Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 luglio 2023 - Ricorso n. 41591/07 e altri 2 - Causa Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Capua e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista  dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 41591/07 e altri 2 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

13 luglio 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,

visti i ricorsi contro la Repubblica italiana con i quali, gli istituti elencati nella tabella allegata (“gli istituti ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle date e mediante i rappresentanti ivi indicati;

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia, le doglianze concernenti l’ingerenza nei diritti di proprietà degli istituti ricorrenti e di dichiarare i ricorsi nn. 21970/09 e 74234/11 irricevibili per il resto;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

vista la decisione di rigettare l’eccezione preliminare del Governo all’esame dei ricorsi da parte di un Comitato;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 20 giugno 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE

  1. La causa concerne l’espropriazione dei terreni degli istituti ricorrenti e la successiva concessione di un indennizzo basato sui criteri stabiliti dall’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 (“la legge n. 359/1992”).
  2. Gli istituti ricorrenti erano proprietari di lotti di terreno siti a San Prisco e a Marcianise (per i particolari si veda la tabella allegata). Le autorità nazionali adottarono dei piani regolatori, che comprendevano porzioni dei terreni degli istituti ricorrenti, e autorizzarono l’immediata occupazione dei terreni in questione. Successivamente, emisero dei decreti di esproprio e si offrirono di pagare un indennizzo, che gli istituti ricorrenti rifiutarono.
  3. Gi istituti ricorrenti instaurarono dei procedimenti giudiziari, sostenendo che l’indennizzo offerto dalle autorità nazionali fosse insufficiente.
  4. In ciascuna causa, i giudici nazionali nominarono dei periti che svolgessero una valutazione dei terreni e accordarono un indennizzo per l’espropriazione nonché per il periodo di occupazione dei terreni precedentemente all’emissione di un decreto di esproprio (indennità di occupazione). Il calcolo di tali importi fu basato sui criteri esposti nell’articolo 5 bis della legge n. 359/1992, che entrò in vigore in data 14 agosto 1992.
  5. Ulteriori particolari relativi a ciascun ricorso e agli indennizzi accordati sono reperibili nella tabella allegata.
  6. Gli istituti ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione la sproporzionata ingerenza nei loro diritti di proprietà in ragione degli importi asseritamente insufficienti degli indennizzi che essi avevano ricevuto per l’espropriazione dei loro terreni. Hanno inoltre lamentato che gli indennizzi loro accordati fossero stati sostanzialmente ridotti del 20% in ragione dell’importo che essi avevano dovuto versare a titolo di imposta.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. LA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

  1. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono stati riassunti nella sentenza Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, §§ 47-61, CEDU 2006-V).
  2. Il Governo ha sostenuto che gli istituti ricorrenti non fossero più vittime delle violazioni lamentate, in conseguenza degli accordi transattivi che erano stati conclusi con i rispettivi Comuni in data 13 aprile 2012 (ricorsi nn. 41591/07 e 74234/11) e 16 novembre 2010 (ricorso n. 21970/09). La Corte rileva che tali accordi concernevano le modalità di esecuzione delle decisioni nazionali, vale a dire mediante il pagamento rateizzato o mediante il pagamento definitivo degli importi dovuti, e le uniche rinunce contenute in essi concernevano le spese sostenute per le procedure di esecuzione. Segue che gli accordi non possono essere interpretati come una rinuncia a proseguire le doglianze invocate nel presente procedimento. La Corte rigetta pertanto l’eccezione sollevata dal Governo.
  3. Poiché la doglianza formulata dagli istituti ricorrenti non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità, essa deve essere dichiarata ricevibile.
  4. La Corte rinvia alla sua sentenza pronunciata nella causa Scordino (sopra citata, §§ 93-98) per una sintesi dei principi pertinenti applicabili nel caso di specie.
  5. La Corte osserva che gli istituti ricorrenti sono stati privati dei loro terreni in conformità alla legislazione nazionale e che l’espropriazione perseguiva un fine legittimo di pubblica utilità. Inoltre, i ricorsi concernono espropriazioni distinte, che non erano state eseguite nell’ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica e non erano legati ad altre circostanze specifiche. Conseguentemente, la Corte non ravvisa alcun obiettivo legittimo “di pubblica utilità” in grado di giustificare il pagamento di un indennizzo inferiore al valore di mercato.
  6. Nel caso di specie l’indennizzo accordato agli istituti ricorrenti per l’espropriazione era stato calcolato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 5 bis della legge n. 359/1992 e, conseguentemente, essi hanno ricevuto importi di gran lunga inferiori al valore di mercato dei beni. Ioltre, l’indennizzo che hanno ricevuto è stato sostanzialmente ridotto del 20% a causa delle imposte.
  7. La Corte ha già ritenuto che la riscossione di imposte sugli indennizzi per le espropriazioni non costituisca un’ingerenza sproporzionata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Cacciato c. Italia (dec.), n. 60633/16, § 32, 16 gennaio 2018).
  8. Ciononostante, essa ha anche concluso, in cause simili, che il livello dell’indennizzo di cui all’articolo 5 bis della legge n. 359/1992 fosse inadeguato e che i ricorrenti di tali cause avessero dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo (si veda Scordino, sopra citata, §§ 99-104). Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata e le osservazioni formulate dalle parti (si veda la tabella allegata), la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire nel caso di specie a una differente conclusione.
  9. Conseguentemente, la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione dell’inadeguatezza dell’indennizzo.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Gli istituti ricorrenti hanno chiesto gli importi indicati nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese.
  2. Il Governo non ha presentato alcuna osservazione relativa alle domande di equa soddifazione formulate dagli istituti ricorrenti.
  3. La Corte ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione dell’inadeguatezza degli indennizzi accordati per l’espropriazione dei terreni degli istituti ricorrenti (si veda il paragrafo 15 supra). I criteri pertinenti al fine del calcolo del danno non patrimoniale in tali cause sono stati esposti nella sentenza Scordino (sopra citata, § 258). In particolare, la Corte ha invocato il valore di mercato dei beni all’epoca dell’espropriazione, indicato nelle perizie disposte dai tribunali elaborate nel corso dei procedimenti nazionali.
  4. Viste le domande formulate dagli istituti ricorrenti e tenendo conto del principio non ultra petita, la Corte accorda le somme indicate nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e respinge le domande per il resto.
  5. Quanto alle spese, la Corte osserva che gli istituti ricorrenti non hanno suffragato le loro domande con alcuna pertinente documentazione giustificativa che dimostrasse che erano obbligati a pagare le spese legali o che le hanno effettivamente pagate e, conseguentemente, non sarà accordata alcuna somma a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVi, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare, entro tre mesi, agli istituti ricorrenti gli importi indicati nella tabella allegata, per il danno patrimoniale e non patrimoniale;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dagli istituti ricorrenti, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 13 luglio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Cancelliere aggiunto Presidente
 

APPENDICE

N.

Ricorso n.
Nome della causa
Data di deposito

Nome dell’Istituto ricorrente

Nome del rappresentante
Sede

Informazioni fattuali

Importi accordati dai giudici nazionali in euro (EUR)

Valore di mercato dei terreni in EUR

Osservazioni delle parti

Importi accordati ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione a ciascun ricorso

1.

41591/07
Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua c. Italia
07/09/2007

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTA-MENTO DEL CLERO DI CAPUA

Alfredo IMPARATO
San Prisco

terreno: Comune di San Prisco, distinto nel catasto terreni al foglio n. 5, con particelle nn. 5463, 5464, 5465, 5466 e 5467

pubblica utilità perseguita: edilizia popolare

decreto di occupazione d’urgenza: 22/07/1999

occupazione materiale: 07/09/1999

decreto di esproprio: 03/12/2001

decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli, 12/04/2005, che ha accordato un indennizzo per l’espropriazione e per l’occupazione basato sull’articolo 5 bis della legge n. 359/1992;
Corte di Cassazione, 07/07/2011, che ha confermato la sentenza di primo grado

EUR 605.336,69 quale indennizzo per l’espropriazione, oltre gli interessi legali; indennità di occupazione basata sull’interesse legale calcolato sull’indennizzo per l’espropriazione

EUR 1.777.500 (nel dicembre del 2001, secondo una perizia indipendente)

Governo:
(1) ricevibilità: perdita della qualità di vittima in conseguenza dell’accordo transattivo del 13/04/2012;
(2) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita

Istituto ricorrente:
(1) ricevibilità: l’accordo non conteneva alcuna rinuncia relativa alle domande presentate alla Corte;
(2) l’indennizzo non rispecchiava il valore di mercato ed era inoltre soggetto a un’imposta del 20%;
(3) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene: EUR 1.132.235,51
(b) danno non patrimoniale: EUR 150.000
(c) spese dinanzi alla Corte: EUR 39.075,85

Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 1.132.235,51

Danno non patrimoniale:

EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

2.

21970/09
Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Caserta c. Italia
25/03/2009

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTA-MENTO DEL CLERO DI CASERTA

Carmela DE FRANCISCIS
Caserta

terreno: Comune di Marcianise (si veda infra le iscrizioni nel catasto terreni)

pubblica utilità perseguita: costruzione di un complesso industriale

decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli che ha concesso un indennizzo per l’espropriazione e perl’occupazione basato sull’articolo 5 bis della legge n. 359/1992; Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di primo grado (si veda infra per le date pertinenti)

1ª espropriazione
terreno: foglio n. 16, particella

n. 691

decreto di occupazione d’urgenza: 15/11/1999
occupazione materiale: 09/02/2000
decreto di esproprio: 24/05/2001
decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli, 23/02/2004; Corte di Cassazione, n. 26112 del 30/10/2008

