Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 luglio 2012 - Ricorso n.30464/07- Giuseppe De Cristofaro c.Italia e altri 7 ricorsi

Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione© effettuata da Daniela Riga, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 30464/07
Giuseppe DE CRISTOFARO contro Italia
e altri 7 ricorsi

(si veda lista allegata)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Seconda Sezione), riunita il 10 luglio 2012 in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati, proposti in date diverse tra il 5 luglio 2007 e l’8 marzo 2012 (si veda lista allegata),
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:

IN FATTO

Per  quanto riguarda i ricorsi n. 15064/11 (De Felice I) e n. 77137/11 (De Felice II)

1. Il ricorrente, sig. Leandro De Felice, è un cittadino italiano nato a Napoli il 9 aprile 1954.

2. Il 4 agosto 1997 il ricorrente avviò un procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

3. Il procedimento si concluse con la sentenza del 19 aprile 2007.

4. Il 18 ottobre 2007 il ricorrente propose domanda alla Corte di Appello di Napoli ai sensi della Legge n. 89 del 24 marzo 2001, nota come “Legge Pinto”, lamentando l’eccessiva lunghezza del procedimento sopra citato.

5. La Corte di Appello, con decreto protocollato sul relativo registro in data 7 luglio 2008, riconobbe al ricorrente un indennizzo di 6,708.32 EUR.

6. In data non specificata del 2009, il ricorrente impugnò il decreto della Corte di Appello di Napoli dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l’importo insufficiente dell’indennizzo ottenuto.

7. L’importo dovuto venne pagato al ricorrente il 26 novembre 2010. Il 7 dicembre 2010 il ricorrente propose ricorso alla Corte [n. 15064/11] lamentando il ritardato pagamento dell’indennizzo “Pinto”.

8. La Corte di Cassazione, con decisione protocollata sul relativo registro in data 5 settembre 2011, rigettò l’appello e dispose che il ricorrente pagasse le spese processuali quantificate in 900 EUR.

9. Il 9 novembre 2011 il ricorrente propose un ulteriore ricorso alla Corte [n. 77137/11] in relazione allo stesso procedimento “Pinto”, lamentando l’insufficienza dell’indennizzo “Pinto” riconosciutogli, il disposto della Corte di Cassazione che lo condannava al pagamento delle spese processuali e l’inefficacia del rimedio “Pinto”.

Per quanto riguarda i ricorsi n. 67544/11(Arpaia I) e n. 77145/11 (Arpaia II)

10. Il ricorrente, sig. Domenico Arpaia, è un cittadino italiano nato a Poggiomarino (Napoli) il 14 settembre 1943. Il 29 gennaio 1990 il ricorrente avviò un procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

11. Il procedimento si concluse il 24 ottobre 2008.

12. Il 9 giugno 2008 il ricorrente avviò un procedimento “Pinto” dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, proponendo domanda di riparazione per l’eccessiva lunghezza del procedimento sopra citato, che all’epoca era ancora pendente.

 13. La Corte di Appello di Napoli, con decreto protocollato sul relativo registro in data 21 novembre 2008, riconobbe al ricorrente l’indennizzo di 8,266.66 EUR.

14. In data non specificata del 2009, il ricorrente impugnò il decreto dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’insufficienza dell’indennizzo ottenuto.

15. L’importo dovuto venne pagato al ricorrente il 23 settembre 2011.

16. La Corte di Cassazione, con decisione protocollata sul relativo registro in data 29 Agosto 2011, rigettò l’appello e dispose che il ricorrente pagasse le spese processuali quantificate in 1,000 EUR.

17. Il 27 settembre 2011 il ricorrente presentò un ricorso dinanzi alla Corte [n. 67544/11] lamentando, tra le altre cose, l’insufficiente importo dell’indennizzo “Pinto”.

18. Il 9 novembre 2011 il ricorrente propose un ulteriore ricorso alla Corte [n. 77145/11] in relazione allo stesso procedimento “Pinto”, lamentando il ritardato pagamento dell’indennizzo “Pinto” e l’inefficacia del rimedio “Pinto”.

Per quanto riguarda i ricorsi n. 30464/07 (De Cristofaro I) e n. 15981/12 (De Cristofaro II)

19. Il ricorrente, sig. Giuseppe De Cristofaro, è un cittadino italiano nato a Napoli il 13 aprile 1949.

20. Il 12 marzo 1997, il ricorrente presentò appello al Tribunale del Lavoro di Roma contro la decisione della Pretura di Nola.

