Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 febbraio 2026 -(Ricorsi n. 41762/18 e 22831/24) - Causa Lo Bue e Vecchione c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA LO BUE E VECCHIONE c. ITALIA

(Ricorsi n. 41762/18 e 22831/24)

SENTENZA

STRASBURGO

26 febbraio 2026
 

La presente sentenza è definitiva, ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Lo Bue e Vecchione c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 5 febbraio 2026,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia con i quali la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al Governo italiano (“il Governo”).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le informazioni pertinenti ai ricorsi figurano nella tabella allegata.
  2. I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni nazionali ai sensi della legge Pinto.

IN DIRITTO

  1. I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO 1
  1. I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni nazionali pronunciate a loro Hanno invocato, espressamente o sostanzialmente, l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  2. In relazione al ricorso n. 41762/18, il Governo ha sostenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva pienamente ottemperato all’esecuzione del provvedimento a favore del ricorrente in data 30 luglio 2019. Ciò a seguito dell’accettazione da parte del ricorrente, in data 28 giugno 2019, a titolo transattivo, di un importo ridotto rispetto alla somma originariamente accordata nel dispositivo del decreto della Corte di appello di Caltanissetta. Secondo il Governo, tale fase interlocutoria - di durata indeterminata - finalizzata alla rettifica dell’importo dovuto al ricorrente, aveva causato un ritardo non attribuibile al Ministero stesso.
  3. In relazione al ricorso n. 22831/24, il Governo ha sostenuto che i decreti di pagamento emessi inizialmente a favore dei ricorrenti erano stati annullati in ragione del decorso del termine di prescrizione. In particolare, ha sostenuto che i ricorrenti avevano notificato il decreto della Corte di appello di Roma al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14 marzo 2008, mentre le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001 erano state presentate per la prima volta in data 6 dicembre 2019, oltre il termine decennale previsto dalla legge per evitare la prescrizione del credito.
  4. Riguardo alla prima eccezione, la Corte ritiene che il rilievo del Governo, relativo all’esecuzione del decreto e alla sua tardività dovuta al successivo accordo con il ricorrente riguardo all’importo da pagare, debba essere respinto. Tale spiegazione non giustifica la mancata esecuzione del decreto per un periodo superiore a sei anni e nove mesi.
  5. Riguardo alla seconda eccezione, la Corte osserva che il rilievo del Governo secondo il quale i ricorrenti non avevano richiesto l’esecuzione del decreto non può esimerlo dalla responsabilità per il ritardo nell’esecuzione dei decreti, poiché l’onere di garantirne l’esecuzione spetta allo Stato. Sostenere il contrario renderebbe illusorio il diritto del ricorrente a un “processo” (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II). Inoltre, il ritardo non può essere giustificato in base all’asserita mancata presentazione da parte dei ricorrenti della dichiarazione e della documentazione giustificativa richieste dall’articolo 5-sexies della legge Pinto, poiché tale obbligo è stato introdotto solo nel 2016 e i ricorrenti, in ogni caso, vi avevano ottemperato nel 2019. Comunque, il ritardo nell’esecuzione del decreto in questione si è protratto almeno dal 14 marzo 2008, data della notifica del decreto al Ministero, al 2016. L’eccezione relativa alla prescrizione sollevata dal Governo non può quindi giustificare l’inerzia protrattasi fino a quel momento.
  6. Pertanto, la Corte respinge le eccezioni del Governo e dichiara i ricorsi ricevibili.
  7. Quanto al merito, la Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai sensi dell’articolo 6. Essa rinvia inoltre alla propria giurisprudenza in materia di mancata esecuzione o di tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive (si veda Hornsby, sopra citata).
  8. Nella causa di principio Gaglione e altri contro Italia, nn. 45867/07 e altri 69, del 21 dicembre 2010, la Corte ha già constatato una violazione in relazione a questioni simili a quelle del caso di specie.
  9. Dopo avere esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione riguardo alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. In considerazione della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per fare eseguire pienamente e a tempo debito le decisioni a favore dei ricorrenti.
  10. Da tali doglianze emerge pertanto la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Vista la documentazione di cui è in possesso e la sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Gaglione e altri, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. La Corte rileva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire la decisione ai sensi della legge Pinto relativa al ricorso n. 22831/24.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara ricevibili i ricorsi;
  3. Ritiene che da tali ricorsi emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in relazione alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni nazionali ai sensi della legge Pinto;
  4. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure appropriate, entro tre mesi, l’esecuzione della decisione ai sensi della legge Pinto relativa al ricorso n. 22831/24;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 26 febbraio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni

 

APPENDICE

Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1

(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni nazionali ai sensi della legge Pinto)

N.

Numero del ricorso

Data di presentazione

Nome del ricorrente

Anno di nascita

 

Nome e sede del rappresentante

Decisione nazionale pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data di conclusione della mancata esecuzione

Durata del procedimento di esecuzione

Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente/nucleo familiare

(in euro)

[1]

Importo accordato per le spese a ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

41762/18

24/08/2018

Gaspare LO BUE

1948

Catania Emanuele

Misilmeri

Corte di appello di Caltanissetta – R.G. 2452/10, 03/11/2012

03/11/2012

30/07/2019

6 anni, 9 mesi e 30 giorni

200

30

2.

22831/24

30/07/2024

Nucleo familiare

Roberto VECCHIONE

1958

Livia VECCHIONE

1962

Filoia Renzo

Firenze

Corte di appello di Roma, decreto unico congiunto R.G. 52125/2006;52131/2006;52136/2006, 25/10/2007

25/10/2007

pendente

oltre 17 anni, 1 mese e 3 giorni

200

30


[1] Oltre all’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

[2] Oltre all’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.