Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 settembre 2011 - Ricorsi nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 e 30835/03 - Pascarella e altri c. Italia

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dalla dott.ssa Rita Carnevali, funzionario linguistico

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA Pascarella e altri c. ITALIA
(Ricorsi nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 e 30835/03)
SENTENZA
STRASBURGO
20 settembre 2011

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Pascarella e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da :
David Thór Björgvinsson, presidente,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 agosto 2011.
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa si trovano ventuno ricorsi (nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 e 30835/03) diretti contro la Repubblica italiana con i quali ventuno cittadini di questo Stato (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).

2.  I ricorrenti sono rappresentati dagli avvocati G. di Gioia e M. De Nicola di Telese Terme. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente E. Spatafora e dal suo cogente P. Accardo.

3.  L’8 giugno 2006 ed il 29 agosto 2006, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. Come consentiva il paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione all’epoca in vigore, ha inoltre deciso di esaminare contestualmente ricevibilità e merito dei ricorsi. In applicazione del Protocollo n. 14, i ricorsi sono stati assegnati ad un Comitato.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4.  I ricorrenti, parti in procedimenti giudiziari, hanno adito i giudici interni competenti ai sensi della legge “Pinto”.
5.  I fatti essenziali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nel quadro allegato.
II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
6.  Il diritto e la prassi interni pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 V).

IN DIRITTO

I.  RIUNIONE DEI RICORSI

7.  Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti ed il problema di merito che pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II.  SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

8.  Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata dei procedimenti principali e l’insufficienza della riparazione ottenuta nell’ambito del rimedio “Pinto”.

9.  Il Governo si oppone a questa tesi.

10.  L’articolo 6 § 1 della Convenzione recita:
« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».

A.  Sulla ricevibilità

1.  Tardività dei ricorsi

11.  Il Governo solleva un'eccezione di tardività dei ricorsi. In primo luogo afferma che il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione dovrebbe essere calcolato a partire dalla data della decisione interna definitiva resa nell'ambito del procedimento principale. In secondo luogo, sottolinea che i ricorsi innanzi alla corte d'appello di Roma sarebbero stati introdotti tardivamente, fatto questo che impedirebbe comunque di prendere in considerazione il procedimento "Pinto" ai fini del calcolo di detto termine.

12. La Corte rileva che le decisioni interne definitive, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, sono le decisioni "Pinto" delle corti d'appello, essendo passate in giudicato alle date indicate nei fatti esposti nel quadro allegato. Tutti i ricorsi sono stati introdotti prima di queste date o entro i sei mesi successivi. La Corte ritiene pertanto opportuno rigettare l'eccezione formulata dal Governo.

2.  Qualità di "vittima"

13. Il Governo sostiene che i ricorrenti non possono ritenersi "vittime" della violazione dell'articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dalle corti d'appello "Pinto" una costatazione di violazione e una riparazione adeguata e sufficiente.
14.  A sostegno, il Governo avanza argomenti che la Corte ha già rigettato, in particolare nelle sentenze Aragosa c. Italia (no 20191/03, § § 17-24, 18 dicembre 2007) e Simaldone c. Italia (n. 22644/03, §§19-33, CEDH 2009 ... (estratti)).

15.  Poiché la Corte non scorge alcun motivo per derogare a queste sue precedenti conclusioni, dopo aver esaminato tutti i fatti delle cause e gli argomenti delle parti, considera che le riparazioni si sono rivelate insufficienti (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007, CEDH 2007 VI ; Cocchiarella citata, §§ 69-98) e, per quanto riguarda i ricorsi nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 24594/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 26953/03, 26999/03 e 30835/03, che gli indennizzi "Pinto" non sono stati versati entro i sei mesi dal momento in cui le decisioni delle corti d'appello divennero esecutive (Cocchiarella sopra citata, § 89). Pertanto, i ricorrenti possono ancora ritenersi "vittime" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

3.  Conclusione

16.  La Corte constata che i ricorsi non incorrono in nessun altro dei motivi di irricevibilità previsti dall'articolo 35 § 3 della Convenzione. Quindi, li dichiara ricevibili.

