Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 novembre 2012 - Ricorso n. 63242/00 Causa Donati c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA DONATI c. ITALIA
(Ricorso n. 63242/00)
SENTENZA
(equa soddisfazione-cancellazione)
STRASBURGO
15 novembre 2012
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 §2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Donati c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Ineta Ziemele, presidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 ottobre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso (n. 63242/00) proposto contro la Repubblica italiana con il quale tre cittadini di tale Stato, i sigg. Enrico Donati, Maurizio Donati e Angelo Donati («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 17 novembre 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- Con sentenza del 15 luglio 2005 («la sentenza in viaprincipale»), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa fosse incompatibile con il principio di legalità e che avesse violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti (Donati c. Italia, n. 63242/00, § 107, 15 luglio 2005). In particolare, la Corte aveva osservato che il comune aveva tratto vantaggio da un’occupazione di terreno divenuta sine titulo a partire dal 1971. In altre parole, il comune si era potuto appropriare del terreno dei ricorrenti contravvenendo alle norme che disciplinano l’espropriazione nelle debite forme e, tra l’altro, senza riconoscere in cambio un’indennità agli interessati (Donati, sopra citata, § 105).
- Basandosi sull’articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano la restituzione del terreno, oltre alla somma di 22.815.611,98EUR per il mancato godimento del terreno durante il periodo di occupazione, fino alla restituzione. Per il caso in cui lo Stato non restituisse il terreno, oltre al summenzionato importo i ricorrenti chiedevano 18.799.544,89 EUR, somma corrispondente al valore del terreno nel 2004, oltre a 13.348.374 EUR, somma corrispondente al plusvalore apportato dall’edificio che era stato costruito. Essi chiedevano inoltre 50.000 EUR ciascuno per il danno morale e il rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte, comprese le spese di perizia.
- La Corte si è riservata di decidere in merito all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, non essendo istruita la questione, ed ha invitato il Governo ed i ricorrenti a presentarle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, e punto 3 b) del dispositivo).
- Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni, accompagnate da perizie.
- Il 29 marzo 2010, la Corte ha invitato la parte ricorrente a quantificare il danno materiale alla luce dei criteri di indennizzo fissati dalla Grande Camera nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009).
- In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, il presente ricorso è stato assegnato alla seconda sezione così modificata.
IN DIRITTO
8.Con lettera del 29 giugno 2012, il Governo ha informato la Corte del fallimento delle trattative con i ricorrenti per una composizione amichevole ed ha presentato una dichiarazione unilaterale al fine di risolvere la questione dell’equa soddisfazione.
Nella sua dichiarazione, il Governo comunica in particolare la sua disponibilità:
«A riparare la violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 e a versare ai ricorrenti un indennizzo nella misura di 8.000.000 EUR se la Corte, a condizione del versamento di tale importo, cancella dal ruolo il ricorso conformemente all’articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Così tutte le pretese dei ricorrenti legate al [presente] ricorso saranno considerate soddisfatte.
L’importo sarà corrisposto entro tre mesi dalla notifica della decisione della Corte di cancellare dal ruolo la causa.»
9.Nelle sue osservazioni, il Governo sostiene, in particolare, che tale importo rappresenta un indennizzo equo tenuto conto del fatto che il valore del terreno al momento della privazione del bene, quale risulta dalla perizia depositata nel giugno 1971 davanti al tribunale di Roma, era di 430.000.000 ITL (circa 222.076,47 EUR).
10.Il Governo precisa che l’importo proposto è stato calcolato prendendo in considerazione:
- l’indennità di espropriazione rivalutata e maggiorata di interessi, a partire dall’occupazione materiale del terreno fino al giugno 2012;
- l’indennità di occupazione, rivalutata e maggiorata di interessi per il periodo 31 marzo 1969 – 19 giugno 1971 (data corrispondente alla fine dei lavori di costruzione della scuola);
- il danno patrimoniale subito in misura del 10% del valore del bene più rivalutazione e interessi a partire dal 31 marzo 1969.
11.Con lettera del 25 luglio 2012, i ricorrenti hanno espresso il parere che l’indennizzo proposto nella dichiarazione del Governo è troppo modesto, incoerente ed insufficiente.
12.Essi confutano tutte le argomentazioni del Governo e chiedono, per il danno materiale, 25.297.684,00EUR, vale a dire una somma corrispondente al valore attuale del terreno, più rivalutazione e interessi. Chiedono inoltre 53.125.136,00EUR per il mancato godimento del terreno e 2.529.768,00 EUR per il danno non patrimoniale.
13.I ricorrenti contestano la perizia depositata davanti al tribunale di Roma, in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive possibilità edificatorie secondo il Piano Urbanistico. Essi ricordano inoltre che il procedimento interno si è chiuso con la prescrizione e che i giudici non hanno fatto alcuna valutazione sul merito della causa e quindi sul valore del terreno. Inoltre, il Governo non avrebbe preso in considerazione il danno da essi subito per mancato godimento del terreno.
14.La Corte rammenta che, in virtù dell’articolo 37 della Convenzione, in qualsiasi momento del procedimento essa può decidere di cancellare dal ruolo un ricorso quando le circostanze la conducono ad una delle conclusioni enunciate nei commi a), b) o c) del paragrafo 1 di tale articolo. L’articolo 37 § 1 c) le consente, in particolare, di cancellare dal ruolo una causa se:
«per qualsiasi altro motivo di cui la Corte ravvisi l’esistenza, non vi è più motivo di proseguire l’esame del ricorso».
15.La Corte rammenta anche che, in alcune circostanze, può essere indicato cancellare dal ruolo un ricorso in virtù dell’articolo 37 § 1 c) sulla base di una dichiarazione unilaterale del governo convenuto anche se il ricorrente auspica che l’esame della causa prosegua. Inoltre, nulla vieta al governo convenuto di presentare una dichiarazione unilaterale, come è avvenuto nel caso di specie, nell’ambito della fase del procedimento relativa all’articolo 41 della Convenzione (si vedano, in particolare, le sentenze Racu c. Moldova (equa soddisfazione - cancellazione), n. 13136/07, 20aprile 2010, e Megadat.comSRL c. Moldova (equa soddisfazione –cancellazione), n.21151/04, 17 maggio 2011). A tal fine, la Corte deve esaminare attentamente la dichiarazione alla luce dei principi generali applicabili nell’ambito dell’articolo 41 della Convenzione in materia di espropriazione indiretta (si vedano, in particolare, Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n.31107/96, § 32, CEDU 2000-XI; Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009).
16.Ora, nel calcolo del valore dell’indennizzo da accordare ai ricorrenti, la Corte rammenta che, nella causa Guiso-Gallisay, sopra citata, la Grande Camera ha rivisto la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni.
17.Stando ai criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo dovrebbe corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, l’importo dovrebbe essere aggiornato per compensare gli effetti dell’inflazione ed essere maggiorato di interessi.
18.Tenuto conto di tutti questi elementi e dell’importo dell’indennizzo proposto dal Governo, che appare equo nel caso di specie, la Corte ritiene che non vi sia più motivo di proseguire l’esame del resto del ricorso (articolo 37 §1c) – si vedano le sentenze Racu e Megadat.com sopra citate, rispettivamente §§ 18 e 14).
19.Infine, la Corte sottolinea che, nel caso in cui il Governo non rispettasse i termini della sua dichiarazione unilaterale, il ricorso potrebbe essere nuovamente iscritto a ruolo in virtù dell’articolo 37 § 2 della Convenzione (Josipović c. Serbia (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).
20.Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga che essa prosegua l’esame del resto del ricorso (articolo 37 §1 in fine).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Prende atto dei termini della dichiarazione del governo convenuto e delle modalità previste per garantire il rispetto degli impegni così assunti;
- Decide di cancellare dal ruolo il resto della causa in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 novembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Stanley Naismith
Cancelliere
Ineta Ziemele
Presidente