Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 febbraio 2026 - (Ricorsi nn. 27957/24 e altri 6) - Causa Genito e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GENITO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 27957/24 e altri 6 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

26 febbraio 2026

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Genito e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco delle parti ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Le parti ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e, nel ricorso n. 3394/25, in pre-dissesto. Le parti ricorrenti presentano anche una doglianza sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, relativa all’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Le parti ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Esse invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, e dell’impossibilità per le parti ricorrenti di avviare un procedimento per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore delle parti ricorrenti, e abbiano in tal modo limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale delle parti ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale (Romano e altri c. Italia, nn. 25191/22 e altri 3, §§ 14 e 20, 20 marzo 2025, e Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024).
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE
  1. Le parti ricorrenti hanno formulato altre doglianze sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, e anche, per quanto riguarda i ricorsi nn. 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 e 7327/25, dell’articolo 13 della Convenzione, relativamente alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni e a una violazione del diritto di accesso a un tribunale.
  2. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare tali doglianze separatamente.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara le doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6, relative alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e a una violazione del diritto di accesso al tribunale, ricevibili, e dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e, per quanto riguarda i ricorsi nn. 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 e 7327/25, dell’articolo 13 della Convenzione;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 febbraio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

27957/24

13/09/2024

Paola GENITO

1968

Romano Giovanni

Benevento

Giudice di pace di Benevento, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018

18/07/2018

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e 13 giorni

Comune di Benevento

Pagamento di onorari di avvocato antistatario

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

1.350

250

2.

27962/24

13/09/2024

Raffaele ROSSETTI

1947

Romano Giovanni

Benevento

Giudice di pace di Benevento, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018

18/07/2018

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e 13 giorni

Comune di Benevento

Indennità per danni

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

3.500

0

3.

30393/24

14/10/2024

AUTOLINEE SELLITTO S.R.L.

1964

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Benevento, R.G. 3442/09 (confermato dalla corte d’appello di Napoli, R.G. 548/2015 del 10/09/2019)

04/07/2014

04/07/2014

in corso

Più di 11 anni e 3 mesi e 27 giorni

Comune di Benevento

Indennità a titolo di risarcimento danni

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

9.600

250

4.

3394/25

22/01/2025

Antonio ALPARONE

1970

Palmigiano Alessandro

Palermo

Corte d’appello di Palermo, R.G. 144/2017, 24/12/2021

24/12/2021

in corso

Più di 3 anni e 10 mesi e 7 giorni

Comune di Palermo

Indennità a titolo di risarcimento danni

Romano e altri c. Italia, nn. 25191/22 e altri, 20 marzo 2025

5.600

250

5.

3452/25

20/01/2025

IDEAEVENTI S.A.S. DI CALICCHIO FABIO & C.

2006

Romano Giovanni

Benevento

Tribunale di Benevento, R.G. 2002/2014, 19/06/2014

Tribunale di Benevento, R.G. 3675/2014, 01/08/2019

19/06/2014

01/08/2019

in corso

Più di 11 anni e 4 mesi e 12 giorni

in corso

Più di 6 anni e 2 mesi e 30 giorni

Comune di Benevento

Pagamento per prestazioni professionali

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

12.500

250

6.

3670/25

28/01/2025

Ciro RIANO

1966

Varriale Paolo

Napoli

Giudice di pace di Afragola, R.G. 1713/2020, 20/02/2023

20/02/2023

in corso

Più di 2 anni e 8 mesi e 11 giorni

Comune di Afragola

Restituzione delle somme sequestrate illegalmente a titolo di canoni per l’acqua

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

1.600

250

7.

7327/25

27/02/2025

Carmelina IODICE

1957

Carlo CARUSO

1961

Romano Giovanni

Benevento

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1563/2016, 29/04/2020

29/04/2020

in corso

Più di 5 anni e 6 mesi e 2 giorni

Comune di Benevento

Indennità a titolo di risarcimento danni (Iodice)

Pagamento delle spese di avvocato (avvocato antistatario) (Caruso)

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

1.200

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.