21. La sentenza definitiva sul procedimento venne pronunciata il 19 giugno 2003.

22. L’11 ottobre 2004 il ricorrente avviò un procedimento “Pinto” dinanzi alla Corte di Appello di Roma, proponendo domanda di indennizzo per l’eccessiva lunghezza del procedimento sopra citato.

23. Con il decreto protocollato sul relativo registro in data 21 marzo 2005, la Corte di Appello di Roma riconobbe al ricorrente l’indennizzo di 1,050 EUR.

24. In data non specificata del 2006, il ricorrente impugnò il decreto dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’insufficienza dell’indennizzo ottenuto.

25. Il 23 marzo 2007 l’importo riconosciuto dalla Corte di Appello di Roma venne pagato al ricorrente.

26. Il 5 luglio 2007 il ricorrente propose ricorso alla Corte [n. 30464/07] lamentando il ritardato pagamento dell’indennizzo riconosciutogli dalla Corte di Appello di Roma.

27. Con decisione protocollata nel relativo registro il 4 dicembre 2008, la Corte di Cassazione accolse l’appello del ricorrente e aumentò l’indennizzo riconoscendogli 3,000 EUR.

28. Il 23 febbraio 2012 l’importo dovuto venne pagato al ricorrente.

29. L’8 marzo 2012 il ricorrente propose un ulteriore ricorso alla Corte [n. 15981/12] in relazione allo stesso procedimento “Pinto”, lamentando il ritardato pagamento del risarcimento “Pinto” riconosciutogli dalla Corte di Cassazione e l’inefficacia del rimedio “Pinto”.

Per quanto riguarda i ricorsi n. 57150/11(De Micco I) e n. 15985/12 (De Micco II)

30. Il ricorrente, sig. Andrea De Micco, è un cittadino italiano nato a Napoli il 27 agosto 1940.

31. Il 28 ottobre 1999 il ricorrente avviò un procedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. La sentenza definitiva venne pronunciata il 14 giugno 2005.

32. In data non specificata del 2006 il ricorrente avviò un procedimento “Pinto” dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, proponendo domanda di indennizzo per l’eccessiva lunghezza del procedimento sopra citato.

33. Con decreto protocollato nel relativo registro in data 21 luglio 2006, la Corte di Appello di Napoli riconobbe al ricorrente l’indennizzo di 1,000 EUR.

34. L’importo dovuto venne pagato al ricorrente il 7 luglio 2010.

35. Il 7 settembre 2010 il ricorrente presentò ricorso (n. 57150/10) dinanzi alla Corte lamentando il ritardato pagamento dell’indennizzo riconosciutogli dalla Corte di Appello di Napoli.

36. In data non specificata del 2007 il ricorrente impugnò il decreto della Corte di Appello di Napoli dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’insufficienza dell’indennizzo ottenuto.

37. Con decisione protocollata nel relativo registro in data 19 ottobre 2009, la Corte di Cassazione accolse il ricorso e aumentò l’indennizzo riconoscendogli 2,850 EUR.

38. L’importo dovuto venne pagato al ricorrente il 3 febbraio 2012.

39. Il 24 febbraio 2012 il ricorrente propose un ulteriore ricorso alla Corte (n. 15985/12) in relazione allo stesso procedimento “Pinto”, lamentando il ritardato pagamento dell’indennizzo “Pinto” riconosciutogli dalla Corte di Cassazione e l’inefficacia del rimedio “Pinto”.

MOTIVI DI RICORSO

40. I ricorrenti hanno avviato un procedimento ai sensi della Legge n. 89 del 24 marzo 2001 (nota come “Legge Pinto”), in virtù della quale, in date diverse, ciascuno di loro ha proposto due diversi ricorsi alla Corte invocando gli articoli 6 § 1, 13, e 17 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 per lamentare quanto segue:

Per quanto riguarda i ricorsi De Felice I and De Felice II

  • Il ritardato pagamento dell’indennizzo “Pinto” [ricorso n. 15065/11];
  • L’insufficienza dell’indennizzo “Pinto”; il dispositivo della Corte di Cassazione di condanna al pagamento delle spese processuali [ricorso n. 77137/11];
  • L’inefficacia del rimedio “Pinto” [ricorsi n. 15064/11 e n. 77137/11].

Per quanto riguarda i ricorsi Arpaia I and Arpaia II

  • L’insufficienza dell’indennizzo “Pinto” [ricorso n. 67544/11];
  • Il ritardato pagamento dell’indennizzo “Pinto”; [ricorso n. 77145/11];
  • L’inefficacia del rimedio “Pinto” [ricorsi n. 67544/11 e n.77145/11].

Per quanto riguarda i ricorsi De Cristofaro I, De Cristofaro II, De Micco I e De Micco II

  • Il ritardato pagamento dell’indennizzo “Pinto” riconosciuto dalle Corti di Appello [ricorsi n. 30464/0 e n. 57150/10];
  • Il ritardato pagamento dell’indennizzo “Pinto” riconosciuto dalla Corte di Cassazione [ricorsi n. 15981/12 e n. 15985/12];
  • L’inefficacia del rimedio “Pinto” [ricorsi n. 30464/0, n. 15981/12, n. 57150/10 e n. 15985/12].

IN DIRITTO

41. La Corte ritiene che, ai sensi dell’articolo 42 § 1 del Regolamento della Corte, i ricorsi debbano essere riuniti, visto il contesto simile dal quale derivano nonché la natura sostanziale della doglianza in essi contenuta .

42. La Corte ribadisce che un ricorso può essere dichiarato irricevibile in quanto abusivo in virtù dell’articolo 35 § 3 della Convenzione nel caso in cui sia basato manifestamente su fatti non veri (si vedano, tra gli altri, Jian c. Romania, (dec.), n. 46640/99 e Keretchashvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, 2 Maggio 2006) o nel caso in cui siano fornite alla Corte informazioni incomplete e pertanto fuorvianti (si vedano, tra gli altri, Hüttner c. Germany (dec.), n. 23130/04, 9 giugno 2006; e Basileo c. Italy, (dec.) n. 11303/02, 23 agosto 2011). Analogamente, un ricorso può essere dichiarato irricevibile in quanto abusivo nel caso in cui i ricorrenti – nonostante i loro obblighi ai sensi dell’articolo 47 § 6 del Regolamento della Corte – non informino la Corte di nuovi importanti sviluppi relativi ai loro ricorsi pendenti visto che tale condotta impedisce alla Corte di decidere sul caso essendo pienamente a conoscenza dei fatti (si veda Bekauri c. Georgia, (dec.) n. 14102/02, §§ 21-23, 10 aprile 2012).

43. La Corte rammenta che la nozione di abuso del diritto di ricorso non è limitata alle ipotesi sopra descritte e in generale ogni condotta di un ricorrente manifestamente contraria alla finalità del diritto di ricorso individuale secondo quanto disposto nella Convenzione e che impedisce il funzionamento corretto della Corte o la corretta conduzione del procedimento che sta esaminando costituisce un abuso del diritto di ricorso (si veda Miroļubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, §§ 62 e 65, 15 settembre 2009).

44. La Corte pone in rilievo che, come previsto dall’articolo 44 A del Regolamento della Corte “Le parti hanno l’obbligo di cooperare pienamente nella conduzione della procedura e, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia …”. La Corte ha ripetutamente sostenuto che le norme di procedura previste dalla legislazione nazionale sono volte a garantire la corretta amministrazione della giustizia e il principio della certezza del diritto e che le parti devono poter contare sulla loro applicazione. La stessa osservazione si applica, a fortiori, alla Convenzione e al Regolamento della Corte (Miroļubovs e altri, sopra citato, § 66).

45. Infine, la Corte ribadisce che non può costituire una sua funzione l’esame delle condotte manifestamente abusive dei ricorrenti o dei loro rappresentanti legali, che creano lavoro superfluo alla Corte, incompatibile con le sue vere funzioni ai sensi della Convenzione (si vedano Petrović c. Serbia (dec.), n. 56551/11 e 10 altri, 18 ottobre 2011; e Bekauri, sopra citato, § 21).

46. Per quanto riguarda le circostanze rilevanti dei ricorsi in esame, la Corte ritiene che essi rappresentino un esempio della condotta irresponsabile e fuorviante dei rappresentanti dei ricorrenti.

47. La Corte osserva che ciascuno dei ricorrenti ha proposto alla Corte, in date diverse, due ricorsi distinti che sollevano diverse doglianze sullo stesso procedimento “Pinto”.

48. La Corte è consapevole che tale condotta non è per se abusiva e che talvolta è addirittura necessaria a causa delle diverse date da cui inizia a decorrere il termine di sei mesi in relazione alle diverse doglianze.

49. Tuttavia, la Corte ritiene che tale condotta diventa abusiva quando, come nelle cause in esame, i ricorrenti e i loro rappresentanti, lungi dal collaborare con la Corte e con il suo mandato e in adempimento del Regolamento della Corte, ignorano le precise indicazioni ricevute da quest’ultima e tralasciano importanti informazioni nei loro ricorsi.

50. La Corte sottolinea che i ricorrenti e i loro rappresentanti hanno fornito informazioni incomplete e pertanto fuorvianti e che tale condotta ha impedito la corretta conduzione del procedimento dinanzi alla Corte.

51. Nei casi in esame, la Corte conferisce grande importanza al fatto che la Cancelleria, avendo rilevato la ricorrente propensione dell’avv. Marra a depositare vari ricorsi per conto dello stesso ricorrente, sollevando diverse doglianze sullo stesso procedimento interno e avendo percepito la sua ritrosia a fare riferimento ai ricorsi già pendenti dinanzi alla Corte, si è rivolta a lui chiedendo la sua collaborazione.

52. In particolare, con una nota del 27 ottobre 2011, è stato rammentato al rappresentante dei ricorrenti il suo dovere di collaborare con la Corte e lo stesso è stato invitato a portare all’attenzione della Corte, nel momento del deposito di un nuovo ricorso, l’esistenza di altri ricorsi pendenti da lui precedentemente proposti alla Corte, per conto dello stesso ricorrente, in relazione allo stesso procedimento interno.

53. La nota sopra citata, nella parte rilevante recitava quanto segue:

“...Mi pregio mettere in evidenza che, in osservanza del dovere di collaborare on la Corte (articolo 44A del Regolamento della Corte) d’ora in avanti sarà opportuno e necessario fare riferimento ai ricorsi pendenti proposti per conto dello stesso ricorrente in relazione allo stesso procedimento interno”.

54. La Corte rileva che i ricorrenti e il loro rappresentante hanno deliberatamente ignorato l’indicazione della Corte e hanno tralasciato di richiamare l’attenzione della Corte sui ricorsi pendenti precedentemente proposti alla Corte in relazione agli stessi procedimenti “Pinto” (n. 30464/07, n. 57150/10, n. 15064/11 e n. 67544/11).

55. Alla luce delle precedenti osservazioni, la Corte ritiene opportuno rigettare in toto i ricorsi in esame nella presente causa, in quanto essi costituiscono un abuso del diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

56. La Corte sottolinea che gli avvocati devono mostrare un alto livello di cautela professionale e di significativa collaborazione con la Corte risparmiandole la presentazione di doglianze non meritorie e, una volta che il procedimento è stato avviato, rispettando tutte le norme rilevanti della procedura e dell’etica professionale. Diversamente, il ricorso abusivo o infondato mina la credibilità del lavoro degli avvocati agli occhi della Corte e addirittura, se ripetuto sistematicamente, può determinare la loro esclusione dalla procedura ai sensi degli articoli 36 § 4 (b) e 44D del Regolamento della Corte (si veda Petrović e Bekauri, sopra citati).

Per questi motivi, la Corte all’unanimità

Decide di riunire i ricorsi;

Dichiara i ricorsi irricevibili.

Françoise Tulkens
Presidente

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

ALLEGATO
Ricorso N. Ricorso n. Presentato il Ricorrente
Data di nascita
Luogo di residenza
Rappresentato da
  1 30464/07 05/07/2007 Giuseppe DE CRISTOFARO
13/04/1949
Volla
A.MARRA
2 57150/10 07/09/2010 Andrea DE MICCO
27/08/1940
Napoli
 
 
3 15064/11 07/12/2010

Leandro DE FELICE
09/04/1954
Napoli

 

 
4 67544/11 27/09/2011 Domenico ARPAIA
14/09/1943
Poggiomarino
 
 
5 77137/11 09/11/2011

Leandro DE FELICE
09/04/1954
Napoli

 

 
6 77145/11 09/11/2011 Domenico ARPAIA
14/09/1943
Poggiomarino
 
 
7 15981/12 08/03/2012 Giuseppe DE CRISTOFARO
13/04/1949
Volla
 
8 15985/12 24/02/2012 Andrea DE MICCO
27/08/1940
Napoli
 
A.MARRA