Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 marzo 2011 - Ricorso n.43134/05 - G.N. et altri c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall'esperto linguistico Rita Carnevali

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA G.N. ET ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n.43134/05)
SENTENZA
(equa soddisfazione)
STRASBURGO - 15 marzo 2011

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa G.N. e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da :
Françoise Tulkens, presidente,
Danute Jociene,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popovic,
András Sajó,
Isil Karakas,
Guido Raimondi, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo averne deliberato in camera di consiglio il 22 febbraio 2011,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA


1.  All’origine della causa vi è un ricorso (no 43134/05) proposto contro la Repubblica italiana con cui sette cittadini di questo Stato, il sig. G.N., la sig.ra G.S., il sig. D.C., la sig.ra G.D.M., il sig. S.C., la sig.ra E.S. e la sig.ra D.C. (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte il 28 novembre 2005 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il 28 agosto 2007, la Presidente della camera ha aderito alla richiesta dei ricorrenti di non divulgare la loro identità (articolo 47 § 3 del regolamento).
2.  Il sig. G.N., la sig.ra G.S., il sig. S.C. e la sig.ra E.S. sono stati rappresentati innanzi alla Corte dagli avvocati A. G. Lana e A. Saccucci del foro di Roma; il sig. D.C., la sig.ra G.D.M. e la sig.ra D.C. sono stati rappresentati dagli avvocati A. G. Lana e U. Randi, rispettivamente del foro di Roma e di Milano. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti R. Adam e E. Spatafora, nonché dal suo co-agente, F. Crisafulli, e dai suoi co-agenti aggiunti N. Lettieri e P. Accardo.
3.  I ricorrenti lamentavano che loro stessi o i loro parenti, talassemici, erano stati contagiati dal virus dell’immunodeficienza umana (“HIV”) o da quello dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue e all’assunzione di emoderivati nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Con sentenza del 1° dicembre 2009 (“sentenza principale”), la Corte ha ritenuto che vi era stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale, e dell’articolo 14 della Convenzione, combinato con l’articolo 2 della Convenzione. Essa ha accordato un risarcimento per il danno morale che ammonta a 39.000 euro per la sig.ra D.C. e la stessa somma, congiuntamente, per ciascuna delle seguenti coppie di ricorrenti: ossia, il sig. D.C. e la sig.ra G.D.M., il sig. G.N. e la sig.ra G.S., la sig.ra E.S. ed il sig. S.C., più qualsiasi somma dovuta a titolo di imposta relativamente a tutti i ricorrenti. La Corte ha anche accordato 8.000 euro ai ricorrenti congiuntamente a titolo di spese affrontate per la procedura innanzi alla Corte (G.N. e altri c. Italia, no 43134/05, 1° dicembre 2009).
4.  Non essendo istruita la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione per il danno materiale, la Corte l’ha riservata ed ha invitato il Governo ed i ricorrenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni in merito a detta questione ed in particolare a darle conoscenza di qualsiasi accordo al quale sarebbero potuti giungere (ibidem, punto 7 b) del dispositivo).
5.  Sia i ricorrenti che il governo hanno depositato delle osservazioni.
6.  Il 6 gennaio 2011, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione firmata dai rappresentanti dei ricorrenti:
 « Io sottoscritto, Anton Giulio Lana, noto che il governo italiano è pronto a versare, a titolo gratuito ai signori G.N., D.C., S.C. e alle signore G.S., D.C., G.D.M. e E.S., in vista di un regolamento amichevole delle cause che scaturiscono dal summenzionato ricorso pendente innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, le seguenti somme a copertura di ogni danno materiale, più qualsiasi altra somma che può essere dovuta a titolo di imposta dai ricorrenti:
- Sig.ra D.C. : 464 811,21 euro;
- Sig. G.N. e  sig.ra G.S. : 619 748,28 euro congiuntamente;
- Sig. D.C. e sig.ra G.D.M. : 619 748,28 euro congiuntamente;
- Sig. S.C. e sig.ra E.S. : 619 748,28 euro congiuntamente.
Queste somme saranno esenti da qualsiasi eventuale tassa applicabile e saranno pagate entro tre mesi dalla data di notifica della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 § 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino a che non saranno effettivamente versate le somme in questione sarà pagato un interesse semplice al tasso pari a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali.
Dopo aver consultato i miei clienti, vi informo che essi accettano questa proposta e rinunciano d’altra parte a qualsiasi altra pretesa a carico dell’Italia in merito ai fatti all’origine dei detti ricorsi. Essi dichiarano le cause definitivamente chiuse.
La presente dichiarazione si inscrive nell’ambito di un regolamento amichevole al quale il Governo ed i ricorrenti sono pervenuti.
Inoltre, i miei clienti si impegnano a non domandare, dopo la pronuncia della sentenza, il rinvio delle cause alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 § 1 della Convenzione.. »
7.  Il 31 gennaio 2011, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione da parte del Governo:
 « Io sottoscritta, Ersiliagrazia Spatafora, Agente del Governo, dichiaro che il governo italiano offre di versare ai ricorrenti in vista di un regolamento amichevole delle cause che hanno ad origine i summenzionati ricorsi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, le seguenti somme a copertura di qualsiasi danno materiale, più ogni ammontare che può essere dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti:
- Sig.ra D.C. : 464 811,21 euro;
- Sig. G.N. e  sig.ra G.S. : 619 748,28 euro congiuntamente;
- Sig. D.C. e sig.ra G.D.M. : 619 748,28 euro congiuntamente;
- Sig. S.C. e sig.ra E.S. : 619 748,28 euro congiuntamente.
Queste somme saranno esenti da qualsiasi eventuale tassa applicabile e saranno pagate entro tre mesi dalla data di notifica della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 § 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In mancanza del saldo entro tale termine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza di quest’ultimo e fino all’effettivo pagamento delle somme in questione, un interesse semplice al tasso pari a quello della facilità di prestito marginale della banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali.
Questo versamento varrà come conclusione definitiva delle cause.
Inoltre, il Governo si impegna a non domandare il rinvio delle cause alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 § 1 della Convenzione. »

IN DIRITTO

8.  Dopo la sua sentenza principale, la Corte è stata informata di un regolamento amichevole concluso tra il Governo e i ricorrenti per quanto riguarda le domande di questi ultimi a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.
Tenuto conto dei termini adottati, essa constata che l’accordo risulta equo ai sensi dell’articolo 75 § 4 del regolamento della Corte e si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (articoli 37 § 1 in fine  della Convenzione e 62 § 3 del regolamento); di conseguenza, ne prende atto e ritiene adeguato cancellare la parte restante della causa dal ruolo in virtù di questa disposizione.
9.  Pertanto, è opportuno cancellare la parte restante della causa dal ruolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

  1. Decide di cancellare dal ruolo la parte restante della causa;
  2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 marzo 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
    

Françoise Elens-Passos   
Cancelliere aggiunto    

Françoise Tulkens   
Presidente