Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 marzo 2026 - (Ricorso n. 32961/18 e 32984/18 ) - Causa Edilsud 2014 s.r.l. semplificata e Ferreri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELl’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA EDILSUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E FERRERI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18 )
SENTENZA
STRASBURGO
5 marzo 2026
La presente sentenza è definitiva, ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visti i ricorsi (nn. 32961/18 e 32984/18) presentati contro la Repubblica italiana con i quali i ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle date ivi indicate;
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia, le doglianze relative all’articolo 8 della Convenzione, considerato singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 13 della Convenzione, e all’articolo 6 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso n. 32961/18 irricevibile per il resto;
viste le osservazioni delle parti;
vista la decisione di respingere l’obiezione del Governo all’esame dei ricorsi da parte di un Comitato;
dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- La causa riguarda l’accesso e l’ispezione dei locali commerciali della società ricorrente, la cui sede legale era situata nell’abitazione del suo rappresentante legale e unico proprietario, che è il secondo ricorrente.
- L’autorizzazione all’esecuzione dell’ispezione fu rilasciata dalla Procura presso il Tribunale di Foggia in data gennaio 2018, su richiesta del capo locale della Guardia di Finanza. Essa precisava che il fine del provvedimento era quello di valutare la regolarità fiscale della società ed di consentire eventualmente il perseguimento di reati tributari.
- In data 2 febbraio 2018, degli agenti entrarono nella sede legale della società, situata nell’abitazione del secondo ricorrente. Il secondo ricorrente produsse spontaneamente alcuni dei documenti richiesti, osservando che altri erano detenuti da un movimento autonomo di base del quale egli faceva parte. Gli agenti perquisirono l’intera abitazione, tra cui le camere da letto e i bagni, e due automobili. La perquisizione domiciliare non produsse alcun risultato, mentre in una delle automobili furono rinvenuti alcuni documenti riguardanti un cliente della società ricorrente.
- I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 8, considerato singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 13 della Convenzione, l’eccessiva ampiezza della discrezionalità conferita alle autorità interne dalla legislazione nazionale e la mancanza di sufficienti garanzie procedurali in grado di proteggerli da abusi o arbitrarietà, e in particolare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate. Hanno inoltre lamentato, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, la mancanza di un controllo giurisdizionale ex post della misura contestata.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI
- Il quadro giuridico e la prassi pertinenti in materia di accesso e ispezione di locali commerciali a fini di accertamenti fiscali sono stati sintetizzati nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (nn. 36617/18 e altri 12, §§ 37-67, 6 febbraio 2025).
- In particolare, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, come interpretato nella pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione, sebbene per accedere a locali commerciali adibiti anche ad abitazione sia necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, tale autorizzazione non deve essere motivata, essendo considerata un “mero adempimento procedimentale”. Al contrario, la motivazione è necessaria quando il procuratore della Repubblica autorizza il provvedimento in questione in relazione ad abitazioni di privati che non siano al tempo stesso locali commerciali(ibid., §§ 42 e 60, e i rinvii alla giurisprudenza interna ivi contenuti).
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
- La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, ritiene che entrambe le summenzionate doglianze (si veda il paragrafo 4 supra) debbano essere esaminate esclusivamente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018).
A. Sulla ricevibilità
- Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne, in quanto non avevano impugnato le misure in questione dinanzi ai tribunali tributari o civili. La Corte ha già chiarito nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (citata sopra, §§ 137-38) che il quadro giuridico interno non prevede sufficienti garanzie procedurali, in particolare nella misura in cui le misure contestate non sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale ex post della loro legalità, necessità e proporzionalità. Alla luce di quanto sopra, l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere respinta.
- La Corte rileva inoltre che le doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.
B. Sul merito
- I principi generali in materia di accesso, ispezioni e perquisizioni, nonché copia e sequestro di documenti nei locali di persone giuridiche a fini di accertamenti fiscali sono stati sintetizzati dalla Corte nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (sopra citata, §§ 95-141).
- Il caso in esame si differenzia dalla causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (sopra citata) in quanto la sede legale della società ricorrente era allo stesso tempo l’abitazione del suo rappresentante legale, che è anche il secondo ricorrente.
- Riguardo alle circostanze e alle condizioni in cui le autorità interne hanno attuato il provvedimento contestato, la Corte rileva innanzitutto che, sebbene nel caso di specie esso fosse stato autorizzato da un pubblico ministero in ragione della funzione cumulativa dei locali che erano sia dei locali commerciali che una residenza privata, ai sensi dell’articolo 52 § 1 del decreto n. 633 del 1972 non sono richieste condizioni specifiche per l’emissione di tale autorizzazione, che non deve essere motivata ed è pertanto considerata un mero adempimento procedimentale (si veda il paragrafo 6 supra). Tale autorizzazione è, sotto questo aspetto, paragonabile a quella emessa dal capo della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, già ritenuta inadeguata dalla Corte nella causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (sopra citata, §§ 109-15). Infatti, la normativa interna impone una motivazione solo quando il procuratore della Repubblica autorizza il provvedimento in questione in relazione alle residenze di privati che non sono al medesimo tempo locali commerciali (si veda il paragrafo 6 supra).
- Riguardo all’oggetto e alla portata della misura contestata, la Corte osserva che, ai sensi del diritto interno applicabile, l’autorizzazione rilasciata dal procuratore della Repubblica comprendeva sia la sede legale della società ricorrente che la residenza privata del secondo ricorrente, in quanto si trovavano nei medesimi locali e consentiva l’accesso a tutti i documenti e le prove riguardanti l’adempimento generale degli obblighi fiscali, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni.
- 15. Come già concluso sopra (si veda il paragrafo 9 ), i reclami ex post ai tribunali tributari o ai tribunali civili non possono essere considerati rimedi effettivi per i motivi esposti nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (sopra citata, §§ 128-29 in relazione ai tribunali tributari e §§ 133-34 in relazione ai tribunali civili) e non costituiscono pertanto vie di ricorso che devono essere esaurite. Il Governo non ha indicato alcuna nuova legge o decisione nazionali che mettano in discussione tali conclusioni.
- Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la Corte ritiene che, date le circostanze, non si possa affermare che l’ingerenza in questione fosse “prevista dalla legge”, come richiesto dall’articolo 8 § 2 della Convenzione.
- Vi è pertanto stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in relazione a entrambi i ricorrenti.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di accordare una somma determinata in via equitativa in relazione al danno non patrimoniale che essi avevano subito a causa della violazione.
- Il Governo ha sostenuto che la richiesta era priva di fondamento.
- La Corte riconosce che i ricorrenti hanno subito un danno non patrimoniale che la sola constatazione della violazione non sarebbe sufficiente a risarcire. Deliberando in via equitativa e tenendo conto delle circostanze del caso, nonché dello stretto legame tra i ricorrenti (si veda il paragrafo 1 supra; si raffronti Kin-Stib e Majkić c.Serbia, n. 12312/05, § 95, 20 aprile 2010), la Corte accorda loro congiuntamente 7.600 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.
- I ricorrenti non hanno presentato alcuna domanda relativa alle spese. Conseguentemente, la Corte non accorda alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara ricevibili i ricorsi;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, congiuntamente, la somma di EUR 7.600 (settemilaseicento euro), oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
- che a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 5 marzo 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
APPENDICE
Elenco delle cause:
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N. |
Numero del ricorso Data di deposito |
Nome del ricorrente |
Nome del rappresentante |
|
1. |
32961/18 07/03/2018 |
EDILSUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA 2014 Italiana |
Cristiano STASI |
|
2. |
32984/18 07/03/2018 |
Bartolomeo FERRERI San Ferdinando di Puglia Italiana |
Federica CAROPRESE |