Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 maggio 2026 - (Ricorso n. 23710/24 ) - Causa Pelle c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA PELLE c. ITALIA
(Ricorso n. 23710/24)
SENTENZA
STRASBURGO
21 maggio 2026
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Pelle c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 23710/24) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 3 agosto 2024, un cittadino italiano, il Sig. Francesco Pelle (“il ricorrente”), nato nel 1977, detenuto a Parma e rappresentato dall’avvocato F. Giampaolo, che esercita a Bovalino Marina, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 30 aprile 2026,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso concerne l’asserita incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione e la mancata erogazione nei suoi confronti di adeguate cure mediche in carcere.
- Il ricorrente fu arrestato nel 2008 e successivamente condannato all’ergastolo per gravi reati, tra i quali l’omicidio e la strage. È affetto da paraplegia degli arti inferiori e utilizza una sedia a rotelle.
- Nel 2009 la Corte di assise di Locri sostituì la sua detenzione con la detenzione domiciliare per motivi di salute, per consentirgli di sottoporsi a fisioterapia.
- Nel 2011 un consulente medico nominato dalla medesima corte concluse che il suo stato di salute continuava a essere incompatibile con la detenzione, osservando che il sistema penitenziario non era in grado di erogare la fisioterapia necessaria.
- Il ricorrente si dette successivamente alla macchia dal 2019 al 2021, quando fu arrestato in Portogallo e poi estradato in Italia. Fu dapprima ristretto in un carcere di Roma e successivamente nel carcere di Saluzzo e nel carcere di Oristano.
- In data 14 marzo 2022 il ricorrente presentò un reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cagliari ai sensi dell’articolo35-bis della legge354 del 1975, sostenendo che l’amministrazione penitenziaria non gli aveva erogato un’adeguata terapia riabilitativa.
- In data 8 aprile 2022 un fisiatra prescrisse al ricorrente un programma di riabilitazione quotidiana di 120 giorni, che poteva essere prorogato.
- In data 11 maggio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Cagliari accolse il reclamo del ricorrente e ordinò che gli fosse erogata la terapia indicata nel referto del fisiatra.
- Il ricorrente fu successivamente trasferito in un carcere di Cagliari, dove fu sottoposto a diciannove sedute di fisioterapia tra il giugno e l’agosto
- Fu successivamente trasferito in un carcere di Milano, e infine, in data 13 agosto 2022, nel carcere di Parma. In tale luogo, fu collocato in una cella speciale attrezzata per detenuti paraplegici. Iniziò anche a ricevere assistenza per l’igiene personale e le incombenze quotidiane.
- Nel novembre 2022 il ricorrente fu sottoposto a dieci sedute di fisioterapia nel carcere di Parma.
- In data 21 gennaio 2023 le autorità sanitarie del carcere di Parma riconobbero che “il ricorrente aveva bisogno di fisioterapia continua” e che, poiché il carcere “non possedeva un reparto di riabilitazione” e non disponeva del personale necessario, esso “non poteva erogare programmi di fisioterapia intensivi e continui”.
- In data 20 febbraio 2023 il medico privato di fiducia del ricorrente confermò che egli aveva bisogno di fisioterapia quotidiana.
- In data 25 febbraio 2023 il ricorrente presentò un’istanza al Tribunale di sorveglianza di Bologna al fine di ottenere il differimento della pena per motivi di salute o la sostituzione della sua detenzione con la detenzione domiciliare ai sensi dell’articolo 147 del codice penale e dell’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975. Sostenne che le autorità penitenziarie non erano in grado di erogare la fisioterapia di cui aveva bisogno.
- In data 22 maggio 2023 le autorità sanitarie del carcere di Parma ritennero lo stato di salute del ricorrente compatibile con la detenzione, senza spiegare le modalità di erogazione della fisioterapia.
- In data 8 giugno 2023 il ricorrente chiese che fosse nominato un consulente medico per valutare se il suo stato di salute fosse compatibile con la detenzione, specificamente nel contesto della sua esigenza continua di fisioterapia.
- In data 31 luglio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettò le istanze del ricorrente, senza nominare un consulente medico che valutasse il suo stato di salute. In particolare, il tribunale osservò che il ricorrente era ristretto in una cella speciale attrezzata per detenuti paraplegici e che gli era fornita assistenza per le sue necessità quotidiane. Il Tribunale di sorveglianza aggiunse che il ricorrente era stato sottoposto a dieci sedute di fisioterapia nel novembre 2022, e che erano state programmate ulteriori sedute.
- Il ricorrente presentò ricorso, sostenendo tra l’altro che non gli era stata erogata alcuna ulteriore seduta di fisioterapia dal novembre 2022.
- In data 30 dicembre 2023 il medico privato di fiducia del ricorrente ribadì che egli aveva bisogno di fisioterapia quotidiana.
- In data 8 aprile 2024 la Corte di cassazione rigettò il ricorso.
- Successivamente alla presentazione del presente ricorso, in data 10 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettò un’altra istanza finalizzata al differimento della pena del ricorrente o alla sostituzione della sua detenzione in carcere con la detenzione domiciliare.
- In data 5 febbraio 2025 il fisiatra del carcere prescrisse al ricorrente un programma di riabilitazione che prevedeva l’uso di uno stabilizzatore per statica. Erano raccomandate anche la stimolazione elettrica funzionale e una pedaliera riabilitativa.
- In data 22 aprile 2025 il medico privato di fiducia del ricorrente ribadì che egli doveva ricevere fisioterapia quotidiana e completa.
- Nell’aprile 2025 fu fornito al ricorrente uno stabilizzatore per statica, ed egli iniziò a usarlo nel maggio 2025 sotto la supervisione di un tecnico della riabilitazione.
- Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha lamentato che la prosecuzione della sua detenzione in carcere senza un’adeguata fisioterapia costituiva violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne di cui disponeva ai sensi dell’articolo35 § 1 della Convenzione. In particolare, ha sostenuto che, invece di presentare un'istanza per il differimento della pena per motivi di salute, o per ottenere che la sua detenzione fosse sostituita con la detenzione domiciliare, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere al Magistrato di sorveglianza di Cagliari di fare eseguire il provvedimento datato 11 maggio 2022 (si veda il paragrafo 8 supra). In ordine alla sua detenzione nel carcere di Parma, il Governo ha inoltre sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 35-bis della legge n. 354 del 1975 al Magistrato di sorveglianza di Parma.
- La Corte ribadisce che se sono disponibili più ricorsi potenzialmente efficaci, il ricorrente è tenuto a esperire solo un ricorso di sua scelta (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, § 58, CEDU 2009, e Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, § 177, 25 giugno 2019).
- Nel caso di specie, il ricorrente aveva esperito nel 2022 il reclamo previsto dall’articolo35-bis della legge354 del 1975 e aveva ottenuto un provvedimento favorevole, che era rimasto tuttavia per la maggior parte non eseguito (si veda il paragrafo 8 supra). Inoltre, il ricorrente aveva esperito il ricorso previsto dall’articolo 147 del codice penale e dall’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 (si veda il paragrafo 14 supra), e la Corte ha già riconosciuto l'efficacia di tale ricorso al fine di contestare l’adeguatezza delle cure mediche erogate in carcere (si veda Provenzano c. Italia, n. 55080/13, §§ 103-06, 25 ottobre 2018).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorrente non fosse tenuto a esperire ulteriori ricorsi e respinge pertanto le eccezioni del Governo.
- La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
- I principi generali concernenti l’obbligo di proteggere la salute e il benessere dei detenuti, in particolare mediante l’erogazione delle cure mediche necessarie, sono stati sintetizzati nella sentenza Rooman c. Belgio ([GC], n. 18052/11, §§ 144-48, 31 gennaio 2019).
- Il ricorrente ha sostenuto che in carcere non poteva essere curato adeguatamente e ha lamentato, in particolare, che le autorità non gli avevano erogato la fisioterapia.
- Il Governo ha sostenuto che il ricorrente era detenuto in una cella speciale attrezzata per detenuti paraplegici, che gli era fornita assistenza per le sue necessità quotidiane, e che era stato sottoposto a numerose visite specialistiche. In ordine alla fisioterapia richiesta, il Governo ha affermato che erano state erogate diverse sedute e che, contrariamente alle affermazioni del suo medico privato di fiducia, l’unico intervento fisioterapeutico possibile era la fisioterapia ambulatoriale, in conseguenza della condizione clinica cronica del ricorrente.
- La Corte osserva che i referti medici e i provvedimenti giudiziari indicavano che il ricorrente aveva bisogno di ricevere regolare fisioterapia, tanto che nel 2009 e nel 2011 era stata ritenuta necessaria la detenzione domiciliare (si vedano i paragrafi 3 e 4 supra). La necessità di costante fisioterapia era stata ribadita nel referto di un fisiatra datato 8 aprile 2022, nonché nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari datato 11 maggio 2022 (si vedano i paragrafi 7 e 8 supra).
- Nonostante tali indicazioni, risulta che il ricorrente sia stato sottoposto solo a diciannove sedute di fisioterapia tra il giugno e l’agosto 2022 e a dieci ulteriori sedute nel novembre 2022 (si vedano i paragrafi 9 e 11 supra).
- In data 21 gennaio 2023 le autorità sanitarie del carcere di Parma avevano riconosciuto che “il ricorrente aveva bisogno di fisioterapia continua” (si veda il paragrafo12 supra). Tale necessità fu successivamente ribadita dal medico privato di fiducia del ricorrente in data 20 febbraio 2023, 30 dicembre 2023 e 22 aprile 2025 (si vedano i paragrafi 13, 19 e 23 supra).
- Nonostante tali indicazioni, non fu erogata alcuna ulteriore seduta di fisioterapia dopo il novembre 2022, comprese le visite ambulatoriali menzionate dal Governo nelle sue osservazioni (si veda il paragrafo33 supra). Nell’aprile 2025 fu fornito solo uno stabilizzatore per statica (si veda il paragrafo 24 supra).
- La Corte osserva anche che il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva ritenuto lo stato di salute del ricorrente compatibile con la detenzione, senza nominare un consulente medico, sulla base di un referto delle autorità sanitarie del carcere datato 22 maggio 2023 (si vedano i paragrafi 15 e 17 supra). Tuttavia, tale referto non spiegava le modalità di erogazione della fisioterapia, nonostante un referto risalente a solo quattro mesi prima avesse riconosciuto che “il ricorrente aveva bisogno di fisioterapia continua” e che il carcere “non poteva erogare programmi di fisioterapia intensivi e continui” a causa dell’assenza di un reparto di riabilitazione e di personale (si veda il paragrafo12 supra).
- Nel suo ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna, il ricorrente sottolineò tali incongruenze e la mancata effettiva erogazione di fisioterapia dopo il novembre 2022. Tuttavia, la Corte di cassazione confermò l’appropriatezza della fisioterapia senza affrontare specificamente le questioni sollevate dal ricorrente (si veda il paragrafo20 supra).
- La Corte ritiene che tali considerazioni siano sufficienti per concludere che il ricorrente non abbia ricevuto cure mediche adeguate mentre era in carcere. Ritiene pertanto che il trattamento al quale è stato conseguentemente sottoposto il ricorrente abbia ecceduto l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e abbia costituito un “trattamento inumano e degradante” ai sensi dell'articolo3 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente non ha presentato una domanda di equa soddisfazione. Conseguentemente, la Corte ritiene che non sia necessario accordargli alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'
- Dichiara ricevibile il ricorso;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 21 maggio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto