Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 aprile 2022 - Ricorso n. 54330/14 - Causa Nappo c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA NAPPO c. ITALIA
(Ricorso n. 54330/14)

SENTENZA

STRASBURGO

14 aprile 2022

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Nappo c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Alena Poláčková, presidente,
  • Raffaele Sabato,
  • Davor Derenčinović, giudici,
  • e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 marzo 2022,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 22 luglio 2014.
  2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avv.G. Lana, del foro di Roma.
  3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le informazioni dettagliate relative alla ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La ricorrente ha intentato un procedimento civile per ottenere riparazione del danno che riteneva di avere subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
  1. La ricorrente lamenta l’eccessiva durata del procedimento intentato per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali. L’interessata invoca l’articolo 2 della Convenzione, così formulato:

Articolo 2
«Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)»

  1. Nelle sentenze di principio N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009 e D.A. e altri c. Italia, nn. 68060/12 e altri 18, 14 gennaio 2016, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  2. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza della doglianza in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che la durata del procedimento in questione sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte a una doglianza difendibile presentata sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione, abbiano omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali derivanti da tale disposizione.
  3. Di conseguenza, la doglianza è ricevibile e rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (N. e altri c. Italia, sopra citata, e D.A. e altri c. Italia, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, e respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
  2. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione;
  3. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, al tasso applicabile alla data del versamento;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 14 aprile 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Alena Poláčková
Presidente
 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione
(durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali)

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Inizio e fine del procedimento

Durata totale

Numero di gradi di giudizio

Numero di fascicolo dinanzi alla giurisdizione interna

Importo riconosciuto per danno morale (in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese (in euro)[2]

54330/14

22/07/2014

Carla Marina Rita NAPPO

1943

Lana Anton Giulio

Roma

17/02/2004

-

03/02/2017

Circa 13 anni per 4 procedimenti

Tribunale di Roma
R.G. 16338/2004
Corte d’appello di Roma

R.G. 4427/2007
Corte di cassazione
R.G.N. 2246/2010

Corte d’appello di Roma
R.G. 1460/2015

20.000

250

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.