Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 marzo 2026 - (Ricorso nn. 540/25 e altri 8 ) - Causa Crispo c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CRISPO c. ITALIA

(Ricorso nn. 540/25 e altri 8 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

12 marzo 2026

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Crispo c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. Vincenzo Ciccone, del foro di Palma Campania.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni relative ai ricorsi sono riportate nella tabella allegata.
  2. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, presenta anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

SULLA RIUNIONE DI RICORSI

  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore. Egli invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore del ricorrente.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

  1. Il ricorrente ha formulato altre doglianze ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relative alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che queste doglianze indicano che vi sono state anche delle violazioni dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 12 marzo 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

 

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorrente

(in euro)[2]

1.

540/25

11/12/2024

Gennaro CRISPO

1958

Corte d’appello di Roma - R.G. 52158/2012, 02/05/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 52156/2012, 02/05/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 52223/2012, 27/04/2017

Corte d’appello di Roma - RG. 52222/2012, 09/05/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 52154/2012, 02/05/2017

05/04/2018

06/04/2018

11/04/2018

22/10/2018

09/11/2018

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 19 giorni

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 18 giorni

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 13 giorni

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e 2 giorni

in corso

Più di 7 anni e 2 mesi e 15 giorni

Ministero della Giustizia, pagamento degli onorari di avvocato antistatario

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.500

250

2.

1700/25

27/12/2024

Corte d’appello di Roma, R.G. 53344/2012, 20/07/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 52155/2012, 24/05/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 53342/2012, 20/07/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 55488/2012, 25/01/2018

Corte d’appello di Roma, R.G. 55487/2012, 25/01/2018

05/04/2018

24/04/2018

17/05/2018

30/07/2018

06/08/2018

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 19 giorni

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi

in corso

Più di 7 anni e 8 mesi e 7 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 25 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 18 giorni

1.500

3.

2390/25

04/01/2025

Corte d’appello di Roma, R.G. 54735/2012, 13/09/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54464/2012, 19/12/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54463/2012, 19/12/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 55409/2012, 06/02/2018

Corte d’appello di Roma, R.G. 53349/2012, 20/07/2017

23/05/2018

25/06/2018

25/06/2018

04/10/2018

24/01/2019

in corso

Più di 7 anni e 8 mesi e 1 giorno

in corso

Più di 7 anni e 6 mesi e 30 giorni

in corso

Più di 7 anni e 6 mesi e 30 giorni

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e 20 giorni

in corso

Più di 7 anni

1.500

4.

2625/25

13/01/2025

Corte d’appello di Roma, R.G. 53345/2012, 20/07/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54465/2012, 25/09/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54874/2012, 05/12/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54952/2012, 19/01/2018

Corte d’appello di Roma, R.G. 52230/2012, 09/05/2017

17/05/2018

31/05/2018

11/06/2018

09/08/2018

21/09/2018

in corso

Più di 7 anni e 8 mesi e 7 giorni

in corso

Più di 7 anni e 7 mesi e 24 giorni

in corso

Più di 7 anni e 7 mesi e 13 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 15 giorni

in corso

Più di 7 anni e 4 mesi e 3 giorni

1.800

5.

2935/25

09/01/2025

Corte d’appello di Roma, R.G 54468/2012, 25/09/2017

Corte d’appello di Roma, R.G 54507/2012, 29/09/2017

Corte d’appello di Roma, R.G 52227/2012, 09/05/2017

Corte d’appello di Roma, R.G 54460/2012, 19/12/2017

Corte d’appello di Roma, R.G 54950/2012, 18/01/2018

11/04/2018

08/06/2018

08/06/2018

25/06/2018

09/08/2018

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 13 giorni

in corso

Più di 7 anni e 7 mesi e 16 giorni

in corso

Più di 7 anni e 7 mesi e 16 giorni

in corso

Più di 7 anni e 6 mesi e 30 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 15 giorni

1.500

6.

3007/25

24/12/2024

Corte d’appello di Roma, R.G. 54518/2012, 29/09/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54731/2012, 13/09/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54739/2012, 06/09/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 53350/2012, 21/07/2017

Corte d’appello di Roma, R.G. 54740/2012, 13/09/2017

05/04/2018

02/05/2018

17/05/2018

31/07/2018

22/10/2018

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 19 giorni

in corso

Più di 7 anni e 8 mesi e 22 giorni

in corso

Più di 7 anni e 8 mesi e 7 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 24 giorni

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e 2 giorni

1.500

7.

3296/25

17/01/2025

Corte d’appello di Roma - R.G. 54730/2012, 12/09/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 54517/2012, 29/09/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 54949/2012, 17/01/2018

Corte d’appello di Roma - R.G. 54948/2012, 18/01/2018

Corte d’appello di Roma - R.G. 54728/2012, 05/10/2017

05/04/2018

05/04/2018

08/08/2018

11/09/2018

02/01/2019

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 19 giorni

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 19 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 16 giorni

in corso

Più di 7 anni e 4 mesi e 13 giorni

in corso

Più di 7 anni e 22 giorni

1.750

8.

3677/25

21/01/2025

Corte d’appello di Roma - R.G. 54466/2012, 25/09/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 53348/2012, 20/07/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 54508/2012, 29/09/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 52229/2012, 09/05/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 54467/2012, 25/09/2017

06/04/2018

13/04/2018

23/04/2018

04/06/2018

22/10/2018

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 18 giorni

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 11 giorni

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 1 giorno

in corso

Più di 7 anni e 7 mesi e 20 giorni

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e 2 giorni

1.565

9.

4363/25

30/01/2025

Corte d’appello di Roma - R.G. 54469/2012, 25/09/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 54462/2012, 19/12/2017

Corte d’appello di Roma - R.G. 54953/2012, 19/01/2018

Corte d’appello di Roma - R.G. 55484/2012, 25/01/2018

Corte d’appello di Roma - R.G. 55489/2012, 25/01/2018

31/05/2018

25/06/2018

08/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

in corso

Più di 7 anni e 7 mesi e 24 giorni

in corso

Più di 7 anni e 6 mesi e 30 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 16 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 15 giorni

in corso

Più di 7 anni e 5 mesi e 15 giorni

1.820

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.