Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 luglio 2023 - Ricorso n. 41591/07 e altri 2 - Causa Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Capua e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 41591/07 e altri 2 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
13 luglio 2023
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visti i ricorsi contro la Repubblica italiana con i quali, gli istituti elencati nella tabella allegata (“gli istituti ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle date e mediante i rappresentanti ivi indicati;
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia, le doglianze concernenti l’ingerenza nei diritti di proprietà degli istituti ricorrenti e di dichiarare i ricorsi nn. 21970/09 e 74234/11 irricevibili per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
vista la decisione di rigettare l’eccezione preliminare del Governo all’esame dei ricorsi da parte di un Comitato;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 20 giugno 2023,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE
- La causa concerne l’espropriazione dei terreni degli istituti ricorrenti e la successiva concessione di un indennizzo basato sui criteri stabiliti dall’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 (“la legge n. 359/1992”).
- Gli istituti ricorrenti erano proprietari di lotti di terreno siti a San Prisco e a Marcianise (per i particolari si veda la tabella allegata). Le autorità nazionali adottarono dei piani regolatori, che comprendevano porzioni dei terreni degli istituti ricorrenti, e autorizzarono l’immediata occupazione dei terreni in questione. Successivamente, emisero dei decreti di esproprio e si offrirono di pagare un indennizzo, che gli istituti ricorrenti rifiutarono.
- Gi istituti ricorrenti instaurarono dei procedimenti giudiziari, sostenendo che l’indennizzo offerto dalle autorità nazionali fosse insufficiente.
- In ciascuna causa, i giudici nazionali nominarono dei periti che svolgessero una valutazione dei terreni e accordarono un indennizzo per l’espropriazione nonché per il periodo di occupazione dei terreni precedentemente all’emissione di un decreto di esproprio (indennità di occupazione). Il calcolo di tali importi fu basato sui criteri esposti nell’articolo 5 bis della legge n. 359/1992, che entrò in vigore in data 14 agosto 1992.
- Ulteriori particolari relativi a ciascun ricorso e agli indennizzi accordati sono reperibili nella tabella allegata.
- Gli istituti ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione la sproporzionata ingerenza nei loro diritti di proprietà in ragione degli importi asseritamente insufficienti degli indennizzi che essi avevano ricevuto per l’espropriazione dei loro terreni. Hanno inoltre lamentato che gli indennizzi loro accordati fossero stati sostanzialmente ridotti del 20% in ragione dell’importo che essi avevano dovuto versare a titolo di imposta.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
I. LA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
- Il diritto e la prassi interni pertinenti sono stati riassunti nella sentenza Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, §§ 47-61, CEDU 2006-V).
- Il Governo ha sostenuto che gli istituti ricorrenti non fossero più vittime delle violazioni lamentate, in conseguenza degli accordi transattivi che erano stati conclusi con i rispettivi Comuni in data 13 aprile 2012 (ricorsi nn. 41591/07 e 74234/11) e 16 novembre 2010 (ricorso n. 21970/09). La Corte rileva che tali accordi concernevano le modalità di esecuzione delle decisioni nazionali, vale a dire mediante il pagamento rateizzato o mediante il pagamento definitivo degli importi dovuti, e le uniche rinunce contenute in essi concernevano le spese sostenute per le procedure di esecuzione. Segue che gli accordi non possono essere interpretati come una rinuncia a proseguire le doglianze invocate nel presente procedimento. La Corte rigetta pertanto l’eccezione sollevata dal Governo.
- Poiché la doglianza formulata dagli istituti ricorrenti non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità, essa deve essere dichiarata ricevibile.
- La Corte rinvia alla sua sentenza pronunciata nella causa Scordino (sopra citata, §§ 93-98) per una sintesi dei principi pertinenti applicabili nel caso di specie.
- La Corte osserva che gli istituti ricorrenti sono stati privati dei loro terreni in conformità alla legislazione nazionale e che l’espropriazione perseguiva un fine legittimo di pubblica utilità. Inoltre, i ricorsi concernono espropriazioni distinte, che non erano state eseguite nell’ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica e non erano legati ad altre circostanze specifiche. Conseguentemente, la Corte non ravvisa alcun obiettivo legittimo “di pubblica utilità” in grado di giustificare il pagamento di un indennizzo inferiore al valore di mercato.
- Nel caso di specie l’indennizzo accordato agli istituti ricorrenti per l’espropriazione era stato calcolato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 5 bis della legge n. 359/1992 e, conseguentemente, essi hanno ricevuto importi di gran lunga inferiori al valore di mercato dei beni. Ioltre, l’indennizzo che hanno ricevuto è stato sostanzialmente ridotto del 20% a causa delle imposte.
- La Corte ha già ritenuto che la riscossione di imposte sugli indennizzi per le espropriazioni non costituisca un’ingerenza sproporzionata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Cacciato c. Italia (dec.), n. 60633/16, § 32, 16 gennaio 2018).
- Ciononostante, essa ha anche concluso, in cause simili, che il livello dell’indennizzo di cui all’articolo 5 bis della legge n. 359/1992 fosse inadeguato e che i ricorrenti di tali cause avessero dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo (si veda Scordino, sopra citata, §§ 99-104). Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata e le osservazioni formulate dalle parti (si veda la tabella allegata), la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire nel caso di specie a una differente conclusione.
- Conseguentemente, la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione dell’inadeguatezza dell’indennizzo.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Gli istituti ricorrenti hanno chiesto gli importi indicati nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese.
- Il Governo non ha presentato alcuna osservazione relativa alle domande di equa soddifazione formulate dagli istituti ricorrenti.
- La Corte ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione dell’inadeguatezza degli indennizzi accordati per l’espropriazione dei terreni degli istituti ricorrenti (si veda il paragrafo 15 supra). I criteri pertinenti al fine del calcolo del danno non patrimoniale in tali cause sono stati esposti nella sentenza Scordino (sopra citata, § 258). In particolare, la Corte ha invocato il valore di mercato dei beni all’epoca dell’espropriazione, indicato nelle perizie disposte dai tribunali elaborate nel corso dei procedimenti nazionali.
- Viste le domande formulate dagli istituti ricorrenti e tenendo conto del principio non ultra petita, la Corte accorda le somme indicate nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e respinge le domande per il resto.
- Quanto alle spese, la Corte osserva che gli istituti ricorrenti non hanno suffragato le loro domande con alcuna pertinente documentazione giustificativa che dimostrasse che erano obbligati a pagare le spese legali o che le hanno effettivamente pagate e, conseguentemente, non sarà accordata alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVi, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare, entro tre mesi, agli istituti ricorrenti gli importi indicati nella tabella allegata, per il danno patrimoniale e non patrimoniale;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dagli istituti ricorrenti, per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 13 luglio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Cancelliere aggiunto Presidente
APPENDICE
N. |
Ricorso n. |
Nome dell’Istituto ricorrente |
Nome del rappresentante |
Informazioni fattuali |
Importi accordati dai giudici nazionali in euro (EUR) |
Valore di mercato dei terreni in EUR |
Osservazioni delle parti |
Importi accordati ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione a ciascun ricorso |
1. |
41591/07 |
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTA-MENTO DEL CLERO DI CAPUA |
Alfredo IMPARATO |
terreno: Comune di San Prisco, distinto nel catasto terreni al foglio n. 5, con particelle nn. 5463, 5464, 5465, 5466 e 5467 |
EUR 605.336,69 quale indennizzo per l’espropriazione, oltre gli interessi legali; indennità di occupazione basata sull’interesse legale calcolato sull’indennizzo per l’espropriazione |
EUR 1.777.500 (nel dicembre del 2001, secondo una perizia indipendente) |
Governo: |
Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 1.132.235,51 EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta |
2. |
21970/09 |
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTA-MENTO DEL CLERO DI CASERTA |
Carmela DE FRANCISCIS |
terreno: Comune di Marcianise (si veda infra le iscrizioni nel catasto terreni) pubblica utilità perseguita: costruzione di un complesso industriale decisioni nazionali: Corte di appello di Napoli che ha concesso un indennizzo per l’espropriazione e perl’occupazione basato sull’articolo 5 bis della legge n. 359/1992; Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di primo grado (si veda infra per le date pertinenti) 1ª espropriazione n. 691 decreto di occupazione d’urgenza: 15/11/1999 n. 92 decreto di esproprio: 24/05/2001 n. 713
n. 5012
|
1ª espropriazione EUR 78.827,83 quale indennizzo per l’espropriazione ed EUR 11.896,68 quale indennità di occupazione, oltre gli interessi legali |
1ª espropriazione espropriazione EUR 161.248,68 (nel maggio del 2001, secondo una perizia indipendente)
|
Governo: Istituto ricorrente: |
Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 1.386.750
|
3. |
74234/11 |
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTA-MENTO DEL CLERO DI CAPUA |
Alfredo IMPARATO |
terreno: Comune di San Prisco, distinto nel catasto terreni al foglio n. 6, con particelle nn. 5392, 5393 e 5394 |
EUR 1.228.632,64 quale indennizzo per l’espropriazione, oltre gli interessi legali; indennità di occupazione basata sull’interesse legale calcolato sull’indennizzo per l’espropriazione |
EUR 2.386.250 (nel dicembre 2001, secondo una perizia indipendente) |
Governo: |
Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 2.174.700 |