Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 maggio 2022 - Ricorso n. 14385/18 - Causa E.A. e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA E.A. E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 14385/18)

SENTENZA

STRASBURGO

5 maggio 2022

Questa Sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa E.A. e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Alena Poláčková, presidente,
  • Raffaele Sabato,
  • Davor Derenčinović, giudici,
  • e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Vista la decisione di accordare l'anonimato ai ricorrenti (articolo 47 § 4 del regolamento della Corte),

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 aprile 2022,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 13 marzo 2018.
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv.G. Lana, del foro di Roma.
  3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L'elenco dei ricorrenti è riportato nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti o i loro de cujus hanno intentato un procedimento civile per ottenere riparazione del danno che ritenevano di avere subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti lamentano l’eccessiva durata del procedimento intentato per ottenere riparazione del danno subìto da essi stessi o dai loro de cujus a seguito di infezioni post-trasfusionali. Essi invocano l’articolo 2 della Convenzione, così formulato:

Articolo 2
«Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)»

  1. Per quanto riguarda i 35 ricorrenti indicati nel punto A della tabella allegata alla presente sentenza
  1. Il Governo ha sottoposto una dichiarazione unilaterale che non offre una base sufficiente affinché la Corte possa concludere che il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione non richiede che essa prosegua l'esame della causa (articolo 37 § 1 in fine). Di conseguenza, la Corte respinge la domanda del Governo volta a ottenere la cancellazione dal ruolo di questa parte del ricorso, e decide di procedere a un esame sul merito della causa (si veda Tahsin Acar c. Turchia (eccezione preliminare) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003‑VI).
  2. Inoltre, la Corte rileva che nelle sentenze di principio N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009 e D.A. e altri c. Italia, nn. 68060/12 e altri 18, 14 gennaio 2016, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle sollevate dai trentacinque ricorrenti interessati.
  3. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza della doglianza in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che la durata del procedimento in questione sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte a una doglianza difendibile presentata sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione, abbiano omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali derivanti da tale disposizione.
  4. Di conseguenza, questa parte del ricorso è ricevibile e rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.
  1. Per quanto riguarda i 3 ricorrenti indicati nel punto B della tabella allegata alla presente sentenza
  1. Il Governo ha prodotto una copia della transazione sottoscritta da A.A. il 1° luglio 2021 ai sensi delle leggi nn. 222 e 244 del 2007 (si veda A. e altri c. Italia, sopra citata, §§ 36-37), nella quale l’interessata accettava la somma di 552.020,06 euro (EUR) a titolo di risarcimento danni e rinunciava a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti del Ministero della Salute.
  2. Inoltre, L.L. e R.G. si sono avvalsi della procedura prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 (si veda A. e altri c. Italia, sopra citata, §§ 160-61).
  3. La Corte osserva che, secondo il testo del secondo comma dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, accettando di avvalersi della procedura in questione, i ricorrenti rinunciano «all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale».
  4. In tali circostanze, la Corte conclude che A.A., L.L. e R.G. non intendono più mantenere il ricorso ai sensi dell'articolo 37 § 1 a) della Convenzione.
  5. Inoltre, in assenza di circostanze particolari attinenti al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, la Corte ritiene che la prosecuzione dell’esame di questa parte del ricorso non sia più giustificata, ai sensi dell'articolo 37 § 1 in fine. Pertanto, questa parte del ricorso deve essere cancellata dal ruolo.
  1. Per quanto riguarda i 16 ricorrenti indicati nel punto C della tabella allegata alla presente sentenza
  1. Il Governo indica che tutti questi ricorrenti sono stati ammessi alla procedura transattiva della loro causa interna secondo le leggi nn. 222 e 244 del 2007. Questa transazione è in corso e i ricorrenti hanno confermato questa informazione.
  2. Pertanto, la Corte rileva che, in tali circostanze, questa parte del ricorso è prematura e deve essere respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
  1. Per quanto riguarda il ricorrente F.G. indicato nel punto D della tabella allegata alla presente sentenza
  1. Il Governo afferma che il ricorrente F.G. ha avviato la procedura di risarcimento danni per conto del suo de cujus, L.G., deceduto nel 1990 e che F.G. ha poi rinunciato alla successione nel 2008. Queste informazioni non sono state contestate dal ricorrente.
  2. In queste circostanze, la Corte constata che F.G. non aveva la qualità di erede al momento della presentazione del ricorso. Questa parte del ricorso deve pertanto essere respinta ratione personae ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Pais Pires de Lima c. Portogallo, 70465/12, §§ 36-40, 12 febbraio 2019).
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (si vedano N. e altri c. Italia, sopra citata, e D.A. e altri c. Italia, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare ai trentacinque ricorrenti indicati nel punto A della tabella allegata alla presente sentenza le somme indicate nella stessa tabella, e respingere le domande di equa soddisfazione per il resto.
  2. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di cancellare dal ruolo il ricorso riguardante i tre ricorrenti indicati nel punto B della tabella allegata alla presente sentenza ai sensi dell'articolo 37 § 1 a) della Convenzione;
  2. Dichiara il ricorso irricevibile per quanto riguarda i diciassette ricorrenti indicati nei punti C e D della tabella allegata alla presente sentenza;
  3. Respinge la dichiarazione unilaterale del Governo e la sua richiesta di cancellazione dal ruolo riguardante i trentacinque ricorrenti indicati nel punto A della tabella allegata alla presente sentenza;
  4. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda i trentacinque ricorrenti indicati nel punto A della tabella allegata alla presente sentenza relativamente alla eccessiva durata del procedimento intentato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
  5. Dichiara che la doglianza rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione, a causa della eccessiva durata del procedimento intentato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai trentacinque ricorrenti indicati nel punto A della tabella allegata alla presente sentenza, entro tre mesi, le somme indicate nella stessa al tasso applicabile alla data del versamento;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  7. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 5 maggio 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Alena Poláčková
Presidente

 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione

(la durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali)

Numero e data di presentazione del ricorso Nome del ricorrente e anno di nascita Nome e città del rappresentante Inizio e fine del procedimento Durata totale

Numero di gradi di giudizio

Numero di fascicolo dinanzi alla giurisdizione interna Importo riconosciuto per danno morale(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]

14385/18

13/03/2018

Anonimato

(55 ricorrenti)

A) 35 ricorrenti per i quali la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 2:

1) F.A.

1968

2) C.A.

1954

3) A.B.

1974

4) F.B.

1989

5) G.B.

1973

6) L.B.

1942

7) G.B.

1945

8) M.C.

1962

9) M.C.

1960

10) M.C.

1962

11) D.C.

1986

12) G.C.

1955

13) R.C.

1981

14) D.C.

1971

15) S.C.

1967

16) F.D.

1990

17) M.D.

1987

18) F.F.

1983

19) U.F.

1981

20) G.F.

1967

21) N.F.

1961

22) A.G.

1969

23) C.L.

1947

24) D.M.

1968

25) E.M.

1965

26) E.N.

1956

27) M.N.

1956

28) P.P.

1974

29) N.P.

1947

30) G.P.

1967

31) T.P.

1970

32) A.P.

1971

33) F.P.

1979

34) G.S.

1983

35) G.S.

1965

-----------------------------

B) 3 ricorrenti per i quali il ricorso è stato cancellato dal ruolo:

1) L.F.

1964

2) R.G.

1972

3) A.A.

1948

---------------------------

C) 16 ricorrenti per i quali la transazione è in corso:

1) E.A.

1973

2) R.B.

1979

3) C.B.

1959

4) M.B.

1963

5) D.B.

1962

6) G.D.

1987

7) M.F.

1974

8) R.F.

1978

9) R.L.

1950

10) M.M.

1956

11) F.N.

1941

12) D.P.

1985

13) A.R.

1976

14) A.S.

1978

15) A.T.

1946

16) A.T.

1952

----------------------------

D) 1 ricorrente che ha rinunciato alla successione

F.G.

1990

Lana Anton Giulio

Roma

A) 35 ricorrenti per i quali la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 2:

1) 21/12/2004 - 13/09/2017 F.A.

2) 04/08/2004 - 13/09/2017 C.A.

3) 17/01/2005 - 13/09/2017 A.B.

(erede di F.B.)

4) 17/01/2005 - 13/09/2017 F.B.

(erede di F.B.)

5) 17/01/2005 - 13/09/2017 G.B.

(erede di M. F.B.)

6) 17/01/2005 - 13/09/2017 L.B.

(erede di M. F.B.)

7) 04/08/2004 - 13/09/2017 G.B.

8) 04/08/2004 - 13/09/2017 M.C.

(erede di M. M.D.)

9) 04/08/2004 - 13/09/2017 M.C.

10) 14/05/2002 - 13/09/2017 M.C.

11) 13/01/2005 - 13/09/2017 D.C.

(erede di A.C.)

12) 13/01/2005 -13/09/2017 G.C.

(erede di A.C.)

13) 13/01/2005 - 13/09/2017 R.C.

(erede di A.C.)

14) 04/08/2004 - 13/09/2017 D.C.

15) 13/01/2005 - 13/09/2017 S.C.

16) 13/01/2005 - 13/09/2017 F.D.

(eredi di M.D.)

17) 13/01/2005 - 13/09/2017 M.D.

(erede di M.D.)

18) 04/08/2004 - 13/09/2017 F.F.

19) 04/08/2004 - 13/09/2017 U.F.

20) 14/05/2002 - 13/09/2017 G.F.

(erede di V.F.)

21) 14/05/2002 - 13/09/2017 N.F.

(erede di V.F.)

22) 04/08/2004 - 13/09/2017 A.G.

23) 17/01/2005 - 13/09/2017 C.L.

(erede di F.B.)

24) 11/01/2005 - 13/09/2017 D.M.

(erede di G.M.)