B.  Sul merito

17.  La Corte constata che i procedimenti in causa sono durati, rispettivamente :

  1. n. 23704/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
  2. n. 23747/03 : dieci anni e otto mesi per un grado di giudizio;
  3. n. 23831/03 : cinque anni e sette mesi per un grado di giudizio;
  4. n. 23845/03 : sei anni e due mesi per un grado di giudizio;
  5. n. 23850/03 : sei anni e otto mesi per due gradi di giudizio ;
  6. n. 23853/03 : otto anni e otto mesi per un grado di giudizio;
  7. n. 24594/03 : otto anni e nove mesi per un grado di giudizio;
  8. n. 24613/03 : dieci anni per due gradi di giudizio (durata considerata nell’ambito del ricorso “Pinto”, non si conosce quanto si sia protratto il seguito);
  9. n. 24616/03 : dieci anni e dieci mesi per due gradi di giudizio; no 24621/03 : quattro anni e otto mesi per un grado di giudizio;
  10. n. 24629/03 : undici anni e dieci mesi per un grado di giudizio (durata considerata nell’ambito del ricorso “Pinto”, il seguito si è protratto per otto mesi);
  11. n. 24630/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio; no 24632/03 : cinque anni e nove mesi per un grado di giudizio;
  12. n. 24633/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
  13. n. 24635/03 : cinque anni e otto mesi per un grado di giudizio;
  14. n. 24636/03 : cinque anni e undici mesi per un grado di giudizio;
  15. n. 25089/03 : cinque anni e nove mesi per un grado di giudizio;
  16. n. 25091/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
  17. n. 26953/03 : cinque anni e nove mesi per un grado di giudizio;
  18. n. 26999/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
  19. n. 30835/03 : quattro anni e due mesi per un grado di giudizio.

18.  La Corte constata, inoltre, che gli indennizzi "Pinto" sono stati versati:

  1. n. 23704/03 :  più di ventuno mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  2. n. 23747/03 : più di trenta mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  3. n. 23831/03 : più di ventuno mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  4. n. 23845/03 : più di ventiquattro mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  5. n. 23850/03 : in data imprecisata;
  6. n. 23853/03 : in data imprecisata;
  7. n. 24594/03 : più di tredici mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  8. n. 24613/03 : in data imprecisata;
  9. n. 24616/03 : più di trenta mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  10. n. 24621/03 : più di trenta mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  11. n. 24629/03 : più di ventitre mesi  dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  12. n. 24630/03 : più di trentasei mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  13. n. 24632/03 : più di trentadue mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  14. n. 24633/03 : in data imprecisata;
  15. n. 24635/03 : più di trentacinque mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  16. n. 24636/03 : più di ventinove mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  17. n. 25089/03 : trentuno mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  18. n. 25091/03 : in data imprecisata;
  19. n. 26953/03 : più di ventinove mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
  20. n. 26999/03 : più di ventuno mesi la data di deposito della decisione “Pinto”;
  21. n. 30835/03 : diciannove mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;

19.  La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quelle dei casi di specie ed ha constatato che viene ignorata l'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri sviluppati dalla sua consolidata giurisprudenza in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella sopra citata). Non scorgendo nulla che possa indurla a concludere diversamente nella presente causa, la Corte ritiene che sia anche opportuno constatare, in ciascun ricorso, una violazione dell'articolo  6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.

III.  SULL’APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

20.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A.  Danno

21.  Senza quantificare la loro domanda, i ricorrenti reclamano la riparazione del danno morale che avrebbero subito e si rimettono alla saggezza della Corte.

22.  Il Governo considera che, visto che le controversie sono di modesta entità, la semplice constatazione di violazione costituirebbe di per sé una equa soddisfazione sufficiente.

23.  La Corte rileva che, nei ricorsi nn. 23850/03, 23853/03 24613/03, 24633/03 e 25091/03, i ricorrenti hanno segnalato il ritardo nel pagamento degli indennizzi "Pinto". Tuttavia, non hanno indicato la data del pagamento, e non hanno fornito documenti a sostegno, soprattutto per quanto riguarda la procedura di esecuzione forzata che essi avrebbero avviato.

