Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 dicembre 2021 - Ricorso n. 70617/13 e altri 5 - Causa Ferrara e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA FERRARA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 70617/13 e altri 5 - (si veda la tabella allegata)

SENTENZA

STRASBURGO

16 dicembre 2021

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

 

Nella causa Ferrara e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Erik Wennerström, presidente,
  • Lorraine Schembri Orland,
  • Ioannis Ktistakis, giudici,
  • e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2021,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
  3. Il Governo italiano si oppone all’esame della causa da parte di un comitato. Dopo aver esaminato l’obiezione, la Corte la respinge.

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano, in particolare, la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne emesse in loro favore per delle prestazioni professionali effettuate da essi stessi per conto del Consorzio di bonifica della valle Telesina, in Campania.

 

IN DIRITTO

 

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

 

  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene appropriato esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

 

  1. SULLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEi RICORSI N. 70617/13 E N. 4777/16 NELLE LORO PARTI CHE RIGUARDANO RISPETTIVAMENTE I RICORRENTI GATTI, RUSSO E FLORIMO

 

  1. Il ricorrente sig. Vincenzo Gatti (ricorso n. 70617/13) e i ricorrenti sigg. Jacopo Russo e Michele Florimo (ricorso n. 4777/16) hanno indicato che desiderano rinunciare al loro ricorso perché hanno ottenuto l’esecuzione delle decisioni in questione.
  2. In queste condizioni, la Corte conclude che i ricorrenti non intendono più mantenere il loro ricorso, ai sensi dell’articolo 37 § 1 a) della Convenzione. Inoltre, essa ritiene che nessuna circostanza particolare, che attenga al rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, esiga che essa prosegua l’esame di questi ricorsi (articolo 37 § 1 in fine).
  3. Pertanto, queste parti dei ricorsi sopra menzionati devono essere cancellate dal ruolo.

 

  1. SULLA dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della convenzione

 

  1. I ricorrenti lamentano, in particolare, la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne emesse in loro favore. Invocano gli articoli 6 e 13 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 che sono così formulati nelle loro parti pertinenti:

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)»

Articolo 13

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

Articolo 1 del Protocollo n. 1

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale (...)».

 

  1. Sulla ricevibilità

 

  1. Il Governo ammette che il Consortium è un’autorità pubblica ed eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne poiché i ricorrenti avrebbero omesso di avviare delle procedure di esecuzione forzata e di risarcimento.
  2. La Corte rammenta che non è opportuno chiedere a una persona che ha ottenuto il riconoscimento di un credito nei confronti dello Stato all’esito di un procedimento giudiziario di dover poi avviare la procedura di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, 357/07, § 28, 17 maggio 2011).).
  3. Tenuto conto di quanto esposto sopra, è opportuno respingere le eccezioni del Governo e dichiarare i ricorsi ricevibili.

 

  1. Sul merito

 

  1. La Corte rammenta che l'esecuzione di un provvedimento o di una sentenza, di qualsiasi giudice, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Peraltro, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  2. Nelle sentenze di principio Ventorino, sopra citata, De Trana c. Italia, 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  3. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per far eseguire pienamente e a tempo debito le decisioni giudiziarie emesse in favore dei ricorrenti.
  4. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
  5. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

 

  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

 

  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata, Nicola Silvestri, sopra citata, e Antonetto, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è comunque tenuto ad eseguire le decisioni giudiziarie che rimangono esecutive.
  3. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Decide di cancellare dal ruolo il ricorso n. 70617/13 per quanto riguarda il ricorrente sig. Vincenzo Gatti, e il ricorso n. 4777/16 per quanto riguarda i ricorrenti sigg. Jacopo Russo e Michele Florimo;
  3. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  4. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne;
  5. Dichiara non doversi esaminare la doglianza relativa all’articolo 13 della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  6. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve assicurare con mezzi appropriati l’esecuzione delle decisioni giudiziarie interne ancora pendenti indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
  7. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 dicembre 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Erik Wennerström
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Decisione giudiziaria interna pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data di fine della mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

70617/13

25/10/2013

(3 ricorrenti)

Silvio FERRARA

1941

Giovanni BEATRICE

1973

Vincenzo GATTI

1973

Ferrara Alessandro

Benevento

Tribunale di Benevento, R.G. 951/11, (Beatrice), 14/02/2012

Giudice di pace di Benevento, R.G. 4063/10, (Ferrara), 12/06/2012

Giudice di pace di Benevento, R.G. 2720/12, (Ferrara), 17/10/2012

Giudice di pace di Benevento, R.G. 3566/12, (Ferrara), 27/12/2012

Tribunale di Benevento, R.G. 3103/12, (Ferrara), 20/10/2012

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1331/13 (Ferrara), 20/05/2013

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1599/13, (Ferrara), 18/06/2013

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1946/13, (Ferrara), 15/07/2013

Corte d’appello di Napoli, R.G 848/13, (Ferrara), 03/07/2013

23/03/2012

03/08/2012

24/10/2012

08/01/2013

22/01/2013

17/06/2013

28/06/2013

16/07/2013

08/10/2013

In corso

Più di 9 anni e 7 mesi e 13 giorni

In corso

Più di 9 anni e 3 mesi e 2 giorni

In corso

Più di 9 anni e 12 giorni

In corso

Più di 8 anni e 9 mesi e 28 giorni

In corso

Più di 8 anni e 9 mesi e 14 giorni

In corso

Più di 8 anni e 4 mesi e 19 giorni

In corso

Più di 8 anni e 4 mesi e 8 giorni

In corso

Più di 8 anni e 3 mesi e 20 giorni

In corso

Più di 8 anni e 28 giorni

9.600
(ricorrente Beatrice)

12.500
(ricorrente Ferrara)

500

2.

5077/14

04/11/2013

Salvatore ZOTTI

1948

Gatti Vincenzo

San Giorgio del Sannio

Tribunale di Benevento, R.G. 4184/04, 04/01/2005

30/03/2005

In corso

Più di 16 anni e 7 mesi e 6 giorni

0

0

3.

5134/14

04/11/2013

Massimo COLANGELO

1967

Dello Iacovo Milena

Benevento

Tribunale di Benevento, R.G. 697/10, 20/04/2011

Tribunale di Benevento, R.G. 3390-11C, 30/09/2011

Tribunale di Benevento, R.G. 2642-12C, 21/09/2012

20/04/2011

12/12/2011

26/11/2012

12/12/2018

7 anni e 7 mesi e 23 giorni

In corso

Più di 9 anni e 10 mesi e 24 giorni

In corso

Più di 8 anni e 11 mesi e 10 giorni

12.500

500

4.

62020/15

10/12/2015

Anna MECCARIELLO

1970

 

Tribunale di Benevento, R.G. 7517/06, 08/10/2009

08/10/2009

In corso

Più di 12 anni e

28 giorni

3.000

500

5.

62166/15

10/12/2015

Carmine MASSARO

1950

Meccariello Anna

Airola

Tribunale di Benevento, R.G. 7517/06, 08/10/2009

08/10/2009

In corso

Più di 12 anni e 28 giorni

9.600

500

6.

4777/16

22/12/2015

(3 ricorrenti)

Silvio FERRARA

1941

 

 

Jacopo RUSSO

1980

Michele FLORIMO

1978

Ferrara Alessandro

Benevento

Tribunale di Benevento, R.G. 1143/13, 12/11/2013

Tribunale di Benevento, R.G. 4123/13, 10/06/2014

Tribunale di Benevento, R.G. 5118/13, 09/07/2014

12/11/2013

04/07/2014

17/09/2014

In corso

Più di 7 anni e 11 mesi e 24 giorni

In corso

Più di 7 anni e 4 mesi e 1 giorno

In corso

Più di 7 anni e 1 mese e 19 giorni

12.500
(ricorrente Ferrara)

500

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.