Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 maggio 2017 - Ricorso n. 20014/13 - Causa Scozzafava e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita da dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 20014/13
Romano SCOZZAFAVA e altri contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 25 aprile 2017 in un Comitato composto da:
- Kristina Pardalos, Presidente,
- Robert Spano,
- Tim Eicke, giudici,
- e Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
visto il ricorso sopra menzionato presentato in data 25 febbraio 2013,
dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:
IN FATTO
L’elenco dei ricorrenti figura nell’appendice ed essi sono rappresentati dinanzi alla Corte dall’avvocato Antonio Bultrini, del foro di Roma.
I fatti della causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.
A norma dell’articolo 4 della Legge 14 aprile 1975 n. 103, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (in prosieguo “la Commissione”) ha il compito di disciplinare, inter alia, le cosiddette tribune politiche, nonché le trasmissioni televisive e radiofoniche aventi contenuto politico.
I ricorrenti sostengono che tali trasmissioni, che sono mandate in onda dall’azienda televisiva statale (RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.), permettono al pubblico di ricevere informazioni e idee da differenti attori e gruppi appartenenti a tutti i partiti politici.
I ricorrenti affermano che, tra il febbraio 2008 e il febbraio 2013, la Commissione non ha ordinato alla RAI di organizzare e trasmettere le tribune politiche, non ottemperando in tal modo agli obblighi stabiliti dalla legge.
DOGLIANZE
I ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione l’inosservanza da parte delle autorità nazionali dei requisiti dell’articolo 4 della Legge 14 aprile 1975 n. 103, concernente l’organizzazione di trasmissioni televisive e radiofoniche aventi contenuto politico. In particolare, hanno sostenuto che lo Stato aveva violato il loro diritto di ricevere informazioni e idee.
Hanno inoltre affermato di non aver disposto di un ricorso effettivo con cui contestare la dedotta violazione dell’articolo 10, come previsto dall’articolo 13 della Convenzione.
IN DIRITTO
La Corte ribadisce che per poter presentare ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, una persona, un’organizzazione non governativa, o un gruppo di privati deve essere in grado di sostenere di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.
Per poter sostenere di essere vittima di tale violazione, una persona deve essere colpita in modo diretto dall’atto o dall’omissione in questione, o deve correre il rischio di essere colpita da esso in modo diretto (Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, § 31, CEDU 2006 X). La Convenzione non prevede l’instaurazione di un’actio popularis per interpretare i diritti previsti da essa, né permette alle persone di contestare una disposizione della legislazione nazionale semplicemente perché ritengono, senza essere state colpite da essa in modo diretto, che essa possa violare la Convenzione (si vedano Aksu c. Turchia [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, § 50, CEDU 2012, e Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, § 33, CEDU 2008).
In ordine al caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato di essere stati colpiti in modo diretto dalla mancata organizzazione da parte delle autorità nazionali della trasmissione di tribune politiche. La loro doglianza è rivolta in abstracto alle omissioni delle autorità nazionali che essi ritengono essere in violazione della Convenzione.
I ricorrenti non possono pertanto affermare di essere vittime di una violazione della Convenzione. Le loro doglianze sono conseguentemente incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) e devono essere rigettate in applicazione dell’articolo 35 § 4.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 18 maggio 2017.
Renata Degener
Cancelliere aggiunto
Kristina Pardalos
Presidente
APPENDICE
N | Nome COGNOME | Data di nascita | Luogo di residenza |
---|---|---|---|
1. | Romano SCOZZAFAVA | 12/11/1935 | Roma |
2. | Vittorio CERADINI | 25/02/1956 | Roma |
3. | Francesco D?AMBROSIO | 14/05/1979 | Notaresco |
4. | Ouattara GAOUSSOU | 05/10/1958 | Roma |
5. | Paolo IZZO | 24/11/1970 | Roma |
6. | Fulco LANCHESTER | 18/06/1950 | Castelgandolfo |
7. | Stefano MARRELLA | 31/08/1969 | Cerveteri |
8. | Alba MONTORI | 17/03/1947 | Fabrica di Roma |
9. | Mario MORCELLINI | 11/05/1946 | Roma |
10. | Mario RICCIO | 17/10/1959 | Cremona |
11. | Davide ROCCO | 01/07/1986 | Porto Azzurro |
12. | Maria Gigliola TONIOLLO | 27/03/1948 | Roma |
13. | Simona VOGLINO | 06/12/1983 | San Felice Segrate |