24.  Tenuto conto della soluzione adottata nelle sentenze Cocchiarella (sopra citata, §§ 139-142 e 146) e Belperio e Ciarmoli c. Italia (n. 7932/04, §§ 61-64, 21 dicembre 2010) e statuendo secondo equità, la Corte assegna ai ricorrenti le somme indicate nella seguente tabella, raffrontate con gli importi che avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interne, visto l’oggetto di ciascuna controversia, lo finalità dei procedimenti e l’esistenza di ritardi attribuibili ai ricorrenti.

Tabella dei ricorsi
N ricorso Somma che la Corte avrebbe accordato
in mancanza di via di ricorso interna
Percentuale assegnata
dalla giurisdizione "Pinto"
Somma accordata per danno morale
23704/03 5.200 EURO circa 5% 2.000 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto»)
23747/03 14.000 EURO circa 7% 5.300 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo « Pinto »)
23831/03 6.500 EURO circa 8% 2.400 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo « Pinto »)
23845/03 6.000 EURO circa 10% 2.100 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo « Pinto »)
23850/03 5.000 EURO circa 12% 1.650 EURO
23853/03 10.000 EURO circa 8% 3.700 EURO
24594/03 10.000 EURO circa 25% 1.900 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
24613/03 13.000 EURO circa 20% 3.200 EURO
24616/03 13.000 EURO circa 20% 3.200 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
24621/03 5.200 EURO circa 15% 1.500 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
24629/03 16.000 EURO circa 8% 6.000 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
24630/03 3.600 EURO circa 14% 1.100 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
24632/03 6.500 EURO circa 11% 2.100 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
24633/03 5.200 EURO circa 13% 1.600 EURO
24635/03 6.500 EURO circa 11% 2.100 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
24636/03 6.500 EURO circa 11% 2.100 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
25089/03 6.500 EURO circa 8% 2.400 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
25091/03 5.200 EURO circa 11% 1.700 EURO
26953/03 6.500 EURO circa 11% 2.100 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
26999/03 5.200 EURO circa 5% 2.000 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)
30835/03 5.200 EURO circa 10% 1.800 EURO più 200 EURO (ritardo pagamento indennizzo «Pinto »)



B.  Spese

25.  I ricorrenti non hanno richiesto entro il termine impartito il rimborso delle spese sostenute innanzi alla Corte e/o innanzi ai giudici interni, e tale questione non richiede un esame d'ufficio (Colacioppo c. Italia, 19 febbraio 1991, § 16, serie A no 197 D).

C.  Interessi moratori

26.  La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI,  LA CORTE, ALL’UNANIMITA’

  1. Decide  di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza ;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le seguenti somme per danno morale, più qualsiasi somma che può essere dovuta  a titolo di imposta :
      1. n. 23704/03 : 2 200 EURO (duemiladuecento euro) ;
      2. n. 23747/03 : 5 500 EURO (cinquemilacinquecento euro) ;
      3. n. 23831/03 : 2 600 EURO (duemilaseicento euro) ;
      4. n. 23845/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
      5. n. 23850/03 : 1 650 EURO (milleseicentocinquanta euro) ;
      6. n. 23853/03 : 3 700 EURO (tremilasettecento euro) ;
      7. n. 24594/03 : 2 100 EURO (duemilacento euro) ;
      8. n. 24613/03 : 3 200 EURO (tremiladuecento euro) ;
      9. n. 24616/03 : 3 400 EURO (tremilaquattrocento euro) ;
      10. n. 24621/03 : 1 700 EURO (millesettecento euro) ;
      11. n. 24629/03 : 6 200 EURO (seimiladuecento euro) ;
      12. n. 24630/03 : 1 300 EURO (milletrecento euro) ;
      13. n. 24632/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
      14. n. 24633/03 : 1 600 EURO (milleseicento euro) ;
      15. n. 24635/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
      16. n. 24636/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
      17. n. 25089/03 : 2 600 EURO (duemilaseicento euro) ;
      18. n. 25091/03 : 1 700 EURO (millesettecento euro) ;
      19. n. 26953/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
      20. n. 26999/03 : 2 200 EURO (duemiladuecento euro) ;
      21. n. 30835/03 : 2 000 EURO (duemila euro).
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, questi importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 20 settembre 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos    
Cancelliere aggiunto

David Thor Bjorgvinsson
Presidente

Allegato - Elenco dei ricorsi, dei ricorrenti e dei procedimenti principali e relativi procedimenti "Pinto"
 
1. Ricorso n. 23704/03
introdotto il 07/07/2003    
Ricorrente: Tommasina PASCARELLA
nata nel 1965 residente a Durazzano (BN)
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4862/94) dal 11/10/1994 al 28/05/1999. Una udienza rinviata per sciopero degli avvocati.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 21/09/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositata il 07/02/2002. Constatazione di violazione. 260 EURO per danno morale, più 620 EURO per spese.
Data della decisione definitiva: 25/03/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata dopo il 19/11/2003.

2. Ricorso n. 23747/03
introdotto il 07/07/2003
Ricorrente: Enrico CALVANO
nato nel 1922 residente a Frasso Telesino (BN)
Procedimento principale: Oggetto: restituzione di quote indebite.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4764/90) dal 15/10/1990 al 29/06/2001. Una udienza rinviata per sciopero degli avvocati e una per assenza delle parti.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 16/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 03/06/2002, depositata il 25/09/2002. Constatazione di violazione. 1000 EURO per danno morale, più 800 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 10/11/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data 11/04/2005.

3. Ricorso n. 23831/03
introdotto il 30/06/2003
Ricorrenti: Maria MONTEFORTE
nata nel 1970 residente a S. Agata de’ Goti (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 428/95) dal 18/01/1995 al 04/09/2000.
Procedimento « Pinto »:
Introdotto il 21/09/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositata il 05/02/2002. Constatazione di violazione. 520 EURO per danno morale, più 620 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 23/03/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata dopo il 19/11/2003.

4. Ricorso n. 23845/03
introdotto il 30/06/2003
Ricorrente: Lorenzo URBANO
nato nel 1946 residente a Puglianello (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: pagamento di una prestazione professionale.
Tribunale di Benevento (RG no 985/95) dal 05/07/1995 al 0/09/2001. Una udienza rinviata per sciopero degli avvocati e una per assenza delle parti.
Procedimento « Pinto »:
Introdotto il 18/04/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 13/01/2001, depositata il 05/02/2003. Constatazione di violazione. 600 EURO per danno morale, più 600 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 22/03/2004.
Indennizzo «Pinto » pagato in data non precisata dopo il 04/02/2005.

5. Ricorso n. 23850/03
introdotto il 30/06/2003
Ricorrente: Maria Rosaria DI MEZZA
nata nel 1947 residente a Cercola (NA)
Procedimento principale: Oggetto: diritti reali immobiliari.
Primo grado: giudice di istanza di Solopaca (RG no 5634/91), dal 25/05/1991 al 01/07/1993.
Appello: Tribunale di Benevento (RG no 344/94), dal 04/02/1994 al 17/02/1998.
Procedimento « Pinto »:
Introdotto il 12/03/2002 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 19/12/2002, depositata il 11/02/2003. Constatazione di violazione. 600 EURO per danno morale, più 600 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 28/03/2004.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata.

6. Ricorso n. 23853/03
introdotto il 30/06/2003
Ricorrente: Mario CANELLI
nato nel 1949 residente a Frasso Telesino (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: restituzione di quote indebite (1658 EURO).
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4995/90), dal 12/11/1990 al 19/07/1999. Una udienza rinviata per sciopero degli avvocati.
Procedimento «Pinto »:
Introdotto il 18/05/2002 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 19/12/2002, depositata il 11/02/2003. Constatazione di violazione. 800 EURO per danno morale, più 600 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 28/03/2004.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata.

7. Ricorso n. 24594/03
introdotto il 10/11/1999
Ricorrente: Vincenzo DI BIASE
nato nel 1937 residente a S. Salvatore Telesino (BN)
Procedimento principale: Oggetto: restituzione di quote indebite.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4129/90) dal 10/10/1990 al 19/07/1999. Una udienza rinviata per sciopero degli avvocati e tre su richiesta del ricorrente
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 10/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 04/04/2002, depositata il 29/05/2002. Constatazione di violazione. 2 582 EURO per danno morale, più 600 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 14/07/2003. Indennizzo «Pinto» pagato in data 11/04/2005.

8. Ricorso n. 24613/03
introdotto il 27/07/1999
Ricorrente: Nicolina VOUNO
nata nel 1947 residente a Formicola (CE)    
Procedimento principale: Oggetto: rivalutazione di una indennità speciale di disoccupazione.
Primo grado: giudice di istanza di S. Maria Capua Vetere (RG no 7835/91), dal 07/11/1991 al 28/06/1997.
Appello: tribunale di S. Maria Capua Vetere, adito il 25/09/1997. Procedimento pendente al 30 novembre 2001. Nessuna informazione sul seguito.
Procedimento « Pinto »:
Introdotto il 19/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 04/04/2002, depositata il 30/05/2002. Constatazione di violazione. 2 582 EURO per danno morale, più 600 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 15/07/2003. Nessuna informazione sul pagamento dell’indennizzo «Pinto».

9. Ricorso n. 24616/03
introdotto il 27/07/1999
Ricorrente: Carmela POLVERINO
nata nel 1956 residente a Pontelatone (CE)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una pensione di invalidità.
Prima istanza: giudice di istanza di S. Maria Capua Vetere (RG no 7827/91), dal 07/11/1991 al 06/06/1997.
Appello: tribunale di S. Maria Capua Vetere (RG no 744/97) dal 17/09/1997 al 01/10/2002 (cancellazione dal ruolo). Due udienze rinviate per assenza delle parti.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 10/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 04/04/2002, depositata il 29/05/2002. Constatazione di violazione. 2 582 EURO per danno morale, più 600 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 14/07/2003. Indennizzo «Pinto» pagato in data 14/12/2004.

10. Ricorso n. 24621/03
introdotto il 14/10/1999    
Ricorrente: Maria Concetta PADUANO
nata nel 1935 residente a Cerreto Sannita (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: rivalutazione monetaria di una pensione e interessi (1683 EURO).
Giudice di istanza di Benevento (RG no 1125/94), dal 04/03/1994 al 16/11/1998.
Procedimento « Pinto »:
Introdotto il 12/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 22/04/2002, depositata il 10/06/2002. Constatazione di violazione. 770 EURO per danno morale, più 740 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 11/09/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata dopo il 01/01/2005.

11. Ricorso n. 24629/03
introdotto il 08/04/2000    
Ricorrente: Giuseppe DE CICCO
nato nel 1952 residente a Melizzano (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: azione per risarcimento danni.
Tribunale di Benevento (RG no 711/90) dal 07/02/1991 al 14/08/2003. Una udienza rinviata su richiesta congiunta delle parti e due per la loro assenza.
Procedimento « Pinto »:
Introdotto il 15/04/2002 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 20/02/2003, depositata il 11/03/2003. Constatazione di violazione fino al 13/12/2002. 1200 EURO per danno morale, spese compensate. Data della decisione definitiva: 25/04/2004.
Indennizzo «Pinto» pagato in data 14/02/2005.

12. Ricorso n. 24630/03
introdotto il 30/06/1999    
Ricorrente: Giuseppe DI BIASE
nato nel 1952 residente a S. Lorenzello (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: rivalutazione monetaria di una pensione e interessi (877 EURO).
Giudice di istanza di Benevento (RG no 1127/94), dal 04/03/1994 al 26/10/1998.
Procedimento « Pinto »:
Introdotto il 12/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 29/04/2002, depositata il 18/06/2002. Constatazione di violazione. 500 EURO per danno morale, più 700 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 19/09/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data 05/07/2005.

13. Ricorso n. 24632/03
introdotto il 17/12/1999    
Ricorrente: Maria Grazia IADEVAIA
nata nel 1968 residente a S. Agata de’ Goti (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 1610/96), dal 02/03/1996 al 18/12/2001. Una udienza rinviata per assenza delle parti.
Procedimento «Pinto »:
Introdotto il 10/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 08/04/2002, depositata il 04/11/2002. Constatazione di violazione. 750 EURO per danno morale, spese compensate. Data della decisione definitiva: 20/12/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata dopo il 01/08/2005.

14. Ricorso n. 24633/03
introdotto il 07/07/1999    
Ricorrenti: Adelaide RUSSO
nata nel 1916 residente a S. Agata de’ Goti (BN)     
Procedimento principale: Oggetto: rivalutazione monetaria di una pensione e interessi (3650 EURO).
Giudice di istanza di Benevento (RG no 1821/94), dal 18/04/1994 al 20/11/1998.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 16/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 18/06/2002, depositata il 26/07/2002. Constatazione di violazione. 700 EURO per danno morale, più 1000 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 26/10/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata.

15. Ricorso n. 24635/03
introdotto il 08/10/1999    
Ricorrente: Teresa TARIELLO
nata nel 1957 residente a S. Agata de’ Goti (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 8236/95), dal 21/09/1995 al 04/06/2001.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 10/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 08/04/2002, depositata il 04/11/2002. Constatazione di violazione. 750 EURO per danno morale, spese compensate. Data della decisione definitiva: 20/12/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata dopo il 04/10/2005.

16. Ricorso n. 24636/03
introdotto il 19/10/1999    
Ricorrente: Adelina DE FILIO
nata nel 1968 residente a Limatola (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 6385/94), dal 01/12/1994 al 27/11/2000.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 10/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 08/04/2002, depositata il 04/11/2002. Constatazione di violazione. 750 EURO per danno morale, frais et dépens compensés. Data della decisione definitiva: 20/12/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data 02/05/2005.

17. Ricorso n. 25089/03
introdotto il 07/07/2003    
Ricorrente: Anna MEOLI
nata nel 1961 residente a Torrecuso (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: rivalutazione e interessi di una pensione di invalidità (3 000 EURO).
Giudice di istanza di Benevento (RG no 5311/93), dal 29/09/1993 al 26/05/1999.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 16/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 21/06/2002, depositata il 03/09/2002. Constatazione di violazione. 500 EURO per danno morale, plus 700 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 31/10/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data 11/04/2005.

18. Ricorso n. 25091/03
introdotto il 07/07/2003    
Ricorrente: Antonio MASTROFRANCESCO
nato nel 1964 residente a S. Agata de’ Goti (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: rivalutazione e interessi di una pensione di invalidità (1 965 EURO).
Giudice di istanza di Benevento (RG no 2276/94), dal 10/05/1994 al 24/12/1998/06/1999 [sic].
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 16/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 18/06/2002, depositata il 16/07/2002. Constatazione di violazione. 600 EURO per danno morale, spese compensate. Data della decisione definitiva: 16/10/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata

19. Ricorso n. 26953/03
introdotto il 08/10/1999    
Ricorrente: Carmela IZZO
nata nel 1963 residente a Limatola (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 8233/95), dal 21/09/1995 al 29/06/2001. Una udienza rinviata per sciopero degli avvocati.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 10/10/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 08/04/2002, depositata il 04/11/2002. Constatazione di violazione. 750 EURO per danno morale, spese compensate. Data della decisione definitiva: 20/12/2003.
Indennizzo « Pinto » pagato in data 11/04/2005.

20. Ricorso n. 26999/03
introdotto il 08/08/2003    
Ricorrente: Lidia MAROTTA
nata nel 1965 residente a Limatola (BN)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento del diritto ad una indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4855/94), dal 11/10/1994 al 28/05/1999. Una udienza rinviata per sciopero degli avvocati.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 21/09/2001 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositata il 05/02/2002. Constatazione di violazione. 260 EURO per danno morale, più 620 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 23/03/2003.
Indennizzo «Pinto» pagato in data non precisata dopo il 19/11/2003.

21. Ricorso n.30835/03
introdotto il 11/09/2003    
Ricorrente: Anna OTTAVIANO
nata nel 1976 residente a S. Agata de’ Goti (NA)    
Procedimento principale: Oggetto: riconoscimento di un rapporto di lavoro.
Primo grado: giudice di istanza di Airola (RG no 3114/96), dal 03/05/1996 al 20/07/2000. Una udienza rinviata su richiesta delle parti.
Procedimento «Pinto»:
Introdotto il 18/04/2002 innanzi alla corte d’appello di Roma. Decisione del 09/01/2003, depositata il 15/01/2003. Constatazione di violazione. 500 EURO per danno morale, più 700 EURO per spese. Data della decisione definitiva: 01/03/2004.
Indennizzo «Pinto» pagato nel settembre 2004.