2ª espropriazione
terreno: foglio n. 16, particella

n. 92
decreto di occupazione d’urgenza: 19/11/1999
occupazione materiale: 10/01/2000

decreto di esproprio: 24/05/2001
decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli, 23/02/2004;
Corte di Cassazione, n. 26113 del 30/10/2008

3ª espropriazione
terreno: foglio n. 16, particella

n. 713
decreto di occupazione d’urgenza: 19/11/1999
occupazione materiale: 10/01/2000
decreto di esproprio: 24/05/2001
decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli, 20/04/2004;
Corte di Cassazione, n. 26619 del 06/11/2008


4ª espropriazione
terreno: foglio n. 20, particella

n. 5012
decreto di occupazione d’urgenza: 15/09/2000
occupazione materiale: 30/10/2000
decreto di esproprio: 29/06/2001
decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli, 20/02/2004; Corte di Cassazione n. 26114 del 30/10/2008


5ª espropriazione
terreno: foglio n. 16, particella n. 715
decreto di occupazione d’urgenza: 19/11/1999
occupazione materiale: 10/01/2000
decreto di esproprio: 24/05/2001
decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli, 20/04/2004; Corte di Cassazione n. 25714 del 24/10/2008

1ª espropriazione
EUR 32.817,10 quale indennizzo per l’espropriazione ed EUR 580,86 quale indennità di occupazione, oltre gli interessi legali

2ª espropriazione
EUR 163.428,88 quale indennizzo per l’espropriazione ed EUR 2.892,69 quale indennità di occupazione, oltre gli interessi legali

3ª espropriazione
EUR 80.667,10 quale indennizzo per l’espropriazione ed EUR 12.174,27 quale indennità di occupazione, oltre gli interessi legali

4ª espropriazione
EUR 734.771,25 quale indennizzo per l’espropriazione ed EUR 15.871,06 quale indennità di occupazione, oltre gli interessi legali

5ª espropriazione

EUR 78.827,83 quale indennizzo per l’espropriazione ed EUR 11.896,68 quale indennità di occupazione, oltre gli interessi legali

espropriazione
EUR 65.403 (nel maggio del 2001, secondo una perizia indipendente)

2ª espropriazione EUR 325.354,77 (nel maggio del 2001, secondo una perizia indipendente)

espropriazione EUR 161.248,68 (nel maggio del 2001, secondo una perizia indipendente)


4ª espropriazione
EUR 1.462.964,49 (nel giugno del 2001, secondo una perizia indipendente)

5ª espropriazione EUR 157.572 (nel maggio del 2001, secondo una perizia indipendente)

Governo:
(1) ricevibilità: perdita della qualità di vittima in conseguenza dell’accordo transattivo del 16/11/2010;
(2) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita

Istituto ricorrente:
(1) ricevibilità: l’accordo non conteneva alcuna rinuncia relativa alle domande presentate alla Corte;
(2) l’indennizzo non rispecchiava il valore di mercato ed era inoltre soggetto a un’imposta del 20%;
(3) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene: EUR 727.007,60 oltre la rivalutazione e gli interessi legali
(b) danno non patrimoniale su base equitativa
(c) spese dinanzi alla Corte: EUR 58.763,50

Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 1.386.750


Danno non patrimoniale: EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

3.

74234/11
Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua c. Italia
21/11/2011

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTA-MENTO DEL CLERO DI CAPUA

Alfredo IMPARATO
San Prisco

terreno: Comune di San Prisco, distinto nel catasto terreni al foglio n. 6, con particelle nn. 5392, 5393 e 5394

pubblica utilità perseguita: edilizia popolare

decreto di occupazione d’urgenza: 22/07/1999

occupazione materiale: 10/09/1999

decreto di esproprio: 03/12/2001

decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli, 12/04/2005, che ha concesso un indennizzo per l’espropriazione e l’occupazione basato sull’articolo 5 bis della legge n. 359/1992;
Corte di Cassazione, 27/06/2011, che ha confermato la sentenza di primo grado

EUR 1.228.632,64 quale indennizzo per l’espropriazione, oltre gli interessi legali; indennità di occupazione basata sull’interesse legale calcolato sull’indennizzo per l’espropriazione

EUR 2.386.250 (nel dicembre 2001, secondo una perizia indipendente)

Governo:
(1) ricevibilità: perdita della qualità di vittima in conseguenza dell’accordo transattivo del 13/04/2012;
(2) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita

Istituto ricorrente:
(1) ricevibilità: l’accordo non conteneva alcuna rinuncia relativa alle domande presentate alla Corte;
(2) l’indennizzo non rispecchiava il valore di mercato ed era inoltre soggetto a un’imposta del 20%;
(3) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene: EUR 2.270.837,75
(b) danno non patrimoniale: EUR 150.000
(c) spese dinanzi alla Corte: EUR 50.800,10

Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 2.174.700

Danno non patrimoniale: EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta