Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 marzo 2009 - Ricorso n. 16201/07 - Hamraoui c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall’esperto linguistico Ombretta Palumbo

Abstract
L’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.
Fatto. In tutte le cause in titolo i ricorrenti, di nazionalità tunisina, erano stati colpiti da provvedimenti di espulsione basati sulla loro pretesa appartenenza ad organizzazioni di stampo terroristico.
Dopo aver esaurito le vie di ricorso interne, i ricorrenti adivano la Corte europea dei diritti dell’uomo chiedendo preliminarmente, ex art. 39 Regolamento CEDU, la sospensione degli effetti dei rispettivi provvedimenti di espulsione e lamentando che l’eventuale messa in esecuzione da parte dell’Italia dei suddetti provvedimenti li avrebbe esposti al rischio di essere sottoposti, una volta giunti nel paese di destinazione (la Tunisia), a trattamenti inumani e degradanti contrari all’art. 3 CEDU.
Alcuni ricorrenti invocavano altresì gli articoli 2 (diritto alla vita), 6 (diritto ad un processo equo) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. In particolare nei ricorsi Abdelhed e Soltana, i ricorrenti lamentavano anche la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 7, affermando che la misura dell’espulsione era stata adottata in violazione delle garanzie procedurali prescritte in caso di espulsioni di stranieri.
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo, le autorità italiane ricevevano rassicurazioni da parte delle corrispondenti autorità tunisine circa le garanzie inerenti al rispetto della dignità, dell’equo processo, del diritto di ricevere visite nonché del diritto di beneficiare di cure mediche.
Nelle more del procedimento, la Corte, in accoglimento delle istanze dei ricorrenti, ha richiesto al Governo italiano di sospendere la procedura di espulsione fino a nuovo ordine, nell’interesse delle parti e del buon esito del procedimento pendente davanti ad essa.
Diritto. Le sentenze in titolo seguono il filone giurisprudenziale in materia di espulsione di stranieri, inaugurato dalla Corte EDU con la sentenza della Grande Camera pronunciata nella causa Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 .
La Corte, richiamando le considerazioni esposte nel caso Saadi, ha affermato che il recepimento da parte di uno Stato di trattati internazionali volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali non è di per sé sufficiente ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di torture quando, come nei casi de quibus, fonti affidabili confermino l’esistenza di pratiche delle autorità - o da queste tollerate - contrarie ai principi della Convenzione.
Relativamente alle rassicurazioni a tal fine offerte dallo Stato di destinazione, la Corte ha precisato che è suo compito accertare se le stesse rappresentino, nella loro applicazione concreta, una sufficiente garanzia per i ricorrenti contro il rischio di subire trattamenti vietati dalla Convenzione. Il peso da attribuire alle suddette rassicurazioni varia a seconda delle circostanze che si presentano all’epoca considerata.
A tal riguardo, la Corte richiamando il principio affermato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa con la risoluzione n. 1433 del 2005, ha affermato che le rassicurazioni diplomatiche non rappresentano un sufficiente strumento di garanzia quando l’assenza di pericolo di subire torture non è dalle stesse fermamente escluso.
Per ritenere reali e comprovati, nelle fattispecie sottoposte al suo esame, i rischi connessi all’esposizione dei ricorrenti a trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione, la Corte ha fatto riferimento ai rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch concernenti la Tunisia. In tali rapporti si denunciano ripetute pratiche di violazioni di diritti fondamentali, casi di tortura nei confronti di persone anche solo sospettate di terrorismo, mentre le autorità tunisine non sono solite punire i responsabili dei trattamenti disumani verso i detenuti e sono poco inclini a cooperare con le organizzazioni internazionali che operano in difesa dei diritti umani.
Tanto premesso, la Corte ha quindi constatato che l’eventuale messa in esecuzione da parte dell’Italia dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei ricorrenti verso la Tunisia comporterebbe violazione dell’art. 3 CEDU. Per quanto riguarda le altre norme della Convenzione invocate da alcuni ricorrenti, la Corte non ha ritenuto di affrontarne l’esame.
Infine, nei casi in cui i ricorrenti avevano chiesto il ristoro dei danni morali subiti ex art. 41 della Convenzione, la Corte ha respinto tali richieste di riparazione, considerando la mera constatazione della eventuale violazione dell’art. 3 della Convenzione un’equa soddisfazione.

CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA HAMRAOUI c. ITALIA
(Ricorso n. 16201/07)

SENTENZA
Strasburgo 24 marzo 2009

Tale sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione, e potrà subire delle modifiche formali.

Nella causa Hamraoui c. l’Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunitasi in camera alla presenza di:
Françoise Tulkens, presidentessa,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e di Sally Dollé, cancelliera di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 marzo 2009,
Pronuncia la seguente decisione, approvata in tal data:

PROCEDIMENTO

  1. All'origine della causa vi è un ricorso (n° 16201/07) contro la Repubblica italiana, presentato alla Corte il 2 novembre 2006 da un cittadino tunisino, il sig. Kamel Ben Boundi Hamraoui ("il ricorrente"), ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
  2. Il ricorrente è rappresentato dagli Avv. S. Clementi e B. Manara, del foro di Milano. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, dal suo coagente, F. Crisafulli, nonché dal suo coagente aggiunto, N. Lettieri.
  3. Il ricorrente sostiene che l’esecuzione della decisione di espellerlo in Tunisia violerebbe gli articoli 3 e 2 della Convenzione.
  4. Il 23 ottobre 2007, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha altresì deciso che la sezione si sarebbe pronunciata contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito.

    IN FATTO

    I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE
  5. Il ricorrente è nato nel 1977 ed è residente a Brescia.

    A. La condanna del ricorrente per terrorismo
  6. Il 1 aprile 2003, il ricorrente, sospettato di appartenere ad un'associazione a delinquere legata a gruppi islamici integralisti e di aiuto all'immigrazione clandestina, fu arrestato e posto in custodia cautelare.
  7. Con sentenza del 13 luglio 2005, depositata l’ 11 novembre 2005, il giudice dell'udienza preliminare di Brescia considerò il ricorrente colpevole del primo capo di imputazione e lo condannò ad una pena di tre anni e quattro mesi di detenzione. Nella sentenza si precisava che, una volta scontata la pena, il ricorrente sarebbe stato espulso dal territorio italiano. Ai sensi dell'articolo 235 del codice penale, infatti, quando uno straniero è condannato ad una pena superiore ai due anni di detenzione, il giudice ne ordina l’espulsione.
  8. La condanna fu confermata in appello con sentenza della corte d’assise d’appello di Brescia del 16 giugno 2006.
  9. Nel frattempo, il 16 novembre 2005, il giudice delle indagini preliminari, accogliendo un’istanza del ricorrente, gli concesse gli arresti domiciliari presso un centro religioso.
  10. Il 16 ottobre 2006, il ricorrente presentò appello in Cassazione. In data imprecisata, la Corte di cassazione confermò la sentenza della corte di appello. Il testo di questa sentenza non è stato presentato alla Corte.
  11. Il 15 marzo 2007, il ricorrente chiese che gli venisse concesso lo status di rifugiato. In data imprecisata, tale domanda fu respinta dalla competente Commissione per i rifugiati.
  12. Il ricorrente teme di poter essere espulso in qualsiasi momento in esecuzione dell'ordine contenuto nella sentenza del GUP di Brescia del 13 luglio 2005, e confermato dalla corte d’assise d’appello di Brescia.
  13. Su richiesta del ricorrente, il 17 aprile 2007 la presidentessa della seconda sezione ha deciso di indicare al governo italiano, in applicazione del succitato articolo 39, che era auspicabile, nell'interesse delle parti e del buon svolgimento del procedimento dinnanzi alla Corte, di non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. La presidentessa ha richiamato l'attenzione del Governo sul fatto che, quando un Stato contraente non si conforma ad un provvedimento indicato ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinamento, ciò può provocare una violazione dell'articolo 34 della Convenzione (v. Mamatkoulov ed Askarov c. Turchia [GC], n° 46827/99 e 46951/99, §§ 128-129 e punto 5 del dispositivo, CEDH 2005-I).

