Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 settembre 2017 - Ricorso n. 4087/08 - Causa Associazione produttori agricoli Sant’Orsola s.c.a. e altri c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 4087/08

Associazione produttori agricoli Sant’Orsola s.c.a. e altri
contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 26 settembre 2017 in un comitato composto da:

  • Kristina Pardalos, presidente,
  • Ksenija Turković,
  • Pauliine Koskelo, giudici,
  • e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 16 gennaio 2008,
Vista la dichiarazione depositata dal governo convenuto il 26 maggio 2017 che chiedeva alla Corte di cancellare il ricorso dal ruolo, e la risposta delle parti ricorrenti a tale dichiarazione;
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

La lista delle parti ricorrenti è riportata in allegato. Le parti sono state rappresentate dinanzi alla Corte dall’avv. Alessandra Mari, del foro di Roma, dall’avv. Alessandro Marri, del foro di Livorno e dall’avv. Carlo Salto, del foro di Siena.
Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
Invocando l’articolo 6 della Convenzione, le parti ricorrenti lamentano il fatto che l’adozione della legge n. 326 del 2003 ha costituito un’ingerenza del legislatore nei procedimenti giudiziari ai quali erano parte, in contrasto con il loro diritto a un processo equo.
Il ricorso è stato comunicato al Governo il 5 marzo 2015.
Dopo il fallimento di trattative ai fini di una composizione amichevole, il Governo ha informato la Corte con una lettera datata 26 maggio 2017 che proponeva di formulare una dichiarazione volta alla risoluzione delle questioni sollevate dal ricorso.
Il Governo ha riconosciuto la violazione dell’articolo 6 della Convenzione, e si è impegnato a versare alle parti ricorrenti le somme riportate nella tabella allegata. Dette somme saranno versate entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte. Se il pagamento non avvenisse entro tale termine, il Governo si impegna a corrispondere, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino al versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. Inoltre, il Governo ha chiesto alla Corte di cancellare il ricorso dal ruolo.
Il 29 giugno 2017 la Corte ha ricevuto dalle parti ricorrenti una lettera che la informava che le stesse accettavano i termini della dichiarazione del Governo.

IN DIRITTO

La Corte ritiene che, tenuto conto che le parti ricorrenti hanno espressamente approvato i termini della dichiarazione formulata dal Governo, si deve considerare che sia intervenuta una composizione amichevole tra le parti.
Pertanto, la Corte prende atto della composizione amichevole alla quale sono giunte le parti ritenendo che la stessa sia conforme al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli e non vede inoltre alcun motivo che giustifichi la prosecuzione dell’esame del ricorso.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 39 della Convenzione.

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 19 ottobre 2017.

Renata Degener
Cancelliere aggiunto

Kristina Pardalos
Presidente

 

Allegato
N. Nome della società Danno materiale (in EUR) Danno morale (in EUR) Spese (in EUR)
1. ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI SANT?ORSOLA S.C.A. - A partire dal 06/11/2013: SANT?ORSOLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA 20.900 900 2.500
2. ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI SANT?ORSOLA S.C.A. (GIÀ COOP. C4) - A partire dal 06/11/2013: SANT?ORSOLA SOCIETA? AGRICOLA COOPERATIVA 22.900 900 2.500
3. C.O.B.A. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO BASSA ANAUNIA S.C.A. 45.650 900 2.500
4. C.O.C.E.A. COOPERATIVA ORTORFRUTTICOLA CENTRO ANAUNIA S.C.A. 71.800 900 2.500
5. CASEIFICIO PINZOLO FIAVE ROVERETO S.C.A. - A partire dal 28/12/2010: CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DELLE VALLI TRENTINE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA ?LATTE TRENTO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA? 31.150 900 2.500
6. CONSORZIO CASEIFICI SOCIALI O TRENTINGRANA CONCAST S.C.A 44.800 900 2.500
7. CONSORZIO FRUTTICOLTORI CLES S.C.A. 41.050 900 2.500
8. CONSORZIO FRUTTICOLTORI S. APOLLONIA CALDES S.C.A. 20.700 900 2.500
9. CONSORZIO OROFRUTTICOLO VAL DI GRESTA S.C.A. 6.700 900 2.500
10. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO 5 COMUNI S.C.A. - A partire dal 22/07/2015 - 5 COMUNI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 20.550 900 2.500
11. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DEL CONTA S.C.A. 44.050 900 2.500
12. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DEL LOVERNATICO S.C.A. 22.550 900 2.500
13. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELLA TERZA SPONDA S.C.A. 42.500 900 2.500
14. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO UNIFRUTTA NANNO S.C.A. 37.300 900 2.500
15. COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VALLI DEL SARCA GARDA TRENTINO S.C.A. 33.200 900 2.500
16. COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI ALTA VALLE DI NON S.C.A. 53.913 900 2.500
17. FRUTTICOLTORI ASSOCIATI TUENNO S.C.A. 33.800 900 2.500
18. S.A.B.A.C. SOCIETÀ AGRICOLTORI BREZ ARSIO CLOZ S.C.A. 28.850 900 2.500
19. S.A.V. SOCIETÀ AGRICOLTORI VALLAGARINA S.C.A. 75.900 900 2.500
20. S.C.A.F SOCIETÀ COOPERATIVA AZIENDE FRUTTICOLE S.C.A. 28.550 900 2.500
21. S.F.C. SOCIETÀ FRUTTICOLTORI CAMPODENNO S.C.A. 26.200 900 2.500
22. SOCIETÀ AGRICOLA RENETTA CANADA S.C.A. 29.150 900 2.500
23. UNIONE FRUTTICOLTORI COREDO S.C.A. 13.750 900 2.500
24. UNIONE FRUTTICOLTORI RALLO S.C.A. 24.700 900 2.500