Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 novembre 2012 - Ricorso n. 66394/01 - Rosario Lombardi c. Italia

Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione© effettuata da Rita Pucci, funzionario linguistico

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA ROSARIO LOMBARDI c. ITALIA
(Ricorso n. 66394/01)
SENTENZA
STRASBURGO
15 novembre 2012

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Lombardi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un comitato composto da:
Isabelle Berro-Lefèvre, presidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 23 ottobre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 66394/01) proposto contro la Repubblica italiana con il quale due cittadini di tale Stato, i sigg. Rosario Lombardi e Mauro Lombardi («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 10 febbraio 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono rappresentati dall’avv. R. Marzo, del foro di Lecce. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dai suoi co-agenti, F. Crisafulli e N. Lettieri.

3. Il 19 febbraio 2004, il ricorso è stato comunicato al Governo. In applicazione del Protocollo n. 14, il ricorso è stato assegnato ad un comitato.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. I fatti della causa, come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

A.  L’espropriazione del terreno.

5. I ricorrenti erano proprietari di un terreno sito a Lizzanello.

6. Con decreto del 29 gennaio 1987, il comune di Lizzanello ordinò l’occupazione d’urgenza di 3.353 metri quadrati del terreno, per un periodo massimo di cinque anni, in previsione di espropriarli per costruirvi una caserma.

7. Il 4 giugno 1987, il comune di Lizzanello procedette all’occupazione materiale del terreno ed avviò i lavori di costruzione.

B.  Il procedimento avviato per ottenere l’indennità di espropriazione.

8. Con atto notificato il 21 luglio 1992, i ricorrenti proposero davanti al tribunale civile di Lecce un’azione di risarcimento danni nei confronti del comune di Lizzanello. Essi sostenevano che l’occupazione del terreno era illegittima in quanto esso era stato occupato sine titulo a partire dal 1987. I ricorrenti chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno.

9. Secondo la relazione del perito designato dal tribunale, il valore venale del terreno dei ricorrenti era di 135.460 lire italiane (ITL) al metro quadrato, per un totale di 454.187.000 ITL (234.568 EUR circa).

10. Con sentenza del 13 settembre 2000, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta («occupazione acquisitiva»), il tribunale di Lecce dichiarò che i ricorrenti dovevano ritenere di essere stati privati del loro bene a partire dal giugno 1990 a seguito della realizzazione dell’opera pubblica. I ricorrenti avevano diritto al risarcimento dei danni, calcolati in funzione della legge n. 662 del 1996, nel frattempo entrata in vigore. Di conseguenza, il tribunale accordò un risarcimento di 289.196.000 ITL (149.357 EUR circa), di cui 251.475.000 ITL (129.876 EUR circa) a titolo di indennità di espropriazione e 37.721.000 ITL (19.481 EUR circa) a titolo di indennità di occupazione temporanea, da indicizzare al giorno della pronunzia, più interessi.

11. La sentenza è devenuta definitiva al più tardi il 12 novembre 2001.

C.  Il procedimento «Pinto»

12. L’11 aprile 2002, i ricorrenti adirono la corte d’appello di Lecce, ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», al fine di lamentare la durata del procedimento sopra descritto. Con decisione del 25 giugno 2002, la corte d’appello constatò la sua incompetenza territoriale e rinviò la causa davanti alla corte d’appello di Potenza.

13. I ricorrenti chiesero alla corte d’appello di Potenza di concludere per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e di condannare lo Stato italiano e il ministero della Giustizia a risarcirli per il danno morale e il danno materiale che ritenevano di avere subito a causa dell’eccessiva durata del procedimento e dell’applicazione al loro caso della legge n. 359/1992.

14. Con decisione del 4 dicembre 2002, la corte d’appello di Potenza dichiarò inammissibile la domanda di equa soddisfazione. Contro tale decisione, i ricorrenti proposero ricorso per cassazione.

15. La Corte di cassazione cassò ed annullò la decisione e rinviò la causa davanti alla corte d’appello di Potenza.

16. Con decisione del 30 ottobre 2007, la corte d’appello di Potenza constatò il superamento della durata ragionevole, accordò ai ricorrenti 5.000 EUR in via equitativa come riparazione del danno morale, rigettò la domanda di equa soddisfazione riguardante il danno materiale e rigettò anche la domanda di rimborso delle spese. Contro la decisione i ricorrenti proposero ricorso per cassazione.

17. Con sentenza del 15 febbraio 2011, la Corte di cassazione accolse il ricorso dei ricorrenti per la parte relativa alle spese ed accordò 4.421 EUR. La Suprema Corte rigettò il ricorso per la parte relativa al danno materiale e morale, pur confermando la decisione della corte d’appello di Potenza.

II.  IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

18. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Guiso Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009.

IN DIRITTO

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

19. I ricorrenti sostengono di essere stati privati del loro terreno in maniera incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, così redatto:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

20. Il Governo si oppone a questa tesi.

A.  Sulla ricevibilità

21. Il Governo solleva un’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto i ricorrenti non hanno interposto appello avverso la sentenza del tribunale di Lecce.

22. I ricorrenti si oppongono alla suddetta eccezione del Governo e fanno notare che né un appello né un ricorso per cassazione avrebbero posto rimedio alla situazione denunciata.

23. La Corte rammenta di avere già rigettato eccezioni simili nelle cause Giacobbe e altri c. Italia (n. 16041/02, 15 dicembre 2005) e Chirò c. Italia, (n. 5), (n. 67197/01, 11 ottobre 2005). Essa non vede alcuna ragione per derogare alle sue precedenti conclusioni e rigetta quindi l’eccezione in questione.

24. Il Governo afferma che il ricorso è tardivo in quanto è stato proposto oltre sei mesi dopo il momento in cui l’occupazione del terreno è divenuta senza titolo.

25. I ricorrenti chiedono il rigetto dell’eccezione.

26. La Corte rammenta di avere già rigettato un’eccezione simile nella causa Chirò (n. 2) e altri c. Italia, (n. 65137/01, 11 ottobre 2005). Essa non vede alcuna ragione per derogare alle sue precedenti conclusioni e rigetta quindi l’eccezione in questione.

27. Secondo la Corte, la doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non si oppone a nessun altro motivo d’irricevibilità. È quindi opportuno dichiararla ricevibile.

B.  Sul merito

28. I ricorrenti ricordano di essere stati privati del loro bene in virtù del principio dell’espropriazione indiretta, un meccanismo che consente all’autorità pubblica di acquisire un bene in totale illegalità, il che non è ammissibile in uno Stato di diritto. Inoltre, l’applicazione della legge n. 662 del 1996 li avrebbe privati di una qualsiasi «riparazione» del danno subito.

29. Secondo il Governo, nonostante l’assenza di un decreto di espropriazione e la trasformazione irreversibile del terreno con la costruzione di un’opera di pubblica utilità, che ne ha reso impossibile la restituzione, l’occupazione controversa è stata fatta nell’ambito di un procedimento amministrativo fondato su una dichiarazione di pubblica utilità. L’applicazione al caso di specie del criterio di valutazione del risarcimento introdotto dalla legge n. 662 del 1996 non avrebbe costituito un ostacolo all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il sacrificio imposto ai privati e la compensazione loro accordata.

30. La Corte nota innanzitutto che le parti concordano nell’affermare che vi è stata «privazione della proprietà».

31. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si vedano, tra le altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000-VI; Scordino c. Italia (n. 3), n. 43662/98, 17 maggio 2005; Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008) per il riepilogo dei principi pertinenti e per un quadro della sua giurisprudenza in materia.

32. Nella presente causa, la Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, i giudici interni hanno ritenuto che i ricorrenti fossero stati privati del loro bene a partire dalla data della realizzazione dell’opera pubblica. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte ritiene che la situazione non possa essere considerata «prevedibile», poiché è solo con la decisione giudiziaria definitiva che può considerarsi effettivamente applicato il principio dell’espropriazione indiretta e sancita l’acquisizione del terreno da parte delle autorità pubbliche. Di conseguenza, i ricorrenti hanno avuto la «sicurezza giuridica» relativa alla privazione del terreno non prima del 12 novembre 2001, data in cui la sentenza del tribunale di Lecce è divenuta definitiva.

33. Secondo la Corte, l’ingerenza controversa non è compatibile con il principio di legalità ed ha quindi violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti comportando la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE PER L’ASSENZA DI EQUITÀ DEL PROCEDIMENTO

A.  Sulla ricevibilità

34. In sostanza, i ricorrenti lamentano l’assenza di equità del procedimento. Fanno notare di non potere essere risarciti nella misura del valore venale del terreno per effetto della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore in corso di procedimento.

35. La Corte rammenta di avere ritenuto, al momento della comunicazione della causa, che in sostanza i ricorrenti lamentassero la violazione del loro diritto ad un equo processo come sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, il quale, nei passaggi pertinenti, dispone:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

36. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e osserva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B.  Sul merito

37. La Corte ha appena constatato, sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che la situazione denunciata dai ricorrenti non è conforme al principio di legalità. Tenuto conto dei motivi all’origine di tale constatazione di violazione, la Corte ritiene di non dovere esaminare separatamente se vi sia stata, nel caso di specie, violazione dell’articolo 6 § 1 (si vedano Macrì e altri c. Italia, n. 14130/02, § 49, 12 luglio 2011; Rivera e di Bonaventura c. Italia, n. 63869/00, § 30, 14 giugno 2011).

III.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE PER L’ECCESSIVA DURATA DEL PROCEDIMENTO

38. I ricorrenti lamentano la durata del procedimento civile e l’insufficienza della riparazione ottenuta nell’ambito del ricorso «Pinto». La disposizione invocata, nelle parti pertinenti, recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

39. La Corte non ritiene necessario esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Governo e relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto la doglianza è comunque irricevibile per manifesta infondatezza per i motivi di seguito esposti.

