Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 gennaio 2023 - Ricorsi nn. 19989/19 e altri 6 - Causa Annunziata e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ANNUNZIATA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 19989/19 e altri 6 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

12 gennaio 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Annunziata e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, giudici,

e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 8 dicembre 2022,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono ricorsi presentati contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
  2. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.

IN FATTO

  1. L'elenco dei ricorrenti e i pertinenti dettagli dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
  2. I ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva durata dei procedimenti civili.

IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

  1. Le pertinenti disposizioni della legge n. 89 del 24 marzo 2001, conosciuta come la “legge Pinto” (come modificate dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015), recitano:

Articolo 2 bis

“1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. (...)”

Articolo 5 ter

“1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

  1. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. (…)

La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.”

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno lamentato che la durata dei procedimenti civili in questione era stata incompatibile con il requisito del “termine ragionevole”. Hanno invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il quale, per quanto pertinente, recita:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile entro un termine ragionevole (…)”

  1. Sulla ricevibilità
  1. In ordine ai ricorsi nn. 33736/19 e 60145/19, il Governo ha osservato che i ricorrenti non avevano esaurito tutte le vie di ricorso disponibili in quanto avevano omesso di chiedere l’incremento dell’indennizzo accordato dai tribunali competenti ai sensi della legge “Pinto” facendo esplicito riferimento all’articolo 2 bis della legge Pinto, come modificata dalla legge n. 208/2015.
  2. La Corte osserva che i ricorrenti nei loro ricorsi dinanzi alla Corte di appello e alla Corte di Cassazione hanno contestato l’importo dell’indennizzo accordato e hanno chiesto un incremento, inter alia, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge Pinto. Di conseguenza l’eccezione di mancato esaurimento sollevata in relazione ai ricorsi nn. 33736/19 e 60145/19 deve essere rigettata.
  3. In ordine a tutti i ricorsi il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avevano perso la loro qualità di vittime dato l’esplicito riconoscimento della violazione espresso nei procedimenti ai sensi della legge “Pinto” e l’indennizzo economico accordato.
  4. La Corte osserva che la qualità di vittima dei ricorrenti dipende dall’adeguatezza e dalla sufficienza dell’indennizzo che è stato loro offerto a livello nazionale ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione.
  5. Nel caso di specie, benché i tribunali competenti ai sensi della legge “Pinto” abbiano espressamente riconosciuto che vi era stata violazione, la riparazione ottenuta dai ricorrenti a livello interno, alla luce dei principi stabiliti ai sensi della giurisprudenza della Corte, è insufficiente (si vedano, a contrario, Garino c. Italia (dec.), nn. 16605/03, 16641/03 e 16644/03, 18 maggio 2006, e, mutatis mutandis, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§ 178-215, CEDU 2006-V, e Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 69-98, CEDU 2006-V).
  6. Conseguentemente, i ricorrenti possono tuttora proclamarsi vittime della violazione del requisito del “termine ragionevole” e l’eccezione formulata dal Governo al riguardo deve essere respinta.
  7. La Corte ritiene inoltre che le doglianze dei ricorrenti non siano manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e che non incorrano in alcun altro motivo di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.

    B. Sul merito

  1. In relazione al ricorso n. 60145/19, il Governo ha osservato che la condotta del ricorrente aveva sensibilmente contribuito a prolungare il procedimento principale provocando l’instaurazione di procedimenti incidentali che avevano comportato la sospensione del procedimento principale per circa sette anni. Il ricorrente ha contestato le osservazioni del Governo.
  2. La Corte ribadisce che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e delle autorità pertinenti e la posta in gioco per i ricorrenti nella controversia (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).
  3. Nella causa di principio Cocchiarella, sopra citata, la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione all’eccessiva durata dei procedimenti civili.
  4. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di giustificare la durata complessiva dei procedimenti a livello nazionale.
  5. In particolare, in relazione al ricorso n. 60145/19, la Corte ritiene che, alla luce della durata complessiva del procedimento fallimentare (che è durato oltre ventidue anni), la condotta del ricorrente non possa giustificare tale durata. Segue che l’eccezione sollevata dal Governo a tale riguardo deve essere rigettata.
  6. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto il requisito del “termine ragionevole”.
  7. Conseguentemente vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione concernente l’eccessiva durata dei procedimenti civili;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, gli importi indicati nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 12 gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni

 

APPENDICE

Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(eccessiva durata dei procedimenti civili)

 

N.

Ricorso n.

Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

Nome e sede del rappresentante

Inizio del procedimen-to

Fine del procedimen-to

Durata totale

Gradi di giudizio

Tribunale nazionale/

fascicolo n.

Importo concesso a livello nazionale (in euro)

Importo concesso a ciascun ricorrente per il danno non patrimoniale

(in euro)[1]

Importo concesso per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

19989/19

03/04/2019

Vittorio ANNUNZIATA

1950

Bergamo Federico

Napoli

16/09/1999

18/01/2011

11 anni, 4 mesi

e 3 giorni

2 gradi di giudizio

Corte di appello di Roma

RG 55042/11

3.000

2.600

250

2.

26377/19

03/05/2019

(3 ricorrenti)

Chiara BICCHIERRI

1956

Rosanna FULCO

1978

Rocco Giuseppe FULCO

1983

Salerno Gianpaolo

Policoro

13/02/2008

04/09/2014

6 anni, 6 mesi

e 23 giorni

1 grado di giudizio

Corte di cassazione

RG 3288/2017

2.000

1.700

250

3.

33736/19

19/06/2019

Valerio BAGNATO

1952

Tortolani Enrico

Eboli

25/06/2004

24/09/2015

11 anni e 3 mesi

1 grado di giudizio

Corte di appello di Salerno

RG 1056/16

3.200

2.600

250

4.

39156/19

17/07/2019

Vincenzo MALFETTONE

1956

Bergamo Federico

Napoli

16/09/1999

11/01/2011

11 anni, 3 mesi

e 27 giorni

2 gradi di giudizio

Corte di appello di Roma

RG 55043/2011

3.000

2.600

250

5.

39163/19

17/07/2019

Pasquale TEDESCO

1953

Bergamo Federico

Napoli

16/09/1999

11/01/2011

11 anni, 3 mesi

e 27 giorni

2 gradi di giudizio

Corte di appello di Roma

RG 55045/2011

3.000

2.600

250

6.

40009/19

17/07/2019

Luigi RUSSO

1955

Bergamo Federico

Napoli

16/09/1999

11/01/2011

11 anni, 3 anni

e 27 giorni

2 gradi di giudizio

Corte di appello di Roma

RG 55044/11

3.000

2.600

250

7.

60145/19

07/11/2019

Carlo LARI

1951

Benedetti Stefano

Macerata

13/02/1993

30/11/2015

22 anni, 9 mesi

e 18 giorni

3 gradi di giudizio

Corte di appello di Firenze

RG 518/16

6.400

1.540

3.250


[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.