Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 luglio 2021 - Ricorso n. 39361/18 - Causa F.M. contro Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA F.M. c. ITALIA
(Ricorso n. 39361/18)
SENTENZA
STRASBURGO
22 luglio 2021
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa F.M. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Erik Wennerström, presidente,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 1° luglio 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è il ricorso contro l’Italia presentato alla Corte l’8 agosto 2018 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il presidente della sezione ha accolto la domanda, formulata dal ricorrente, di non divulgazione della sua identità (articolo 47 § 4 del regolamento della Corte).
- Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. G. Lana, del foro di Roma.
- Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- Le informazioni dettagliate riguardanti il ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Il ricorrente ha intentato un’azione civile allo scopo di ottenere riparazione del danno che riteneva di avere subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali.
IN DIRITTO
- DOMANDA PRESENTATA DAL GOVERNO AI FINI DELLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEL RICORSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale che non offre una base sufficiente affinché la Corte concluda che il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione non esige che essa prosegua l’esame della causa (articolo 37 § 1 in fine). Di conseguenza, la Corte respinge la domanda del Governo volta a ottenere la cancellazione dal ruolo del ricorso e decide di procedere a un esame sul merito della causa (si veda Tahsin Acar c. Turchia (eccezione preliminare) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003‑VI).
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente lamenta l’eccessiva durata del procedimento avviato per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali. Egli invoca l’articolo 2 della Convenzione, così formulato:
Articolo 2
«Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)»
- Nelle sentenze di principio N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009 e D.A. e altri c. Italia, nn. 68060/12 e altri 18, 14 gennaio 2016, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza della doglianza in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che la durata del procedimento in questione sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte a una doglianza difendibile presentata sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione, abbiano omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali derivanti da tale disposizione.
- Di conseguenza, la doglianza è ricevibile e rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
- Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (N. e altri c. Italia, sopra citata, e D.A. e altri c. Italia, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Respinge la domanda di cancellazione dal ruolo del ricorso presentata dal Governo sulla base della sua dichiarazione unilaterale;
- Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata eccessiva del procedimento avviato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
- Dichiara che la doglianza rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione, a causa della durata eccessiva del procedimento avviato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 22 luglio 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
Erik Wennerström
Presidente
ALLEGATO
Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione
(la durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali)
Numero e data |
Nome del ricorrente |
Nome e città del rappresentante |
Inizio e fine del procedimento |
Durata complessiva |
Numero di fascicolo dinanzi alla giurisdizione interna |
Importo riconosciuto |
Importo riconosciuto |
39361/18 08/08/2018 Anonimato |
F.M. 1972 |
Lana Anton Giulio Roma |
Inizio:21 dicembre 2004; Fine: 20 febbraio 2018 |
13 anni per 4 procedimenti |
Tribunale di Roma Corte d’appello di Roma Tribunale di Roma Corte d’appello di Roma |
20.000 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.