Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 dicembre 2012 - Ricorso n.70508/01 - Medici e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Anna Aragona, funzionario linguistico.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA MEDICI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 70508/01)
SENTENZA
(equa soddisfazione)
STRASBURGO
4 dicembre 2012
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Medici e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Danutė Jočienė, presidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 novembre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso (n. 70508/01) proposto contro la Repubblica italiana con il quale otto cittadini di tale Stato, il sig. Pietro Medici, la sig.ra Elisabetta Medici, il sig. Vincenzo Medici, il sig. Filippo Medici, il sig. Felice Medici, il sig. Giulio Medici, la sig.ra Francesca Medici e la sig.ra Caterina Maria Strati («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 30 settembre 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Con nota del 19 giugno 2008, il rappresentante dei ricorrenti informava la Corte che, secondo l’atto notorio redatto da un notaio il 18 giugno 2008, la sig.ra Patrizia Medici, figlia di uno dei ricorrenti e nipote degli altri era la sola titolare di tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ricorso pendente dinanzi alla Corte.
- Con sentenza del 5 ottobre 2006 («la sentenza in via principale»), la Corte ha giudicato che l’amministrazione si era appropriata del terreno dei ricorrenti contravvenendo alle norme che disciplinano l’espropriazione nelle debite forme, senza che in parallelo venisse messa a disposizione degli interessati un’indennità e che l’ingerenza in questione era incompatibile con il principio di legalità ed aveva violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti (Medici e altri c. Italia, n. 70508/01, §§ 45-46, 5 ottobre 2006).
- Basandosi sull’articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano un’equa soddisfazione di 20.415.867,69 EUR, somma pari al valore commerciale del terreno nel 2006, nonché la somma di 6.819.728,35 EUR a titolo di indennizzo per il mancato godimento del terreno. Inoltre, essi chiedevano il versamento delle somme di 14.258.640 EUR a titolo di indennizzo per l’impossibilità di edificare sul loro terreno, di 2.603.903,27 EUR per il plusvalore derivante dall’opera pubblica realizzata sul terreno e di 2.004.385 EUR per la distruzione delle opere esistenti sul terreno nel corso dei lavori. I ricorrenti chiedevano una somma a titolo di danno morale ed il rimborso delle spese processuali.
- La Corte si è riservata di decidere in merito all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, non essendo istruita la questione, ed ha invitato il Governo ed i ricorrenti a presentarle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, § 56, e punto 3 b) del dispositivo).
- Il 12 marzo 2007 il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno materiale e di depositare una perizia entro il 14 giugno 2007.
- Il Governo non ha depositato alcuna perizia entro il termine stabilito.
- A seguito della modifica della composizione delle sezioni della Corte, il presente ricorso è stato attribuito alla seconda sezione così modificata.
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
- La Corte rileva che la sig.ra Patrizia Medici, figlia di uno dei ricorrenti e nipote degli altri, afferma di essere la sola titolare di tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ricorso. Anche presupponendo che i diritti in questione possano essere oggetto di una trasmissione inter vivos, la Corte ritiene che tale trasmissione dipenda dall’espressa volontà dei ricorrenti e sia possibile solo sulla base di un atto formale sottoscritto dai suddetti ricorrenti nelle debite forme. Orbene, la Corte osserva che, nel caso di specie, non vi è alcuna rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e che l’atto notorio è firmato esclusivamente dal notaio e dalla sig.ra Medici. Pertanto la Corte ritiene che la sig.ra Medici non abbia la qualità di ricorrente dinanzi alla Corte (mutatis mutandis, Arnautu c. Romania (dec) n. 22785/09, 3 luglio 2012).
II. IN DIRITTO
- Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danni
- I ricorrenti chiedono un risarcimento di 20.586.648,00 EUR pari al valore commerciale del terreno e di 66.906.606,00 EUR per il mancato godimento del terreno.
- Il Governo si oppone e chiede alla Corte di calcolare il risarcimento da concedere ai ricorrenti sulla base della perizia depositata presso la corte d’appello di Catanzaro.
- La Corte rammenta che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nei casi di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti laddove esse siano basate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tener più conto, ai fini della quantificazione del danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni.
- Secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, valore determinato dalla perizia disposta dall’autorità giudiziaria competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, l’importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. È inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni. Detti interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
- I ricorrenti hanno perso la proprietà del loro terreno nell’ottobre 1969. Stando alla perizia eseguita durante il procedimento nazionale, il valore del terreno rivalutato nel 1987 era di 6.308.368.000 ITL (3.258.000 EUR). Tenuto conto di tali elementi, la Corte ritiene ragionevole accordare congiuntamente ai ricorrenti 12.750.000 EUR, più ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
B. Danni morali
- I ricorrenti chiedono 2.058.664,80 EUR per il danno morale.
- Il Governo si oppone.
- La Corte ritiene che il senso di impotenza e frustrazione di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni abbia causato ai ricorrenti un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.
- Deliberando in via equitativa, la Corte accorda congiuntamente ai ricorrenti 20.000 EUR per il danno morale.
C. Spese
- I ricorrenti chidono 322.208,37 EUR per le spese del procedimento dinanzi alla Corte, inclusa la perizia depositata nel 2007.
- Il Governo sostiene che le somme richieste dai ricorrenti a titolo di rimborso delle spese siano eccessive.
- La Corte rammenta che l’attribuzione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).
- La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di 20.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.
D. Interessi moratori
- La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
- 12.750.000 EUR (dodicimilionisettecentocinquantamila euro), più ogni altri importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale;
- 20.000 EUR (ventimila euro), più ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
- 20.000 EUR (ventimila euro), più ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
- Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 4 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Danutė Jočienė
Presidente
Stanley Naismith
Cancelliere