Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell' 8 novembre 2012 - Ricorso n. 65165/01 - Ferrara c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dal Emanuela Cataldi, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA FERRARA c. ITALIA
(Ricorso n. 65165/01)
SENTENZA
STRASBURGO
8 novembre 2012


Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

 
Nella causa Ferrara c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Isabelle Berro-Lefèvre, presidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 ottobre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 65165/01) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il signor Angelo Ferrara («il ricorrente»), ha adito la Corte il 9 gennaio 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è rappresentato dall’Avv. Pellitteri, del foro di Casteltermini. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dal suo coagente, N. Lettieri.

3. Il 18 marzo 2004 il ricorso è stato dichiarato parzialmente irricevibile ed i motivi di ricorso inerenti all’equità del procedimento (articolo 6 § 1 della Convenzione) ed alla dedotta violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sono stati comunicati al Governo.

IN FATTO

I.LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. Il ricorrente è nato nel 1920 e risiede a Messina.

5. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, possono riassumersi come segue.

6. Il ricorrente era proprietario di un terreno sito in Taormina.

7. Nel 1978, l’amministrazione comunale di Taormina adottò un piano regolatore generale e destinò la maggior parte del terreno del ricorrente alla creazione di un verde pubblico.

8. Il 5 dicembre 1978 l’amministrazione comunale approvò il progetto di costruzione di una piscina e, con decreto del 13 giugno 1979, ordinò l’occupazione d’urgenza del terreno del ricorrente. L’occupazione materiale del terreno ebbe luogo il 25 agosto 1979.

9. Con sentenza del 24 aprile 1983, accogliendo la domanda presentata dal ricorrente il 14 novembre 1979, il TAR di Catania annullò il decreto d’occupazione d’urgenza in quanto era stato adottato senza previa deliberazione del Consiglio municipale di Taormina.

10. Tale sentenza fu confermata dal Consiglio di Stato il 6 agosto 1987.

11. Nel frattempo, il 25 giugno 1983, il ricorrente aveva citato l’amministrazione comunale di Taormina a comparire dinnanzi al tribunale di Messina, sostenendo che l’occupazione del proprio terreno era illegale in quanto si era protratta senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennità. Il ricorrente chiedeva quindi la restituzione del terreno e, in via subordinata, un risarcimento corrispondente al valore venale del bene.

12. Con sentenza non definitiva del 4 febbraio 1987, il tribunale dichiarò che la proprietà del terreno era passata all’amministrazione il 31 dicembre 1981 per effetto della costruzione dell’opera pubblica.

13. Con sentenza del 25 gennaio 1989, lo stesso tribunale condannò l’amministrazione comunale di Taormina a pagare anche una somma a titolo d’indennità per il periodo d’occupazione del terreno, protrattosi dal 25 agosto 1979 al 31 dicembre 1981, occupazione anch’essa dichiarata illegale con sentenza del TAR. Il tribunale accordò inoltre al ricorrente un risarcimento per la perdita di valore della parte residua del terreno – nella misura di 2.031.391.700 lire italiane (ITL) (questa parte della decisione non è stata appellata ed è passata in giudicato).

14. Con atto notificato il 2 maggio 1989, il ricorrente adì la corte d’appello di Messina al fine di ottenere un risarcimento più elevato.

15. Con sentenza del 7 gennaio 1994, la corte d’appello condannò l’amministrazione comunale di Taormina a pagare al ricorrente la somma rivalutata di 8.441.907.200 ITL, corrispondente al valore del terreno.

16. Il 30 marzo 1985 il ricorrente ricorse in Cassazione.

17. Con sentenza del 3 giugno 1998, la Corte di Cassazione rinviò l’esame della causa alla corte d’appello di Catania affinché quest’ultima ricalcolasse la somma da accordare in funzione della legge n. 662 del 1996, nel frattempo entrata in vigore.

18. Il 4 marzo 2002 una perizia fu depositata in cancelleria. La perizia indicava che si trattava di un terreno edificabile e che, secondo la nuova legge, l’indennità da riconoscere al 6 aprile 1984 ammontava a 4.233.920.000 lire italiane (ITL) (2.186.640 EUR).

19. Con sentenza del 20 settembre 2002, la corte d’appello di Catania condannò l’amministrazione di Taormina a pagare al ricorrente la somma rivalutata di 2.210.465 EUR, oltre agli interessi calcolati a decorrere dal 31 dicembre 1981.

20. Con sentenza del 6 marzo 2008, accogliendo il ricorso del ricorrente, la Corte di Cassazione rinviò l’esame della causa alla corte d’appello di Catania affinché quest’ultima ricalcolasse la somma da accordare al ricorrente senza tener conto della legge n. 662 del 1996, nel frattempo dichiarata incostituzionale.

21. Il ricorrente chiese alla corte d’appello di ricalcolare il risarcimento in 2.049.972,37 EUR per la perdita di proprietà del terreno oltre a 7.027.395,39 EUR a titolo di interessi legali.

22. Con sentenza del 9 settembre 2010, la corte d’appello di Catania, dopo avere ritenuto che il valore del terreno ammontava a 100.000 ITL il metro quadro in luogo di 150.000 ITL, condannò l’amministrazione di Taormina a pagare al ricorrente la somma di 1.366.648 EUR a titolo di danno materiale per la perdita del terreno e 104.281 EUR per il danno materiale subito a causa dell’impossibilità di utilizzare il terreno, oltre agli interessi ed alla rivalutazione a decorrere dal 31 dicembre 1981.

23. Tale sentenza non è ancora divenuta definitiva, poiché il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contestando, in particolare, le modalità di calcolo degli interessi legali.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

24. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009.


IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

25. Il ricorrente sostiene di essere stato privato del proprio terreno in modo incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, il quale recita:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

26. Il Governo si oppone a tale tesi.

A. Sulla ricevibilità

27. Il Governo solleva un’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto il procedimento dinnanzi ai giudici interni non si è concluso.

28. Il ricorrente si oppone all’eccezione sollevata dal Governo in ordine al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e sostiene che un eventuale ricorso in Cassazione non avrebbe posto rimedio alla situazione denunciata.

29. La Corte rammenta di avere già rigettato delle eccezioni simili nelle cause Giacobbe ed altri c. Italia (n. 16041/02, 15 dicembre 2005) e Chirò c. Italia (n. 5), n. 67197/01, 11 ottobre 2005). Essa non rileva alcun motivo per derogare alle sue precedenti conclusioni e rigetta quindi l’eccezione in questione.

30. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convezione e che non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

31. Il ricorrente rammenta di essere stato privato del proprio bene in virtù del principio dell’espropriazione indiretta, un meccanismo che permette alla pubblica autorità di acquisire un bene illegalmente, fatto inammissibile in uno Stato di diritto. Inoltre, l’applicazione della legge n. 662 del 1996 lo avrebbe privato di qualsiasi «riparazione» del danno subito.

32. Secondo il Governo, nonostante l’assenza di un decreto di espropriazione e la trasformazione del terreno in modo irreversibile mediante la costruzione di un’opera di pubblica utilità, che rende impossibile la sua restituzione, l’occupazione controversa ha avuto luogo nell’ambito di una procedura amministrativa basata su una dichiarazione di pubblica utilità. L’applicazione al caso di specie del criterio di valutazione del risarcimento introdotto dalla legge n. 662 del 1996 non avrebbe pregiudicato il giusto equilibrio che è necessario garantire tra il sacrificio imposto al singolo e la compensazione accordata a quest’ultimo.

33. La Corte rileva innanzitutto che le parti concordano nell’affermare che vi è stata «privazione della proprietà».

34. La Corte rinvia alla propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si vedano, tra le altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000-VI; Scordino c. Italia (n.3), n. 43662/98, 17 maggio 2005; Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008) per una sintesi dei principi pertinenti e della propria giurisprudenza in materia.

35. Nella presente causa la Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, i giudici interni hanno considerato che il ricorrente è stato privato del suo bene a decorrere dalla data di realizzazione dell’opera pubblica. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte ritiene che tale situazione non possa essere considerata «prevedibile», poiché è solo con la decisione giudiziaria definitiva che si può considerare effettivamente applicato il principio dell’espropriazione indiretta e sancita l’acquisizione del terreno da parte delle autorità. Di conseguenza, il ricorrente ha avuto «la sicurezza giuridica» concernente la privazione del terreno solo il 3 giugno 1998, data in cui la Corte di Cassazione ha confermato che la proprietà del terreno era passata all’amministrazione nel 1981.

