Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 marzo 2026 - (Ricorsi nn. 18681/23 e 20491/23) - Causa Genovese c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GENOVESE c. ITALIA

(Ricorsi nn. 18681/23 e 20491/23)

SENTENZA

STRASBURGO

12 marzo 2026
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Genovese c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nella data indicata nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. Christian Genovese, del foro di Barcellona Pozzo di Gotto.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni sui ricorsi sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Egli invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni sono rimasti non eseguiti per periodi che vanno da sette anni e dieci mesi a otto anni e un mese. Inoltre, il ricorrente si trova nell’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ragione dello stato di insolvenza del comune debitore.
  4. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  5. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, e dell’impossibilità per le parti ricorrenti di avviare un procedimento per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore del ricorrente, e abbiano in tal modo limitato in maniera sproporzionata il suo diritto di accesso a un tribunale.
  6. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente (si veda Lighea Immobiliare S.A.S. e altri c. Italia, 54352/14 e altri, 18 gennaio 2024).

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE

  1. Il ricorrente ha formulato altre doglianze sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relative alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni.
  2. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare tali doglianze separatamente.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Dichiara le doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione, relative alla mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e a una violazione del diritto di accesso al tribunale, ricevibili, e dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 12 marzo 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

18681/23

26/04/2023

Cosimo GENOVESE

1937

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, R.G. 1372/2017, 20/12/2017

20/12/2017

in corso

Più di 8 anni e 1 mese e 4 giorni

Comune di Gualtieri Sicaminò

Pagamento per prestazioni professionali

De Luca c. Italia
n. 43870/04,

24 settembre 2013

2.800

250

2.

20491/23

26/04/2023

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, R.G. 1373/2017, 20/03/2018

20/03/2018

in corso

Più di 7 anni e 10 mesi e 4 giorni

Comune di Gualtieri Sicaminò

Pagamento per prestazioni professionali

5.900


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.