    B. Le assicurazioni diplomatiche ottenute dalle autorità italiane
  14. Il 29 agosto 2008, l'ambasciata italiana a Tunisi inviò al ministero tunisino degli Affari esteri la seguente nota verbale (n° 3124):
    «L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al ministero degli Affari Esteri e fa riferimento alle proprie note verbali N° 2738 del 21 luglio e n° 2911 dello scorso 6 agosto ed alla visita in Tunisia della delegazione tecnica dei rappresentanti dei ministeri italiani degli Interni e della Giustizia, svoltasi il 24  luglio scorso, concernenti l'esame delle procedure da seguire in merito ai ricorsi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, presentati da cittadini tunisini, nei cui confronti sono stati emessi o potrebbero essere emessi decreti di espulsione.
    L’Ambasciata d’Italia ringrazia il ministero degli Affari Esteri per la nota verbale DGAC n° 011998 del 26 agosto scorso e, per il suo tramite, il ministero della Giustizia e dei diritti dell’uomo per la concreta collaborazione mostrata per il caso del signor Essid Sami Ben Khemais.
    Conformemente a quanto convenuto nella riunione del 24 luglio, le autorità italiane si pregiano di sottoporre per via diplomatica la loro richiesta di elementi supplementari specifici che risultano necessari nel contenzioso pendente innanzi alla Corte di Strasburgo tra l’Italia e i cittadini tunisini qui di seguito citati (…) (…)
    A tale scopo, l’Ambasciata d'Italia si pregia domandare al ministero degli Affari Esteri di voler adire le autorità tunisine competenti affinché esse possano fornire per via diplomatica le seguenti assicurazioni specifiche su ciascuno di questi ricorrenti in relazione ai seguenti argomenti:
    - che la persona le cui generalità verranno specificate, in caso di espulsione verso la Tunisia non sia sottoposta né a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti;
    - che essa possa essere giudicata da un tribunale indipendente ed imparziale, secondo procedure che, nel complesso, siano conformi ai principi di un processo equo e pubblico;
    - che durante la sua detenzione, possa ricevere le visite dei suoi avvocati, compreso quello italiano che la rappresenta nel giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo, dei suoi familiari e di un medico.
    Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle osservazioni del governo italiano a Strasburgo per i suddetti casi è fissata per il prossimo 19 settembre, l’Ambasciata d'Italia sarebbe grata al ministero degli Affari Esteri se volesse farle pervenire al più presto gli elementi richiesti e fondamentali per la strategia difensiva del governo italiano e suggerisce che l'avvocato Costantini, Primo segretario dell'ambasciata, possa recarsi al ministero della Giustizia e dei diritti umani per fornire tutti i chiarimenti ritenuti utili.
    L’Ambasciata d’Italia sarebbe inoltre grata al ministero degli Affari Esteri se volesse verificare se le autorità tunisine competenti ritengano opportuno che il governo tunisino partecipi, per i succitati ricorsi, alle procedure innanzi alla Corte di Strasburgo, in quanto parte terza, e ciò conformemente agli articoli 36 della Convenzione, 44 del regolamento della Corte [ed] A1 paragrafo 2 dell’allegato al regolamento.
    L'ambasciata d'Italia ringrazia anticipatamente il ministero degli Affari Esteri per l’attenzione che vorrà riservare alla presente nota e coglie l’occasione per rinnovarle i sensi della sua alta considerazione.»
  15. Il 5 novembre 2008, le autorità tunisine fecero pervenire la loro risposta, firmata dall’avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari. Nelle sue parti pertinenti questa risposta è così formulata :
    «Nella sua nota verbale del 29 agosto 2008, come completata dalla sua nota verbale del 4 settembre 2008, l’ambasciata d’Italia a Tunisi ha richiesto, alle autorità tunisine, le assicurazioni qui di seguito riportate, riguardanti i cittadini tunisini HAMRAOUI [ed altri] qualora essi dovessero essere espulsi verso la Tunisia.
    III. C Per quanto riguarda i succitati HAMRAOUI (…), è opportuno, prima di tutto, precisare che nei loro confronti è stata emessa una sentenza contumaciale per reati terroristici.
    Se gli interessati [saranno] espulsi verso la Tunisia, non appena giunti in Tunisia verranno portati innanzi ad un giudice. Potranno quindi esercitare il loro diritto all’opposizione; naturalmente, ai sensi dell’articolo 182 del codice di procedura penale, l’ammissibilità formale dell’opposizione produce l’annullamento delle sentenze impugnate e permette agli interessati di essere giudicati nuovamente e di presentare i mezzi difensivi che riterranno utili.
    Al momento della loro comparizione innanzi al giudice, gli interessati beneficeranno obbligatoriamente dell'assistenza di avvocati di fiducia. Se dovesse risultare che essi sono privi di mezzi, si nomineranno degli avvocati d’ufficio e le spese saranno poste a carico dello Stato. In seguito il giudice disporrà la liberazione degli imputati oppure il loro arresto. Essi fruiranno, durante tutto il processo, delle seguenti garanzie:

    1. La garanzia del rispetto della dignità degli interessati:
    Il rispetto della dignità degli interessati è garantito e trae origine dal principio del rispetto della dignità della persona, in qualunque stato si trovi, principio fondamentale riconosciuto dal diritto tunisino e garantito a tutte le persone e più particolarmente ai detenuti il cui status è minuziosamente disciplinato.
    In proposito, giova ricordare che l'articolo 13, comma 2, della Costituzione tunisina dispone che «ogni individuo che abbia perduto la sua libertà è trattato umanamente, nel rispetto della sua dignità».
    La Tunisia ha peraltro ratificato senza alcuna riserva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Essa ha così riconosciuto la competenza del comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto dei cittadini sottoposti alla sua giurisdizione che sostengono di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione (ratificata dalla legge 88-79 dell'11 luglio 1988. Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina n° 48 del 12-15 luglio 1988, pagina 1035).
    Le disposizioni di detta Convenzione sono state trasposte nel diritto interno, in quanto l'articolo 101 bis del codice penale definisce la tortura come «un atto con il quale, sono intenzionalmente inflitti ad una persona un dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, al fine di ottenere dalla medesima o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o far pressioni su lei o di intimidire o far pressioni su una terza persona, o quando il dolore o le sofferenze acute sono inflitte per qualsiasi altro motivo basato su qualunque forma di discriminazione.»
    Il legislatore ha previsto pene severe per questo genere di violazioni, ed il succitato articolo 101 bis dispone che « il funzionario o un suo pari che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sottopone una persona a tortura è punito con otto anni di reclusione.»
    Occorre segnalare che, secondo l'articolo 12 della Costituzione, la misura del fermo di polizia è soggetta al controllo giudiziario e che la detenzione cautelare può essere disposta soltanto con provvedimento giudiziario. È vietato sottoporre una persona a detenzione arbitraria. La procedura di fermo prevede parecchie garanzie che tendono ad assicurare il rispetto dell'integrità fisica e morale del detenuto fra cui in particolare:
    - Il diritto della persona sottoposta a fermo di informare, al momento del suo arresto, i membri della sua famiglia.
    - Il diritto di chiedere, durante il fermo di polizia o allo scadere del suo termine, di essere sottoposto a visita medica. Questo diritto può essere eventualmente esercitato dai membri della famiglia.
    - La durata della detenzione cautelare è regolamentata, e la sua proroga è eccezionale e deve essere motivata dal giudice.
    Occorre anche notare che [la] legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria all’articolo primo sancisce che l’obiettivo della medesima legge è la disciplina delle «condizioni detentive nelle carceri al fine di assicurare l'integrità fisica e morale del detenuto, di prepararlo alla vita in libertà e di aiutarlo nel suo reinserimento.»
    Questa norma legislativa è rafforzata dall'attuazione di un sistema di controllo destinato ad assicurare l’effettivo rispetto della dignità dei detenuti. Si tratta di parecchi tipi di controlli eseguiti da diversi organi e istituzioni:
    - Vi è dapprima un controllo giudiziario garantito dal giudice dell'esecuzione delle pene che, secondo la formulazione dell'articolo 342-3 del codice di procedura penale tunisino, è tenuto [a] visitare l'istituto penitenziario sito nel distretto di sua competenza, per conoscere le condizioni dei detenuti. Nella pratica, queste visite sono effettuate mediamente due volte a settimana.
    - Vi è poi il controllo effettuato dal comitato superiore dei diritti umani e delle libertà fondamentali: il presidente di questo istituto nazionale indipendente può effettuare visite improvvise negli istituti penitenziari per informarsi sullo stato delle condizioni dei detenuti.
    Vi è anche il controllo amministrativo interno effettuato dai servizi dell'ispettorato generale del ministero della Giustizia e dei diritti dell'uomo e dall'ispettorato generale che dipende dalla direzione generale delle carceri e della rieducazione. È da notare in questo quadro che l'amministrazione penitenziaria fa parte del ministero della Giustizia e che gli ispettori del suddetto ministero sono magistrati di carriera, il che costituisce una garanzia supplementare ai fini di un controllo rigoroso delle condizioni detentive.
    Occorre infine segnalare che dal 2005 il comitato internazionale della Croce Rossa è abilitato ad effettuare visite nei luoghi di detenzione, nelle prigioni e nei locali della polizia abilitati ad accogliere i detenuti in stato di fermo. Al termine di queste visite sono redatti dei rapporti dettagliati e vengono organizzati incontri con i servizi interessati per mettere in atto le raccomandazioni formulate dal comitato sullo stato dei detenuti.
    Le autorità tunisine ricordano che esse non esitano ad indagare su tutte le accuse di tortura ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi per credere che siano stati commessi maltrattamenti. Si citano due esempi:
    - il primo riguarda tre agenti dell'amministrazione penitenziaria indagati per aver maltrattato un detenuto; le indagini avviate in proposito hanno portato alla condanna dei tre agenti carcerari ad una pena di quattro anni di reclusione ciascuno (sentenza della corte d'appello di Tunisi emessa il 25 gennaio 2002).
    - Il secondo esempio riguarda un agente di polizia che è stato condannato a 15 anni di reclusione per lesioni volontarie che hanno preterintenzionalmente provocato la morte (sentenza emessa dalla corte d'appello di Tunisi il 2 aprile 2002).
    Questi due esempi dimostrano come le autorità tunisine non tollerino alcun maltrattamento e non esitino ad intraprendere le azioni necessarie contro i pubblici ufficiali ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi per ritenere che [siano] stati commessi atti di tale natura.
    I pochi casi di condanna per maltrattamenti sono stati segnalati nel rapporto presentato dalla Tunisia al Consiglio dei diritti dell'uomo ed al Comitato dei diritti dell'uomo, indicando così la volontà politica dello Stato nel perseguire e reprimere qualsiasi tortura o maltrattamento, e questo permette di respingere qualsiasi accusa di violazione sistematica dei diritti dell'uomo.
    In conclusione, è evidente che:
    - Se HAMRAOUI [e le altre persone in questione] saranno espulse verso la Tunisia, compariranno davanti ad un giudice e beneficeranno dell'assistenza di un avvocato.
    - Le persone interessate potranno esercitare il loro diritto di opposizione avverso le sentenze emesse nei loro confronti. Se l'opposizione risulterà ammissibile, gli effetti delle sentenze saranno annullati e le cause saranno nuovamente giudicate.
    - La competente autorità giudiziaria deciderà sulla scarcerazione o sull’arresto delle persone interessate.
    - Ad ogni modo, le persone interessate beneficeranno di tutte le garanzie offerte dalla legislazione tunisina in modo da conferire loro tutta la protezione necessaria contro qualsiasi forma di abuso.

    2. La garanzia di un processo equo per le persone interessate:
    Se [saranno] espulsi in Tunisia, gli interessati beneficeranno di procedimenti, azioni penali, istruzioni e giudizi con tutte le garanzie necessarie per un processo equo, ed in particolare:
    - Il rispetto del principio di separazione tra le autorità dell'accusa, dell'istruzione e del giudizio.
    - L'istruzione in materia di reati è obbligatoria, ed obbedisce al principio del doppio grado di giurisdizione (giudice istruttore e sezione istruttoria).
    - Le udienze sono pubbliche e rispettano il principio del contraddittorio.
    - Ogni persona sospettata di un reato ha diritto all'assistenza di uno o più avvocati. Se necessario le viene assegnato un avvocato di ufficio e le spese sono poste a carico dello Stato. L'assistenza dell'avvocato prosegue per tutte le tappe del procedimento: istruzione preparatoria e fase di giudizio.
    - L'esame dei reati è di competenza delle corti penali che sono formate da cinque magistrati: questa formazione allargata rafforza le garanzie dell'imputato.
    - Il principio del doppio grado di giurisdizione in materia criminale è sancito dal diritto tunisino. Il diritto di proporre appello avverso le sentenze di condanna è quindi un diritto fondamentale per l'imputato.
    - La condanna può essere emessa soltanto sulla base di fondate prove che siano state oggetto di dibattimento in contraddittorio innanzi alla competente autorità giudiziaria. Anche la confessione dell'imputato non è considerata prova determinante. Questa posizione è stata confermata dalla sentenza della Corte di cassazione tunisina n° 12150 del 26 gennaio 2005, con la quale la Corte ha affermato che la confessione estorta con violenza è nulla ed è considerata come non resa e questo ai sensi dell'articolo 152 del codice di procedura penale che dispone che: «la confessione, come qualsiasi elemento di prova, è lasciata alla libera valutazione dei giudici». Il giudice deve quindi valutare tutte le prove che gli sono presentare al fine di decidere la forza probante da conferire a tali prove secondo la sua intima convinzione.

    3. La Tutela del diritto di ricevere visite:
    Se è la competente autorità giudiziaria a decidere l'arresto delle persone interessate,queste ultime beneficiano dei diritti garantiti ai detenuti di cui alla legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria. Questa legge sancisce il diritto di ogni imputato di ricevere la visita dell'avvocato incaricato della sua difesa, senza la presenza di un agente carcerario, nonché la visita dei familiari. Se si decide di arrestarli, gli interessati godono di questo diritto conformemente alla legislazione vigente e senza alcuna restrizione.
    Per quanto riguarda la richiesta di visita degli interessati da parte degli avvocati che li rappresentano nel procedimento in corso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, le autorità tunisine osservano che tale visita non può essere autorizzata in mancanza di una convenzione o di un quadro legale interno che l'autorizzi.
    La legge sull’ordinamento carcerario, infatti, individua le persone abilitate ad esercitare questo diritto: si tratta soprattutto dei familiari del detenuto e del suo avvocato tunisino.
    La Convenzione di assistenza giudiziaria conclusa tra la Tunisia e l’Italia il 15 novembre 1967 non prevede la possibilità per gli avvocati italiani di visitare i detenuti tunisini. Tuttavia gli interessati potranno, se lo desiderano, incaricare degli avvocati di fiducia tunisini di rendere loro visita e di coordinare, con i loro omologhi italiani, le loro azioni nella preparazione degli elementi difensivi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

    4. La garanzia del diritto di beneficiare di cure mediche:
    La succitata legge relativa all'organizzazione carceraria dispone che ogni detenuto ha diritto a cure e medicinali gratuiti all'interno delle carceri ovvero (se non è possibile nelle carceri) nelle strutture ospedaliere. Inoltre, l'articolo 336 del codice di procedura penale autorizza il giudice dell'esecuzione delle pene a sottoporre il condannato a esame medico.
    Se si decide l'arresto delle persone interessate, esse saranno sottoposte a esame medico non appena entrate nell’istituto penitenziario. Tali persone potranno, peraltro, fruire successivamente di un controllo medico nell'ambito di esami periodici. In conclusione gli interessati fruiranno di un regolare controllo medico come qualsiasi altro detenuto e di conseguenza non occorre autorizzare un altro medico a visitarli.
    Le autorità tunisine reiterano la loro volontà di cooperare pienamente con la parte italiana fornendole tutte le informazioni e i dati utili alla sua difesa nella procedura in corso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo».

    II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
  16. I ricorsi che è possibile presentare avverso un'ordinanza di espulsione in Italia e le norme che disciplinano la riapertura di un procedimento in contumacia in Tunisia sono descritti in Saadi c. Italia ([GC], n° 37201/06, §§ 58-60, 28 febbraio 2008).

    III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI
  17. Nella succitata sentenza Saadi si trova una descrizione dei testi, dei documenti internazionali e delle fonti delle seguenti informazioni: l'accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità firmato dall'Italia e dalla Tunisia e l'accordo di associazione tra la Tunisia, l'unione europea ed i suoi Stati membri, (§§ 61-62); gli articoli 1, 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni unite del 1951 relativi allo statuto dei rifugiati (§ 63); le linee direttive del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (§ 64); i rapporti di Amnesty International relativi alla Tunisia (§§ 65-72) e di Human Rights Watch (§§ 73-79); le attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (§§ 80-81); il rapporto del Dipartimento di stato americano relativo ai diritti dell'uomo in Tunisia (§§ 82-93); le altre fonti di informazione relative al rispetto dei diritti dell'uomo in Tunisia (§ 94).
  18. Successivamente alla sentenza Saadi, Amnesty International ha pubblicato il suo rapporto annuo 2008. Le parti pertinenti della sezione di questo rapporto consacrato alla Tunisia sono citate in Ben Khemais c. Italia, n° 246/07, § 34,... 2009.
  19. Nella sua risoluzione 1433(2005), riguardante la legalità della detenzione di persone da parte degli Stati Uniti a Guantanamo Bay, l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha chiesto al governo americano, tra l’altro, "di non rinviare o trasferire i detenuti basandosi su "assicurazioni diplomatiche" di paesi noti per ricorrere sistematicamente alla tortura e comunque in caso non sia garantita l’assenza di rischi di maltrattamenti."

    IN DIRITTO

    I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA CONVENZIONE
  20. Il ricorrente ritiene che l'esecuzione della sua espulsione l'esporrebbe ad un rischio di trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 della Convenzione, che sono così redatti:
    Articolo 2
    « 1. Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge. Non può essere inflitta la morte ad alcuno, eccetto che in esecuzione di una sentenza capitale, pronunciata da un tribunale nel caso in cui un delitto è punito dalla legge con questa pena.
    2. La morte non è considerata come data in violazione di questo articolo nel caso in cui fosse determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
    a) per difendere ogni persona da una violenza illegittima;
    b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente arrestata;
    c) per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o un’insurrezione »
    Articolo 3
    "Nessuno può essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti. "
  21. Il Governo contesta tale tesi.

    A. Sull'ammissibilità

    1. L'eccezione di mancato-esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo
  22. Il Governo eccepisce innanzitutto il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, sostenendo che il ricorrente non ha sollevato nei suoi mezzi di appello né nel suo ricorso in cassazione nessun motivo di appello in materia di espulsione. Inoltre, non avrebbe adito le giurisdizioni amministrative per ottenere la sospensione dell'esecuzione dell’espulsione.
  23. Il ricorrente sostiene al contrario di essersi opposto all’espulsione nell’appello e nel suo ricorso in cassazione, in cui ha chiesto l'annullamento della condanna pronunciata a suo carico, e dunque della misura che ne derivava.
  24. La Corte osserva innanzitutto che l’espulsione del ricorrente non si fonda su un'ordinanza ministeriale d’espulsione, impugnabile in quanto tale dinnanzi al giudice amministrativo (v. precedente paragrafo 16), ma sul dispositivo della sentenza del GUP di Brescia, confermato dalla corte d’assise d‘appello di Brescia (v. i precedenti paragrafi7 e 8). La Corte osserva che la misura di sicurezza consistente nell’espulsione dal territorio italiano e applicata dalle giurisdizioni nazionali, era, ai sensi dell'articolo 235 del CP, una conseguenza automatica della condanna del ricorrente. Per evitare tale misura di sicurezza, l'interessato avrebbe dovuto sottoporre degli argomenti miranti a convincere i giudici interni che la sua pena doveva essere ridotta a meno di due anni di detenzione. Ora, questi argomenti non riguardavano una violazione dei principi della Convenzione. Peraltro, il Governo non ha prodotto nessuno esempio che dimostri che le affermazioni di rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione nel paese di destinazione potevano portare le giurisdizioni italiane alla non applicazione dell'articolo 235 del CP.
  25. Ne segue che l'eccezione preliminare del Governo non può essere accolta.

    2. Altri motivi di inammissibilità
  26. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Occorre dunque dichiararlo ammissibile.

    B. Sul merito

    1 Argomenti delle parti
    a) Il ricorrente
  27. Il richiedente rinvia alle indagini svolte da Amnesty International e dal Dipartimento di stato degli Stati Uniti dell'America, che dimostrerebbero che in caso di espulsione verso la Tunisia egli sarebbe esposto ad un concreto e serio rischio di violazione dei diritti garantiti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione, e sottolinea che numerosi articoli di stampa denunciano la condizione dei detenuti politici e delle loro famiglie. Il ricorrente afferma che tutti i tunisini accusati in Italia di attività terroristiche hanno subito violenze e torture dopo il loro rimpatrio.
  28. Il ricorrente ritiene che il semplice richiamo dei trattati sottoscritti dalla Tunisia non sia sufficiente di fronte ai gravi rischi seri a cui sarebbe esposto in caso di espulsione.
    b) Il Governo
  29. Il Governo sottolinea che la Tunisia ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di protezione dei diritti dell'uomo, ivi compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il Governo ricorda altresì che nel 1995 la Tunisia ha firmato con l'Unione Europea un accordo di associazione in virtù del quale la questione del rispetto delle libertà fondamentali e dei principi democratici è un elemento di dialogo politico tra i firmatari. Il Governo sottolinea peraltro che le autorità tunisine permettono alla Croce Rossa internazionale di visitare le prigioni.
  30. Secondo il Governo, si può supporre che la Tunisia non si scosterà dagli obblighi che le spettano in virtù dei trattati internazionali.
  31. Il sistema giuridico italiano, inoltre, contemplerebbe delle garanzie per l'individuo - ivi compresa la possibilità di ottenere lo status di rifugiato -che renderebbero "praticamente impossibile una repressione contraria alle esigenze della Convenzione."
  32. Il Governo sostiene comunque che le affermazioni relative ad un pericolo di morte o al rischio di essere esposto a tortura o a trattamenti disumani e degradanti deve essere supportato da adeguati elementi di prova; e che nella fattispecie, il ricorrente non ha né prodotto elementi precisi in proposito né fornito spiegazioni dettagliate, ma si è limitato a descrivere una situazione falsamente generalizzata in Tunisia. Le "fonti internazionali" citate dal ricorrente sarebbero vaghe e non pertinenti, come gli articoli di stampa prodotti dall'interessato.
  33. Il Governo rinvia alle assicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità tunisine, in cui vede il risultato di un dialogo intergovernativo molto fruttuoso. Queste assicurazioni garantirebbero una protezione adeguata del ricorrente contro il rischio di subire, in Tunisia, dei trattamenti vietati dalla Convenzione.
  34. Il Governo sottolinea che le autorità tunisine hanno corredato suddette assicurazioni con una "lunga e rassicurante spiegazione, in fatto ed in diritto, delle ragioni per cui bisogna credere loro", e ritiene che la loro buona fede non dovrebbe essere messa in dubbio. Aggiunge che si è potuto verificare l’effettivo rispetto di queste assicurazioni all'epoca dei controlli del Comitato superiore dei diritti dell'uomo e della Croce Rossa, così come delle visite degli avvocati e dei familiari del ricorrente.
  35. Secondo il Governo, l'impossibilità per il rappresentante del ricorrente dinnanzi alla Corte di visitare il suo cliente se incarcerato in Tunisia si spiega col fatto che questo Stato non ha aderito alla Convenzione. Sarebbe dunque ragionevole non permettere le visite di avvocati esteri che operano fuori dall’ambito nazionale ed internazionale in cui si iscrive la Tunisia. In proposito, il Governo osserva che l'interessato potrà, se lo desidera, dare mandato agli avvocati tunisini di sua scelta affinché procedano, in collaborazione con i colleghi italiani, alla preparazione della sua difesa dinnanzi alla Corte.
  36. Secondo il Governo, le assicurazioni date dalla Tunisia sono rassicuranti per ciò che riguarda la sicurezza ed il benessere del ricorrente così come il rispetto del suo diritto ad un processo equo. Nel sottolineare che nella succitata causa Saadi, la stessa Corte ha chiesto se tali assicurazioni erano state sollecitate ed ottenute, il Governo ritiene che, senza che sia necessario rimetterli in discussione, i principi affermati dalla Grande Camera devono essere adattati alle particolari circostanze di fatto della fattispecie.

    2. Valutazione della Corte
  37. I principi generali relativi alla responsabilità degli Stati contraenti in caso di espulsione, agli elementi da considerare per valutare il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione ed al concetto di "tortura" e di "trattamenti disumani e degradanti" si trovano nella sentenza Saadi (succitata, §§ 124-136) in cui la Corte ha altresì ribadito l'impossibilità di valutare il rischio di maltrattamenti ed i motivi invocati per l’espulsione al fine determinare se vi sia la responsabilità di uno Stato nell’ambito dell'articolo 3 (§§ 137-141).
  38. La Corte ricorda le conclusioni a cui è giunta nella succitata causa Saadi (§§ 143-146):
    - i testi internazionali pertinenti testimoniano numerosi casi regolari di tortura e di maltrattamenti inflitti in Tunisia a persone sospettate o riconosciute colpevoli di terrorismo;
    - questi testi descrivono una situazione preoccupante;
    - le visite del Comitato internazionale della Croce Rossa nei luoghi di detenzione tunisina non eliminano il rischio che qualcuno sia sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione.
  39. Nella fattispecie, la Corte non vede alcun motivo per tornare su queste conclusioni, che si trovano del resto confermate dal rapporto 2008 di Amnesty International relativo alla Tunisia (v. il precedente paragrafo 17). Inoltre, osserva che in Italia il ricorrente è stato accusato e condannato per terrorismo (v. precedenti paragrafi 6 e 8) e che dalle informazioni fornite dalle autorità tunisine, risulta che il ricorrente è stato condannato in Tunisia per appartenenza, in tempo di pace, ad un’organizzazione terrorista (v. il precedente paragrafo 14).
  40. In queste condizioni, la Corte ritiene che nella fattispecie fatti seri ed accertati portino alla conclusione che esiste un rischio reale per il ricorrente di subire dei trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione se venisse espulso in Tunisia (v., mutatis mutandis, Saadi, succitata, § 146). Resta da verificare se le garanzie diplomatiche fornite dalle autorità tunisine siano sufficienti ad allontanare questo rischio.
  41. A tal proposito, la Corte ricorda anzitutto che l'esistenza di testi interni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non bastano, di per sé, a garantire una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando, come nella fattispecie, fondi affidabili attestano pratiche messe in atto da parte delle autorità - o da queste tollerate – palesemente contrarie ai principi della Convenzione (Saadi, succitata, § 147 in fine). Secondariamente, spetta alla Corte esaminare se le assicurazioni date dallo stato di destinazione costituiscano, nella loro effettiva applicazione, una garanzia sufficiente per quanto attiene alla tutela del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione (Chahal c. Regno Unito, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, § 105, 15 novembre 1996). Il peso da accordare alle assicurazioni che provengono dallo stato di destinazione dipende difatti, in ogni caso, dalle circostanze che prevalgono all'epoca considerata (Saadi, succitata, § 148 in fine).
  42. Nella fattispecie, l'avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari ha garantito che la dignità umana del ricorrente sarebbe stata rispettata in Tunisia, che egli non sarebbe stato sottomesso a tortura, a trattamenti disumani o degradanti o ad una detenzione arbitraria, che avrebbe beneficiato di adeguate cure mediche e che avrebbe potuto ricevere visite dal suo avvocato e dai suoi familiari. Oltre alle leggi tunisine pertinenti ed ai trattati internazionali firmati dalla Tunisia, queste garanzie si basano sui seguenti elementi:
    - sui controlli effettuati dal giudice di esecuzione delle pene, dal comitato superiore dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (istituzione nazionale indipendente) e dai servizi dell'ispezione generale del ministero della Giustizia e dei Diritti dell'uomo;
    - su due casi di condanna per maltrattamenti di agenti dell'amministrazione penitenziaria e di un agente di polizia;
    - sulla giurisprudenza interna, ai sensi della quale una confessione estorta sotto costrizione è nulla e considerata non resa.
  43. La Corte nota, però, che non è accertato che l'avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziali fosse competente per dare queste garanzie in nome dello stato (vedere, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, n° 2440/07, § 73, 23 ottobre 2008.) In più, tenuto conto del fatto che fonti internazionali serie ed affidabili hanno indicato che le accuse di maltrattamenti non erano esaminate dalle competenti autorità tunisine (Saadi, succitata, § 143), il semplice richiamo di due casi di condanna di agenti dello stato per percosse e lesioni su dei detenuti non può bastare ad allontanare il rischio di tali trattamenti né a convincere la Corte dell'esistenza di un sistema efficace di protezione contro la tortura, in mancanza del quale è difficile verificare che le garanzie offerte saranno rispettate. A tal proposito, la Corte ricorda che nel suo rapporto del 2008 relativo alla Tunisia, Amnesty International ha precisato in particolare che, sebbene numerosi detenuti si siano lamentati di essere stati torturati durante la loro custodia cautelare, "le autorità non hanno praticamente mai condotto alcuna inchiesta né preso una qualsiasi misura per far giudicare i presunti torturatori".
  44. Inoltre, nella succitata sentenza Saadi (§ 146), la Corte ha constatato una reticenza delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti dell'uomo, come Human Rights Watch. Nel suo succitato rapporto 2008, Amnesty International ha notato del resto che, sebbene il numero di membri del comitato superiore dei diritti dell'uomo sia stato aumentato, questo “non comprendeva organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti fondamentali." L'impossibilità per il rappresentante del ricorrente dinnanzi alla Corte di rendere visita al suo cliente nel caso fosse incarcerato in Tunisia conferma la difficoltà di accesso dei prigionieri tunisini agli avvocati stranieri indipendenti perfino quando essi sono parte nei procedimenti giudiziari dinnanzi a giurisdizioni internazionali. Gli avvocati stranieri rischiano perciò, una volta che un ricorrente è stato espulso in Tunisia, di trovarsi nell'impossibilità di verificare la sua situazione e di conoscere degli eventuali motivi di appello che il suo cliente potrebbe sollevare relativamente ai trattamenti ai quali viene sottoposto (Ben Khemais, succitata, § 63).
  45. In queste circostanze, la Corte non può sottoscrivere la tesi del Governo secondo cui le garanzie date nella fattispecie costituiscono una tutela efficace contro il rischio effettivo che corre il ricorrente di essere sottomesso a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Soldatenko succitata, §§ 73-74). La Corte ricorda invece il principio affermato dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo cui le garanzie diplomatiche non sono sufficienti quando l’assenza di rischi di maltrattamenti non è accertata con sicurezza (v. il precedente paragrafo 22).
  46. La decisione di espellere l'interessato in Tunisia, se attuata, violerebbe perciò l'articolo 3 della Convenzione.
  47. Questa conclusione esonera la Corte dall’esaminare il problema di sapere se l’esecuzione dell’espulsione violerebbe altresì l’articolo 2 della Convenzione.

    II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  48. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
    "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

    A. Danni
  49. Il ricorrente chiede 50.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento per il danno morale che ritiene di aver subito.
  50. Il Governo si oppone a tale richiesta.
  51. La Corte ritiene che la constatazione che l’espulsione, se fosse eseguita, costituirebbe una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, rappresenti un’equa e sufficiente soddisfazione (Saadi succitata, § 188).

    B. Oneri e spese
  52. Il ricorrente non ha chiesto il rimborso delle spese sostenute a livello interno, ma ha invece chiesto il rimborso delle spese relative al procedimento davanti alla Corte che, secondo una nota del suo avvocato, ammontano a 15 266,13 EUR.
  53. Il Governo ritiene che le spese di procedimento richieste siano palesemente esorbitanti.
  54. Secondo la giurisprudenza accertata della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui sono dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza dell’importo delle stesse (Belziuk c. Polonia, Raccolta 1998 II, § 49, 25 marzo 1998).
  55. La Corte ritiene eccessivo l'importo richiesto per le spese riguardanti il procedimento dinnanzi ad essa e decide di concedere 5 000 EUR per questo motivo.

    C. Interessi moratori
  56. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che, in caso di attuazione della decisione di espellere il ricorrente in Tunisia, vi sarebbe violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
  3. Dichiara che non occorre esaminare altresì se l’attuazione della decisione di espellere il ricorrente in Tunisia violerebbe ugualmente l'articolo 2;
  4. Dichiara che la constatazione di violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per risarcire i danni morali subiti dal ricorrente;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 5.000 EUR (cinquemila euro) per le spese, più ogni importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente su tale somma;
    2. che, a decorrere dallo scadere del suddetto termine suddetto e fino al versamento, tale somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto

Fatto in francese, e poi comunicato per iscritto il 24 marzo 2009 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé                   
Cancelliera

Françoise Tulkens                    
Presidente