ritiene che questa situazione non possa essere considerata «prevedibile», poiché solo con la decisione giudiziaria definitiva si può ritenere che sia stato effettivamente applicato il principio dell’espropriazione indiretta e sancita l’acquisizione del terreno da parte delle autorità pubbliche. Di conseguenza, la ricorrente ha avuto la «certezza giuridica» di essere stata privata del terreno solo il 31 gennaio 2004, data in cui la sentenza del tribunale di Benevento è divenuta definitiva.

27. La Corte ritiene che l’ingerenza controversa non sia compatibile con il principio di legittimità e che abbia quindi violato il diritto al rispetto dei beni della ricorrente, con la conseguente violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1


II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

28. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno materiale

29.  La ricorrente chiede un risarcimento corrispondente alla differenza tra l’attuale valore venale del terreno, stimato sulla base del plusvalore apportato al terreno dal miglioramento della zona in cui il terreno è situato, e il risarcimento accordato dal tribunale di Benevento. Essa quantifica le sue richieste in 1.391.120 EUR. Chiede inoltre un risarcimento per il deprezzamento della rimanente porzione del terreno nella misura di 750.000 EUR.
30. Il Governo si oppone e sostiene che la ricorrente ha ottenuto un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno, conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte.

31. La Corte rammenta che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze così da ripristinare nel limite del possibile la situazione a questa precedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).

32. Essa rammenta che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, essa ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di fabbricazione degli edifici costruiti dallo Stato sui terreni.

33. L’indennizzo deve quindi corrispondere al valore pieno e intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dall’organo giudiziario competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, l’importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell’inflazione e opportunamente maggiorato di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni.

34. La Corte osserva che la ricorrente ha ricevuto a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del terreno, rivalutata e maggiorata di interessi, a decorrere dalla data della perdita di proprietà, vale a dire il 21 luglio 1998 (paragrafo 13 supra). La Corte ritiene pertanto che l’interessata abbia già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo succitati.

B. Danno morale

35.  La ricorrente chiede 345.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

36. Il Governo vi si oppone.

37. La Corte ritiene che il senso di impotenza e frustrazione della ricorrente di fronte allo spossessamento illegale del suo bene le abbia causato un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.

38. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda alla ricorrente 5.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

C. Spese

39.  Producendo le relative notule, la ricorrente chiede inoltre il rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte, nella misura di 79.601,95 EUR.

40. Il Governo si oppone sostenendo che le somme richieste sono eccessive.

41. La Corte rammenta che, stando alla sua giurisprudenza, l’attribuzione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, del 24 gennaio 2008, § 22).

42. La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di 7.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.

D. Interessi moratori

43. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
  3. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. 5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
      2. 7.000 EUR (settemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dalla ricorrente, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Dragoljub Popovic
Presidente

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto