Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 febbraio 2026 - (38566/23 e altri 4 ) - Causa Montecuollo e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA MONTECUOLLO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 38566/23 e altri 4 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
26 febbraio 2026
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Montecuollo e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco delle parti ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni adottati in favore dei ricorrenti per prestazioni professionali svolte.
IN DIRITTO
I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
A. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni.
B. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 della Convenzione per quanto riguarda l’accesso al tribunale
- Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti contestano anche il fatto che la normativa applicabile ai consorzi debitori in liquidazione impedisce loro di intentare un qualsiasi procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti.
- La Corte rammenta che, per quanto riguarda i creditori di un ente locale in dissesto finanziario, essa ha dichiarato che l’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione costituiva una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013). Alla luce degli elementi che le sono stati sottoposti dalle parti e della normativa interna in materia, riassunta nelle sentenze Riccio c. Italia, (n. 33599/23, §§ 6-10, 23 gennaio 2025) e Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italia (n. 31429/23, §§ 5-9, 23 gennaio 2025), la Corte ritiene che le circostanze del caso di specie siano equiparabili a quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza De Luca (sopra citata).
- Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda l’accesso al tribunale.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela che vi è stata una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino (sopra citata).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e del diniego di accesso al tribunale (si veda la tabella allegata);
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 febbraio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Artūrs Kučs
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
|
N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Giurisprudenza |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente /nucleo familiare (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
1. |
38566/23 20/10/2023 |
Giacomo MONTECUOLLO 1977 |
Pasquariello Gianpiero Caserta |
Giudice di pace di Sessa Aurunca, R.G. 22/2018, 28/02/2018 Giudice di pace di Sessa Aurunca, R.G. 16/2018, 14/02/2018 Giudice di pace di Sessa Aurunca, R.G. 14/2018, 23/02/2018 Giudice di pace di Sessa Aurunca, R.G. 11/2018, 28/02/2018 Giudice di pace di Sessa Aurunca, R.G. 2/2018, 28/02/2018 |
02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 |
in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 4 giorni in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 4 giorni in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 4 giorni in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 4 giorni in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 4 giorni |
Consorzio Aurunco di Bonifica, pagamento di onorari di avvocato antistatario. |
Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021 |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali; Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – Il ricorrente lamenta l’impossibilità di proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento in ragione della natura pubblica del Consorzio |
12.500 |
250 |
|
2. |
5793/24 15/02/2024 (3 ricorrenti) |
Nucleo familiare Chiara FAZIO 1947 Salvatore FRONTERA 1975 Mariantonietta FRONTERA 1972 |
Verri Francesco Crotone |
Tribunale di Cosenza, R.G. 525/1995, 16/01/2006 Tribunale di Cosenza, R.G. 3111/2007, 15/06/2007 |
17/03/2006 23/01/2008 |
in corso Più di 18 anni e 7 mesi e 20 giorni in corso Più di 16 anni e 9 mesi e 14 giorni |
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Pagamento per prestazioni professionali. |
Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021 |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali; Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – I ricorrenti lamentano l’impossibilità di proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione della sentenza e del decreto. |
16.200 |
250 |
|
3. |
8177/24 07/03/2024 |
Luisa RAGUSI 1969 |
Biondi Pasquale Telese Terme |
Tribunale di Benevento, R.G. 525/2016, 16/02/2016 Tribunale di Benevento, R.G. 1092/2017, 23/03/2017 Tribunale di Benevento, R.G. 742/2020, 19/03/2020 Tribunale di Benevento, R.G. 1293/2021, 26/04/2021 Tribunale di Benevento, R.G. 2853/2022, 07/07/2022 Tribunale di Benevento, R.G. 5287/2022, 27/01/2023 |
16/02/2016 23/03/2017 19/03/2020 26/04/2021 07/07/2022 27/01/2023 |
in corso Più di 8 anni e 8 mesi e 21 giorni in corso Più di 7 anni e 7 mesi e 14 giorni in corso Più di 4 anni e 7 mesi e 18 giorni in corso Più di 3 anni e 6 mesi e 11 giorni in corso Più di 2 anni e 3 mesi e 30 giorni in corso Più di 1 anno e 9 mesi e 10 giorni |
Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2, pagamento per prestazioni professionali. |
Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021 |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali - La ricorrente lamenta l’impossibilità di proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento in ragione della natura pubblica del Consorzio |
16.200 |
250 |
|
4. |
8545/24 07/03/2024 |
Vincenzo SANTORO 1962 |
Biondi Pasquale Telese Terme |
Tribunale di Benevento, R.G. 2190/2011, 12/05/2011 Tribunale di Benevento, R.G. 4765/2014, 18/04/2016 |
12/05/2011 18/04/2016 |
in corso Più di 13 anni e 5 mesi e 25 giorni in corso Più di 8 anni e 6 mesi e 19 giorni |
Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento BN1, pagamento per prestazioni professionali. |
Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021 |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali; Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – Il ricorrente lamenta l’impossibilità di proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento in ragione della natura pubblica del Consorzio |
16.200 |
250 |
|
5. |
8551/24 07/03/2024 (3 ricorrenti) |
Nucleo familiare Angelo BIELE 1963 Anna BIELE 2000 Aurora BIELE 2001 |
Biondi Pasquale Telese Terme |
Tribunale di Benevento, R.G. 4574/2011, 21/09/2011 Tribunale di Benevento, R.G. 5313/2013, 25/05/2015 |
21/09/2011 25/05/2015 |
in corso Più di 13 anni e 1 mese e 16 giorni in corso Più di 9 anni e 5 mesi e 12 giorni |
Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 3, pagamento per prestazioni professionali. |
Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021 |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali; Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – I ricorrenti lamentano l’impossibilità di proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento in ragione della natura pubblica del Consorzio |
16.200 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.