36. La Corte ritiene che l’ingerenza controversa non sia compatibile con il principio di legalità e che con essa sia stato violato il diritto al rispetto dei beni del ricorrente, con conseguente violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

A. Sulla ricevibilità

37. Il ricorrente lamenta inoltre che, per effetto dell’applicazione della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore nel corso del procedimento, l’importo accordato dai giudici nazionali è stato inferiore al danno subito. Al momento della comunicazione della causa, la Corte ha ritenuto che il ricorrente lamentasse di fatto una violazione del suo diritto ad un equo processo, così come garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, il quale, nei passaggi pertinenti, dispone che:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, … da un tribunale … il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile ...»

38. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convezione e che non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile

B. Sul merito

39. La Corte ha appena ritenuto, dal punto di vista dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che la situazione denunciata dal ricorrente non fosse conforme al principio di legalità (paragrafo 35 supra). Considerati i motivi che l’hanno portata a tale constatazione di violazione, la Corte ritiene che non si debba esaminare separatamente se vi sia stata, nel caso di specie, violazione dell’articolo 6 § 1 (si veda Macrì ed altri c. Italia, n. 14130/02, § 49, 12 luglio 2011; Rivera e di Bonaventura c. Italia, n. 63869/00, § 30, 14 giugno 2011).

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE.

40. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».

B. Danno materiale

41. Il ricorrente chiede una somma corrispondente alla differenza tra il valore venale del terreno e l’importo del risarcimento accordato a livello nazionale. Egli valuta tale danno in 5.682.027 EUR, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.

42. Il Governo si oppone a tale richiesta.

43. la Corte rammenta che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze così da ristabilire, nei limiti del possibile, la situazione anteriore a quest’ultima (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).

44. La Corte rammenta che, nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di costruzione degli edifici costruiti dallo Stato sui terreni.

45. L’indennizzo deve quindi corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Successivamente, una volta detratta la somma eventualmente concessa dal giudice nazionale, l’importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. L’importo deve inoltre essere maggiorato di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni.

46. Nel caso di specie, la Corte osserva che la corte d’appello ha condannato l’amministrazione a pagare la somma di 1.366,648 EUR, corrispondente al valore del terreno al 31 dicembre 1981 oltre agli interessi ed alla rivalutazione, unitamente alla somma di 104.281 EUR, oltre agli interessi ed alla rivalutazione per l’impossibilità di utilizzare il terreno.

47. La Corte osserva che al ricorrente è stata accordata a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del suo terreno, rivalutata e maggiorata degli interessi a decorrere dalla data della perdita della proprietà. Secondo la Corte, l’interessato ha quindi già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i suddetti criteri di indennizzo.

48. Rimane da valutare la perdita di opportunità subita in conseguenza dell’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC] sopra citata, § 107). La Corte ritiene che occorra tener conto del danno derivante dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima fino al momento della perdita di proprietà. Deliberando in via equitativa, la Corte assegna al ricorrente 72.000 EUR.

B. Danno morale

49. Il ricorrente chiede 500.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbe subito.

50. Il Governo sostiene che la somma richiesta è eccessiva.

51. La Corte ritiene che il senso di impotenza e di frustrazione del ricorrente di fronte allo spossessamento illegale del proprio bene, abbia causato a quest’ultimo un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.

26. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda al ricorrente 10.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

C. Spese

53. Producendo i relativi documenti giustificativi, il ricorrente chiede inoltre 223.406 EUR per le spese del procedimento dinnanzi ai giudici interni e dinnanzi alla Corte.

54. Il Governo si oppone a tali richieste.

55. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità ed il loro importo sia ragionevole.

56. La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di 20.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.

D. Interessi moratori

57. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ:

  1. Dichiara il resto del ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
  3. Dichiara non doversi procedere all’esame del motivo di ricorso relativo all’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
      1. 72.000 EUR (settantaduemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale;
      2. 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
      3.  20.000 EUR (ventimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’8 novembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Isabelle Berro-Lefèvre
Presidente

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto