Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 marzo 2023 - Ricorso n. 11557/09 - Causa Aprile c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA APRILE c. ITALIA
(Ricorso n. 11557/09)
SENTENZA
STRASBURGO
9 marzo 2023
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Aprile c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 11557/09) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 21 febbraio 2009 una cittadina italiana, la Sig.ra Brizia Maria Aprile (“la ricorrente”), che è nata nel 1925 e vive a Roma, e che è stata rappresentata dall’avvocato R. Marzo, del Foro di Lecce, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni formulate dal Governo;
vista la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo all’esame del ricorso da parte di un Comitato;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 14 febbraio 2023,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- La causa concerne la doglianza della ricorrente di essere stata privata di un terreno da parte dei giudici nazionali mediante l'applicazione di una forma indiretta di espropriazione (“occupazione usurpativa”).
- La ricorrente era proprietaria di un lotto di terreno sito nel comune di Melendugno, distinto nel catasto terreni al foglio n. 24, con particella n. 45.
- Senza emettere alcuna dichiarazione di pubblica utilità né un formale decreto di esproprio, il Comune occupò il terreno nel 1973 per adibirlo a pubblica piazza.
- In data 19 novembre 1980, la ricorrente instaurò un’azione dinanzi al Tribunale di Lecce, sostenendo l'illegittimità dell'occupazione del terreno e chiedendone la restituzione nonché un risarcimento.
- Con sentenza del 22 luglio 1992, il Tribunale di Lecce accolse le doglianze della ricorrente e ritenne che l'occupazione del suo terreno fosse stata illegittima, ma che il terreno fosse stato modificato irreversibilmente in conseguenza delle opere pubbliche che vi erano stati eseguite a decorrere dal 1973. Conseguentemente, in applicazione della norma relativa all'espropriazione indiretta, la ricorrente non era più proprietaria del terreno. Il Tribunale di Lecce stabilì inoltre che la ricorrente avesse diritto al risarcimento per la perdita della sua proprietà.
- Il Comune impugnò tale sentenza. La ricorrente depositò un controricorso, chiedendo alla Corte di appello di Lecce di dichiarare che, in conseguenza della irreversibile modifica del terreno, esso era stato acquisito dal Comune, e di confermare la concessione del risarcimento a tale riguardo.
- Con sentenza del 14 febbraio 2002, la Corte di appello di Lecce dichiarò che le doglianze della ricorrente erano soggette a un termine di prescrizione di cinque anni, che aveva iniziato a decorrere dalla data dell'irreversibile modifica del terreno. Conseguentemente, le doglianze erano prescritte ed ella non aveva diritto al risarcimento.
- La ricorrente propose ricorso per cassazione, contestando l'applicazione del termine di prescrizione e sostenendo che l'espropriazione indiretta violasse l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
- In data 11 settembre 2008 la Corte di cassazione confermò la sentenza di appello.
- La ricorrente lamentò di essere stata privata illegittimamente del suo terreno senza un risarcimento, in violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
I. SULLA DOMANDA DEL GOVERNO DI CANCELLAZIONE DEL RICORSO DAL RUOLO
- Il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale che non ha offerto una base sufficiente per ritenere che il rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione non esigeva che la Corte proseguisse il suo esame della causa (articolo 37 § 1 in fine).La Corte rigetta la domanda del Governo di cancellazione del ricorso e proseguirà conseguentemente il suo esame della causa (si veda Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, §75, CEDU 2003 VI).
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
- Il diritto e la prassi interni concernenti l’espropriazione indiretta sono reperibili nella sentenza relativa alla causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009).
A. Sulla ricevibilità
- Il Governo ha eccepito alla ricevibilità del ricorso in ragione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, sostenendo che la ricorrente non avesse contestato, nel corso dell’appello e del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, il rigetto da parte del tribunale di primo grado della sua domanda di restituzione del terreno.
- La Corte osserva che la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’esproprio del terreno e ha chiesto un risarcimento, sia dinanzi alla Corte di appello che dinanzi alla Corte di cassazione (si vedano i paragrafi 6 e 8 supra). Tale doglianza rispecchiava l’asserita violazione sollevata dinanzi alla Corte (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 117, 20 marzo 2018) e, conseguentemente, l’eccezione preliminare del Governo deve essere respinta.
- 15. Poiché la doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità, essa deve essere dichiarata ricevibile.
B. Sul merito
- La Corte rileva che la ricorrente è stata privata del suo bene mediante un’espropriazione indiretta, un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni che la Corte ha precedentemente ritenuto, in un notevole numero di cause, incompatibile con il principio di legalità, e che ha comportato la constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, §§ 63-73, CEDU 2000‑VI, e Messana c. Italia, n. 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017).
- Nel caso di specie, dopo aver esaminato tutto il materiale che le è stato presentato e le osservazioni del Governo, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione.
- La Corte osserva inoltre che i tribunali nazionali hanno applicato un termine di prescrizione di cinque anni che ha iniziato a decorrere dalla data dell'irreversibile modifica del terreno (si veda il paragrafo 7 supra). Conseguentemente, alla ricorrente è stata negata la possibilità che, in linea di principio, era stata disponibile per lei di ottenere un risarcimento (si veda Carbonara e Ventura, sopra citata, §§ 69 e 71).
- Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- La ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione, pur essendo stata invitata a farlo. Conseguentemente, la Corte ritiene che non vi sia motivo di accordarle alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Rigetta la domanda del Governo di cancellazione del ricorso dal suo ruolo;
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 9 marzo 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
Péter Paczolay
Presidente