25) 11/01/2005 - 13/09/2017 E.M.

(erede di G.M.)

26) 04/08/2004 - 13/09/2017 E.N.

27) 14/05/2002 - 13/09/2017 M.N.

28) 23/04/2004 - 13/09/2017 P.P.

29) 14/05/2002 - 13/09/2017 N.P.

30) 04/08/2004 - 13/09/2017 G.P.

31) 04/08/2004 - 13/09/2017 T.P.

32) 23/04/2004 - 13/09/2017 A.P.

33) 23/04/2004 - 13/09/2017 F.P.

34) 04/08/2004 - 13/9/2017 G.S.

35) 14/05/2002 - 13/09/2017 G.S.

---------------------------

B) 3 ricorrenti per i quali il ricorso è stato cancellato dal ruolo:

1) 23/04/2004 - 13/09/2017 L.F.

2) 23/04/2004 - 13/09/2017 R.G.

3) 09/04/2004 - 13/09/2017 A.A.

---------------------------

C) 16 ricorrenti per i quali la transazione è in corso

1) 21/12/2004 -13/09/2017 E.A.

2) 09/04/2004 -13/09/2017 R.B.

3) 21/12/2004 - 03/09/2017 C.B.

4) 21/12/2004 -13/09/2017 M.B.

5) 09/04/2004 - 13/09/2017 D.B.

6) 13/01/2005 - 13/09/2017 G.D.

7) 23/04/2004 - 13/09/2017 M.F.

8) 23/04/2004 - 13/09/2017 R.F.

9) 21/12/2004 - 13/09/2017 R.L.

10) 04/08/2004 - 13/09/2017 M.M.

11) 21/12/2004 - 13/09/2017 F.N.

12) 04/08/2004 - 13/09/2017 D.P.

13) 23/04/2004 - 13/09/2017 A.R.

14) 04/08/2004 - 13/09/2017 A.S.

15) 21/12/2004 - 13/09/2017 A.T.

16) 21/12/2004 - 13/09/2017 A.T.

---------------------------

D) 1 ricorrente che ha rinunciato alla successione

09/04/2004 - 13/09/2017 F.G.

1) 12 anni,

8 mesi, 25 giorni per 2 gradi di giudizio

F.A.

2) 13 anni,

1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

C.A.

3) 12 anni,

7 mesi, 29 giorni per 2 gradi di giudizio

A.B.

4) 12 anni, 7 mesi, 29 giorni per 2 gradi di giudizio F.B.

5) 12 anni, 7 mesi, 29 giorni per 2 gradi di giudizio

G.B.

6) 12 anni, 7 mesi, 29 giorni per 2 gradi di giudizio

L.B.

7) 13 anni,1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

G.B.

8) 13 anni,1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

M.C.

9) 13 anni,1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

M.C.

10) 15 anni, 4 mesi, 12 giorni per 2 gradi di giudizio M.C.

11) 12 anni, 8 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

D.C.

12) 12 anni, 8 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

G.C.

13) 12 anni, 8 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

R.C.

14) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

D.C.

15) 12 anni, 8 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

S.C.

16) 12 anni, 8 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

F.D.

17) 12 anni, 8 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

M.D.

18) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

F.F.

19) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

U.F.

20) 15 anni, 4 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

G.F.

21) 15 anni, 4 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

N.F.

22) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

A.G.

23) 12 anni, 7 mesi, 29 giorni per 2 gradi di giudizio

C.L.

24) 12 anni, 8 mesi, 5 giorni per 2 gradi di giudizio

D.M.

25) 12 anni, 8 mesi, 5 giorni per 2 gradi di giudizio

E.M.

26) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

E.N.

27) 15 anni, 4 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

M.N.

28) 13 anni, 4 mesi, 24 giorni per 2 gradi di giudizio

P.P.

29) 15 anni, 4 mesi, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

N.P.

30) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

G.P.

31) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

T.P.

32) 13 anni, 4 mesi, 24 giorni per 2 gradi di giudizio

A.P.

33) 13 anni, 4 mesi, 24 giorni per 2 gradi di giudizio

F.P.

34) 13 anni, 1 mese, 12 giorni per 2 gradi di giudizio

G.S.

35) 15 anni, 4 me si, 3 giorni per 2 gradi di giudizio

G.S.

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Tribunale di Roma

RG 38362/2002

Corte d’appello di Roma

1733/2006

A) 35 ricorrenti per i quali la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 2:

I.

30.000 EUR congiuntamente a ciascun gruppo dei seguenti eredi:

a) A.B., F.B., G.B., L.B. e C.L.

(eredi di F.B.)

b) M.C., F.D., M.D. (eredi di M.D.)

c) D.C., G.C. et R.C.

(eredi di A.C. )

d) G.F. e N.F. (eredi di V.F.)

e) D.M. e E.M. (eredi di G.M.)

II.

30.000 EUR per ciascuno degli altri ricorrenti appartenenti al gruppo dei 35 ricorrenti (A)

250

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.