Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 novembre 2023 - Ricorsi nn. 5170/21 e altri 4 - Causa Bellotto e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BELLOTTO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi n.. 5170/21 e altri 4 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

16 novembre 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Bellotto e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni, dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 12 ottobre 2023, pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono i ricorsi presentato contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata,
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato N. Zampieri, del foro di Schio.
  3. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.

IN FATTO

  1. L'elenco dei ricorrenti e i pertinenti dettagli dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
  2. I ricorrenti hanno lamentato l’applicazione retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 a dei procedimenti pendenti.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1
  1. I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che l’applicazione retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 a dei procedimenti pendenti aveva violato il loro diritto a un equo processo. Hanno lamentato inoltre, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che la natura retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 li aveva privati dei loro beni, in quanto tale disposizione aveva determinato in maniera definitiva il contenzioso esistente tra loro stessi e le autorità amministrative.
  2. Nel contesto delle controversie civili, la Corte ha ripetutamente affermato che, benché in linea generale al legislatore non sia precluso di disciplinare attraverso nuove disposizioni retroattive diritti derivanti dalle leggi vigenti, il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall’articolo 6 vietano, salvo che per imperativi motivi di interesse generale, ogni ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia mirante a influire sulla determinazione giudiziaria di una controversia. Sussistono rischi connaturati all’utilizzo di norme retroattive che abbiano l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia in cui lo Stato è parte, compreso quando tale effetto sia di rendere impossibile la vittoria in una lite pendente. Il rispetto per lo Stato di diritto e la nozione di equo processo impongono pertanto di trattare i motivi addotti a giustificazione di simili misure con la massima circospezione possibile (si veda Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, §§ 92-93, 3 novembre 2022).
  3. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi all’applicazione dell’articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 ai procedimenti pendenti sono esposti nelle sentenze Agrati e altri c. Italia (nn. 43549/08 e altri 2, 7 giugno 2011); De Rosa e altri c. Italia (nn. 52888/08 e altri 13, 11 dicembre 2012); Caligiuri e altri c. Italia (nn. 657/10 e altri 3, 9 settembre 2014); e Cicero e altri c. Italia (nn. 29483/11 e altri 4, 30 gennaio 2020).
  4. Tenuto conto della giurisprudenza sopra citata e della documentazione presentata dai ricorrenti, la Corte non vede motivo di pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità delle presenti doglianze.
  5. In ordine all’articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte constata che nelle circostanze del caso di specie l’articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 ha determinato nel merito il contenzioso tra i ricorrenti e lo Stato dinanzi ai tribunali interni con effetto retroattivo e definitivo e che l’intervento del legislatore non era giustificato da imperativi motivi di interesse generale. Vi è stata pertanto violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  6. In ordine all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, la Corte osserva che i ricorrenti hanno sostenuto che i loro diritti di proprietà erano stati violati, e hanno presentato delle tabelle non ufficiali con stime del danno asseritamente subito. Tuttavia, dalla documentazione disponibile risulta che l’ingerenza non ha influito sull’anzianità dei ricorrenti, e che essi, di conseguenza, non hanno subito perdite economiche. La Corte ritiene pertanto che nel caso di specie, malgrado la sua applicazione retroattiva, l’articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 non abbia inciso sul diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei beni e non abbia compromesso il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
  7. Le suesposte considerazioni sono sufficienti affinché la Corte concluda che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Agrati e altri c. Italia (equa soddisfazione), nn. 43549/08 e altri 2, 8 novembre 2012, De Rosa e altri, sopra citata, §§ 48-54, Caligiuri e altri, sopra citata, § 41-55 e Cicero e altri, pure sopra citata, §§ 48-61) e delle conclusioni cui è pervenuta in ordine alle doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, la Corte ritiene che non si debba accordare alcun danno patrimoniale ai ricorrenti e che la constatazione di violazione sia sufficiente a risarcire il danno non patrimoniale subito per effetto della violazione dei diritti di cui all’articolo 6.
  2. In ordine alle spese, considerata la natura ripetitiva dei ricorsi, la Corte ritiene appropriato accordare a tale titolo la somma di 250 euro (EUR) a ciascun ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara ricevibili i ricorsi;
  3. Ritiene che i presenti ricorsi rivelino una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine all’applicazione retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 a procedimenti pendenti;
  4. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  5. Ritiene
    1. che la constatazione di violazione costituisca di per sé equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti;
    2. che lo Stato convenuto debba versare a ciascuno dei ricorrenti, entro tre mesi, la somma di EUR 250 (duecentocinquanta euro) per le spese;
    3. che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 16 novembre 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni

APPENDICE

Elenco dei ricorsi

N.

Ricorso n.

Data di introduzione

Denominazione della causa

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

1.

5170/21

13/01/2021

Bellotto c. Italia

Paolo BELLOTTO

1954

2.

5172/21

13/01/2021

Cimitan c. Italia

Gianna CIMITAN

1966

3.

5174/21

13/01/2021

Bellese c. Italia

Erminia BELLESE

1948

4.

6223/21

13/01/2021

Urso c. Italia

Milena URSO

1947

5.

7265/21

13/01/2021

Sartor c. Italia

Dorina SARTOR

1953