40. La Corte ricorda la sua giurisprudenza nella causa Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, § 84) secondo la quale, in questo tipo di cause, la Corte è tenuta ad accertare, da un lato, se vi sia stato riconoscimento da parte delle autorità, almeno in sostanza, della violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione e, dall’altro, se la riparazione possa essere considerata appropriata e sufficiente.

41. La prima condizione, vale a dire la constatazione di violazione da parte delle autorità nazionali, non è oggetto di contestazione poiché la corte d’appello di Potenza ha espressamente constatato la violazione.

42. Quanto alla seconda condizione, la Corte ricorda le caratteristiche necessarie affinché un ricorso interno rechi una riparazione appropriata e sufficiente; si tratta, nello specifico, del fatto che per valutare l’importo dell’indennizzo attribuito dalla corte d’appello, la Corte tiene conto, sulla base degli elementi a sua disposizione, di quanto essa avrebbe accordato nella stessa situazione per il periodo preso in considerazione dal giudice interno (Cocchiarella c. Italia, sopra citata, §§ 86-107).

43. La Corte nota che la corte d’appello di Potenza ha accordato ai ricorrenti la somma complessiva di 5.000 EUR per il danno morale subito, il che rappresenta circa il 50% di quanto essa stessa avrebbe potuto accordare ai ricorrenti. L’indennizzo ricevuto dai ricorrenti può essere quindi ritenuto adeguato e, pertanto, idoneo a riparare la violazione subita (Garino c. Italia (dec.), nn. 16605/03, 16641/03 e 16644/03, 18 maggio 2006).

44. Ne consegue che il ricorrente non può più sostenere di essere vittima della violazione della durata del procedimento. La doglianza è quindi manifestamente infondata e deve essere respinta in applicazione degli articoli 34 e 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

IV.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

45. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno materiale

46. I ricorrenti chiedono una somma corrispondente alla differenza tra il valore venale del terreno e l’importo del risarcimento accordato a livello nazionale, da rivalutare e maggiorare degli interessi a partire dal giugno 1990. Al momento del deposito della domanda di equa soddisfazione nel 2004, essi quantificavano il danno in 650.453 EUR.

47. Il Governo si oppone a tale domanda.

48. La Corte rammenta che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di far cessare la violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire, nei limiti del possibile, la situazione anteriore a quest’ultima (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).

49. Essa rammenta che, nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di costruzione degli edifici costruiti dallo Stato sui terreni.

50. L’indennizzo deve quindi corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, l’importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. È inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni.

51. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel giugno 1990 (si veda il paragrafo 11 supra). Stando alla perizia disposta dal tribunale di Lecce, all’epoca il valore del terreno era di 454.187.000 ITL, ossia 234.568 EUR.

52. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in via equitativa, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti 347.300 EUR più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta su tale somma.

53. Rimane da valutare la perdita di opportunità subita in conseguenza dell’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC] sopra citata, § 107). A giudizio della Corte, è opportuno prendere in considerazione il danno derivante dall’indisponibilità del terreno nel periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione legittima e il momento della perdita di proprietà. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda congiuntamente ai ricorrenti 12.000 EUR.

B.  Danno morale

54. Nelle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione del ricorso al Governo, i ricorrenti chiedevano un risarcimento conforme ai criteri tratti dalla giurisprudenza della Corte, senza tuttavia quantificarlo.

55. Il Governo si oppone a ciò e sostiene che i ricorrenti sono venuti meno all’obbligo di quantificare le loro richieste, contrariamente a quanto dispone l’articolo 60 § 2 del regolamento. Esso chiede alla Corte di rigettare la parte della domanda relativa alla riparazione del danno morale lamentato dai ricorrenti.

56.Secondo la Corte, sebbene non abbiano dettagliato le loro richieste relative al danno morale, i ricorrenti hanno subito necessariamente un danno a causa dello spossessamento illegittimo del loro bene.

57. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda congiuntamente ai ricorrenti la somma di 10.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

C.  Spese

58. Nelle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione del ricorso al Governo, i ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese processuali, senza tuttavia quantificarlo.

59. La Corte rammenta che l’attribuzione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia, succitata, § 54).

60. Nel caso di specie, la Corte osserva che i ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte, senza fornire i documenti a sostegno della loro domanda. Per questi motivi, la Corte rigetta la domanda.

D  Interessi moratori

61. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
 

  1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto alle doglianze relative alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per l’assenza di equità del procedimento e irricevibile per il resto;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
  3. Dichiara non doversi prendere in esame la doglianza relativa alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per assenza di equità del procedimento;
  4. Dichiara:
    1. che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. 359.300 EUR (trecentocinquantanovemilatrecento euro) più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale;
      2. 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 novembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Isabelle Berro-Lefèvre
Presidente

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto