Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 gennaio 2026 - (Ricorso n. 33150/16) - Causa Dal Canto c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DAL CANTO c. ITALIA

(Ricorso n. 33150/16)

SENTENZA

STRASBURGO

22 gennaio 2026
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Dal Canto c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 dicembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso proposto contro l’Italia dinanzi alla Corte, il 30 maggio 2016, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni relative al ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Il ricorrente lamenta, basandosi sull’articolo 6 § 1 e sull’articolo 13 della Convenzione, l’eccessiva durata del procedimento svoltosi dinanzi al tribunale amministrativo, e l’assenza di un ricorso effettivo per porre rimedio alla lunghezza eccessiva del procedimento amministrativo.

IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

  1. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi, in generale, alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).
  2. Per quanto riguarda la sua applicazione alla durata dei procedimenti giurisdizionali amministrativi, il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Olivieri e altri c. Italia (nn. 17708/12 e altri 3, §§ 17-18 e 67-69, 25 febbraio 2016).
  3. Nella versione del testo applicabile alla presente causa, l’articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, modificato dal decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, prevedeva che:

«La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1 (della legge 24 marzo 2001, n. 89), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione»

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

  1. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente sostiene che la durata del procedimento avviato dinanzi al tribunale amministrativo è incompatibile con l’esigenza del «termine ragionevole».
  2. Il ricorrente sostiene anche che la condizione di ammissibilità di un ricorso risarcitorio «Pinto», ossia l’obbligo di presentare un’istanza di prelievo nell’ambito del procedimento amministrativo, rimetterebbe in discussione l’effettività del suddetto ricorso ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.
  3. La Corte ritiene che la doglianza presentata sotto il profilo dell’articolo 6 § 1, relativa all’eccessiva durata del procedimento amministrativo, costituisca prima facie una doglianza «difendibile». Il ricorrente aveva quindi diritto a un ricorso effettivo a tale riguardo (Olivieri e altri, sopra citata, § 48; Valada Matos das Neves c. Portogallo, n. 73798/13, § 74, 29 ottobre 2015).
  4. La Corte rammenta che la durata «ragionevole» di un procedimento deve essere valutata tenendo conto delle circostanze del caso e dei criteri seguenti: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per gli interessati (Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000‑VII).
  5. Nella sentenza di principio Cocchiarella (sopra citata), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in merito a questioni legate all’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari.
  6. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano giustificare la durata complessiva del procedimento in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, la durata del procedimento in questione sia eccessiva e non soddisfi l’esigenza del «termine ragionevole».
  7. Sotto il profilo dell'articolo 13, la Corte rinvia ai principi elaborati nella sentenza Olivieri e altri (sopra citata, § 67-71) e constata che il ricorrente non disponeva di un rimedio effettivo per contestare l'eccessiva durata del procedimento giurisdizionale amministrativo.
  8. In conclusione, vi è stata nel caso di specie una violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 13 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che il presente ricorso evidenzia una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione a causa dell’assenza di un rimedio effettivo per lamentare l’eccessiva durata del procedimento amministrativo;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 22 gennaio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Frédéric Krenc
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 13 della Convenzione

(eccessiva durata del procedimento dinanzi al tribunale amministrativo e assenza di ricorso effettivo nel diritto interno per quanto riguarda l’eccessiva durata del procedimento)

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Data di inizio del procedimento

Data in cui si è concluso il procedimento

Durata complessiva

Numero di gradi di giudizio

Organo giudiziario interno / numero di fascicolo

Indennizzo accordato a livello interno (in euro)

Dettagli sul ricorso Pinto

-

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale (in euro) [1]

Importo riconosciuto per spese (in euro) [2]

33150/16

30/05/2016

Pierluca

DAL CANTO

1974

Castagna Patrizia

Roma

08/04/1999

13/09/2012

13 anni e

5 mesi e

6 giorni

1 grado di giudizio

Corte di cassazione, R.G. 16269/2014

Sentenza emessa nell’ambito del procedimento Pinto, avviato dal ricorrente in data 15/10/2013 e concluso il 22/12/2015

0

Olivieri e

altri c. Italia,

nn. 17708/12 e altri 3,

25 febbraio 2016

16.000

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.