Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 settembre 2017 - Ricorso n. 26658/14 - Causa Mancino e Nadah c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico e rivista con la dott.ssa Martina Scantambrulo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 26658/14

Giorgio Domenico MANCINO e Anna Maria NADAH SPREAFICO

contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 12 settembre 2017 in un comitato composto da:
Kristina Pardalos, presidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 15 maggio 2014,
Viste le dichiarazioni formali di accettazione di un regolamento amichevole della causa,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

I ricorrenti, il sig. Giorgio Domenico Mancino e la sig.ra Anna Maria Nadah Spreafico, sono cittadini italiani nati rispettivamente nel 1962 e nel 1963 e residenti a Milano. Dinanzi alla Corte sono stati rappresentati dall’avv. P. Loddo, del foro di Milano.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dal suo co-agente P. Accardo.
Invocando l’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano il mancato esame da parte dei giudici nazionali della domanda di piena adozione di A. formulata dopo che quest’ultima era stata data loro in affido temporaneo per tre anni e sei mesi.
Con lettera del 15 aprile 2017, il Governo ha informato la cancelleria della Corte che era favorevole a concludere la causa con un regolamento amichevole.
Il 20 giugno 2017 la cancelleria della Corte ha inviato alle due parti delle dichiarazioni che contenevano una proposta di regolamento amichevole della causa.
Il 17 luglio 2017 la Corte ha ricevuto le dichiarazioni di regolamento amichevole firmate dalle parti. Con queste dichiarazioni, il Governo si è impegnato a versare ai ricorrenti la somma di 15.000 EUR (quindicimila euro) e i ricorrenti hanno rinunciato a qualsiasi altra pretesa a carico dell’Italia in merito ai fatti all’origine del loro ricorso. La suddetta somma, che coprirà ogni danno morale e le spese, sarà versata entro tre mesi dalla data di notificazione della decisione della Corte. Qualora non fosse corrisposta entro tale temine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza del termine e fino al pagamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali. Questo versamento equivarrà alla conclusione definitiva della causa.

IN DIRITTO

La Corte prende atto del regolamento amichevole cui le parti sono pervenute e ritiene che quest’ultimo si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti nella Convenzione e nei suoi protocolli e non riscontra peraltro alcun motivo che giustifichi la prosecuzione dell’esame del ricorso. Di conseguenza, è opportuno cancellare la causa dal ruolo.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 39 della Convenzione.

Fatta in francese poi comunicata per iscritto il 5 ottobre 2017.

Kristina Pardalos
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto