Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 novembre 2022 - Ricorso n. . 23593/14 - Causa Palaia c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE
CAUSA PALAIA c. ITALIA
(Ricorso n. 23593/14)

SENTENZA

STRASBURGO
10 novembre 2022

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Palaia c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 23593/14) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 10 marzo 2014 una cittadina italiana, la Sig.ra Filomena Palaia (“la ricorrente”), nata nel 1953 e residente a Squinzano, rappresentata dall’avvocatessa L.L. Petrachi, del Foro di Lecce, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dalla sua precedente co-agente, Sig.ra M. G. Civinini, la doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relativa all’intervento legislativo in un procedimento in corso e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 4 ottobre 2022,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

L’OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La causa concerne l’intervento legislativo nelle more di un procedimento civile in corso.
  2. Il padre della ricorrente, F.P., era un pensionato il quale, in conformità alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962, aveva trasferito in Italia i contributi che aveva versato in Svizzera per il lavoro ivi svolto per diversi anni. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“l’INPS”) calcolò la sua pensione utilizzando un livello di retribuzione teorica invece della sua retribuzione effettiva. Ciò comportò una riparametrazione sulla base dell’aliquota contributiva applicata in Svizzera (8%) e di quella applicata in Italia (32%). Il calcolo fu pertanto basato su uno pseudo-salario che, secondo la ricorrente, comportò che F.P. percepì una pensione molto inferiore a quella che avrebbe dovuto percepire.
  3. Nel 2005 F.P. presentò ricorso al Tribunale di Lecce, sostenendo che i metodi di calcolo dell’INPS erano contrari allo spirito della Convenzione italo-svizzera.
  4. Nelle more di tale procedimento, in data 1° gennaio 2007 entrò in vigore la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la Legge n. 296/2006”). L’articolo 1, comma 777, di tale Legge forniva un’interpretazione autentica del pertinente quadro giuridico, che confermava i metodi di calcolo utilizzati dall’INPS.
  5. In considerazione dell’entrata in vigore della Legge n. 296/2006, con sentenza del 1° dicembre 2008 il Tribunale di Lecce rigettò il ricorso instaurato da F.P.
  6. A seguito dell’appello presentato da F.P., in data 4 febbraio 2013 la Corte di appello di Lecce confermò la sentenza del 1° dicembre 2008 del Tribunale di Lecce.
  7. In data 25 maggio 2012, nelle more del procedimento dinanzi alla Corte di appello di Lecce, F.P. decedette.
  8. La ricorrente non propose ricorso alla Corte di cassazione in qualità di erede di F.P., ritenendolo inutile date le circostanze della causa.
  9. La ricorrente ha lamentato che la promulgazione della Legge n. 296/29006 aveva violato il suo diritto, quale erede di F.P., a un equo processo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
  10. In data 1° febbraio 2018 il Governo fu informato del ricorso.
  11. In data 4 febbraio 2019 la vedova di F.P., Sig.ra Maria Petrarulo, e i suoi due figli, Sig. Mario Palaia e Sig. Claudio Palaia, comunicarono alla Corte di essere anch’essi eredi di F.P. e di avere l’intenzione di costituirsi nel procedimento instaurato dalla ricorrente.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. La ricorrente ha lamentato che l’intervento legislativo – vale a dire la promulgazione della Legge n. 296/2006, che aveva modificato la pertinente giurisprudenza mentre il procedimento era ancora pendente – le aveva negato il diritto, in qualità di erede di F.P., a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

A. Sulla ricevibilità

  1. Il Governo ha sostenuto che F.P. era deceduto nel 2012 e che erano trascorsi diversi anni prima che i suoi eredi informassero la Corte della loro intenzione di proseguire il ricorso.
  2. La Corte rileva che nel formulario di ricorso la ricorrente ha dichiarato di essere l’erede di F.P. e che il Governo non ha contestato tale fatto. Ella ha inoltre un preciso interesse patrimoniale in ordine al procedimento in questione, stante il fatto che la dedotta violazione dell'articolo 6 § 1 ha avuto un effetto diretto sui suoi diritti patrimoniali in quanto una sentenza favorevole a suo padre avrebbe inciso su di lei, in qualità di sua erede. La ricorrente è pertanto legittimata a depositare il presente ricorso (si veda, mutatis mutandis, Ressegatti c. Svizzera, n. 17671/02, § 25, 13 luglio 2006).
  3. Riguardo agli altri eredi di F.P., vale a dire la sua vedova, Sig.ra Maria Petrarulo, e i suoi due figli, Sig. Mario Palaia e Sig. Claudio Palaia, essi hanno espresso l’intenzione di partecipare al procedimento instaurato dalla ricorrente quasi cinque anni dopo il deposito del ricorso e un anno dopo la comunicazione del ricorso al Governo, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni del ritardo o del motivo per il quale non avevano depositato il presente ricorso insieme alla ricorrente. Date le circostanze, la Corte ritiene che essi non abbiano dimostrato un sufficiente interesse per la presente causa e, conseguentemente, che non siano legittimati a costituirsi nel procedimento.
  4. La Corte rileva che la doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

  1. Il Governo non ha contestato che in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte, il caso di specie ha messo in luce una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte osserva che circostanze praticamente identiche avevano dato luogo a violazione dell’articolo 6 nelle cause Maggio e altri c. Italia (nn. 46286/09 e 4 altri, 31 maggio 2011) e Stefanetti e altri c. Italia (merito) nn. 21838/10 e 7 altri, 15 aprile 2014), ed è convinta che nel caso di specie non vi sia motivo per pervenire a una diversa conclusione.
  3. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Riguardo al danno patrimoniale, la ricorrente ha sostenuto che la promulgazione della legge contestata aveva comportato che suo padre avesse percepito una pensione che era inferiore a quanto avrebbe dovuto essere di euro (EUR) 2.432,34 mensili. Ella ha inoltre chiesto una somma pari a EUR 3.000 per ogni anno di lavoro svolto da F.P. in Svizzera, per il danno non patrimoniale.
  2. Il Governo ha sostenuto che la Corte non avrebbe dovuto accordare alcuna somma in quanto F.P. era deceduto e, in ogni caso, ha ritenuto le somme richieste esorbitanti.
  3. La Corte osserva che nel caso di specie il riconoscimento di un’equa soddisfazione può essere basato soltanto sul fatto che la ricorrente non ha beneficiato delle garanzie dell’articolo 6 riguardo all’equità dei procedimenti. Benché la Corte non possa formulare ipotesi circa l’esito del procedimento se la posizione fosse stata differente, essa non ritiene irragionevole considerare che la ricorrente abbia subito una perdita di concrete opportunità (si veda Maggio e altri, sopra citata, § 80). Visto il calcolo effettuato dall'INPS (si veda Stefanetti e altri (equa soddisfazione), nn. 21838/10 e 7 altri, § 22, 1° giugno 2017), che ha tenuto conto della differenza tra l’importo delle pensioni che sarebbe stato corrisposto a F.P. se non fosse entrata in vigore la Legge n. 296/2006 e l’importo che egli ha effettivamente percepito, la Corte accorda la somma totale di EUR 17.675 per il danno patrimoniale derivante dalla perdita di concrete opportunità subita da F.P.
  4. Riguardo al danno non patrimoniale, deliberando in via equitativa come previsto dall’articolo 41, la Corte accorda alla ricorrente EUR 5.000 a tale titolo.
  5. La ricorrente non ha presentato una domanda riguardo alle spese. Conseguentemente, la Corte non le accorderà alcuna somma a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Ritiene che la Sig.ra M. Petrarulo, il Sig. M. Palaia e il Sig. C. Palaia non siano legittimati a costituirsi nel presente procedimento;
  2. Dichiara il ricorso ricevibile;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. EUR 17.675 (euro diciassettemilaseicentosettantacinque) per il danno patrimoniale;
      2. EUR 5.000 (euro cinquemila), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione formulata dalla ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 10 novembre 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto