Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell' 8 gennaio 2026 - (Ricorsi nn. 23538/14 e 23554/14) - Causa finanziaria d’investimento Fininvest s.p.a. e Berlusconi c. italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

causa finanziaria d’investimento fininvest s.p.a. e berlusconi c. italia

(Ricorsi nn. 23538/14 e 23554/14)

SENTENZA

Art 6 § 1 (civile) • Processo equo • Messa in discussione della soluzione della controversia definita con una sentenza, nell'ambito dell’azione di risarcimento intentata da una terza interveniente contro la società ricorrente per i danni derivati dalla corruzione di un giudice che aveva partecipato all'adozione di tale sentenza, che non ha leso il principio della certezza del diritto • Messa in discussione della soluzione data alla controversia non fondata su semplici punti di vista diversi per quanto riguarda la questione in discussione, ma su un motivo imperioso che giustifica una deroga al principio dell'autorità della cosa giudicata • Messa in discussione della soluzione della controversia non contraria al diritto interno • Giusto equilibrio garantito tra gli interessi della società ricorrente al mantenimento di una decisione definitiva, gli interessi della terza interveniente a ottenere una decisione da parte di un tribunale imparziale, e la necessità di garantire una corretta amministrazione della giustizia

Art 6 § 1 (civile) • Processo equo • Nessuna violazione flagrante delle norme interne in materia di competenza dei tribunali • Giudici interni che non hanno oltrepassato le loro competenze di attribuzione pronunciandosi su una domanda di revoca • Conclusioni della Corte di cassazione, sull'esame della questione dell'obbligo di presentare una domanda di revoca, né arbitrarie né irragionevoli

Art 6 § 1 (civile) • Processo equo • Corte di cassazione che non ha sufficientemente motivato la determinazione delle spese di giustizia poste a carico della società ricorrente

Art 1 P1 • Rispetto dei beni • Stato che non si è sottratto al proprio obbligo di proteggere i beni della società ricorrente, né ha emesso decisioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli nei confronti di quest'ultima • Accordo che ha attribuito alla società ricorrente il diritto all'acquisizione di alcune partecipazioni societarie, che insieme al patrimonio della società derivante da questo accordo e poi indicato nell'azione di risarcimento, costituiscono un bene

Art 6 § 2 • Presunzione di innocenza • Provvedimenti interni nel corso dell’azione di risarcimento volta all'accertamento della responsabilità civile che non hanno imputato una responsabilità penale al ricorrente, facendo supporre che l'esito del procedimento penale avrebbe dovuto essere diverso • Legame stretto tra il procedimento civile derivante dalla domanda di risarcimento presentata dalla terza interveniente per i danni derivanti dalla corruzione di un giudice e il procedimento penale nei confronti del ricorrente per le accuse di corruzione • Art 6 § 2 applicabile • Sentenze in contestazione che si limitano a una constatazione di responsabilità civile del ricorrente

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

8 gennaio 2026

Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Finanziaria D’Investimento Fininvest S.P.A. e Berlusconi c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić, presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e da Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,

Visti:

i ricorsi (nn. 23538/14 e 23554/14) proposti contro la Repubblica italiana da una società italiana, la Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A., e da un cittadino di questo Stato, il sig. Silvio Berlusconi («i ricorrenti»), che, rispettivamente il 12 marzo 2014 e il 13 marzo 2014, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

le decisioni di portare i ricorsi a conoscenza del governo italiano (« il Governo»),

le osservazioni comunicate dal Governo e quelle comunicate in risposta dai ricorrenti,

le osservazioni ricevute dalla società CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite, che il presidente della sezione aveva autorizzato a intervenire nel procedimento in qualità di terza parte per quanto riguarda il ricorso n. 23538/14,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 novembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. Il ricorso n. 23538/14 riguarda il merito e l'esito di un procedimento civile intentato dalla terza interveniente contro la società ricorrente per ottenere un risarcimento per i danni derivati dalla corruzione di un giudice che aveva partecipato all'adozione di una decisione nella causa che opponeva le due parti. Il ricorso n. 23554/14 riguarda alcune affermazioni formulate dai giudici interni, nell'ambito dello stesso procedimento civile, con riguardo alla responsabilità del ricorrente per fatti di corruzione.

IN FATTO

  1. La Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. («la società ricorrente») è una società di diritto italiano con sede a Roma. È stata rappresentata dagli avv. A. Saccucci e R. Vaccarella, del foro di Roma, e dall'avv. E. Fitzgerald, avvocato a Londra.
  2. Il sig. Silvio Berlusconi («il ricorrente») era un cittadino italiano nato nel 1936 e, al momento della presentazione del ricorso, residente a Roma. Egli è stato rappresentato dagli avv. R. Vaccarella e A. Saccucci, del foro di Roma.
  3. Fino al 1994 il ricorrente era presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società ricorrente.
  4. Il ricorrente è deceduto il 12 giugno 2023. I suoi eredi (i cui nomi sono riportati nell’allegato) hanno espresso il desiderio di continuare il procedimento dinanzi alla Corte. Anch’essi sono stati rappresentati dall'avv. G. Perroni, del foro di Roma.
  5. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato.

I. LE OPERAZIONI SOCIETARIE E IL CONTENZIOSO CIVILE TRA AZIONISTI

  1. La causa trae origine da un conflitto, che si è verificato alla fine degli anni 1980, relativo al controllo del gruppo societario Mondadori, una delle principali case editrici italiane.
    Il gruppo era controllato dalla holding Arnoldo Mondadori Editore Finanziaria S.p.A. («AMEF»). Tra i principali azionisti di questa società vi erano la società ricorrente, la società CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite («CIR» o «la terza interveniente»), nonché la famiglia F.
    La società ricorrente e la CIR miravano a ottenere il controllo dell’AMEF, in particolare attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla famiglia F.
  2. Il 21 dicembre 1988 la famiglia F. e la CIR conclusero un accordo con il quale la famiglia F. si impegnava a trasferire alla CIR le azioni dell'AMEF da essa detenute. Tuttavia, poiché nel frattempo aveva negoziato la vendita delle stesse azioni alla società ricorrente, la famiglia F. si rifiutò di eseguire tale accordo.
  3. La CIR attivò dunque la procedura arbitrale di equità, e la controversia fu assegnata a un collegio arbitrale costituito da P.R. (nominato dalla CIR), N.I. (nominato dalla famiglia F.) e da C.M.P.[1] (nominato dal primo presidente della Corte di cassazione), che esercitava la funzione di presidente. La famiglia F. affermò che l’accordo del 1988 non era valido in quanto conteneva delle convenzioni di voto contrarie alle norme di ordine pubblico in materia di governance societaria.
  4. Con lodo arbitrale reso il 20 giugno 1990, il collegio arbitrale ritenne che le convenzioni di voto, che avevano un oggetto e una durata limitati, si potessero considerare valide secondo una dottrina e una giurisprudenza recenti. In ogni caso, il collegio dichiarò che le parti non avevano considerato tali convenzioni come un elemento essenziale dell’accordo, cosicché – sulla base delle norme in materia di scindibilità delle clausole contrattuali – la loro invalidità non comportava l’invalidità dell’intero accordo. Essi conclusero dunque che l’accordo del 1988 era valido, e che la famiglia F. aveva l’obbligo di eseguirlo trasferendo le proprie azioni alla CIR.
  5. La famiglia F. impugnò il lodo arbitrale dinanzi alla corte d’appello di Roma. Gli altri azionisti dell’AMEF, compresa la società ricorrente, presero parte al procedimento. Il collegio della corte d’appello era composto da tre giudici: V.M. in qualità di relatore, A.V. in qualità di presidente, e G.P.
  6. Con una sentenza depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991 («la sentenza del 1991»), la corte d’appello di Roma accolse le domande della famiglia F.: detta corte annullò il lodo arbitrale, ritenendo che avesse violato le norme di ordine pubblico relative all’invalidità delle convenzioni di voto, e che la motivazione sulla scindibilità di tali clausole dal resto dell’accordo del 1988 fosse incoerente e irragionevole. Deliberando sul merito, la corte d’appello concluse che l’accordo del 1988 (paragrafo 8 supra) non era valido e che la famiglia F. non era dunque tenuta ad eseguirlo.
  7. Le parti presentarono ricorso per cassazione. Mentre il procedimento era ancora pendente, il 29 aprile 1991 gli azionisti dell’AMEF conclusero una transazione («la transazione del 1991») con la quale la società ricorrente acquisì il controllo del gruppo Mondadori, in cambio del controllo di un altro gruppo societario e dietro pagamento, da parte della CIR, di un conguaglio di circa 365 miliardi di lire (188 milioni di euro (EUR)).
  8. Pertanto, la CIR rinunciò al suo ricorso e, con decreto emesso il 12 febbraio 1992, la Corte di cassazione dichiarò l’estinzione del procedimento.

II. I PROCEDIMENTI PENALI PER CORRUZIONE

  1. Il 5 novembre 1999 la procura di Milano chiese il rinvio a giudizio del ricorrente, del giudice V.M., dell’avvocato C.P. e di altri coimputati, per corruzione in atti giudiziari ai sensi dell’articolo 319 ter del codice penale (CP). Erano accusati di aver messo in atto un sistema di corruzione destinato a ottenere da parte del giudice V.M. una decisione favorevole nella causa Mondadori; il comportamento specificamente attribuito al ricorrente consisteva nell’aver pagato, a partire dai conti correnti della società ricorrente di cui egli era, all’epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante, la somma di 3 miliardi di lire (circa 1,5 milioni di EUR) a C.P., somma che successivamente è stata in parte utilizzata per corrompere V.M.
  2. Il 19 giugno 2000 il giudice per le indagini preliminari di Milano dichiarò il non luogo a procedere nei confronti di tutti i coimputati perché il fatto non sussiste. Esaminando gli elementi di prova già disponibili, detto giudice ricostruì i pagamenti effettuati dalla società ricorrente a C.P. e agli altri intermediari, e ritenne inoltre che, se vi fossero state sufficienti prove di corruzione, la posizione del ricorrente nella società, il suo interesse all’esito della causa e i suoi rapporti con C.P. avrebbero giustificato il suo rinvio a giudizio. Tuttavia, il giudice considerò che, a un certo punto, non vi era più traccia dei pagamenti, e non era più abbastanza evidente che fosse stato fatto un pagamento a V.M. La procura interpose appello.
  3. Il 12 maggio 2001 la corte d’appello di Milano, ritenendo che vi fossero sufficienti indizi di corruzione, rinviò a giudizio gli altri coimputati.
    Per quanto riguarda il ricorrente, detta corte derubricò i fatti di corruzione in atti giudiziari in fatti di corruzione ai sensi dell’articolo 319 CP, ritenendo che, all’epoca dei fatti, l’articolo 319ter non si applicasse al corruttore attivo (paragrafo 71 infra). Tenuto conto delle pene inferiori previste per tale reato, e applicando le circostanze attenuanti generiche, detta corte constatò che le accuse a carico del ricorrente erano prescritte, e pronunciò dunque il non luogo a procedere.
  4. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione, e chiese l’assoluzione nel merito, ma il 16 novembre 2001 la Corte di cassazione respinse il ricorso.
    Nella sua motivazione, l’alta giurisdizione rinviò, tra l’altro, alle considerazioni del giudice per le indagini preliminari sul ruolo del ricorrente, che, in linea di principio, avrebbe giustificato il rinvio a giudizio di quest’ultimo (paragrafo 16 supra). Essa ritenne, inoltre, che la corte d’appello avesse «positivamente affermato che gli elementi raccolti nel corso dell’indagine avrebbero giustificato il rinvio a giudizio, ma aveva pronunciato una decisione di non luogo a procedere a causa dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il che aveva comportato l’estinzione del reato per prescrizione».
  5. Nel frattempo, gli altri coimputati erano stati oggetto di un procedimento lungo e complesso, che si era svolto in gran parte congiuntamente con un’altra causa nota con il nome «processo IMI-SIR», relativa alla corruzione dello stesso giudice V.M.[2]
  6. In occasione di questo procedimento, furono raccolte molte prove, tra le quali le testimonianze di A.V. e G.P. (gli altri due giudici che avevano preso parte all’adozione della sentenza del 1991 – paragrafo 11 supra) e la testimonianza di S.A., che aveva dichiarato di essere venuto a sapere che il ricorrente metteva abitualmente a disposizione dell’avvocato C.P. delle somme per corrompere i giudici.
  7. Il 29 aprile 2003 il tribunale di Milano condannò i coimputati, basandosi tra l’altro sul contenuto della sentenza del 1991 che, a suo parere, conteneva un’evidente anomalia. In particolare, contestava la conclusione della suddetta sentenza nella parte in cui si affermava che la motivazione del lodo arbitrale era incomprensibile, e affermava che, da un lato, questa argomentazione non era stata sollevata dalla parte ricorrente e, dall’altro, che la suddetta conclusione era speciosa e forzata.
  8. Con una sentenza emessa il 23 maggio 2005, la corte d’appello di Milano assolse gli imputati, e osservò, tra l’altro, che non era possibile desumere dal contenuto della sentenza del 1991 una prova della corruzione in questione che non fosse manifestamente arbitraria o irragionevole.
  9. Con la sentenza n. 33435 del 5 ottobre 2006, la Corte di cassazione annullò la sentenza della corte d’appello, considerando che i giudici di appello non avevano debitamente esaminato alcuni elementi indicativi della corruzione (in particolare le anomalie constatate nell’adozione della sentenza del 1991 e le transazioni finanziarie effettuate tra i coimputati), e rinviò la causa alla corte d’appello affinché fosse nuovamente esaminata. Tuttavia, essa confermò che la sentenza del 1991 non poteva essere utilizzata come prova della corruzione, poiché il giudice penale non poteva riesaminare il merito di una decisione che non era manifestamente arbitraria o irragionevole.
    Oltre alla causa Mondadori, la sentenza n. 33435 del 5 ottobre 2006 riguardava anche la causa IMI-SIR e, in questo contesto, la Corte di cassazione esaminò i rapporti tra una domanda di risarcimento e una procedura di revocazione: richiamando la sentenza n. 3060 del 1984 (paragrafo 79 infra), essa dichiarò che i due ricorsi erano autonomi: se la revocazione era necessaria affinché la sentenza passata in giudicato cessasse di esistere e potesse essere sostituita da un’altra, la parte lesa poteva anche chiedere al giudice penale la riparazione dei danni derivanti da una sentenza viziata da corruzione, il che lasciava sussistere tale sentenza. Essa considerò dunque che l’azione di risarcimento non era subordinata all’avvio di una procedura di revocazione.
  10. Il 23 febbraio 2007 la corte d'appello di Milano condannò V.M., l’avvocato C.P. e gli altri coimputati di corruzione in atti giudiziari. Essa li condannò anche al risarcimento dei danni causati alla CIR, e precisò che questi ultimi dovevano essere quantificati dal giudice civile. Detta Corte ribadì, tra l'altro, le stesse considerazioni fatte nelle sentenze precedenti per quanto riguarda l'impossibilità di trarre conclusioni dal contenuto della sentenza del 1991.
  11. Con una sentenza emessa il 13 luglio 2007, depositata in cancelleria il 27 settembre 2007 (n. 35616), la Corte di cassazione confermò questa condanna. Essa ribadì, inoltre, le considerazioni relative all'autonomia tra l'azione di revocazione e la domanda di risarcimento danni (paragrafo 23 supra).
  12. La CIR si costituì parte civile nel procedimento penale senza formulare alcuna richiesta nei confronti della società ricorrente. Quest'ultima non prese parte al procedimento penale.

III. L’AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO

  1. Il 6 aprile 2004, la CIR intentò contro la società ricorrente un’azione civile di risarcimento ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (CC) dinanzi al tribunale di Milano. La CIR affermò che, al momento della negoziazione della transazione del 1991, il suo potere contrattuale era stato fortemente ridotto a causa dell’adozione, da parte di un giudice corrotto, della sentenza del 1991, la quale era stata emessa in favore della società ricorrente. Di conseguenza, la transazione del 1991, conclusa in condizioni sfavorevoli per quest’ultima, le aveva causato una perdita ingiusta.
  2. La società ricorrente sollevò un’eccezione di inammissibilità della domanda basata, tra l’altro, sul fatto che la sentenza del 1991 era passata in giudicato, e sulla transazione del 1991, e propose opposizione nel merito.
  3. Nel corso del procedimento di primo grado, le parti sottoposero al tribunale molti documenti, tra cui gli atti introduttivi e conclusivi del procedimento che si era svolto dinanzi alla corte d’appello di Roma (paragrafi 11 e 12 supra).
  4. Con un’ordinanza emessa il 27 febbraio 2007, che non è stata fornita alla Corte, il tribunale di Milano si pronunciò sulle domande di ammissione di prove formulate dalla società ricorrente, accogliendo, tra l’altro, la domanda presentata affinché fossero sentiti i due giudici A.V. e G.P. Nel corso di un’udienza tenutasi il 25 gennaio 2008 i due testimoni dichiararono, in sintesi, quanto segue:
    – A.V. dichiarò che aveva esaminato attentamente gli atti processuali e aveva chiesto a G.P. di fare lo stesso; che aveva chiesto al giudice relatore, il giudice V.M., di condurre una ricerca approfondita di giurisprudenza e di dottrina; che l’intero collegio aveva esaminato il contenuto del lodo arbitrale; che aveva insistito per definire quali erano i punti da trasporre nella motivazione, e che aveva poi verificato che tutti questi punti fossero presenti nella sentenza.
    – G.P. dichiarò che tutti i giudici avevano esaminato gli atti di appello e di costituzione delle parti; che avevano esaminato tutte le questioni giuridiche sollevate con l’appello congiuntamente con V.M., le cui tesi lo avevano convinto, e che egli non ricordava precisamente le questioni giuridiche complesse che erano trattate.

A. La sentenza di primo grado

  1. Con una sentenza emessa il 3 ottobre 2009 il tribunale di Milano accolse la domanda della CIR.
  2. Sulla questione dell’ammissibilità, il tribunale ritenne che la transazione del 1991 (paragrafo 13 supra) non impedisse alla CIR di chiedere un risarcimento attraverso un'azione di natura extracontrattuale.
  3. Il tribunale considerò che nemmeno la sentenza del 1991 (paragrafo 12 supra) ostava all’avvio dell'azione di risarcimento: tale sentenza, infatti, secondo il tribunale aveva acquisito l’autorità di cosa giudicata solo «formale» e non «sostanziale», e la transazione del 1991, che era divenuta l'unica fonte di regolamentazione dei rapporti tra le parti, a suo parere prevaleva ormai sulla sentenza del 1991.
  4. Per quanto riguarda il merito della domanda, il tribunale indicò in via preliminare che le sentenze penali non potevano essere utilizzate contro la società ricorrente, la quale non aveva partecipato al processo penale. L'esistenza della corruzione e la responsabilità degli interessati dovevano dunque essere oggetto di una valutazione autonoma. Le prove raccolte in sede penale potevano essere utilizzate, ma dovevano essere valutate anch’esse in maniera autonoma.
  5. Successivamente, il tribunale constatò numerose anomalie nel procedimento che aveva portato all'adozione della sentenza del 1991, per quanto riguarda, ad esempio, l'attribuzione della causa a V.M. in qualità di giudice relatore, i tempi e le modalità di redazione della sentenza, o la fuga di notizie sul contenuto della decisione.
  6. A ciò si aggiungeva il fatto che le conclusioni della sentenza del 1991, secondo il tribunale, erano manifestamente errate sul merito. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata (sentenze della Corte di cassazione n. 2815 del 1987 e n. 4078 del 2003), un lodo arbitrale pronunciato in equità poteva essere annullato soltanto per violazione di norme di ordine pubblico, per assenza totale di motivazione o se la motivazione era talmente incoerente che la ratio decidendi era incomprensibile. Nel caso di specie, anche se la questione della validità delle convenzioni di voto era dibattuta secondo la giurisprudenza e la dottrina dell'epoca, gli arbitri avevano chiaramente spiegato il motivo per cui tali clausole erano scindibili rispetto al resto della transazione; la motivazione era dunque esistente, comprensibile, e riguardava l'interpretazione della volontà delle parti alla transazione, cosicché la stessa non avrebbe dovuto essere messa in discussione dalla corte d'appello (su questo punto, il tribunale citò le sentenze della Corte di cassazione n. 2546 del 1980, n. 1288 del 1989, e n. 11248 del 1997). Il tribunale considerò dunque che la corte d'appello aveva oltrepassato le proprie competenze di attribuzione.
  7. Il tribunale esaminò successivamente il nesso di causalità tra la corruzione e il merito della sentenza del 1991, tenuto conto del fatto che quest'ultima era stata adottata da un collegio di tre giudici. Il tribunale rammentò che V.M. era giudice relatore, il quale ha notoriamente un'influenza importante sul resto del collegio.
    Il tribunale esaminò anche le dichiarazioni fatte da A.V. e G.P. nel corso dei processi penale e civile, e ne dedusse che A.V. aveva studiato principalmente le questioni di diritto societario, che G.P. aveva esaminato gli atti processuali, e che il collegio aveva ritenuto convincente la soluzione proposta dal relatore. Il tribunale considerò dunque che la discussione tra i giudici aveva effettivamente avuto luogo, e non era stata soltanto formale, ma che V.M. l'aveva orientata sulle questioni societarie, e non sulla questione dell'estensione dei poteri della corte d'appello. Pertanto, sulla base del criterio probatorio della «probabilità prevalente», il tribunale ritenne che V.M. avesse condizionato l'esito della causa.
  8. Il tribunale esaminò successivamente le prove raccolte nel processo penale riguardanti i rapporti personali ed economici tra i coimputati, nonché l'arricchimento ingiustificato del giudice V.M., che coincideva con l'adozione della sentenza del 1991. Questi elementi, esaminati congiuntamente con le anomalie constatate nell'adozione della suddetta sentenza, rappresentavano degli indizi gravi, precisi e concordanti della corruzione.
  9. Secondo il tribunale, la società ricorrente era civilmente responsabile di tale corruzione non soltanto in quanto il pagamento proveniva dai suoi conti correnti ed essa beneficiava della sentenza favorevole, ma anche in quanto la stessa rispondeva dei comportamenti di C.P. e del ricorrente.
  10. Per quanto riguarda l'avvocato C.P., considerato come il principale organizzatore dell'operazione, il tribunale ritenne che egli agisse de facto in qualità di mandatario della società ricorrente, e non soltanto nell'ambito di un rapporto professionale. La società ricorrente rispondeva dunque dei suoi atti sulla base dell’articolo 2049 del CC.
  11. Per quanto riguarda il ricorrente, il tribunale affermò che «sussisteva la responsabilità civile di una società di capitali in ragione degli atti, anche penalmente illeciti, commessi dal suo legale rappresentante o amministratore che agisce nell’esercizio delle sue attività di gestione all’interno di tale società». Il tribunale richiamò infatti una giurisprudenza secondo la quale «una volta che il giudice del merito ha accertato la responsabilità penale dell'amministratore della società, quest'ultima risponde delle conseguenze civilistiche dell'illecito» (sentenza della Corte di cassazione n. 12951 del 1992).
    Il tribunale richiamò in seguito le decisioni adottate nei confronti del ricorrente nel corso del procedimento penale (paragrafi 16-18 supra) e constatò che l’interessato aveva beneficiato di un non luogo a procedere per causa di prescrizione, e ne trasse le considerazioni seguenti:
    – sulla base dell’articolo 129 del codice di procedura penale, in caso di prescrizione il giudice deve pronunciare il non luogo a procedere, a meno che dal fascicolo non risulti chiaramente l’innocenza del convenuto; di conseguenza, se il ricorrente non era stato assolto nel merito, il motivo era che, secondo i giudici penali, non era evidente, sulla base delle prove all'epoca disponibili, che l'imputato fosse innocente;
    – l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non presuppone l'accertamento della perpetrazione del reato, poiché si basa unicamente sull'accusa e sulle prove disponibili nella fase preliminare delle indagini; la pronuncia di un non luogo in questa fase vieta dunque qualsiasi affermazione di responsabilità penale; tuttavia, visto che la decisione di non luogo a procedere si basava sulla decorrenza del termine di prescrizione e non sul merito della causa, essa non impediva di constatare «in maniera incidentale, ai soli fini civili e risarcitori, che il sig. Berlusconi aveva commesso il fatto de quo».

Il tribunale concluse come segue:

«Sarebbe assolutamente fuori dell’ordine naturale degli accadimenti umani che un bonifico di circa 3 miliardi di lire sia disposto ed eseguito, per le dimostrate finalità corruttive, senza che il «dominus» della società, dai cui conti il bonifico proviene, ne sia a conoscenza e lo accetti.

È da ritenere, incidenter tantum e ai soli fini civilistici del presente giudizio, che Silvio Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva per cui si procede, corresponsabilità che, come logica conseguenza, comporta, per il principio della responsabilità civile delle società di capitali per il fatto illecito del loro legale rappresentante o amministratore commesso nell’attività gestoria della società medesima, la responsabilità della stessa Fininvest.»

  1. Il Tribunale di Milano ritenne di non poter stabilire con certezza quale sarebbe stato l'esito della causa senza la commissione degli atti corruttivi, ma riconobbe alla CIR un risarcimento per la perdita di chance di ottenere una decisione più favorevole. Per quantificare i danni, il tribunale si basò principalmente sulla differenza tra le condizioni nelle quali era stata conclusa la transazione del 1991 e una proposta di transazione fatta dalla società ricorrente il 19 giugno 1990. Il tribunale riconobbe dunque alla CIR una somma di circa 750 milioni di EUR per danno materiale, un risarcimento per il danno non pecuniario da determinare separatamente, e un rimborso delle spese giudiziarie pari a circa 2 milioni di EUR.
  2. La società ricorrente interpose appello.

B. La sentenza di appello

  1. Con sentenza depositata il 9 luglio 2011, la corte d'appello di Milano confermò in gran parte la sentenza di primo grado, riducendo tuttavia l'importo dei danni sulla base, tra l'altro, di una relazione peritale che era stata oggetto di un dibattito in contraddittorio. La sentenza si basò principalmente sui seguenti motivi.
  2. La corte d'appello confermò, anzitutto, il rigetto delle eccezioni fondate sulla transazione del 1991 e sull'acquisizione di forza di cosa giudicata della sentenza del 1991 (paragrafi 32-33 supra), sulla base di argomentazioni in parte diverse da quelle utilizzate dal tribunale di Milano. In particolare, la corte d'appello respinse l'eccezione di cosa giudicata basandosi sul diverso oggetto dei due procedimenti: il primo riguardava la validità di un lodo arbitrale e dei patti di azionisti societari, mentre il secondo riguardava i danni causati dalla corruzione di un giudice; detta corte aggiunse che la CIR non era obbligata a presentare una domanda di revocazione, come aveva già chiarito la sentenza della Corte di cassazione n. 3060 del 1984 (paragrafo 79 infra).
  3. La corte d'appello esaminò poi le contestazioni della società ricorrente sull'esistenza della corruzione in questione, confermando la necessità di procedere a una valutazione autonoma delle prove raccolte in sede penale, nonché la valutazione fatta dal giudice di primo grado: essa ritenne che la corruzione fosse stata sufficientemente accertata, sulla base delle anomalie rilevate nell'adozione della sentenza del 1991 (paragrafi 35 e 38 supra).
  4. La corte d'appello confermò anche l’imputazione di una responsabilità alla società ricorrente, trattando tra l'altro le questioni seguenti:
    – la circostanza che il versamento a V.M. di una gran parte della somma era legato alla causa Mondadori e non alla causa IMI-SIR;
    – il nesso tra il pagamento di una somma all'avvocato C.P. e la sentenza emessa nella causa Mondadori, tenuto conto della coincidenza temporale tra questi due eventi, e l'esclusione di un nesso con le altre attività professionali di C.P., ampiamente anteriori o posteriori al pagamento; per lo stesso motivo, la corte d'appello confermò il rigetto delle domande di ammissione di prove sulle sue attività professionali;
    – la qualificazione del rapporto tra C.P. e la società ricorrente, in quanto C.P. aveva agito come mandatario generale di quest'ultima e non nell'ambito di un rapporto professionale.
  5. La corte d'appello ritenne anche di dover esaminare il comportamento del ricorrente, sebbene il ruolo di C.P. fosse, in linea di principio, sufficiente per imputare una responsabilità alla società ricorrente.
    La corte d'appello richiamò, come aveva fatto il tribunale, la giurisprudenza sull'attribuzione alla società di una responsabilità per i comportamenti altrettanto penalmente illeciti dell'amministratore, concludendo che «l'organo di direzione della società rendeva la stessa società responsabile degli atti di gestione commessi dalla persona fisica».
    La corte d'appello confermò anche le considerazioni del tribunale relative al non luogo (paragrafo 41 supra), osservando inoltre che la corte d'appello penale aveva applicato le circostanze attenuanti generiche, e che nel farlo «non si poteva fare altro che presupporre l'esistenza di un reato a carico dell'imputato». In ogni caso, questa «non innocenza processuale» non era una prova della responsabilità civile, ma soltanto un elemento che permetteva di proseguire il ragionamento applicato. Il tribunale aveva dunque correttamente ritenuto che la decisione di non luogo vietasse di accertare una responsabilità penale, ma non vietasse la constatazione della perpetrazione del fatto ai soli fini civili.
    La corte d'appello ribadì dunque che il trasferimento di una somma elevata non poteva essere stato realizzato senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza e l'avesse accettato; quanto alla conoscenza della finalità del pagamento, questa era confermata da altri elementi, e in particolare: le considerazioni fatte nella sentenza della Corte di cassazione del 16 novembre 2001 relativamente al ruolo del ricorrente e al fatto che vi erano sufficienti indizi della sua implicazione nei fatti a lui ascritti (paragrafi 16 e 18 supra), le dichiarazioni di S.A. (paragrafo 20 supra), e l'importanza della controversia per la società.
    La corte d'appello concluse dunque che «la conoscenza della somma trasferita e la partecipazione all’accordo corruttivo» costituivano un unico fatto, e che era assolutamente improbabile, al di fuori di ogni logica, che qualcuno avesse preso questa iniziativa senza una direttiva da parte del ricorrente. Era pertanto
    «certo, essendo il contrario addirittura irreale, che il dominus della società in persona abbia promosso ovvero consentito la condotta criminosa, concretamente realizzata con denaro suo ed a suo illecito profitto attraverso esecutori materiali a lui strettamente legati».
  6. La corte d'appello esaminò poi il nesso di causalità tra la corruzione e il danno dedotto e, in primo luogo, l'influenza che V.M. aveva esercitato sulla sentenza del 1991. Avendo riassunto le argomentazioni della società ricorrente – inerenti, tra l'altro, alla valutazione delle dichiarazioni fatte da A.V. e G.P. in sede civile (paragrafo 37 supra) – la corte d'appello indicò anzitutto che la corruzione di un unico giudice inficiava la validità della decisione emessa nel processo, e che la sentenza del 1991 doveva dunque essere considerata come inesistente. Ad ogni modo, essa considerò che, anche volendo esaminare l'influenza concreta di V.M. sugli altri giudici, occorreva prendere in considerazione le dichiarazioni fatte da questi ultimi nel corso del procedimento penale. Osservando, come aveva fatto il giudice di primo grado, che A.V. si era concentrato sulle questioni societarie, e che le dichiarazioni di G.P. erano generiche, la corte d'appello concluse che gli altri membri del collegio erano stati influenzati da V.M.
  7. A questo si aggiungeva, secondo la corte d'appello, il fatto che la sentenza del 1991 era errata (paragrafo 36 supra): detta corte considerò che il giudice, se fosse stato imparziale, sarebbe rimasto entro i limiti delle sue competenze di annullamento di un lodo arbitrale pronunciato in equità, come stabilite dalla giurisprudenza esistente all'epoca (la corte d'appello citò le sentenze della Corte di cassazione n. 5637 del 1984, confermate da successive sentenze, e n. 2815 del 1987); inoltre, essa ritenne che un giudice imparziale, constatando che il lodo arbitrale aveva applicato le norme di ordine pubblico conformemente alla giurisprudenza dell'epoca e che era motivato in maniera ampia e comprensibile, l'avrebbe confermato.
  8. La corte d'appello aggiunse che, se il giudice fosse stato imparziale, avrebbe dichiarato anche l'intervento della società ricorrente inammissibile, basandosi sulla giurisprudenza precedente (sentenze della Corte di cassazione n. 437 del 1962 e n. 1465 del 1988); in ogni caso, avrebbe considerato che tale intervento era infondato.
  9. Per quanto riguarda i danni, la corte d'appello si discostò dalle conclusioni dei giudici di primo grado (paragrafo 42 supra), ritenendo che non si trattasse di una semplice perdita di chance di ottenere una decisione favorevole ma che, al contrario, fosse stato sufficientemente accertato che, senza la perpetrazione dei fatti di corruzione, la sentenza del 1991 sarebbe stata favorevole alla CIR. Detta Corte ritenne, inoltre, che né la conclusione della transazione del 1991, soluzione che si era resa necessaria nel contesto societario e politico dell'epoca, né la rinuncia da parte della CIR al suo ricorso avevano interrotto il nesso di causalità tra la corruzione e il danno dedotto.
  10. Tuttavia, la corte d'appello ridusse l’importo riconosciuto per danno materiale. Ritenendo, come il tribunale, di poter determinare l'importo dei danni sulla base della proposta di transazione fatta dalla società ricorrente il 19 giugno 1990 (paragrafo 42 supra), la corte d'appello si basò anche su una relazione peritale, allo scopo di tener conto delle variazioni dei valori delle azioni tra la data suddetta e quella della conclusione della transazione del 1991. Sulla base di questa perizia, nonché di altre considerazioni, la Corte riconobbe alla CIR una somma di circa 540 milioni di EUR.
  11. Pur ritenendo che ciascuna parte dovesse farsi carico di un quarto delle spese processuali sostenute per i due gradi di giudizio, essa determinò nuovamente quelle sostenute dinanzi al primo giudice e condannò la società ricorrente a rimborsare alla CIR circa 8 milioni di EUR per le spese sostenute per i 2 gradi di giudizio.
  12. La società ricorrente presentò ricorso per cassazione. Nel frattempo, il 26 luglio 2011, essa aveva pagato le somme indicate dalla corte d'appello.

C. La sentenza di cassazione

  1. Con la sentenza n. 21255 depositata in cancelleria il 17 settembre 2013, la Corte di cassazione respinse il ricorso della società ricorrente ad eccezione di un motivo riguardante l'importo dei danni, che ridusse in ulteriore misura rispetto a quelli calcolati dalla corte d'appello.
  2. In particolare, sul presunto obbligo per la CIR di presentare previamente una domanda di revocazione e sull'autorità di cosa giudicata della sentenza del 1991, essa ritenne in primo luogo che tale sentenza non avesse acquisito forza di cosa giudicata né formale né sostanziale. Citando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 368 del 2000 (paragrafo 91 infra), detta Corte considerò che la conclusione della transazione del 1991, avvenuta prima che la sentenza del 1991 divenisse definitiva, aveva impedito il passaggio in giudicato della suddetta sentenza. La conclusione di una transazione amichevole comporterebbe questo effetto indipendentemente dal fatto che la stessa transazione fosse stata trasmessa ai giudici nazionali o conclusa interamente al di fuori della procedura giurisdizionale.
  3. La Corte di cassazione ritenne, in secondo luogo, che la CIR non avesse interesse a presentare una domanda di revocazione. In effetti, la restituzione delle azioni in contestazione era a suo parere ormai impossibile, e la CIR non avrebbe potuto presentare in questa fase così avanzata del procedimento una nuova domanda di riparazione.
    Anche se, in generale, la parte lesa dalle manovre fraudolente di un giudice deve avvalersi del ricorso specifico della revocazione, non si può, considerò la Corte di cassazione, imporle di intentare un'azione «inutile», volta a ottenere risultati puramente formali. Tale obbligo sarebbe contrario, in particolare, ai principi costituzionali e convenzionali di effettività della protezione giurisdizionale.
    In questo caso, non vi sarebbe dunque alcun ostacolo a che la parte lesa proponga un'azione di risarcimento, e il tribunale avrebbe la possibilità di esaminare, incidenter tantum, l'eventuale «ingiustizia» della sentenza corrotta. Questa sentenza diventerebbe dunque un semplice elemento di fatto, che potrebbe dare luogo a un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del CC, pur lasciando sussistere la sentenza corrotta.
    Una tale conclusione si baserebbe anche sulle disposizioni dell'articolo 2738 del CC (paragrafo 98 infra), che prevedono la possibilità per la parte lesa di intentare un'azione di risarcimento tenuto conto dell’impossibilità per la stessa di chiedere la revocazione della sentenza fondata su un falso giuramento.
  4. La Corte di cassazione respinse anche il motivo di ricorso secondo il quale la CIR avrebbe dovuto impugnare la transazione del 1991. In primo luogo, detta corte espresse dei dubbi per quanto riguarda la possibilità di avvalersi di un'azione contrattuale sulla base della perpetrazione, da parte di V.M., di atti corruttivi; in ogni caso, la Corte considerò che la CIR non aveva interesse a ricorrere a tale azione, la quale avrebbe soltanto comportato la stabilità della sentenza del 1991. In secondo luogo, essa ritenne, dopo aver esaminato la dottrina e la giurisprudenza su questo punto, che le circostanze inerenti alla fase di negoziazione di un contratto potevano essere addotte nell'ambito di un'azione di risarcimento, senza che fosse necessario chiedere l'annullamento del contratto.
  5. Essa respinse poi il motivo di ricorso mediante il quale la società ricorrente contestava la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni A.V. e G.P. e, in particolare, il fatto che la corte d'appello non avesse considerato le dichiarazioni fatte nel corso del procedimento civile ma soltanto quelle fatte in sede penale, in cui era stato ordinato loro di mantenere il segreto delle deliberazioni adottate in camera di consiglio. La Corte di cassazione ritenne che le dichiarazioni fossero state esaminate in maniera completa, sia per mezzo di un confronto implicito tra quelle fatte in sede civile e quelle fatte in sede penale, e che la conclusione secondo la quale i due giudici erano stati influenzati da V.M. fosse motivata in maniera coerente e non potesse più essere contestata dinanzi ad essa.
  6. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo al fatto che la sentenza del 1991 era errata, la Corte di cassazione considerò che tale sentenza riguardava sostanzialmente delle questioni di fatto, e che essa doveva limitarsi al controllo della motivazione. La Corte esaminò poi le censure della società ricorrente, affermando che la sentenza di appello aveva applicato correttamente i principi di ordine pubblico in materia di convenzioni di voto, nonché i principi riguardanti i limiti del controllo giurisdizionale su un lodo arbitrale e l'impossibilità di mettere in questione l'interpretazione della volontà delle parti contraenti sulla scindibilità delle clausole contrattuali. Essa confermò anche le considerazioni fatte dalla corte d'appello per quanto riguarda l'inammissibilità dell'intervento della società ricorrente (paragrafo 51 supra), alla luce della giurisprudenza già citata che era stata successivamente confermata dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 12262 del 1998.
    Detta Corte concluse dunque che la sentenza d'appello era correttamente motivata, e che le altre censure formulate dalla società ricorrente riguardavano aspetti che sfuggivano al suo potere di controllo.
  7. La Corte di cassazione esaminò, inoltre, il motivo di ricorso inerente al nesso di causalità tra i fatti corruttivi e i danni dedotti. La società ricorrente affermava, tra l'altro, che la CIR aveva contribuito a causare il danno in questione rinunciando al suo ricorso per cassazione, e che le sentenze di merito erano contraddittorie in quanto i giudici di merito affermavano che il ricorso in questione aveva scarse possibilità di successo pur considerando che le conclusioni della sentenza del 1991 erano manifestamente errate.
    A seguito di un'ampia discussione sulla nozione di causalità, la Corte di cassazione considerò che un nesso di causalità era stato accertato tra la corruzione e il contenuto della sentenza del 1991, nonché tra questa sentenza e le condizioni nelle quali era stata conclusa la transazione del 1991, e ritenne dunque che l'argomentazione della società ricorrente fondata sulla rinuncia al ricorso per cassazione, nonché sulla probabilità di successo di un tale ricorso, non fosse pertinente; tale rinuncia, che era imposta dalla transazione del 1991, non aveva in ogni caso contribuito a causare il danno.
  8. La Corte di cassazione confermò anche che la società ricorrente doveva essere considerata responsabile del comportamento di C.P., e ritenne, in particolare, che la qualificazione del ruolo di quest'ultimo come mandatario generale fosse corretta e sufficientemente motivata.
  9. La Corte di cassazione dichiarò, inoltre, che, anche se la responsabilità di C.P. era in linea di principio sufficiente, tenuto conto delle domande formulate dalla società ricorrente, essa doveva anche esaminare la questione della responsabilità del ricorrente. La Corte di cassazione osservò, a questo proposito, che le constatazioni fatte dalla corte d'appello erano basate su una nozione di esperienza comune – la conoscenza del pagamento di un importo elevato da parte del direttore di una società familiare che si occupa personalmente e regolarmente della gestione della stessa – e su una presunzione di conoscenza della finalità di tale pagamento; queste constatazioni erano inoltre suffragate da altri elementi di prova, come le dichiarazioni di S.A., la decisione di non luogo e l'importanza economica e politica della finalità del pagamento. La Corte di cassazione ribadì, in particolare, le stesse considerazioni fatte dalla corte d'appello per quanto riguarda la pronuncia di non luogo a procedere (paragrafo 48 supra) e concluse come segue:
    «(...) La valutazione complessiva di tali elementi ed argomenti di prova, condotta ai soli fini civilistici di ricondurre alla società Fininvest la responsabilità del fatto corruttivo imputabile anche al dott. Berlusconi, senza alcuna ulteriore finalità di ripercorrere le tappe di un giudizio penale ormai concluso irrevocabilmente, risulta, pertanto, esente da vizi logico giuridici e correttamente motivata.»
    Secondo la Corte di cassazione, la sentenza d'appello aveva dunque correttamente applicato il criterio di prova della «probabilità prevalente». Tuttavia, la motivazione doveva essere corretta, in quanto nella sentenza di appello i giudici di merito avevano ritenuto che non fosse assolutamente verosimile che il ricorrente non fosse al corrente della finalità del pagamento, e che fosse certo che egli aveva incoraggiato l'atto criminale: di fatto, una tale certezza non era né necessaria né possibile nel caso di specie, in quanto il giudice civile deve limitarsi al criterio della «probabilità prevalente».
  10. La Corte di cassazione confermò infine la possibilità di determinare l’importo dei danni sulla base della proposta di transazione fatta dalla società ricorrente il 19 giugno 1990, e respinse la maggior parte delle argomentazioni di quest'ultima sull'importo dei danni; tuttavia, accogliendo in parte uno dei motivi di ricorso relativo a una parte dei danni riconosciuti in via equitativa, essa ne ridusse l'importo totale del 15%.
  11. Per quanto riguarda le spese, la Corte di cassazione considerò che ciascuna delle parti doveva farsi carico della metà delle spese sostenute per il procedimento condotto dinanzi ad essa a causa della complessità e della novità delle questioni trattate, e dell'accoglimento di uno dei motivi di ricorso; per la restante metà, essa dispose che la società ricorrente doveva pagare la somma di 900.000 EUR per costi, e di 200 EUR per spese. La ripartizione delle spese sostenute dinanzi ai giudici di primo e secondo grado non fu messa in discussione.
  12. Il 30 settembre 2013 la CIR rimborsò alla società ricorrente la differenza tra l'importo pagato in esecuzione della sentenza d'appello è quello indicato dalla Corte di cassazione.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI

A. Disposizioni penali in materia di corruzione

  1. L’articolo 318 del codice penale (CP), nella sua formulazione in vigore all’epoca dei fatti, puniva il pubblico ufficiale che riceveva denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio (corruzione per un atto d’ufficio).
  2. L’articolo 319 del CP punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro o altra utilità (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).
  3. L’articolo 319 ter del CP punisce la corruzione, nelle forme previste dagli articoli 318 e 319 del CP, quando è commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (corruzione in atti giudiziari).
  4. L’articolo 321 del CP prevede che le pene previste dagli articoli 318, 319 e – a partire dalla legge n. 181 del 1992 – 319 ter del CP si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

B. Disposizioni e giurisprudenza in materia di cosa giudicata e revocazione

  1. L’articolo 324 del codice di procedura civile (CPC), intitolato «Cosa giudicata formale», prevede che:
    «Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.»
  2. L’articolo 2909 del codice civile (CC), intitolato «Cosa giudicata» (generalmente nota come «cosa giudicata sostanziale»), prevede che:
    «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.»
  3. La Corte di cassazione ha precisato che l'esistenza di una precedente sentenza passata in giudicato è rilevabile d'ufficio, poiché il principio del rispetto della cosa giudicata non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni (sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 26482 del 2007).
  4. L’articolo 395 del CPC prevede i casi di revocazione di una sentenza, ed è così formulato nelle sue parti pertinenti:
    «Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
    (...)
    6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.»
  5. Una domanda di revocazione ai sensi dell’articolo 395, comma 6, del CPC può essere proposta avverso una sentenza che è già passata in giudicato (articolo 396 del CPC). Tale domanda deve dunque essere considerata di natura straordinaria.
  6. La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (articolo 398 del CPC) entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza che accertava il dolo o la falsità o la collusione del giudice (articoli 325 e 326 del CPC).
  7. Il giudice che dispone la revocazione della sentenza contestata («fase rescindente») delibera anche nel merito della causa («fase rescissoria») e dispone l’eventuale restituzione dei beni che erano stati ottenuti sulla base della sentenza revocata. In particolare, l’articolo 402 del CPC è così formulato:
    «Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.
    Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore.»
  8. Nella sua sentenza n. 3060 del 1984, la Corte di cassazione ha deliberato su una domanda di risarcimento formulata da una persona che aveva ricevuto un'ingiunzione di pagamento fondata su una falsa cambiale. La parte responsabile della falsificazione della cambiale aveva affermato che l'ingiunzione di pagamento aveva acquisito forza di cosa giudicata, e che la vittima avrebbe dunque dovuto chiederne la revocazione. La Corte di cassazione ha respinto questa argomentazione, affermando che una decisione passata in giudicato non osta all'introduzione di una domanda di risarcimento presentata nell'ambito di un procedimento penale né, a seguito dell'estinzione del procedimento penale, nell'ambito di un procedimento civile di risarcimento danni. Essa ha chiarito questo punto aggiungendo che l'obbligo di porre rimedio alle conseguenze della falsificazione sostituiva la situazione giuridica sostanziale creata dalla decisione definitiva fondata su false prove.
  9. Nella sentenza n. 5682 del 2023, la Corte di cassazione, pronunciandosi su un'azione di risarcimento esercitata nell'ambito della causa IMI-SIR, ha ribadito il principio stabilito con la sentenza n. 21255 del 2013 (paragrafo 58 supra) secondo il quale, in linea di principio, la domanda di revocazione deve essere presentata prima dell'azione di risarcimento, salvo che, per un motivo oggettivo, essa non sia più idonea a soddisfare gli interessi della parte lesa. La Corte di Cassazione ha affermato anche che, ai sensi dell'articolo 402 del CPC, la persona che ha effettuato un pagamento sulla base di una decisione revocata ha il diritto di ottenere la restituzione di quanto ha pagato (perdita subita), maggiorato degli interessi a decorrere dal giorno della domanda (mancato guadagno); invece, essa non può ottenere né la riparazione del mancato guadagno a decorrere dalla data del pagamento e fino alla data della domanda di revocazione, né la riparazione del danno non pecuniario, che dovranno essere chiesti intentando un'azione di risarcimento.

C. Disposizioni in materia di responsabilità civile e rapporti con il processo penale

  1. Ai sensi dell’articolo 2043 del CC:

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

Gli elementi costitutivi della responsabilità civile sono dunque il fatto, l'elemento soggettivo dell'intenzione o della negligenza, il danno ingiusto, e il nesso di causalità tra il fatto e il danno.

  1. Ai sensi dell'articolo 2049 del CC, i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
  2. Gli elementi costitutivi devono essere stabiliti sulla base del criterio di prova del «più probabile che improbabile» o della «probabilità prevalente», caratteristica della responsabilità civile.
  3. L'azione è soggetta a un termine di prescrizione generale di cinque anni (articolo 2947 del CC), con la previsione di termini più brevi per alcune materie.
  4. Le disposizioni e la giurisprudenza pertinente per quanto riguarda il rapporto tra il processo civile e il processo penale sono stati sintetizzati nella sentenza Rigolio c. Italia (n. 20148/09, §§ 52-60, 9 marzo 2023). In particolare, l'articolo 652 del CPP prevede che una sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, ai fini del successivo giudizio civile, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (ibidem, § 54).
  5. Inoltre, nella sua sentenza n. 182 del 2021, la Corte costituzionale ha rammentato che, allo scopo di rispettare la presunzione di innocenza, il giudice penale chiamato a decidere su una responsabilità civile dopo l'adozione di una decisione di non luogo a procedere non deve cercare di stabilire, neppure in maniera incidentale, se sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità penale, ma soltanto se sussistano quelli della responsabilità civile previsti dall'articolo 2043 del CC (ibidem, §§ 57-60; si veda anche Marinoni c. Italia, n. 27801/12, § 20, 18 novembre 2021). Lo stesso principio è stato successivamente ribadito con riguardo a un esame fatto dal giudice civile dopo la pronuncia di un non luogo a procedere in sede penale (si vedano, per esempio, le sentenze della Corte di cassazione n. 2897 del 2024 o n. 30496 del 2022).

D. Giurisprudenza sugli effetti di una rinuncia al ricorso per cassazione e di una transazione amichevole

  1. Una rinuncia al ricorso per cassazione provoca l’estinzione del procedimento (articoli 390 e 391 del CPC).
  2. Ai sensi dell’articolo 338 del CPC, l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione ordinaria fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
  3. Nella sentenza n. 2534 del 2003, la Corte di cassazione ha considerato che la regola prevista dall'articolo 338 del CPC è l'espressione di un principio generale, applicabile anche in caso di estinzione di un procedimento di cassazione. Di conseguenza, la rinuncia al ricorso comporta l'acquisizione automatica dell’autorità della cosa giudicata da parte della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha aggiunto che questo effetto non può essere impedito dalla conclusione di una transazione amichevole al di fuori dell'ambito del processo, se quest'ultima non è stata trasmessa alla Corte di cassazione affinché tale Corte ne prenda atto; di fatto, secondo l'articolo 338 del CPC, solo le decisioni pronunciate nel corso del procedimento estinto possono ostare all'acquisizione l'autorità della cosa giudicata.
  4. Analogamente, la Corte di cassazione ha affermato che, quando le parti concludono una transazione amichevole senza citarla dinanzi ai giudici nazionali, in modo che la controversia sia definita con una sentenza che abbia forza di cosa giudicata, la soluzione della controversia diventa definitiva e non può essere messa in discussione nell'ambito di un altro procedimento (si vedano, tra altre, le sentenze della Corte di cassazione n. 3755 del 1989 e n. 20723 del 2007).
  5. Secondo una giurisprudenza consolidata, quando le parti concludono una transazione amichevole e ne informano il giudice, quest'ultimo deve dichiarare che la controversia è stata risolta (sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 368 del 2000 con altri riferimenti). Quest'ultima sentenza ha indicato che, quando la controversia è risolta mentre il procedimento è pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quest'ultima deve dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di interesse; in questo caso, la transazione amichevole sostituisce la regolamentazione prevista dalla sentenza impugnata che non acquisisce dunque autorità di cosa giudicata.
  6. Alcune successive sentenze hanno tracciato una distinzione tra la situazione in cui i tribunali accertano che la controversia è stata risolta – il che impedisce il passaggio in forza di cosa giudicata – e quella in cui una parte ha rinunciato al ricorso – il che comporta invece l'acquisizione dell'autorità della cosa giudicata (sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 1048 del 2000 e quelle della Corte di cassazione n. 3122 del 2003 e n. 4714 del 2006).

E. Disposizioni e giurisprudenza in materia di spese giudiziarie

  1. Fino al 2012, la determinazione delle spese processuali era regolamentata dal decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 2004. Per le cause di valore superiore a 5 milioni di EUR circa, il decreto prevedeva delle spese da calcolare in percentuale sul valore della causa.
  2. Questa regolamentazione è stata sostituita dal decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 2012, che prevedeva degli importi di spese precisi per le cause di valore inferiore a 1,5 milioni di EUR; per le cause di valore superiore a tale importo, l'articolo 11, comma 9, del decreto prevedeva quanto segue:
    «Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. (...)»
    I criteri indicati da tale disposizione comprendevano il valore, la natura e la complessità della causa, la quantità, l'importanza e la complessità delle questioni trattate, la qualità della prestazione effettuata e i risultati ottenuti.
    Le spese previste per condurre un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione per quanto riguarda lo scaglione precedente, ossia quello compreso tra 500.000 e 1.500.000 EUR, ammontavano in media a 20.250 EUR, importo che poteva essere ridotto fino a 10.125 EUR e aumentato fino a 33.975 EUR.
  3. La giurisprudenza interna successiva ai fatti di causa ha chiarito, rispetto ai criteri previsti dal decreto n. 140 del 2012, che, per le cause di valore superiore a 1,5 milioni di EUR, il giudice deve emettere una decisione motivata sui criteri adottati per quanto riguarda la determinazione delle spese, indicando l'importo previsto per lo scaglione precedente e gli elementi considerati ai fini dell'aumento (si vedano, tra altre, le sentenze della Corte di cassazione n. 9464 del 2021, n. 5672 del 2021 e n. 5674 del 2021); in effetti quando il giudice si discosta dagli importi predeterminati per una fascia di valore, l'aumento o la diminuzione devono sempre essere oggetto di decisione motivata (sentenza della Corte di cassazione n. 12537 del 2019).
  4. I nuovi criteri dovrebbero applicarsi ai procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 140 del 2012, l'attività legale era ancora in corso (sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 7937 del 2012), come nel caso di specie.
  5. Questa regolamentazione è stata nuovamente sostituita dal decreto n. 55 del 2014, attualmente vigente, che tuttavia non si applica ai fatti della presente causa.

F. Altre disposizioni pertinenti

  1. L'articolo 2738 del CC prevede che, se una parte ha prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Tuttavia, in caso di condanna per falso giuramento, tale parte può chiedere il risarcimento dei danni.

II. I TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

  1. Nell’ambito del Consiglio d’Europa vari strumenti hanno sottolineato l’importanza della lotta contro la corruzione giudiziaria, considerata come una delle principali minacce per lo Stato democratico (si vedano, tra altre, la Risoluzione 1703(2010), la Raccomandazione 1896(2010) e la Risoluzione 2098(2016) dell’Assemblea parlamentare sulla corruzione giudiziaria; la Raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità; le conclusioni e raccomandazioni del rapporto del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) su «La prevenzione e la corruzione. Membri del Parlamento, giudici e procuratori. Conclusioni e tendenze» (quarto ciclo di valutazione del GRECO); il parere consultivo n. 21 (2018) del Consiglio consultivo di giudici europei (CCJE) intitolato «Prevenire la corruzione tra i giudici»).
    La Risoluzione 2098 (2016) dell’Assemblea parlamentare ha affermato, in particolare, che la corruzione giudiziaria ostacola gravemente la protezione dei diritti umani, soprattutto l’indipendenza e l’imparzialità della giustizia, mina la fiducia dei cittadini nel processo giudiziario e lede i principi di legalità e di certezza del diritto.
  2. Nel quadro più generale degli strumenti di lotta contro la corruzione, la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa (STE n. 174) impone alle parti contraenti di prevedere dei ricorsi efficaci in favore delle persone che hanno subìto un danno derivante da un atto di corruzione.

IN DIRITTO

I. RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Constatando che i ricorsi traggono origine dagli stessi fatti (paragrafo 1 supra), la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. QUESTIONI PRELIMINARI

A. Sul locus standi degli eredi del ricorrente

  1. La Corte prende atto del decesso del ricorrente e del desiderio espresso dai suoi eredi di mantenere il ricorso, e constata che il Governo non ha formulato osservazioni a tale proposito.
  2. Tenuto conto dei legami familiari degli interessati con il ricorrente, la Corte ritiene che questi ultimi abbiano un interesse legittimo a proseguire il procedimento (si veda, mutatis mutandis, Larrañaga Arando c. Spagna (dec.), nn. 73911/16 e altri 3, § 39, 25 giugno 2019). Per motivi di ordine pratico, la presente sentenza continuerà ad utilizzare il termine «ricorrente» per indicare il sig. Berlusconi.

B. Sulla ricevibilità delle osservazioni della terza parte

  1. La società ricorrente ha contestato la ricevibilità delle osservazioni formulate dalla terza interveniente in quanto, da un lato, tali osservazioni superavano il limite di dieci pagine fissato dal presidente della sezione e, dall’altro, non erano redatte nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, ma nell’interesse del Governo, non aggiungevano nient’altro che argomentazioni errate e ingannevoli, e sollevavano nuove eccezioni di ricevibilità e argomentazioni sull’equa soddisfazione.
  2. La Corte constata che, con lettera in data 20 luglio 2023, conformemente all’articolo 44 § 5 del regolamento della Corte, il presidente della sezione ha autorizzato la CIR a presentare delle osservazioni scritte, imponendole un limite di dieci pagine. Non è stata fissata alcuna condizione per quanto riguarda il contenuto delle osservazioni.
  3. La Corte osserva, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 44 § 5 del suo regolamento, la decisione di inserire nel fascicolo delle osservazioni che non soddisfano le condizioni richieste è lasciata alla libera valutazione del presidente della sezione. Nel caso di specie, sebbene sia stato superato il limite fissato di dieci pagine, il presidente ha autorizzato l’inserimento delle osservazioni della CIR nel fascicolo, e la trasmissione delle stesse alla società ricorrente, cosicché quest’ultima non può più contestare la ricevibilità delle osservazioni in questione.
  4. Per quanto riguarda il contenuto delle osservazioni in questione, la Corte osserva che la CIR è intervenuta in qualità di terza parte interessata all’esito della causa, e le ha dunque naturalmente sottoposto delle osservazioni su aspetti fattuali e giuridici della causa in riferimento al suo interesse al mantenimento delle decisioni interne contestate. La Corte non vede in ciò nulla di contrario alle norme in materia di intervento di terzi (si vedano anche le istruzioni pratiche relative all’intervento di terzi, § 34). Peraltro, essa rimane libera di valutare la pertinenza e l’utilità delle osservazioni che le sono sottoposte per decidere sulla causa.
  5. La Corte respinge dunque le contestazioni della società ricorrente a questo riguardo.

C. Sulle eccezioni preliminari del Governo

1. Le eccezioni preliminari relative al ricorso n. 23538/14

  1. 109. Il Governo solleva un’eccezione di irricevibilità per quanto riguarda il ricorso n. 23538/14 per tre motivi. In primo luogo, afferma che non vi è stata alcuna violazione della Convenzione, e dunque, a suo parere, la società ricorrente non può rivendicare lo status di vittima. In secondo luogo, afferma che la società ricorrente ha sollevato nuove doglianze dopo che è stato presentato il ricorso, e che le stesse dovrebbero essere considerate irricevibili in quanto presentate tardivamente. In terzo luogo, il Governo ritiene che le doglianze della società ricorrente rientrino nel quarto grado di giudizio, in quanto essa chiede alla Corte di riesaminare i fatti di causa e di pronunciare una sentenza più favorevole.
  2. La società ricorrente contesta l’eccezione del Governo. Per quanto riguarda la prima eccezione, essa osserva che la stessa non riguarda lo status di vittima, ma piuttosto il merito della causa. Per quanto riguarda la seconda eccezione, essa osserva che il Governo non ha indicato quali sarebbero le nuove doglianze presentate tardivamente dalle successive osservazioni e che, in ogni caso, essa si è limitata a elaborare le doglianze iniziali. Infine, per quanto riguarda la terza eccezione, essa rammenta che il semplice fatto che una questione è già stata trattata dai giudici interni non significa automaticamente che la doglianza sollevata dinanzi alla Corte rientra nel quarto grado di giudizio, ma dimostra che i ricorsi interni sono stati esauriti. Essa afferma inoltre che non chiede un nuovo esame delle questioni di fatto, ma lamenta l’incompatibilità della soluzione adottata dai giudici interni con la Convenzione.
  3. La Corte ritiene che le eccezioni preliminari relative all’assenza della qualità di vittima e alla natura di doglianze che rientrano nel quarto grado di giudizio siano così strettamente legate alla sostanza del ricorso che occorra unirle al merito.
  4. Per quanto riguarda l’eccezione relativa alla incompatibilità delle nuove doglianze, essa osserva che il Governo non ha indicato quali censure formulate dalla società ricorrente costituirebbero delle doglianze nuove presentate tardivamente; in ogni caso, essa non rileva tali doglianze nelle memorie presentate dopo che è stato proposto il ricorso iniziale. La Corte respinge dunque questa eccezione.

2. Le eccezioni relative al ricorso n. 23554/14

  1. Il Governo contesta lo status di vittima del ricorrente in quanto non è stata commessa alcuna violazione: anche a voler supporre che le affermazioni contenute nelle sentenze di primo grado e di appello fossero problematiche (cosa che il Governo contesta), la Corte di cassazione avrebbe già posto rimedio.
  2. Il Governo afferma che in ogni caso il ricorso, essendo stato presentato dinanzi alla Corte oltre il termine di sei mesi, è irricevibile nella parte in cui riguarda le decisioni emesse in primo grado e in appello. Il Governo ritiene che detto termine iniziasse a decorrere dalla data in cui ciascuna di tali decisioni è stata emessa; di fatto, poiché il ricorrente non era parte nel procedimento, a suo parere non vi era motivo per attendere l’esito definitivo di quest’ultimo.
  3. Il Governo aggiunge che, se si considera, invece, che il termine iniziava a decorrere soltanto dalla data in cui la Corte di cassazione ha emesso la sua sentenza, ossia il 17 settembre 2013, da ciò deriva che la Corte di cassazione avrebbe potuto porre rimedio alle violazioni eventualmente commesse dal tribunale e dalla corte d’appello (e cita la sentenza Orr c. Norvegia, n. 31283/04, § 54, 15 maggio 2008), e che, di conseguenza, queste ultime non devono più essere prese in considerazione dalla Corte. Il Governo ritiene dunque che l’eccezione di tardività del ricorso e quella di perdita dello status di vittima siano alternative.
  4. Infine, il Governo osserva che il ricorrente ha presentato varie memorie integrative, e sostiene che qualsiasi doglianza da lui proposta in tali memorie sarebbe tardiva.
  5. Il ricorrente afferma anzitutto che può sostenere di essere vittima della violazione dedotta in quanto è stato direttamente interessato dalle decisioni dei giudici interni che sono oggetto del presente ricorso, anche se non era parte nel procedimento. Per quanto riguarda l’argomentazione del Governo relativa alla riparazione della violazione dedotta, il ricorrente afferma che, confermando le decisioni sulla sua responsabilità, emesse dai giudici di grado inferiore, la Corte di cassazione ha invece aggravato la violazione, e che, in ogni caso, tale Corte non ha riconosciuto la violazione, né vi ha posto rimedio.
  6. Per quanto riguarda il rispetto del termine di sei mesi, il ricorrente ammette che, in linea di principio, la Corte di cassazione avrebbe potuto porre rimedio alla violazione annullando la sentenza di appello e chiedendo un nuovo esame della causa; aggiunge che soltanto quando la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di appello ed emesso, il 17 settembre 2013, una decisione definitiva, egli ha potuto presentare il ricorso dinanzi alla Corte, ricorso che sarebbe stato prematuro se fosse stato proposto prima di tale data.
  7. La Corte osserva, in via preliminare, che il ricorso n. 23554/14 deriva dal procedimento che si è concluso con la sentenza del 17 settembre 2013.
  8. La Corte rammenta che, in generale, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data della decisione definitiva intervenuta nell’ambito del processo di esaurimento dei ricorsi interni. A pena di violare il principio di sussidiarietà, non si può interpretare l’articolo 35 § 1 nel senso che esso esige che un ricorrente presenti dinanzi alla Corte la sua doglianza prima che la situazione relativa alla questione in esame sia stata oggetto di una decisione definitiva a livello nazionale (si veda, tra altre, Lekić c. Slovenia [GC], n. 36480/07, § 65, 11 dicembre 2018). Anche se è vero che, nel caso di specie, il ricorrente non era lui stesso parte nel procedimento e non poteva dunque interporre appello avverso la decisione emessa in primo grado o presentare ricorso per cassazione, la società ricorrente (di cui era il legale rappresentante) e la CIR hanno potuto contestare le decisioni impugnate, cosicché il procedimento era ancora pendente. Infatti, la Corte di cassazione avrebbe potuto annullare la sentenza di appello per quanto riguarda la responsabilità del ricorrente o, in ogni caso, espressamente invalidare le conclusioni della sentenza di appello (si vedano, per esempio, Benghezal c. Francia, n. 48045/15, § 36, 24 marzo 2022, e A c. Norvegia (dec.), n. 65170/14, § 41, 29 maggio 2018). In queste circostanze, la Corte non può rimproverare al ricorrente di aver atteso che le decisioni da lui contestate fossero divenute definitive prima di adirla. La Corte respinge dunque l’eccezione del Governo relativa alla tardività di una parte del ricorso.
  9. Sulla questione se la Corte di cassazione abbia effettivamente posto rimedio alla violazione e, più in generale, all’eccezione del Governo relativa all’assenza di qualità di vittima, la Corte ritiene che si tratti di una questione strettamente legata alla sostanza del ricorso, e che la stessa debba essere unita al merito.
  10. Infine, per quanto riguarda l’eccezione relativa alla irricevibilità delle nuove doglianze, essa osserva che il Governo non ha indicato quali delle accuse formulate dal ricorrente costituirebbero delle nuove doglianze presentate tardivamente; in ogni caso, essa non individua tali doglianze nelle memorie presentate dopo che era stato proposto il ricorso iniziale. La Corte respinge dunque questa eccezione.

III. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 §§ 1 e 3 DELLA CONVENZIONE

  1. La società ricorrente formula varie doglianze sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione: essa lamenta (A) una violazione del principio della cosa giudicata, dovuta al fatto che è stata messa in discussione la sentenza del 1991 al di fuori del ricorso previsto dalla legge; (B) l’attribuzione della causa a un tribunale che non era costituito per legge, in violazione flagrante delle norme interne in materia di competenza; (C) il mancato accesso al giudice di cassazione, a causa di una qualificazione arbitraria di una questione di diritto come questione di fatto; (D) il fatto che i giudici interni non hanno tenuto conto di dichiarazioni fatte da due testimoni nel corso del procedimento civile; (E) l’imputazione alla società ricorrente di una responsabilità sulla base di un insieme di presunzioni e di una violazione del principio di parità delle armi; (F) la mancanza di motivazione della sentenza di cassazione sul suo sesto motivo di ricorso riguardante l’impatto sul nesso di causalità della rinuncia da parte della CIR al ricorso per cassazione; (G) la mancanza di motivazione della sentenza di cassazione sulle spese processuali e l’importo eccessivo di queste ultime.
  2. La società ricorrente invoca l’articolo 6 §§ 1 e 3 b) e d) della Convenzione. La Corte, libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa (si veda, per esempio, Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018), ritiene opportuno esaminare queste doglianze unicamente sotto il profilo civile dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. La disposizione è così formulata nelle sue parti pertinenti:
    «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

A. Sul principio del rispetto della cosa giudicata

1. Le argomentazioni delle parti

A) La società ricorrente

  1. La società ricorrente afferma che il principio di certezza del diritto è stato violato in quanto, nell’ambito dell’azione di risarcimento intentata dalla CIR, i giudici interni hanno messo in discussione una sentenza definitiva al di fuori del ricorso espressamente previsto dalla legge a tal fine.
  2.  La società ricorrente argomenta che, anche se è possibile una deroga al principio della cosa giudicata in presenza di motivi sostanziali e imperiosi, tale deroga deve essere accordata conformemente alle norme procedurali interne; queste ultime, del resto, devono essere applicate in maniera prevedibile.
  3. Nella fattispecie, la società ricorrente riconosce che la corruzione di un giudice potrebbe giustificare una deroga al principio della cosa giudicata (sebbene essa esprima dei dubbi per quanto riguarda la corruzione di un solo giudice in un collegio di tre giudici). In effetti, essa sostiene che l’articolo 395, comma 6, del CPC prevede che il dolo del giudice può essere motivo di revocazione straordinaria. Tuttavia, poiché la CIR non si è avvalsa di questo ricorso, spiega la società, la sentenza del 1991 non poteva a suo parere essere messa in discussione in altri contesti. Essa aggiunge che la soluzione adottata dalle giurisdizioni interne, secondo la quale il contenuto di una sentenza definitiva può essere messo in discussione nell’ambito di un’azione di risarcimento, ha in sostanza creato, in maniera imprevedibile e arbitraria, e in flagrante violazione del diritto interno, un nuovo rimedio.
  4. La società ricorrente osserva che questo approccio è stato oggetto di varie critiche da parte della dottrina italiana, che ha sottolineato l’esigenza di avvalersi del ricorso specifico della revocazione senza creare rimedi ad hoc, i quali rischierebbero di minare il principio di certezza del diritto. Essa ammette che, nella presente causa, i giudici interni erano chiamati per la prima volta a deliberare sulle conseguenze del dolo di un giudice; tuttavia, nessuno ha mai dubitato del fatto che il ricorso da esercitare in tale situazione era la revocazione. Essa osserva anche che, nel procedimento parallelo relativo alla causa IMI-SIR (paragrafo 19 supra), riguardante la corruzione dello stesso giudice, la parte lesa dalla corruzione aveva presentato una domanda di revocazione.
  5. La società ricorrente contesta le argomentazioni addotte dai giudici interni, e richiamate dal Governo e dalla terza interveniente, per escludere l'obbligo di presentare una domanda di revocazione.
  6. Per quanto riguarda l'argomentazione fondata sull'assenza di autorità della cosa giudicata (paragrafo 57 supra e paragrafi 139 e 144 infra), la società ricorrente afferma che la sentenza del 1991 è passata in giudicato. Essa osserva che la CIR non aveva sottoposto la transazione del 1991 alla Corte di cassazione, ma aveva semplicemente rinunciato al ricorso, il che ha comportato, conformemente all'articolo 338 del CPC e a una giurisprudenza consolidata, il passaggio in forza di cosa giudicata della sentenza impugnata (essa cita la sentenza n. 3755 del 1989; paragrafo 90 supra). Inoltre, essa afferma che un atto di autonomia privata come la transazione del 1991 poteva soltanto regolare i rapporti tra le parti, e non privare una sentenza definitiva dell'autorità della cosa giudicata.
  7. La società ricorrente aggiunge che, se la transazione del 1991 avesse sostituito la sentenza del 1991, allora la CIR avrebbe dovuto chiederne l'annullamento, e afferma che la CIR, in realtà, mirava a mettere in discussione la situazione patrimoniale e societaria prevista da tale transazione, e aveva intentato un'azione che mirava a «correggerne» il contenuto, mascherata da una azione extracontrattuale. Essa contesta, perciò, le affermazioni della Corte di cassazione sulla possibilità di intentare un'azione extracontrattuale senza prima impugnare la transazione del 1991 (paragrafo 59 supra), che considera errate e contraddittorie.
  8. La società ricorrente contesta, inoltre, l'argomentazione fondata sull'assenza di interesse a presentare una domanda di revocazione e sul principio dell'effettività della protezione giurisdizionale (paragrafo 58 supra e paragrafi 139-140 infra).
    A tale riguardo, essa ritiene che la CIR avesse interesse a chiedere la revocazione della sentenza in quanto, ai sensi dell'articolo 402 del CPC, il rimedio in questione le avrebbe permesso di chiedere non soltanto la restituzione delle azioni, ma anche, ove ciò non fosse possibile, il pagamento di una somma equivalente e di un risarcimento danni. Qualsiasi altra interpretazione dell'articolo 402 del CPC sarebbe irragionevole, in quanto la restituzione degli stessi beni sarebbe spesso impossibile, cosicché il legislatore avrebbe previsto un rimedio inutile; inoltre, essa afferma che tale interpretazione è applicata da una parte della dottrina e dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5682 del 2023 (paragrafo 80 supra).
    Essa ritiene che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in caso di dubbio sull'efficacia di una domanda di revocazione la CIR avrebbe dovuto presentare tale domanda (essa cita, tra altre, Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009, e Stoian c. Romania, n. 33038/04, 8 luglio 2014).
    Essa considera che la CIR aveva in ogni caso interesse a presentare una domanda di revocazione per ottenere ciò a cui tale domanda era destinata, ossia il riesame del merito della sentenza del 1991, ed eventualmente il suo annullamento. Essa afferma che la Corte di cassazione, considerando che la revocazione era inutile nell'impossibilità di ottenere un risarcimento, aveva dimostrato un partito preso sulla questione di merito, e affermava un diritto per la CIR alla restituzione prima ancora di avere stabilito che le conclusioni della sentenza del 1991 erano errate.
    Peraltro, essa considera che l’esigenza di garantire la protezione degli interessi della CIR non imponeva la creazione di un nuovo rimedio, in quanto quest’ultima disponeva di altri ricorsi: oltre alla revoca, la CIR avrebbe potuto, a suo parere, chiederle riparazione nell'ambito del processo penale, o chiedere l'annullamento della transazione del 1991. Essa ritiene che l'azione di risarcimento non fosse dunque l'unica soluzione, ma rappresentasse una scelta strategica da parte della CIR, che a suo parere mirava a evitare i rischi che poneva una domanda di revocazione e a preservare, in ogni caso, i vantaggi ottenuti attraverso la transazione del 1991.
  9. La società ricorrente contesta inoltre:
    – l'argomentazione del Governo fondata sulla differenza di oggetto tra i due procedimenti e sul mancato annullamento della sentenza del 1991 (paragrafo 45 supra e paragrafo 141 infra), sottolineando che il carattere erroneo della sentenza del 1991 era un elemento decisivo che avrebbe permesso di stabilire se la CIR avesse diritto a un risarcimento, e che il principio della cosa giudicata è violato anche quando una sentenza non viene annullata ma cessa in sostanza di esistere per effetto di una decisione successiva;
    – l'analogia fatta con l'articolo 2738 del CC (paragrafi 58 e 98 supra e paragrafo 140 infra), che a suo parere riguarda una situazione diversa ed eccezionale, in cui la revocazione è esclusa per legge, in quanto la decisione fondata su un falso giuramento non ha più ragione d’essere;
    – il riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 3060 del 1984 (paragrafi 45 e 79 supra), che riguardava una situazione diversa in cui i danni derivavano direttamente dal reato, senza che fosse necessario riesaminare il merito della causa.
  10. Inoltre, la società ricorrente osserva che mettere in discussione la sentenza del 1991 al di fuori di una procedura di revocazione ha comportato l’assenza di una fase rescindente. Essa spiega che, nel caso di specie, non era ovvio che la sentenza del 1991 dovesse essere esclusa, e afferma che un solo giudice su tre era stato corrotto, e che un giudice può essere corrotto per evitare i rischi legati all'imprevedibilità di una sentenza senza che ciò si traduca in una decisione diversa da quella che sarebbe stata emessa in assenza di corruzione. La società ricorrente precisa che l'articolo 319 ter del CP non distingue tra la corruzione commessa per atti conformi ai doveri d'ufficio dei giudici e quella commessa per atti contrari a tali doveri (paragrafo 70 supra), e conclude che la condanna per corruzione non comporta alcuna valutazione a tale riguardo. Essa indica che la maggior parte delle sentenze penali avevano affermato che la soluzione data alla controversia dalla sentenza del 1991 avrebbe potuto essere corretta, e che tale sentenza era conforme alla giurisprudenza e alla dottrina maggiormente seguita all'epoca. Tuttavia, afferma che, nell'ambito del procedimento di risarcimento, i giudici hanno semplicemente presunto che, a seguito della corruzione, le conclusioni della sentenza del 1991 erano errate.
  11. La società ricorrente aggiunge che la sostituzione del rimedio specifico della revocazione con un «processo virtuale intentato in maniera incidentale» che si è svolto nell'ambito del procedimento di risarcimento ha pregiudicato l'equità del procedimento stesso, in ragione, a suo parere, dell'attribuzione della causa in questione a un tribunale che non sarebbe stato costituito per legge (si veda la doglianza esaminata nel punto B); dell’impossibilità di sollevare questioni di diritto dinanzi alla Corte di cassazione (si veda la doglianza esaminata nel punto C); dell'applicazione di un termine di cinque anni invece dei trenta giorni previsti nell'ambito della revocazione; dello svolgimento del procedimento in questione in assenza di alcune delle parti al procedimento iniziale; del riesame del merito della sentenza del 1991 senza che il giudice che si era pronunciato sulla domanda di risarcimento fosse a conoscenza degli atti del procedimento iniziale; e del fatto che tale riesame ha avuto luogo vent'anni più tardi, sulla base di un contesto legislativo e giurisprudenziale profondamente modificato (essa cita, a titolo di esempio, il riferimento alla sentenza n. 12262 del 1998; paragrafo 61 supra).
  12. Complessivamente, la società ricorrente afferma che il procedimento in contestazione ha dunque costituito un «appello mascherato», che ha cancellato la soluzione apportata a una controversia mediante una decisione definitiva nell'ambito di un procedimento non previsto dalla legge, ledendo in tal modo il principio di certezza del diritto.
  13. La società ricorrente sottolinea, infine, le gravi conseguenze che ha subìto, essendo stata condannata a pagare più di 490 milioni di EUR a titolo di risarcimento del danno materiale, e 10 milioni di euro per le spese, somme che superano sia la capitalizzazione della società ricorrente che quella dell’AMEF.

b) Il Governo

  1. Il Governo afferma che la doglianza sollevata dalla società ricorrente è manifestamente infondata, e argomenta che i giudici interni hanno esaminato la questione in contestazione e hanno chiaramente affermato che, nel caso di specie, il fatto che la CIR non abbia presentato una domanda di revocazione non impediva alla stessa di intentare un'azione di risarcimento.
  2. Il Governo ribadisce in via principale i motivi addotti dalla Corte di cassazione per escludere l'obbligo di presentare una domanda di revocazione: spiega che, nel caso di specie, la sentenza del 1991 non aveva forza di giudicato sostanziale, poiché i rapporti tra le parti erano regolati dalla transazione del 1991 (paragrafo 57 supra), e la CIR non aveva interesse a ottenere la revocazione della sentenza visto che non sussistevano più le azioni in contestazione, cosicché il principio di efficacia della protezione giurisdizionale imponeva di esaminare il contenuto della sentenza del 1991 nell'ambito dell'azione di risarcimento (paragrafo 58 supra).
  3. Per quanto riguarda, in particolare, l'assenza di interesse, il Governo insiste sul fatto che l'articolo 402 del CPC non permetteva alla CIR di ottenere un risarcimento, in quanto tale articolo fa riferimento soltanto alla restituzione di quanto ottenuto mediante la sentenza revocata; questa interpretazione sarebbe stata confermata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5682 del 2023 (paragrafo 80 supra). Pertanto, sarebbe stato eccessivamente formalistico imporre l'utilizzo di un rimedio inutile. Il Governo rinvia anche all'argomentazione fondata sull'articolo 2738 del CC (paragrafo 58 supra).
  4. Il Governo aggiunge che i giudici interni non hanno annullato la sentenza del 1991, e che i due procedimenti avevano un oggetto diverso.
  5. Il Governo osserva, peraltro, che i giudici interni non hanno creato un nuovo rimedio, ma hanno utilizzato il rimedio generale dell'azione extracontrattuale in un contesto nuovo. Il Governo indica che questo approccio mirava a rispondere a una situazione nuova, che non era oggetto di alcuna giurisprudenza precedente, e non poteva dunque essere considerato imprevedibile o irragionevole. Il Governo osserva che, anche se una parte della dottrina aveva criticato l'approccio adottato nel caso di specie, un'altra parte l'aveva invece sostenuto, e che tale approccio è stato recentemente confermato dalla sentenza n. 5682 del 2023 (paragrafo 80 supra).

c ) La terza interveniente

  1. 143. La terza interveniente afferma anzitutto che le questioni sollevate dalla società ricorrente rientrano nel diritto interno, e sono le stesse che sono state esaminate e respinte dai giudici interni. Si tratterebbe dunque di un ricorso le cui doglianze costituirebbero un quarto grado di giudizio.
  2. 144. Essa sottolinea, inoltre, che i rapporti tra lei e la società ricorrente erano regolati dalla transazione del 1991, la quale, secondo il diritto italiano, sostituiva la normativa prevista dalla sentenza del 1991, e che quest'ultima non aveva dunque acquisito forza di cosa giudicata (essa cita la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 368 del 2000). Del resto, la terza interveniente rammenta che la questione se una decisione interna abbia acquisito forza di cosa giudicata è di competenza dei giudici interni.
  3. 145. Inoltre, la CIR ritiene che non avrebbe potuto avvalersi dei ricorsi contrattuali, né di una domanda di revocazione di una sentenza che non aveva acquisito forza di cosa giudicata. In ogni caso, essa afferma che la sentenza del 1991 non le impediva di avvalersi dell'azione prevista dall'articolo 2043 del CCE, che costituisce un rimedio generale esperibile in tutti i casi in cui vi sia lesione di un diritto. Essa afferma che, nel caso di specie, tale rimedio non è stato utilizzato per annullare o modificare la sentenza del 1991 ma per rispondere a una questione giuridica diversa.
  4. 146. Infine, la CIR sottolinea che la società ricorrente ha beneficiato di un processo equo, senza che siano state pregiudicate le sue possibilità di difesa, e nel rispetto del principio della parità delle armi.

2. Valutazione della Corte

a) Sulla ricevibilità

  1. Constatando che la doglianza non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.

b) Sul merito

i. Principi generali

  1. Il diritto a un processo equo sancito dall’articolo 6 § 1 deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, che cita soprattutto la preminenza del diritto come elemento del patrimonio comune degli Stati contraenti. Uno degli aspetti fondamentali della preminenza del diritto è il principio della certezza dei rapporti giuridici, secondo il quale, tra l’altro, la soluzione data in maniera definitiva a qualsiasi controversia da parte dei tribunali non deve essere rimessa in causa (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda [GC], n. 26374/18, §§ 237-238, 1° dicembre 2020, e Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 61, CEDU 1999-VII). Questo aspetto del principio della certezza del diritto presuppone, in maniera generale, il rispetto del principio dell'autorità della cosa giudicata che, essendo volto a preservare il carattere definitivo delle sentenze e i diritti delle parti al procedimento, serve a garantire la stabilità del sistema giurisdizionale e favorisce la fiducia del cittadino nella giustizia (Wałęsa c. Polonia, n. 50849/21, § 222, 23 novembre 2023, Guðmundur Andri Ástráðsson, sopra citata, 238, e Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], n. 13279/05, § 57, 20 ottobre 2011).
  2. La Corte ha esaminato il rispetto del principio della cosa giudicata principalmente in due contesti: l’annullamento di una sentenza definitiva da parte di una giurisdizione superiore, e la messa in discussione della soluzione di una controversia nell’ambito di un altro procedimento giudiziario tra le stesse parti (Kooperativ Neptun Servis c. Russia, n. 40444/17, § 64, 23 novembre 2021).
  3. Nel primo contesto, la Corte ha sottolineato che, a causa del principio della cosa giudicata, nessuna parte è autorizzata a chiedere la supervisione di una sentenza definitiva ed esecutiva al solo scopo di ottenere un riesame della causa e una nuova decisione in merito alla stessa. Le giurisdizioni superiori devono avvalersi del loro potere di supervisione soltanto per correggere gli errori di fatto o di diritto e gli errori giudiziari, e non per procedere a un nuovo esame. La revisione non deve divenire un appello mascherato, e il semplice fatto che possano esistere due punti di vista sull'argomento non è un motivo sufficiente per giudicare nuovamente una causa (si vedano, tra altre, Balan c. Repubblica di Moldavia (n. 2), n. 49016/10, § 27, 29 novembre 2022, Tığrak c. Turchia, n. 70306/10, §§ 48-49, 6 luglio 2021, e Riabykh c. Russia, n. 52854/99, § 52, CEDU 2003-IX).
  4. Anche se le esigenze che derivano dal principio della certezza del diritto e dell’autorità della cosa giudicata non sono assolute, si può derogare a tale principio solo quando dei motivi sostanziali e imperiosi lo impongono, ad esempio la correzione di un vizio fondamentale o di un errore giudiziario (Guðmundur Andri Ástráðsson, sopra citata, § 238, e Riabykh, sopra citata, § 52; si veda anche, recentemente, Gaba c. Albania, n. 33369/17, § 87, 17 dicembre 2024). La Corte ha precisato che queste nozioni non si prestavano a una definizione precisa: essa decide in ogni singolo caso in quale misura si debba discostare dal principio della certezza del diritto (Sutyazhnik c. Russia, n. 8269/02, § 35, 23 luglio 2009).
  5. La Corte deve esaminare, in ciascuna fattispecie, se le autorità si siano avvalse del loro potere di avviare e condurre un giudizio di revisione garantendo, per quanto possibile, un giusto equilibrio tra gli interessi del singolo e la necessità di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Gaba, sopra citata, § 86, Tığrak, sopra citata, § 48, e Treguet c. Russia, n. 45580/15, § 32, 20 settembre 2022), che comprende anche gli interessi delle terze parti (Karen Poghosyan c. Armenia, n. 62356/09, § 50, 31 marzo 2016, e Protsenko c. Russia, n. 13151/04, § 29, 31 luglio 2008). Gli elementi da prendere in considerazione comprendono, in particolare, gli effetti della riapertura e dei procedimenti successivi sulla situazione individuale del ricorrente; il fatto che la riapertura risulti da una domanda del ricorrente stesso; i motivi per i quali le autorità interne hanno revocato la decisione definitiva; il rispetto della procedura prevista dal diritto interno; l'esistenza e l'applicazione di garanzie procedurali idonee a prevenire gli abusi di questa procedura da parte delle autorità interne, e altre circostanze pertinenti. Inoltre, la procedura di revisione deve offrire tutte le garanzie procedurali di cui all'articolo 6 § 1 e garantire l'equità generale del procedimento (Tığrak, sopra citata, § 48, DRAFT – OVA a.s. c. Slovacchia, n. 72493/10, § 77, 9 giugno 2015, e Giuran c. Romania, n. 24360/04, § 31, CEDU 2011 (estratti)).
  6. Per quanto riguarda il secondo contesto sopra citato (paragrafo 149), la Corte ha considerato in varie cause che, anche in assenza di annullamento di una sentenza, la messa in discussione della soluzione apportata a una controversia mediante una decisione giudiziaria definitiva nell'ambito di un altro procedimento giudiziario può violare l'articolo 6 della Convenzione nella misura in cui può rendere illusorio il diritto a un tribunale e ledere il principio della certezza del diritto (si vedano, tra altre, Kooperativ Neptun Servis, sopra citata, 64, Esertas c. Lituania, n. 50208/06, §§ 24-25, 31 maggio 2012, e Kehaya e altri c. Bulgaria, nn. 47797/99 e 68698/01, §§ 62-70, 12 gennaio 2006). Anche in questo tipo di cause, la Corte verifica se la deroga al principio della cosa giudicata fosse giustificata da motivi imperiosi, come l'esigenza di correggere un vizio fondamentale (si vedano, per esempio, Gražulevičiūtė c. Lituania, n. 53176/17, § 82, 14 dicembre 2021, Vardanyan e Nanushyan c. Armenia, n. 8001/07, § 70, 27 ottobre 2016, o Esertas, sopra citata, § 28).

ii. Applicazione nel caso di specie

  1. 154. Tenuto conto dei principi generali sopra citati e delle argomentazioni della società ricorrente, la Corte ritiene di dover esaminare le questioni seguenti: se vi fosse una decisione definitiva che avesse acquisito forza di cose giudicata; se questa decisione sia stata contestata nell'ambito di un procedimento successivo; se vi fossero motivi imperiosi che giustificavano il fatto di contestarla; se ciò sia stato fatto conformemente alle disposizioni procedurali interne e se, più in generale, sia stato garantito un giusto equilibrio tra gli interessi del singolo e la necessità di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

α) Sull’esistenza di una decisione definitiva

  1. La Corte osserva che le parti non concordano sulla questione se la sentenza del 1991 abbia acquisito forza di cosa giudicata. Secondo la società ricorrente, questa sentenza è passata in giudicato a seguito della rinuncia da parte della CIR al ricorso per cassazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 338 del CPC e alla giurisprudenza dell'epoca (paragrafo 130 supra); al contrario, il Governo e la terza interveniente considerano che la conclusione della transazione del 1991 abbia impedito il passaggio in giudicato della sentenza del 1991 (paragrafi 139 e 144 supra), rinviando ampiamente alle motivazioni della sentenza di cassazione su questo punto (paragrafo 57 supra).
  2. La Corte rammenta che, quando fa riferimento al principio del rispetto della cosa giudicata, essa esige che la decisione interna sia definitiva e vincolante secondo il diritto interno (si vedano, per esempio, Riabykh, sopra citata, § 52, e Tığrak, sopra citata, § 50), e che abbia deliberato sul merito della causa (Kehaya e altri, sopra citata, § 68, e Chengelyan e altri c. Bulgaria, n. 47405/07, § 34, 21 aprile 2016; per una causa in cui la decisione non aveva risolto il merito della controversia, si confronti con Peikrishvili e Basiladze c. Georgia (dec.), n. 53191/10, § 36, 5 febbraio 2019). Per stabilire se una decisione è definitiva, la Corte fa riferimento alle norme procedurali interne (si vedano, per esempio, Gaba, sopra citata, § 80-85, e Agrokompleks c. Ucraina, n. 23465/03, § 145, 6 ottobre 2011). Anche se spetta in primo luogo alle autorità interne interpretare e applicare tali norme (si veda, tra altre, Titan Total Group S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, n. 61458/08, § 95, 6 luglio 2021), la Corte può discostarsi dalle loro conclusioni e concludere che una sentenza interna deve essere considerata definitiva, in particolare quando le decisioni interne non sono sufficientemente motivate su questo punto (si vedano, per esempio, Gaba, sopra citata, §§ 80-85, Amirkhanyan c. Armenia, n. 22343/08, §§ 34-39, 3 dicembre 2015; si veda anche, mutatis mutandis, Kehaya e altri, sopra citata, § 68, nella quale la Corte si è discostata dalle decisioni interne relative alla portata della cosa giudicata).
  3. Nella fattispecie, nessuno contesta che la sentenza del 1991 fosse definitiva, nel senso che non poteva più essere oggetto di ricorso ordinario, né che fosse formalmente in vigore, poiché non era mai stata annullata o sostituita da altra decisione (paragrafo 14 supra), né che fosse efficace nei confronti della società ricorrente, che si era costituita terza interveniente nel procedimento (paragrafo 11 supra). La questione che si pone è se questa sentenza fosse vincolante o meno, a causa della transazione del 1991.
  4. La Corte osserva che si tratta di una questione complessa sulla quale le parti si trovano in disaccordo. Essa osserva anche che, su questo punto, la Corte di cassazione sembra essersi discostata dalla giurisprudenza maggiormente seguita, senza spiegarne i motivi (paragrafi 57 e 89-92 supra).
  5. La Corte ritiene che non sia necessario giungere a una conclusione definitiva su questo punto. In effetti, anche a voler supporre che la sentenza del 1991 avesse forza di cosa giudicata, essa ritiene che fosse giustificato, nel caso di specie, rimettere in discussione il merito della controversia, per i motivi di seguito descritti.

β) Sulla questione se la decisione definitiva sia stata contestata

  1. La Corte rammenta che, anche in assenza di annullamento di una sentenza definitiva, mettere in discussione la soluzione apportata a una causa nell’ambito di un altro procedimento può violare l’articolo 6 della Convenzione (paragrafo 153 supra). Questo principio è stato considerato applicabile anche se l’oggetto dei due procedimenti non era identico, ma riguardava le stesse circostanze determinanti (Brletić c. Croazia, n. 42009/10, § 47, 16 gennaio 2014, o Lady S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, n. 39804/06, § 29, 23 ottobre 2018).
  2. Nella fattispecie, l'oggetto dei due procedimenti era diverso: il primo, del quale le parti erano la CIR, la famiglia F., e gli altri azionisti (compresa la società ricorrente in qualità di terza parte interveniente) riguardava la validità del lodo arbitrale emesso nel 1990 (si veda il paragrafo 11 supra); il secondo riguardava l'azione intentata dalla CIR per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della corruzione del giudice V.M. Tuttavia, nell'ambito del secondo procedimento, al fine di accertare se la CIR avesse subìto dei danni a causa della corruzione era determinante dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra corruzione stessa e l'esito del primo procedimento che era stato sfavorevole per la CIR; di conseguenza, i giudici interni hanno esaminato se la soluzione data alla controversia con la sentenza del 1991 fosse o meno corretta (paragrafi 36, 50 e 61 supra).
  3. La Corte ritiene dunque, contrariamente alle affermazioni del Governo (paragrafo 141 supra), che le sentenze in contestazione abbiano rimesso in discussione la soluzione data alla controversia con la sentenza del 1991.

γ) Sull’esistenza di motivi sostanziali e imperiosi

  1. La Corte osserva che, nel caso di specie, la messa in discussione della soluzione della controversia deriva da un'azione che mirava a ottenere la riparazione dei danni causati dalla corruzione del giudice V.M. (paragrafo 27 supra). Essa osserva anche che la società ricorrente ammette che la corruzione dei giudici, in generale, costituisce una circostanza imperiosa che giustifica una deroga al principio della cosa giudicata (paragrafo 127 supra).
  2. La Corte considera che la corruzione di un giudice costituisce una circostanza imperiosa che giustifica il fatto di mettere in discussione una decisione definitiva, e ciò anche se è stato corrotto un solo giudice membro di un collegio.
  3. A tale riguardo, essa rammenta l'importanza fondamentale dell'imparzialità dei giudici, senza la quale i tribunali non potrebbero ispirare alcuna fiducia ai cittadini (Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, § 118, CEDU 2005-XIII). Essa richiama anche la propria giurisprudenza secondo la quale la circostanza che una mancanza di imparzialità riguarda soltanto uno dei membri di una formazione collegiale non è determinante, in quanto il segreto delle deliberazioni non permette di conoscere l'influenza reale del magistrato interessato nel corso di queste ultime (Karrar c. Belgio, n. 61344/16, § 36, 31 agosto 2021, e Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 89, CEDU 2015).
  4. Tenuto conto di questi principi, la Corte ritiene che la corruzione di un giudice, che compromette per definizione la sua imparzialità, costituisca un vizio fondamentale del procedimento, che priva le parti della possibilità di ottenere un esame equo della causa da parte di un tribunale imparziale (si veda, mutatis mutandis, Tchitchinadze c. Georgia, n. 18156/05, § 55, 27 maggio 2010).
  5. La questione se la corruzione di V.M. abbia comportato l'adozione di una sentenza le cui conclusioni erano errate era senza dubbio importante, nell'ambito dell'azione intentata dalla CIR, per stabilire se vi era un nesso di causalità tra la corruzione e i danni di cui è stato chiesto il risarcimento. Tuttavia, indipendentemente dalla risposta a tale questione, la corruzione anche di un solo giudice ha privato la CIR della possibilità di ottenere una decisione emessa da un tribunale imparziale, il che giustifica che fosse rimesso in discussione l'esito della controversia.
  6. La Corte conclude dunque che, nel caso di specie, la messa in discussione della soluzione data alla controversia dalla sentenza del 1991 non fosse basata su semplici punti di vista diversi per quanto riguarda la questione in esame, ma su un motivo imperioso che giustificava una deroga al principio dell'autorità della cosa giudicata.

δ) Sulla questione se la procedura interna sia stata rispettata

  1. La Corte osserva che l'argomentazione principale della società ricorrente si basa su una violazione dedotta del diritto interno che consiste nell'aver rimesso in discussione la sentenza del 1991 senza avere presentato domanda di revocazione (paragrafi 125-128 supra).
  2. La Corte ha affermato a più riprese che le decisioni volte a riaprire un processo devono essere conformi alle disposizioni interne pertinenti, e che l’utilizzo abusivo di tali procedure può essere contrario alla Convenzione. Il principio della certezza dei rapporti giuridici e la preminenza del diritto esigono che la Corte sia vigile in questo ambito (si vedano, oltre alle sentenze citate nel paragrafo 152 supra, Sfinx-Impex S.A. c. Repubblica di Moldavia, n. 28439/05, § 21, 25 settembre 2012, e Popov c. Moldavia (n. 2), n. 19960/04, § 46, 6 dicembre 2005; si veda anche Diya 97 c. Ucraina, n. 19164/04, §§ 47-50, 21 ottobre 2010).
  3. Tuttavia, spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna (Sfinx-Impex S.A., sopra citata, § 21, e Popov, sopra citata, § 47). La Corte non ha il compito di esaminare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da tali giurisdizioni, salvo se e nella misura in cui tali errori possano avere pregiudicato i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione (si vedano, tra altre, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 186, 6 novembre 2018). Essa non ha nemmeno il compito di valutare la fondatezza della teoria giuridica sottesa a una sentenza interna, né di determinare l’ambito di applicazione di un’azione in materia di responsabilità civile (Gražulevičiūtė, sopra citata, § 77).
  4. Nella fattispecie, la Corte constata che l’obiettivo di una domanda di revocazione è ottenere la revocazione della sentenza, una nuova decisione sul merito e l’eventuale restituzione di beni (paragrafo 78 supra). Nella fattispecie, la CIR non si è avvalsa di questa procedura, ma ha intentato un’azione di risarcimento (paragrafo 27 supra), nel corso della quale il merito della sentenza del 1991 è stato riesaminato soltanto in maniera incidentale per stabilire se la CIR avesse subìto dei danni derivanti da dolo del giudice. Non viene contestato che la CIR, intentando l’azione di risarcimento, ha rispettato le norme procedurali applicabili in materia di responsabilità civile. In sintesi, essa ha scelto questo ricorso non per ottenere, fuori dalla procedura di revocazione, l’annullamento della sentenza del 1991, ma per ottenere il risarcimento dei danni che ha subìto, che era giustamente lo scopo di questo ricorso. Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente (paragrafo 127 supra), non si trattava dunque della creazione di un nuovo ricorso, ma dell’utilizzo di un rimedio generale, previsto dall’ordinamento giuridico interno, sebbene tale ricorso fosse esercitato in una situazione nuova.
  5. In questo contesto, la questione che si pone alla Corte è se il fatto di rimettere in discussione, in maniera incidentale, la soluzione data alla controversia con la sentenza del 1991, senza averne prima richiesto la revocazione, fosse contrario al diritto nazionale.
  6. Le parti concordano sul fatto che la questione non si era mai posta ai giudici interni prima della presente causa (paragrafi 128 e 142 supra). Tenuto conto delle argomentazioni delle parti, la Corte constata che si trattava di una questione complessa di diritto interno, per la quale non vi era, all’epoca, una risposta evidente. In queste circostanze, la Corte si limiterà a esaminare se, tenuto conto anche delle contestazioni della società ricorrente, la soluzione adottata dalla Corte di cassazione fosse sufficientemente motivata e se non fosse arbitraria o manifestamente errata.
  7. A questo riguardo, essa osserva che la Corte di cassazione ha escluso, nel caso di specie, l’obbligo per la CIR di presentare una domanda di revocazione per due motivi alternativi: l’assenza di autorità di cosa giudicata della sentenza del 1991 e l’assenza di interesse della CIR a presentare una domanda in tal senso (paragrafi 57 e 58 supra). Essa ritiene che non sia necessario esaminare la prima argomentazione (paragrafi 158-159 supra), poiché la seconda era ampiamente motivata rispetto alla legislazione interna.
  8. In particolare, la Corte di cassazione, trovandosi di fronte a una situazione nuova, ha adottato un’interpretazione del diritto interno volta a garantire una protezione efficace degli interessi sostanziali della CIR, e a evitare di imporle di esperire un ricorso che, nel caso di specie, non poteva portare a una riparazione dei danni.
  9. La società ricorrente tenta di dimostrare che questa interpretazione era arbitraria ed errata (paragrafi 132-133 supra). Tuttavia, la Corte di cassazione ha chiaramente spiegato il motivo per cui la procedura di revocazione non era efficace: essa ha perciò ritenuto che il semplice annullamento formale della sentenza del 1991 non fosse sufficientemente conforme agli interessi sostanziali della CIR per imporle l’utilizzo di tale ricorso; che, a suo parere, secondo la sua interpretazione dell’articolo 402 del CPC, la CIR non avrebbe potuto chiedere la riparazione dei danni nell’ambito della procedura di revocazione, e che una lettura coerente con altre disposizioni suggeriva che, quando l’utilizzo del rimedio della revocazione non è possibile, si rende necessario l’accesso a un’azione di risarcimento (paragrafo 58 supra). La Corte non rileva nulla di arbitrario o di irragionevole in queste considerazioni, né nell’interpretazione dell’articolo 402 del CPC o nel riferimento all’articolo 2738 del CC fatti dalla Corte di cassazione. Del resto, le uniche sentenze che, all’epoca, avevano trattato questioni in una certa misura simili (sentenze della Corte di cassazione n. 3060 del 1984, n. 33435 del 2006 e n. 35616 del 2007, si vedano rispettivamente i paragrafi 79, 23 e 25 supra) sembravano giungere a una conclusione di questo tipo.
  10. La società ricorrente propone, in sostanza, un’interpretazione alternativa del diritto interno (paragrafi 132-133 supra); tuttavia, poiché l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione non era né arbitraria né manifestamente errata, non spetta alla Corte rimetterla in discussione.
  11. Per quanto riguarda le sentenze citate dalla società ricorrente relative all'obbligo di avvalersi dei ricorsi interni in caso di dubbio sulla loro efficacia (paragrafo 132 supra), la Corte ritiene che queste non siano pertinenti, poiché in questo caso non si tratta di stabilire se la CIR abbia correttamente esperito tutti i ricorsi interni prima di avviare il procedimento dinanzi alla Corte, ma se la stessa società fosse obbligata a presentare una domanda di revocazione nell'ambito dei ricorsi previsti dal diritto processuale interno.
  12. Nemmeno l'argomentazione secondo la quale la CIR disponeva di altri ricorsi è pertinente (paragrafo 132 supra): l'eventuale esistenza di ricorsi alternativi non significa che quello che è stato utilizzato lo sia stato in violazione del diritto interno.
  13. La Corte non vede dunque alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni della Corte di cassazione sulla conformità con il diritto interno di un esame incidentale del merito della sentenza del 1991 nel corso del procedimento di risarcimento.
  14. Lo stesso vale per le conclusioni dei giudici interni sulla possibilità di esaminare la questione nell'ambito di un’azione extracontrattuale senza che sia necessario chiedere prima l'annullamento del contratto: anche a tale proposito la società ricorrente propone un'interpretazione alternativa del diritto interno (paragrafo 131 supra), senza tuttavia dimostrare che quella adottata dai giudici interni (paragrafo 59 supra) fosse manifestamente errata o arbitraria.
  15. Inoltre, per quanto riguarda le critiche mosse dalla società ricorrente rispetto alla strategia processuale della CIR (paragrafo 132 supra), la Corte osserva che questa strategia non rivela alcunché di abusivo: considerando di essere stata lesa dalla corruzione del giudice V.M. e di non avere interesse a una revocazione della sentenza del 1991, la CIR ha scelto di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia, la società non ha cercato né di eludere i limiti del procedimento di revocazione, né di ottenere un nuovo esame della causa sulla base di una semplice divergenza di pareri (si confronti per esempio con Popov, sopra citata, § 52, o Agrokompleks, sopra citata, § 151).
  16. La Corte ritiene dunque che, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, il fatto di rimettere in discussione la soluzione della controversia nell'ambito del procedimento di risarcimento non fosse contrario al diritto interno.

ε) Sulla questione se sia stato garantito un giusto equilibrio

  1. Resta da determinare se il fatto di rimettere in discussione la soluzione della controversia abbia garantito un giusto equilibrio tra gli interessi della società ricorrente al mantenimento di una decisione definitiva, e la necessità di garantire una corretta amministrazione della giustizia, compresi gli interessi della CIR a ottenere una decisione da parte di un tribunale imparziale (paragrafo 152 supra). A questo riguardo, la società ricorrente afferma che il fatto di rimettere in discussione la soluzione della controversia fuori dal procedimento di revocazione ha limitato le sue possibilità di difesa, e ha comportato per lei un sacrificio patrimoniale eccessivo (paragrafi 134‑137 supra).
  2. La Corte osserva, in primo luogo, che il fatto di rimettere in discussione la sentenza del 1991 risulta da una domanda presentata dalla parte vittima della corruzione; se la società ricorrente ha subìto delle conseguenze patrimoniali importanti, queste ultime derivano dunque da una decisione viziata di cui la società ricorrente è stata considerata responsabile.
  3. Peraltro, la Corte constata che le accuse della società ricorrente sono basate, in gran parte, sulla convinzione che una procedura di revocazione avrebbe portato a una soluzione più favorevole per lei, grazie a un esame più rigoroso e a un procedimento distinto in fase rescindente e fase rescissoria (paragrafo 134 supra). Tuttavia, essa osserva che i giudici interni hanno esaminato le questioni discusse, compreso il carattere corretto o meno della sentenza del 1991, in maniera motivata e non arbitraria (paragrafi 36, 50 e 61 supra). La Corte non può speculare sull'esito di un'eventuale domanda di revocazione, né basare una constatazione di violazione sull'ipotesi che l'utilizzo di un altro procedimento avrebbe portato a un risultato più favorevole per la società ricorrente.
  4. Nella misura in cui la società ricorrente lamenta l'imprevedibilità della soluzione adottata dai giudici interni (paragrafi 126‑127 supra), la Corte rinvia alle considerazioni da essa formulate sopra per quanto riguarda il fatto che si trattava di una questione nuova, e che la sentenza della Corte di cassazione era motivata e non arbitraria (paragrafi 174-178 supra). Si deve anche aggiungere che la prevedibilità di una norma procedurale è generalmente valutata dalla Corte alla luce del suo impatto sulla possibilità di avere accesso al tribunale e di partecipare in maniera effettiva al procedimento (si vedano, tra altre, Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, § 99, CEDU 2009, Běleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 49, CEDU 2002-IX, Leoni c. Italia, n. 43269/98, § 23, 26 ottobre 2000, o Miragall Escolano e altri c. Spagna, nn. 38366/97 e altri 9, § 33, CEDU 2000‑I).
  5. Nella fattispecie, la soluzione adottata dai giudici interni mirava a garantire una protezione efficace dei diritti del CIR senza imporle di avviare dei procedimenti considerati non efficaci o inutilmente onerosi (paragrafo 58 supra). Questa soluzione non ha né limitato l’accesso della società ricorrente agli organi giudiziari interni, né ostacolato la partecipazione della stessa al procedimento.
  6. A questo proposito, la Corte non è convinta nemmeno dalle accuse della società ricorrente secondo le quali, a seguito dell’esercizio da parte della CIR dell’azione di risarcimento invece dell’avvio di una procedura di revocazione, la stessa avrebbe subìto delle limitazioni delle sue garanzie procedurali (paragrafo 135 supra).
  7. Per quanto riguarda la doglianza secondo la quale la causa in esame era stata attribuita a un tribunale che non era costituito per legge, e quella relativa al mancato esame, da parte della Corte di cassazione, di una questione di diritto, anche tali doglianze sono state sollevate separatamente, e saranno dunque esaminate più dettagliatamente qui di seguito (si vedano i punti B e C); in ogni caso, la Corte può constatare già in questa fase che tali circostanze non hanno impedito alla società ricorrente di sottoporre le sue doglianze a giudici di diversi gradi di giudizio, e di contestare le argomentazioni della parte avversa nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, e che nulla indica che il procedimento sia stato iniquo o si sia concluso con soluzioni arbitrarie (Giuran, sopra citata, § 42).
  8. Per quanto riguarda il termine entro il quale l’azione è stata intentata, la Corte non comprende per quale motivo l'azione di risarcimento intentata dalla CIR avrebbe dovuto essere soggetta al termine previsto per l'azione di revocazione, invece che a quello specifico per tale ricorso (paragrafo 84 supra). In ogni caso essa osserva che il termine previsto per presentare una domanda di revocazione è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la sentenza che accerta il dolo del giudice è divenuta definitiva (paragrafo 77 supra), e che la CIR ha intentato l'azione di risarcimento il 6 aprile 2004, quando il procedimento penale sulle accuse di corruzione era ancora pendente (la sentenza definitiva sulla corruzione è stata emessa solo il 27 settembre 2007; paragrafi 25 e 27 supra). In queste circostanze, l'argomentazione della società ricorrente è soltanto teorica: il fatto che l'azione di risarcimento fosse soggetta a un termine più lungo non ha comportato alcun ritardo, e nulla indica che la CIR non sia stata diligente (si veda, mutatis mutandis, Treguet, sopra citata, § 34), o che la scelta di agire intentando un'azione di risarcimento abbia indebitamente rinviato la soluzione della controversia.
  9. Per quanto riguarda la mancata partecipazione al procedimento di risarcimento di tutte le parti al processo iniziale, la Corte non vede in che modo questo abbia potuto limitare le possibilità di difesa della società ricorrente; peraltro, le sentenze emesse nell'ambito del procedimento di risarcimento non hanno alcun effetto nei confronti di tali parti.
  10. Sulla questione della conoscenza degli atti e dei documenti del processo iniziale, dal fascicolo risulta che gli atti principali sono stati messi a disposizione del tribunale (paragrafo 29 supra), e nulla impediva alla società ricorrente di sottoporne degli altri.
  11. Infine, per quanto riguarda l'accusa secondo la quale la questione è stata definitivamente risolta nel 2013, più di venti anni dopo l'adozione della sentenza del 1991, e questo sulla base di un quadro legislativo e giurisprudenziale profondamente cambiato, la Corte ammette che il procedimento di risarcimento è stato particolarmente lungo (più di nove anni per tre gradi di giudizio; paragrafi 27 e 56 supra). Tuttavia, la società ricorrente non spiega per quale motivo una domanda di revocazione avrebbe garantito una soluzione più rapida della controversia. Peraltro, dalle decisioni interne non risulta che tale ritardo abbia comportato una risposta diversa alle questioni in materia di diritto societario, che sono state definite sulla base di una giurisprudenza già in vigore all'epoca della sentenza del 1991; quando i giudici interni hanno citato delle sentenze successive, si trattava di una semplice ripetizione degli stessi principi (paragrafi 36, 50 e 61 supra). Lo stesso vale per il solo esempio citato dalla società ricorrente, ossia il riferimento fatto dalla Corte di cassazione alla sentenza n. 12262 del 1998: non soltanto questa sentenza confermavano giurisprudenza anteriore, ma riguardava anche una questione secondaria (l'ammissibilità dell'intervento della società ricorrente al procedimento di opposizione al lodo arbitrale, intervento che in ogni caso era considerato infondato – paragrafo 61 supra).
  12. Pertanto, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che sia stato garantito un giusto equilibrio tra gli interessi della società ricorrente, gli interessi della CIR, e la necessità di garantire una buona amministrazione della giustizia.

ζ) Conclusioni

  1. La Corte conclude che, nel caso di specie, rimettere in discussione la soluzione della controversia definita dalla sentenza del 1991 nell'ambito del procedimento di risarcimento non ha pregiudicato il principio della certezza del diritto. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a tale riguardo.
  2. Tenuto conto di questa conclusione, la Corte ritiene non doversi deliberare sulle eccezioni preliminari sollevate dal Governo (si vedano il paragrafo 111 supra; e Kurt c. Austria [GC], n. 62903/15, § 213, 15 giugno 2021).

B. Sulla dedotta violazione del diritto a un tribunale costituito per legge

  1. La società ricorrente afferma che i giudici interni hanno violato, in maniera flagrante, le disposizioni in materia di competenza per decidere sulle domande di revocazione. Essa ritiene che, ai sensi dell'articolo 398 del CPC (paragrafo 77 supra), soltanto la corte d'appello di Roma fosse competente per pronunciarsi su una domanda di revocazione della sentenza del 1991 (paragrafo 12 supra), e dunque che è alla corte d'appello che la CIR avrebbe dovuto rivolgersi entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione che ha accertato il dolo del giudice era divenuta definitiva. Essa indica che i giudici interni hanno invece attribuito una competenza incidentale per decidere su tali questioni a un altro giudice, presso il quale poteva essere intentata l'azione entro un termine di cinque anni. Questa interpretazione violerebbe l'articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. Il Governo osserva che i giudici interni hanno esaminato la questione che è oggetto di tale doglianza, e hanno stabilito che la CIR non aveva interesse a presentare una domanda di revocazione. Il Governo rammenta, inoltre, che spetta in primo luogo ai giudici nazionali interpretare le norme interne in materia di competenza, e che la possibilità per la Corte di rimettere in discussione la loro valutazione è eccezionale e limitata ai casi di violazione flagrante. Nel caso di specie, il Governo ritiene che non vi sia stata alcuna violazione: i giudici interni hanno preferito adottare l'interpretazione che garantiva una protezione efficace degli interessi della CIR.
  3. La terza interveniente osserva che la società ricorrente specula sullo svolgimento di un eventuale procedimento di revocazione, mentre la CIR ha intentato un'azione diversa conformemente alle norme che la regolano.
  4. La Corte constata che questa doglianza è strettamente legata a quella precedente, e deve dunque essere dichiarata ricevibile.
  5. I principi generali riguardanti l'esigenza secondo la quale un tribunale deve essere costituito per legge sono stati sintetizzati nella sentenza Guðmundur Andri Ástráðsson (sopra citata, §§ 211-234), nella quale la Corte, tra l'altro, ha rammentato che la violazione delle disposizioni di legge che regolano la competenza di un tribunale comporta, in linea di principio, una violazione dell'articolo 6 § 1, e che essa è dunque competente per pronunciarsi sul rispetto delle norme del diritto interno su questo punto. Tuttavia, essa ha anche rammentato che spetta in primo luogo ai giudici nazionali interpretare la legislazione interna, e che essa non può mettere in discussione la loro valutazione se non in casi di violazione flagrante di tale legislazione (ibidem, §§ 216- 217, e Lavents c. Lettonia, n. 58442/00, § 114, 28 novembre 2002).
  6. La Corte osserva che, nel caso di specie, non viene contestato che il tribunale di Milano fosse competente per esaminare l'azione di risarcimento intentata dalla CIR. La società ricorrente lamenta una violazione delle norme in materia di competenza per quanto riguarda non questa azione, ma una domanda di revocazione. In sostanza, essa ritiene che i giudici interni, quando hanno riesaminato la sentenza del 1991, abbiano oltrepassato le loro competenze di attribuzione e si siano pronunciati de facto su una domanda di revocazione.
  7. La Corte non condivide questo parere. Essa osserva che la CIR non ha presentato una domanda di revocazione, ma un'azione di risarcimento; inoltre, i giudici interni non hanno ordinato la revocazione della sentenza del 1991, ma ne hanno esaminato il contenuto in maniera incidentale per dirimere la questione che era loro sottoposta nell'ambito dell'azione di risarcimento. Pertanto, essa considera che i giudici interni non hanno oltrepassato le loro competenze di attribuzione pronunciandosi su una domanda di revocazione.
  8. Peraltro, la questione dell'obbligo di presentare una domanda di revocazione è stata esaminata dai giudici interni, e la Corte ha già constatato che le conclusioni della Corte di cassazione a tale riguardo non erano né arbitrarie né irragionevoli (paragrafi 174-178 supra).
  9. In queste circostanze, la Corte non ravvisa alcuna violazione flagrante delle norme interne in materia di competenza dei tribunali. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione a questo riguardo.
  10. Sempre a questo riguardo, la Corte ritiene non doversi deliberare sulle eccezioni preliminari sollevate dal Governo (si vedano il paragrafo 111 supra; e Kurt, sopra citata, § 213).

C. Sul diritto di accesso alla Corte di cassazione

  1. La società ricorrente contesta alla Corte di cassazione di avere arbitrariamente trasformato il suo quinto motivo di ricorso, che riguardava una «questione di diritto» (la conformità della sentenza del 1991 con le esigenze del diritto interno) in una questione di fatto, la quale non può essere oggetto di un ricorso per cassazione. Essa ritiene che la Corte di cassazione non abbia dunque debitamente esaminato il quinto motivo di ricorso, limitandosi a verificare la coerenza della motivazione. La società ricorrente spiega che, se la procedura di revocazione fosse stata correttamente seguita, essa avrebbe potuto sottoporre le stesse questioni alla Corte di cassazione per violazione della legge.
    La società ricorrente aggiunge che l'impossibilità di sottoporre tali questioni alla Corte di cassazione era ancor più grave in quanto la sentenza del 1991 era conforme alla giurisprudenza prevalente all'epoca, e una parte delle sentenze penali e la sentenza di primo grado dei giudici civili avevano escluso una violazione manifesta del diritto societario (paragrafi 22-24 e 36 supra).
    Richiamando la giurisprudenza della Corte in materia di accesso ai tribunali e, in particolare, alle giurisdizioni superiori, nonché l'obbligo di condurre un esame effettivo delle argomentazioni delle parti, la società ricorrente ritiene che il suo accesso al giudice di cassazione sia stato limitato in maniera arbitraria e imprevedibile. Essa afferma che la Corte di cassazione ha adottato l'interpretazione delle norme procedurali più restrittiva, privandola della possibilità di far valere le proprie argomentazioni, e precisa che non contesta i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione, ma la loro applicazione nel caso di specie.
  2. Il Governo rammenta che il diritto di accesso a un tribunale non è assoluto, e che lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento quando fissa i criteri di ammissibilità dei ricorsi in appello. Nella fattispecie, sottolinea che la società ricorrente ha potuto difendersi dinanzi a due gradi di giudizio, sia dinanzi al tribunale che alla corte d'appello di Milano. Inoltre, il Governo afferma che la Corte di cassazione non ha omesso di eseguire ogni possibile controllo sulla sentenza di appello, dato che ha verificato se tale sentenza fosse debitamente motivata, e si è pronunciata espressamente sulle questioni della validità delle convenzioni di voto e del carattere erroneo della sentenza del 1991.
  3. La terza interveniente afferma nuovamente che la società ricorrente specula sullo svolgimento di un'eventuale azione di revocazione, mentre la CIR ha intentato un'azione diversa.
  4. I principi generali relativi all'accesso a una giurisdizione superiore sono stati sintetizzati nella sentenza Zubac c. Croazia ([GC], n. 40160/12, §§ 76-99, 5 aprile 2018). Tra l'altro, la Corte ha rammentato che il modo in cui l'articolo 6 § 1 si applica alle corti d'appello o di cassazione dipende dalle particolarità del procedimento in causa. Per esaminarle, si deve tenere conto di tutto il processo svoltosi nell'ordinamento giuridico interno, e del ruolo che in tale procedimento ha svolto il giudice di cassazione, in quanto le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello (ibidem, § 82).
  5. Nella fattispecie, la società ricorrente afferma, sostanzialmente, che la qualificazione della sua doglianza come questione di fatto ha indebitamente limitato il suo accesso a un tribunale, in quanto la Corte di cassazione si è limitata a verificare la coerenza della motivazione.
  6. Tuttavia, la Corte osserva che, anche se la Corte di cassazione ha effettivamente affermato che il suo controllo era limitato alla coerenza della motivazione, essa ha comunque esaminato le argomentazioni della società ricorrente, e ha concluso che la corte d'appello aveva correttamente applicato il diritto interno (paragrafo 61 supra). Tale esame, seppur conciso, ha riguardato le questioni di merito sollevate dalla società ricorrente. Peraltro, la società ricorrente non individua in maniera chiara delle argomentazioni, determinanti per l'esito della causa, che non siano state incluse nella motivazione della sentenza di cassazione.
  7. In queste circostanze, la Corte ritiene che l'accesso della società ricorrente al giudice di cassazione non sia stato limitato in maniera eccessiva a seguito della qualificazione attribuita al motivo di ricorso per cassazione. Pertanto, non vi è alcun motivo per rimettere in discussione questa qualificazione che, dal momento che il diritto di accesso a un tribunale è stato rispettato, è di esclusiva competenza del diritto interno.
  8. Di conseguenza, questa doglianza deve essere respinta in quanto manifestamente infondata, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

D. Sulla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni

  1. La società ricorrente lamenta che le dichiarazioni fatte dai testimoni A.V. e G.P. nell'ambito del procedimento civile, sono state ignorate dalle giurisdizioni interne, le quali si sono basate esclusivamente sulle dichiarazioni emesse in sede penale.
    Ritenendo che le dichiarazioni dei due testimoni dimostrassero che i due giudici avevano interamente condiviso la convinzione che aveva portato all’adozione della sentenza del 1991, e che quest'ultima non fosse dunque derivata dalla corruzione di V.M., la società ricorrente afferma che le suddette dichiarazioni erano determinanti ai fini della decisione. Tali dichiarazioni avrebbero dunque dovuto essere oggetto di un esame effettivo.
    La società ricorrente sostiene che la corte d'appello si era invece basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese in sede penale, sottolineandone il carattere vago, senza tenere conto del fatto che, in questo contesto, era stato imposto ai testimoni di rispettare il segreto delle deliberazioni adottate in camera di consiglio. Essa considera che la valutazione delle prove fatta dai giudici interni fosse dunque indiscutibilmente inesatta, e il principio di parità delle armi non fosse stato rispettato.
  2. Il Governo considera che questa doglianza mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici interni, e che si tratta dunque di un quarto grado di giudizio. Esso osserva che questa stessa doglianza è stata sollevata dinanzi alla Corte di cassazione, la quale l’ha respinta con una decisione debitamente motivata (paragrafo 60 supra). Il Governo rammenta, inoltre, che i tribunali hanno applicato il criterio della prova della «probabilità prevalente», conformemente a una giurisprudenza ben consolidata in materia civile.
    Il Governo aggiunge che la suddetta decisione si basava non soltanto sulle dichiarazioni di questi due testimoni, ma anche sulla nota influenza del giudice relatore su un collegio di giudici, e sul carattere erroneo della sentenza del 1991.
    Infine, il Governo rammenta che i giudici interni non sono obbligati a fornire una risposta dettagliata a ciascuna delle argomentazioni delle parti.
  3. La terza interveniente ritiene che la doglianza riguardi un controllo dell'esame dei fatti e delle prove, e sottolinea che i giudici interni si sono fondati, sulla base del criterio della «probabilità prevalente», su vari elementi che attestano gli effetti della corruzione sulla sentenza del 1991, e che le loro conclusioni non possono essere rimesse in discussione dinanzi alla Corte.
  4. La Corte rammenta che non ha il compito di esaminare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da un giudice interno. L’articolo 6 della Convenzione non regolamenta la valutazione delle prove, materia che rientra principalmente nel diritto interno ed è di competenza dei giudici nazionali. In linea di principio, delle questioni come l'importanza attribuita dai tribunali nazionali a un determinato elemento di prova o a una determinata conclusione o valutazione che hanno dovuto esaminare non sono soggette al controllo della Corte. Quest'ultima non deve svolgere le funzioni di giudice di quarto grado, e non rimette in discussione sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 la valutazione dei tribunali nazionali, a meno che le loro conclusioni non sembrino arbitrarie o manifestamente irragionevoli (Bochan c. Ucraina (n. 2) [GC], n. 22251/08, § 61, CEDU 2015, e López Ribalda e altri c. Spagna [GC], nn. 1874/13 e 8567/13, § 149, 17 ottobre 2019).
  5. Essa rammenta anche che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, le decisioni giudiziarie devono indicare in maniera sufficiente i motivi sui quali si basano. Tuttavia, questo obbligo non può essere inteso nel senso che è richiesta una risposta dettagliata a ciascuna argomentazione. Perciò, nel respingere un ricorso, il giudice di appello, in linea di principio, può limitarsi a fare proprie le motivazioni della decisione esaminata (García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 26, CEDU 1999-I). Tuttavia, la nozione di processo equo esige una risposta specifica ed esplicita alle argomentazioni determinanti per l'esito del procedimento (Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, § 30, serie A n. 303‑A).
  6. Nel caso di specie, la Corte osserva che il tribunale di Milano ha fatto riferimento alle dichiarazioni fatte dai due testimoni nell'ambito non soltanto del procedimento penale, ma anche del procedimento civile, e ne ha tratto le stesse conclusioni: anche se i due testimoni avevano effettivamente discusso la causa, essi erano stati comunque influenzati dal relatore V.M. (paragrafo 37 supra). Di conseguenza, il tribunale ha espressamente esaminato le dichiarazioni rese nel procedimento civile.
  7. Per quanto riguarda la corte d'appello, essa ha inizialmente riassunto le contestazioni della società ricorrente, comprese le argomentazioni riguardanti la valutazione delle dichiarazioni fatte nel procedimento civile, e ha poi considerato che era necessario tenere conto delle dichiarazioni fatte in sede penale, da cui ha tratto le stesse conclusioni di quelle del tribunale (paragrafo 49 supra). Anche se è vero che essa ha attribuito un’importanza maggiore alle dichiarazioni rese in sede penale, la Corte osserva che, come afferma la Corte di cassazione (paragrafo 60 supra), la valutazione delle suddette dichiarazioni sembrava derivare più da un confronto implicito che dal mancato esame delle dichiarazioni rese nel procedimento civile.
  8. In ogni caso, la Corte non è convinta che le dichiarazioni fatte in sede civile abbiano richiesto una risposta esplicita da parte della corte d'appello. Essa osserva che queste dichiarazioni confermano che A.V. e G.P. avevano in qualche modo esaminato la causa, in particolare per quanto riguarda le questioni societarie, ed erano rimasti convinti della soluzione proposta da V.M. (paragrafo 30 supra), circostanze che emergevano già dalle dichiarazioni rese in sede penale, e che erano state prese in considerazione dal tribunale (paragrafo 37 supra). La conclusione secondo la quale V.M. aveva influenzato la decisione non si basava su un disaccordo tra i giudici, né sull'assenza di esame della causa da parte degli stessi, ma sul fatto che V.M. aveva orientato la discussione sulle questioni societarie e non sul limite delle competenze della corte d'appello (paragrafi 37 e 49 supra). La Corte non è convinta dell'argomentazione della società ricorrente secondo la quale l'esito del procedimento deriva dal mancato esame delle dichiarazioni fatte in sede civile.
  9. In queste circostanze, la Corte non può concludere che le dichiarazioni fatte dai giudici A.V. e G.P. nell'ambito del procedimento civile, né le limitazioni imposte in sede penale, erano argomentazioni determinanti per l'esito del procedimento che richiedevano una risposta esplicita da parte della corte d'appello o della Corte di cassazione.
  10. Dopo aver considerato tutti gli elementi di cui dispone, la Corte conclude che la valutazione delle prove fatta dai giudici interni era sufficientemente motivata e non arbitraria. Di conseguenza, questa doglianza deve essere respinta in quanto manifestamente infondata, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

E. Sull'utilizzo di una serie di presunzioni e sulla parità delle armi

  1. Facendo riferimento all'imputazione di una responsabilità civile sulla base del comportamento di C.P. e di quello del ricorrente, la società ricorrente contesta l'utilizzo di una serie di presunzioni che avrebbero violato i principi del processo contraddittorio e della parità delle armi.
    La società ricorrente ritiene che i giudici interni abbiano esaminato le sue argomentazioni soltanto in maniera superficiale, e le abbiano respinte sulla base di presunzioni che l'hanno posta in una posizione di netto svantaggio rispetto alla parte avversa. Essa fa riferimento, in particolare, alla motivazione delle decisioni interne su tre punti: la qualifica del rapporto tra essa e C.P. che agiva in qualità di mandatario generale; l'incoerenza della conclusione secondo la quale essa aveva versato la somma in questione a V.M. mentre la stessa somma riguardava la causa IMI-SIR, e la conclusione secondo la quale il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del pagamento in questione e della sua destinazione illecita. Su questi punti, i giudici civili si sarebbero in sostanza allineati alle conclusioni dei giudici penali, che tuttavia erano state adottate sebbene la società ricorrente non avesse partecipato al processo penale. Tali giurisdizioni non avrebbero dunque esaminato in maniera effettiva le questioni, o le avrebbero esaminate in maniera arbitraria.
    La difficoltà di contestare le presunzioni in questione sarebbe stata aggravata dal rigetto delle domande di acquisizione di prove che la società ricorrente aveva formulato, ad esempio per quanto riguarda l'attività professionale di C.P. Complessivamente, la società ricorrente ritiene che i giudici interni le abbiano attribuito una responsabilità civile senza essersi fondati su un vero riesame delle prove, ma sulla base di un semplice rinvio alle constatazioni dei giudici penali.
  2. Il Governo afferma, invece, che i giudici civili, pur esaminando le stesse circostanze di fatto che sono state oggetto del procedimento penale, le hanno valutate in maniera autonoma; in particolare, il Governo sottolinea i diversi criteri di prova in materia civile e penale.
    Il Governo osserva, inoltre, che l'argomentazione fondata sul ruolo di C.P. era motivata in maniera chiara e coerente, e sarebbe stata di per sé sufficiente per giustificare la responsabilità della società ricorrente, ma osserva, tuttavia, che i giudici interni hanno esaminato anche il comportamento del ricorrente, considerando, sulla base di vari elementi e del criterio di prova della «probabilità prevalente», che quest'ultimo era al corrente della corruzione.
  3. La terza interveniente afferma che i criteri di prova in materia di responsabilità civile sono stati applicati correttamente, e che le decisioni interne non si basano su una serie di presunzioni, ma sulla nozione di esperienza comune; del resto, la Corte non può riesaminare il merito della causa.
  4. La Corte osserva che, con questa doglianza, la società ricorrente chiede, per lo più, un riesame del merito delle decisioni interne. Essa rammenta che non deve svolgere le funzioni di giudice di quarto grado, e che non mette in discussione, sotto il profilo dell’articolo 6 § 1, la valutazione dei tribunali nazionali, a meno che le loro conclusioni non possano sembrare arbitrarie o manifestamente irragionevoli (si vedano, tra altre, De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, § 170, 23 febbraio 2017).
  5. Nella misura in cui la società ricorrente afferma che i giudici interni si sono pronunciati soltanto in maniera superficiale su alcune questioni, la Corte si limita a constatare che le decisioni interne sulle stesse sono debitamente motivate e non sembrano manifestamente arbitrarie. Inoltre, l'argomentazione secondo la quale i giudici interni avrebbero semplicemente rinviato alla valutazione delle prove fatta dai giudici penali è infondata: i giudici interni, pur utilizzando prove raccolte nell'ambito del procedimento penale, le hanno valutate in maniera autonoma, e la ricorrente ha avuto la possibilità di contestarle (paragrafi 34, 38‑42, 46-48 e 63-64 supra).
  6. Per quanto riguarda la violazione dedotta del principio della parità delle armi, la Corte rammenta che il procedimento deve essere considerato complessivamente (si veda, tra altre, Regner c. Repubblica ceca [GC], n. 35289/11, § 151, 19 settembre 2017), e rammenta anche che ogni sistema giuridico esamina delle presunzioni di fatto o di diritto, che la Convenzione evidentemente non osta a tale esame in linea di principio, ma che i cittadini devono, in ogni caso, beneficiare di una garanzia giurisdizionale effettiva (Lady S.R.L., sopra citata, § 27, e Bongiorno e altri c. Italia, n. 4514/07, § 48, 5 gennaio 2010). Inoltre, l'articolo 6 § 1 in materia civile non regolamenta le questioni inerenti all'onere della prova, che sono essenzialmente di competenza del diritto interno (Lady S.R.L., sopra citata, § 27).
    Nel caso di specie, le presunzioni applicate dai giudici interni e, in particolare, la presunzione secondo la quale il direttore di una società deve essere a conoscenza di un pagamento importante (si vedano, per esempio, i paragrafi 41 e 48 supra), non sono presunzioni assolute, ma argomentazioni che fondano le decisioni interne insieme ad altre, che la società ricorrente era libera di contestare.
  7. Infine, per quanto riguarda il rigetto delle domande di acquisizione di prove formulate dalla società ricorrente, la Corte osserva che la doglianza dell'interessata è in gran parte generica, e che l'ordinanza di rigetto di tali domande non è stata fornita alla Corte (paragrafo 30 supra). L'unico riferimento specifico fatto dalla società ricorrente a tale proposito riguarda il rigetto delle sue domande di sentire i testimoni sull'attività professionale di C.P.; su questo punto la corte d'appello ha emesso una decisione motivata, ritenendo che le attività professionali in questione non fossero pertinenti, in quanto ampiamente anteriori o posteriori ai pagamenti in questione (paragrafo 47 supra). Ora, spetta ai giudici nazionali valutare l'utilità di una prova (Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano Italia [GC], n. 38433/09, § 98, CEDU 2012), e la Corte non ritiene che tale rigetto sia stato arbitrario o abbia, di per sé, privato la società ricorrente di un processo equo.
  8. In queste circostanze, la Corte ritiene che la produzione e la valutazione delle prove nel caso di specie non abbia messo la società ricorrente in una situazione di netto svantaggio rispetto al suo avversario (si vedano, per esempio, Regner, sopra citata, § 146, 19 settembre 2017, o Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 46, serie A n. 301-B).
  9. La Corte respinge dunque questa doglianza in quanto manifestamente infondata, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

F. Sull'assenza di esame del sesto motivo di ricorso per cassazione

  1. La società ricorrente contesta alla Corte di cassazione di non aver esaminato il suo sesto motivo di ricorso secondo il quale la CIR, rinunciando al ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1991, aveva contribuito a causare il danno in questione. Essa afferma che tale conclusione era contraddittoria, ritenendo che, se le conclusioni della sentenza del 1991 fossero state così evidentemente errate, la CIR avrebbe senza dubbio vinto la causa in cassazione. Tuttavia, essa osserva che la Corte di cassazione ha soltanto affermato che la CIR non aveva impugnato la transazione del 1991, e che non si è pronunciata sull'effetto della rinuncia al ricorso per cassazione della CIR sul nesso di causalità.
  2. Il Governo e la terza interveniente fanno riferimento alla motivazione della sentenza della Corte di cassazione (paragrafo 62 supra), che ritengono sufficientemente ragionata su questo punto.
  3. La Corte osserva che la Corte di cassazione ha trattato in maniera estensiva e approfondita la questione del nesso di causalità e, alla luce delle sue considerazioni, ha spiegato perché le argomentazioni della società ricorrente fondate sulla rinuncia al ricorso e sulle possibilità di successo dello stesso non erano pertinenti, e perché la rinuncia, in ogni caso, non aveva contribuito a causare il danno (paragrafo 62 supra).
  4. La Corte ritiene dunque che, contrariamente a quanto afferma la società ricorrente, la Corte di cassazione abbia esaminato la sua argomentazione e l'abbia respinta.
  5. Questa doglianza deve dunque essere respinta in quanto manifestamente infondata, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

G. Sulle spese del procedimento

1. Le argomentazioni delle parti

  1. La società ricorrente lamenta una mancanza di motivazione per quanto riguarda la determinazione delle spese del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. Essa ritiene che il giudice di cassazione abbia semplicemente affermato che ciascuna delle parti doveva farsi carico della metà delle spese sostenute per il procedimento condotto dinanzi ad essa, ma che la Corte di cassazione non abbia spiegato in che modo aveva determinato la metà restante che essa è stata condannata a rimborsare, per un importo di 900.200 EUR (paragrafo 66 supra). Nelle sue osservazioni, essa aggiunge che, secondo i criteri della legge in vigore, il rimborso delle spese non poteva eccedere la somma di 220.000 EUR.
  2. La società ricorrente rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, la condanna al rimborso delle spese deve essere motivata, in particolare quando l'importo delle stesse è elevato e quando i motivi di ricorso non sono arbitrari o abusivi (essa cita, in particolare, la sentenza Francesco Quattrone c. Italia, n. 13431/07, §§ 38-44, 26 novembre 2013).
  3. La società ricorrente aggiunge che la condanna al rimborso di un importo così elevato, oltre alla condanna al rimborso delle spese sostenute per gli altri due gradi di giudizio, che ammontavano a più di 8 milioni di euro, ha pregiudicato il suo diritto di accesso a un tribunale e al principio della parità delle armi.
  4. La società ricorrente afferma, nel caso di specie, che i suoi motivi di ricorso per cassazione non erano arbitrari, e che la Corte di cassazione ne ha accolto uno e ha notevolmente modificato la motivazione della sentenza di appello sui restanti motivi. Essa indica, tuttavia, che la Corte di cassazione non ha precisato i criteri che sono serviti come base per la determinazione dell'ammontare delle spese, e ha lasciato invariata la condanna al rimborso delle spese sostenute dinanzi ai giudici di primo e secondo grado, di cui solo un quarto doveva essere a carico di ciascuna delle parti.
  5. Il Governo sottolinea che la Corte di cassazione ha giustificato la decisione di porre a carico di ciascuna parte la metà delle spese a causa della complessità del caso, della novità delle questioni che le erano state sottoposte, nonché del fatto che uno dei motivi di ricorso era stato accolto. Inoltre, esso indica che l'importo delle spese era fondato sul valore elevato della causa, che costituisce il parametro per la determinazione delle spese legali, nonché sulla sua importanza in ambito economico e politico.
  6. Per quanto riguarda l’accusa secondo la quale la Corte di cassazione non ha rimesso in discussione la condanna alle spese sostenute in primo grado e in appello, il Governo ritiene che non vi fosse motivo di farlo, visto che la maggior parte dei motivi di ricorso era stata rigettata e non vi era un motivo specifico su questo punto.
  7. Il Governo ritiene che il riferimento alla sentenza Francesco Quattrone (sopra citata) non sia pertinente, in quanto si trattava di una causa in cui l'importo delle spese riguardava un diritto direttamente riconosciuto dalla Convenzione.
  8. La terza interveniente aggiunge che la società ricorrente aveva i mezzi economici per far fronte alle spese del giudizio, e che tali spese erano giustificate in base al valore della controversia.

2. Valutazione della Corte

a) Sulla ricevibilità

  1. Constatando che la doglianza non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.

b) Sul merito

  1. La Corte ha già affermato che l'obbligo di motivare le decisioni giudiziarie (paragrafo 221 supra) si applica anche alla condanna alle spese (Francesco Quattrone, sopra citata, § 44).
  2. La Corte osserva che, nel caso di specie, la Corte di cassazione ha fatto riferimento alla novità e alla complessità della causa, nonché al fatto che uno dei motivi di ricorso era stato accolto per giustificare la decisione di porre a carico di ciascuna delle parti la metà delle spese processuali. Pertanto, essa non vede alcun difetto di motivazione a questo riguardo.
  3. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione relativamente alle spese sostenute in primo grado e in appello, la Corte condivide il parere del Governo secondo il quale, in assenza di un motivo di ricorso specifico e avendo respinto la maggior parte del ricorso, la Corte di cassazione non era tenuta a emettere una motivazione esplicita su questo punto. Anche a questo riguardo, essa non rileva alcun inadempimento da parte dei giudici nazionali.
  4. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha fornito alcuna spiegazione sul modo in cui ha proceduto per determinare l'importo delle spese poste a carico della società ricorrente per il procedimento dinanzi ad essa.
  5. La Corte prende atto dell'argomentazione del Governo secondo la quale l'importo delle spese era calcolato sulla base del valore e dell'importanza della causa. Essa osserva, tuttavia, che la legislazione dell'epoca prevedeva che, per le cause di valore superiore a 1,5 milioni di EUR, il giudice doveva tenere conto dell'importo delle spese previsto dalla legge per la fascia inferiore, ed eventualmente aumentarle alla luce del valore della causa, della sua importanza e della sua complessità (paragrafo 94 supra).
  6. In queste circostanze, la Corte ritiene che spettasse alla Corte di cassazione spiegare sulla base di quali parametri aveva determinato l'importo di 900.200 EUR. La Corte prende atto del fatto che il valore della causa nel caso di specie eccedeva ampiamente quello della fascia inferiore. Tuttavia, le considerazioni del Governo fondate, in maniera piuttosto generica, sull'importanza e il valore della causa (paragrafo 245 supra) non possono porre rimedio alla assenza di motivazione da parte della Corte di cassazione. Questa mancanza di motivazione non permette di verificare se l'alta giurisdizione abbia ragionevolmente determinato l'importo delle spese in questione, tenuto conto, in particolare, del fatto che anche tale importo era nettamente superiore a quello previsto per la fascia inferiore (paragrafo 94 supra). Peraltro, la Corte osserva che questa conclusione, in sostanza, è conforme alle indicazioni fornite a tale riguardo dalla giurisprudenza interna (paragrafo 95 supra).
  7. La Corte conclude che la sentenza di cassazione non è sufficientemente motivata su questo punto. Non è dunque necessario esaminare la restante parte della doglianza della società ricorrente riguardante le limitazioni al suo diritto di accesso al tribunale a causa dell'importo delle spese.
  8. La Corte respinge dunque le eccezioni preliminari del Governo (si veda il paragrafo 111 supra) e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 per quanto riguarda la determinazione delle spese processuali.

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

  1. La società ricorrente lamenta una violazione del diritto alla protezione dei suoi beni in ragione del risarcimento al quale è stata condannata, che ritiene arbitrario, contrario al suo diritto a un processo equo e, in ogni caso, sproporzionato. Essa invoca l'articolo 1 del Protocollo n. 1, da solo e in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione.
  2. La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa (si veda, per esempio, Radomilja e altri, sopra citata, § 126), ritiene opportuno esaminare queste doglianze unicamente sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, così formulato:
    «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. (...)»

A. Le argomentazioni delle parti

1. La società ricorrente

  1. La società ricorrente lamenta una violazione degli obblighi positivi dello Stato di proteggere i suoi beni, nonché un'ingerenza nella sua aspettativa legittima di mantenere la situazione patrimoniale stabilita dalla sentenza del 1991 e dalla transazione del 1991.
  2. La società ricorrente dichiara di essere stata titolare di un bene sulla base della situazione patrimoniale accertata dalla sentenza del 1991 e dalla transazione del 1991. Essa afferma che le decisioni emesse nell'ambito del procedimento civile intentato dal CIR, che hanno seriamente compromesso la sua situazione patrimoniale, sono costitutive di un'ingerenza nel rispetto dei suoi beni, in violazione degli obblighi procedurali previsti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.
  3. La società ricorrente considera che la suddetta violazione sarebbe dovuta, in primo luogo, alla violazione del diritto a un processo equo, che è già stata denunciata sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione, che ha portato a suo parere a delle decisioni manifestamente irragionevoli e arbitrarie e ha creato una situazione di incertezza permanente per quanto riguarda la sua situazione patrimoniale.
  4. La società ricorrente aggiunge, in risposta alle osservazioni del Governo, che l'ingerenza non poteva essere giustificata sulla base dell'esigenza secondo la quale essa era obbligata a risarcire i danni causati dal suo comportamento illecito, in quanto essa aveva anche un'aspettativa legittima a che la suddetta situazione patrimoniale non fosse rimessa in discussione al di fuori dei ricorsi previsti dalla legge e, in ogni caso, a che il contenuto della sentenza del 1991 fosse confermato.
  5. In secondo luogo, la società ricorrente afferma che l'ingerenza non era prevista dalla legge ed era sproporzionata per tre motivi: il fatto di aver rimesso in discussione una situazione patrimoniale accertata da una sentenza definitiva che non era stata revocata e da un accordo amichevole che non era stato annullato; l’imputazione alla società ricorrente di una responsabilità, tenuto conto del comportamento di C.P. e di quello del ricorrente, che sono stati accertati sulla base di presunzioni e di semplici rinvii alle decisioni emesse nel corso del processo penale, e la determinazione dell'importo dei danni sulla base di una proposta di transazione la cui origine era incerta e senza rapporto con il valore di mercato delle azioni dell’AMEF. A quest'ultimo proposito, la società ricorrente sottolinea anche che l'importo in questione era in ogni caso eccessivo rispetto alle sue risorse, e le ha causato delle difficoltà economiche. Alla luce di questi elementi, essa ritiene che la riparazione alla quale è stata condannata fosse dunque sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dal risarcimento, che mirava a correggere la sentenza emessa con la partecipazione di un giudice corrotto.

2. Il Governo

  1. Il Governo ritiene che la doglianza sollevi, in sostanza, delle questioni già esaminate sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione, e rinvia dunque alle sue osservazioni precedenti.
  2. Il Governo rammenta, in particolare, che i giudici interni non hanno rimesso in discussione gli effetti della sentenza del 1991 né quelli della transazione del 1991; essi hanno semplicemente affermato che gli eventi sottesi avevano causato un danno alla CIR, che aveva dunque diritto a un risarcimento, e afferma che il procedimento si è svolto conformemente alla legislazione interna, dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, e nel rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi, e che le decisioni emesse dai giudici interni non sono né irragionevoli né arbitrarie.
  3. Inoltre, il Governo afferma che non può derivare alcuna aspettativa legittima da una condotta illecita, la quale invece, conferisce un diritto a un risarcimento alla parte che ha subìto il danno.

3. La terza interveniente

  1. La terza interveniente sostiene che questa doglianza è irricevibile ratione materiae, in quanto riguarda non la revocazione della sentenza del 1991 o l'annullamento della transazione del 1991, ma un'azione di risarcimento. Essa afferma che le decisioni contestate hanno accertato la responsabilità della società ricorrente e hanno dunque dato luogo a un nuovo obbligo di riparare il danno, senza pregiudicare un patrimonio o una aspettativa legittima pregressi. In ogni caso, la questione non riguardava l'imputazione di una responsabilità per le azioni di terzi, ma il fatto di stabilire se la società ricorrente fosse essa stessa civilmente responsabile.

B. La valutazione della Corte

1. Sulla ricevibilità

  1. La Corte osserva che la società ricorrente si considera titolare di un bene protetto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 sulla base dell’autorità della cosa giudicata della sentenza del 1991, nonché della transazione del 1991.
  2. Per quanto riguarda la sentenza del 1991, la Corte ha affermato più volte che l'esistenza di un bene o di un credito riconosciuta da una sentenza definitiva costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, per esempio, Brumărescu, sopra citata, § 70, o DRAFT - OVA a.s., sopra citata, § 91). Nel caso di specie, la sentenza del 1991 aveva annullato il lodo arbitrale, dichiarato l'invalidità dell’accordo del 1988, e respinto la domanda della CIR di ordinarne l'esecuzione (paragrafo 12 supra). Anche se la società ricorrente aveva certamente interesse al mantenimento di tale sentenza, che le aveva permesso di acquisire il controllo del gruppo Mondadori (paragrafo 13 supra), la sentenza non aveva riconosciuto o attribuito alcun bene alla società ricorrente. La Corte ritiene che una decisione giudiziaria non costituisca, di per sé e indipendentemente da qualsiasi contenuto patrimoniale, un bene. In queste circostanze, la società ricorrente non può invocare, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, un diritto alla protezione della sentenza del 1991.
  3. La Corte ammette, tuttavia, che la transazione del 1991, che ha attribuito alla società ricorrente il diritto all'acquisizione di alcune partecipazioni societarie, costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, mutatis mutandis, Asito c. Moldavia, n. 40663/98, § 60, 8 novembre 2005, e Ceni c. Italia, n. 25376/06, § 43, 4 febbraio 2014). Essa ammette anche che il patrimonio della società risultante da tale transazione, e poi indicato nell'azione di risarcimento, costituisce un bene.
  4. La Corte non condivide dunque l'opinione della terza interveniente secondo la quale la doglianza sarebbe incompatibile ratione materiae con la suddetta disposizione. Peraltro, essa osserva che questa doglianza è strettamente legata alla prima doglianza sollevata dalla società ricorrente ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, ed è dunque opportuno dichiararla ricevibile.

2. Sul merito

  1. La Corte constata che la doglianza della società ricorrente non riguarda la privazione di un bene da parte dello Stato, né un'altra forma di controllo dei beni imposta dalle autorità pubbliche. La perdita patrimoniale lamentata dalla società ricorrente deriva da una controversia di diritto privato tra quest'ultima e la CIR; lo Stato si è dunque limitato a fornire, attraverso il proprio sistema giudiziario, un quadro per la valutazione dei loro diritti e obblighi civili.
  2. A questo proposito, la Corte rammenta che il solo fatto che una controversia tra privati sia definita da un tribunale non comporta, di per sé, la responsabilità dello Stato sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, nemmeno se ciò risulta da una perdita di alcuni beni (Aydin e altri c. Turchia (dec.), n. 23721/11, § 71, 16 maggio 2023, e Theo National Construct S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, n. 72783/11, § 69, 11 ottobre 2022, con altri riferimenti). Lo Stato può essere considerato responsabile di un danno cagionato da una decisione contraria al diritto interno, arbitraria o manifestamente irragionevole; tuttavia, la Corte dispone di una competenza limitata quando si tratta di verificare se il diritto nazionale sia stato correttamente interpretato e applicato, e non ha il compito di sostituirsi ai tribunali nazionali, poiché il suo ruolo consiste soprattutto nel garantire che le decisioni di questi ultimi non siano inficiate da arbitrarietà o manifesta illogicità (Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, § 83, CEDU 2007-I, Theo National Construct S.R.L., sopra citata, § 70, e Zagrebačka banka d.d. c. Croazia, n. 39544/05, § 250, 12 dicembre 2013).
  3. La Corte rammenta anche che, in virtù degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, lo Stato deve offrire alle parti in conflitto dei procedimenti giudiziari che presentano le garanzie procedurali richieste, in modo tale da permettere ai giudici nazionali di deliberare in maniera efficace ed equa sulle controversie tra privati (Aydin e altri, sopra citata, §§ 71-72, Theo National Construct S.R.L., sopra citata, § 69, e Zagrebačka banka d.d., sopra citata, § 267).
  4. Nella fattispecie, la società ricorrente ribadisce per la maggior parte le stesse argomentazioni già presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte rinvia, pertanto, alle sue conclusioni sopra esposte, secondo le quali i giudici nazionali, nel caso di specie, hanno agito nel rispetto del diritto interno giustificando le loro decisioni (si vedano, in generale, le considerazioni della Corte sulle doglianze sollevate ai sensi dell'articolo 6; si vedano, in particolare, i paragrafi 174 - 178, 182 e 231 supra). La loro valutazione sul merito della controversia non è stata dunque inficiata da arbitrarietà o manifesta illogicità contraria all'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte rinvia anche alle sue conclusioni per quanto riguarda il rispetto delle garanzie procedurali e della parità delle armi (si veda, in particolare, il paragrafo 234 supra).
  5. L'unica violazione accertata ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione riguarda la mancanza di motivazione relativa alla determinazione delle spese processuali (paragrafi 253-257 supra). Tuttavia, la Corte osserva che questa violazione non riguarda il merito della controversia, e non ha dunque avuto alcun impatto diretto sulla situazione patrimoniale causata dalla transazione del 1991, circostanza lamentata dalla società ricorrente ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Del resto, essa ritiene che la violazione accertata dell'articolo 6 § 1 non sia sufficiente per concludere che la soluzione della controversia era arbitraria, o che lo Stato ha contravvenuto ai propri obblighi positivi di protezione dei beni della società ricorrente (si veda, mutatis mutandis, Freitag c. Germania, n. 71440/01, § 55, 19 luglio 2007).
  6. Infine, per quanto concerne le contestazioni della società ricorrente riguardanti l'importo dei danni, la Corte rileva che le decisioni interne, che si basano, tra l'altro, su una relazione peritale, erano debitamente motivate su questo punto, e non ravvisa nulla di arbitrario nella scelta di determinare l'importo dei danni sulla base di una precedente proposta di transazione (paragrafi 42, 53 e 65 supra). Del resto, la Corte osserva che il suddetto importo è stato determinato sulla base di una valutazione dei danni subiti dalla CIR a seguito dell'atto illecito attribuito alla società ricorrente, e ritiene dunque che il suo impatto sulla situazione economica della società ricorrente non sia pertinente.
  7. Tenuto conto di queste circostanze, la Corte non può concludere che lo Stato ha contravvenuto al proprio obbligo di proteggere i beni della società ricorrente, né che ha emesso delle decisioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli nei suoi confronti.
  8. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, e non è dunque necessario deliberare sulle eccezioni preliminari sollevate dal Governo (si veda il paragrafo 111 supra; Kurt, sopra citata, § 213).

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 2 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente denuncia una violazione del principio della presunzione di innocenza. A questo riguardo, egli contesta ai giudici civili di avergli imputato una responsabilità per i fatti di corruzione, sebbene egli avesse beneficiato di un non luogo a procedere in sede penale. Egli invoca l'articolo 6 § 2 della Convenzione, così formulato:

«Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»

A. Sulla ricevibilità

1. Le argomentazioni delle parti

  1. Il Governo contesta l'applicabilità della seconda parte dell'articolo 6 § 2, ritenendo che vari elementi portino a escludere l’esistenza di un nesso sufficiente tra i due procedimenti. In effetti, il Governo sostiene che i giudici civili non hanno affermato che il ricorrente era penalmente responsabile; che i due procedimenti erano autonomi, visto che i giudici civili hanno valutato i fatti e le prove in maniera autonoma, che le parti erano diverse, e che secondo il diritto interno gli accertamenti operati dai giudici penali non erano vincolanti per i giudici civili; che i criteri di prova utilizzati erano diversi, e che anche gli elementi costitutivi dei due tipi di responsabilità erano diversi.
  2. Il ricorrente ritiene invece che vi sia un nesso evidente tra i due procedimenti, e afferma che le questioni sottoposte ai giudici civili erano un corollario e un complemento del procedimento penale, poiché i giudici dovevano esaminare, tra l’altro, gli stessi fatti di corruzione e la responsabilità del ricorrente. Del resto, questi ultimi si sono fondati sulle prove raccolte nel corso del processo penale.
  3. Il ricorrente aggiunge che il semplice fatto che egli non era parte nel procedimento civile non basta per escludere tale nesso, e osserva che la Corte non ha dimostrato un approccio non formalistico rispetto a tale questione, sostenendo che il nesso è accertato se due procedimenti riguardano la stessa questione sostanziale, anche in assenza di una corrispondenza esatta dei fatti (egli cita, in particolare, la sentenza Melo Tadeu c. Portogallo, n. 27785/10, § 50, 23 ottobre 2014). Nella fattispecie, la questione sostanziale, ossia la responsabilità del ricorrente per i fatti di corruzione, era la stessa che era stata esaminata in sede penale, come ammette del resto anche il Governo. Peraltro, il ricorrente afferma che era il rappresentante della società ricorrente all’epoca dei fatti contestati, e ne era ancora azionista all’epoca del procedimento interno, e pertanto aveva un interesse sostanziale per quanto riguarda l’esito dell’azione civile, che poteva nuocere alla sua reputazione e ai suoi interessi patrimoniali.

2. La valutazione della Corte

  1. L’articolo 6 § 2 protegge il diritto di ogni persona di essere «presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Considerata come una garanzia procedurale nell’ambito del processo penale stesso, la presunzione di innocenza impone delle condizioni riguardanti, in particolare, l’onere della prova, le presunzioni di fatto e di diritto, il diritto di non contribuire alla propria incriminazione, la pubblicità che può essere data alla causa prima che si tenga il processo, e la formulazione da parte del giudice di merito o di altra autorità pubblica di dichiarazioni premature circa la colpevolezza di un imputato (Allen c. Regno Unito [GC], n. 25424/09, § 93, CEDU 2013, e i riferimenti ivi citati, e Nealon e Hallam c. Regno Unito [GC], nn. 32483/19 e 35049/19, § 101, 11 giugno 2024).
  2. Tuttavia, tenuto conto della necessità di far sì che il diritto sancito dall’articolo 6 § 2 sia concreto ed effettivo, la presunzione di innocenza presenta anche un altro risvolto. Il suo scopo generale, nell’ambito di questo secondo profilo, è impedire che delle persone che hanno beneficiato di un’assoluzione o di un non luogo a procedere siano trattate dai pubblici funzionari o dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato che era stato loro ascritto (Allen, sopra citata, § 94, e Nealon e Hallam, sopra citata, § 108). In tali situazioni, la presunzione di innocenza ha già consentito − attraverso l'applicazione delle diverse esigenze inerenti alla garanzia processuale che essa offre − di evitare la pronuncia di una condanna penale ingiusta. Senza la protezione destinata a far rispettare in ogni procedimento successivo una decisione di assoluzione o di non luogo a procedere, le garanzie di un processo equo di cui all’articolo 6 § 2 rischierebbero di divenire teoriche e illusorie. Una volta concluso il procedimento penale, è in gioco anche la reputazione della persona interessata e il modo in cui essa è percepita dal pubblico. In una certa misura, la protezione offerta dall'articolo 6 § 2 a tale riguardo può sovrapporsi a quella apportata dall'articolo 8 (si vedano, per esempio, Zollman c. Regno Unito (dec.), n. 62902/00, CEDU 2003‑XII, e Taliadorou e Stylianou c. Cipro, nn. 39627/05 e 39631/05, §§ 27 e 56-59, 16 ottobre 2008).
  3. Ogni qualvolta si pone la questione dell’applicabilità dell’articolo 6 § 2 nell’ambito di un procedimento successivo, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza di un nesso tra il procedimento penale concluso e l’azione successiva. Tale nesso può essere presente, ad esempio, qualora l’azione successiva richieda l’esame dell’esito del procedimento penale e, in particolare, qualora obblighi la giurisdizione interessata ad analizzare la sentenza penale, a condurre uno studio o una valutazione degli elementi di prova inseriti nel fascicolo penale, a fare una valutazione sulla partecipazione del ricorrente a uno o a tutti gli episodi che hanno portato all’imputazione, o a formulare commenti sulle indicazioni che continuano a suggerire una eventuale colpevolezza dell’interessato (Allen, sopra citata, § 104; si veda anche Nealon e Hallam, sopra citata, § 122).
  4. Pertanto, la Corte deve esaminare se il procedimento dinanzi ai giudici civili – che di per sé non ha dato luogo ad un'accusa in materia penale contro il ricorrente – avesse un nesso con il procedimento penale tale da giustificare l'applicazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione.
  5. La Corte ha già esaminato l'applicazione di questo articolo a un procedimento civile relativo a una domanda di risarcimento formulata dalla vittima per gli stessi fatti che erano stati oggetto dell'accusa (si vedano per esempio, Vella c. Malta, n. 69122/10, § 42, 11 febbraio 2014, con altri riferimenti, nonché le cause menzionate nel paragrafo 153 della sentenza Nealon e Hallam, sopra citata).
  6. Nella fattispecie, la Corte osserva che il procedimento civile derivava da una domanda di risarcimento presentata dalla CIR, vittima presunta della corruzione che era stata oggetto del procedimento penale.
  7. Essa rileva anche che, nonostante l'autonomia della loro valutazione, i giudici civili hanno tenuto conto dell'esito del procedimento penale, e si sono ampiamente fondati sugli elementi di prova raccolti in sede penale (Y. c. Turchia, n. 58073/17, § 33, 10 ottobre 2023, Rigolio c. Italia, n. 20148/09, § 88, 9 marzo 2023, e Ilias Papageorgiou c. Grecia, n. 44101/13, § 40, 10 dicembre 2020). Inoltre, i giudici interni si sono pronunciati – anche se lo hanno fatto in maniera incidentale – sulla responsabilità del ricorrente analizzando esattamente gli stessi fatti che erano stati oggetto dell'accusa penale mossa nei suoi confronti (si veda, mutatis mutandis, Diamantopoulous c. Grecia (dec.), n. 68144/13, § 28, 8 marzo 2022).
  8. La Corte ritiene che queste circostanze siano sufficienti per affermare che i due procedimenti erano strettamente collegati, e che questa doglianza rientri dunque nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione.
  9. Constatando che la doglianza non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Le argomentazioni delle parti

a) Il ricorrente

  1. Il ricorrente rimprovera ai giudici civili di averlo considerato responsabile dei fatti di corruzione mentre non era ancora stato condannato in sede penale. Egli ammette che, in linea di principio, una decisione di assoluzione o di non luogo a procedere in sede penale non osta all'accertamento di una responsabilità civile per gli stessi fatti che hanno dato origine al procedimento penale; tuttavia, egli ritiene che, nel caso di specie, i giudici interni non si siano limitati a esaminare gli stessi fatti per concludere per l'accertamento di una responsabilità civile, ma che abbiano superato questo limite e gli abbiano imputato in sostanza una responsabilità penale. Egli argomenta che ciò è avvenuto in violazione del diritto interno e delle disposizioni della Convenzione in materia di utilizzo delle presunzioni, nel corso di un processo al quale egli non ha preso parte, e soprattutto che ciò ha pregiudicato la sua presunzione di innocenza.
  2. Richiamando i principi generali sul secondo aspetto della presunzione di innocenza, il ricorrente ritiene che tre sentenze della Corte, in particolare, presentino le stesse caratteristiche di quelle della presente causa: nelle sentenze Farzaliyev c. Azerbaijan (n. 29620/07, 28 maggio 2020), Agapov c. Russia (n. 52464/15, 6 ottobre 2020), e Pasquini c. San Marino (n. 2) (n. 23349/17, 20 ottobre 2020), la Corte ha constatato una violazione sulla base dell'utilizzo di un non luogo a procedere, in alcuni casi pronunciato senza che il ricorrente abbia avuto la possibilità di difendersi, del linguaggio utilizzato, del superamento della valutazione che era strettamente necessaria ai fini civili, e del fatto che i giudici interni non hanno esercitato la precauzione necessaria per proteggere la reputazione dei ricorrenti.
  3. Nella fattispecie, il ricorrente contesta in primo luogo l'utilizzo da parte dei giudici interni delle decisioni di non luogo a procedere come indizio della sua responsabilità. Egli indica che i giudici civili hanno accertato la sua «non innocenza procedurale», hanno ritenuto che i giudici penali avessero applicato le circostanze attenuanti sulla base di una convinzione della sua colpevolezza, lasciando dunque intendere che egli aveva beneficiato del non luogo soltanto per intervenuta prescrizione.
    Il ricorrente osserva che il diritto interno non impone alcun accertamento di responsabilità per pronunciare un non luogo a procedere, e che ciò non può dunque costituire un indizio di responsabilità; del resto, l'utilizzo di argomentazioni simili, fondate sul non luogo emesso nel procedimento penale, sarebbe già stato sanzionato dalla Corte (egli cita le sentenze Teodor c. Romania, n. 46878/06, §§ 43-45, 4 giugno 2013, Paraponiaris c. Grecia, n. 42132/06, § 33, 25 settembre 2008, Peltereau-Villeneuve c. Svizzera, n. 60101/09, §§ 8 e 34, 28 ottobre 2014, e Pasquini, sopra citata, § 56).
    Il ricorrente aggiunge che, nella sua causa, la corte d'appello aveva pronunciato un non luogo a procedere per prescrizione, mentre il giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato un non luogo per insufficienza di prove, e precisa che, in ogni caso, la corte d'appello aveva applicato la prescrizione nella fase delle indagini preliminari, sulla base di un quadro probatorio incompleto e senza che egli avesse avuto la possibilità di difendersi nel corso del dibattimento. Egli afferma che non ha potuto nemmeno difendersi nell’ambito del processo civile, al quale non ha partecipato.
    In secondo luogo, il ricorrente rimprovera ai giudici civili di essersi fondati esattamente sugli stessi fatti già contestati in sede penale, e di aver ripreso «senza sfumature e senza riserve», e senza aggiungere alcun elemento nuovo, gli elementi di prova esaminati nel corso del processo penale.
  4. Per quanto riguarda il linguaggio utilizzato dai giudici interni, il ricorrente ritiene che esso fosse tipico dell'ambito penale. Egli contesta in particolare:
    – l'affermazione del tribunale secondo la quale il ricorrente «aveva commesso il fatto in questione», la constatazione della sua «conoscenza e accettazione» del pagamento a C.P. dell'importo da utilizzare per la corruzione, e l’affermazione secondo cui egli era «corresponsabile dei fatti di corruzione» (paragrafo 41 supra);
    – l'affermazione della corte d'appello secondo la quale «si poteva solo supporre l'esistenza di un reato a carico dell'imputato» e le affermazioni relative alla sua «partecipazione all'accordo corruttivo» per mezzo di una «direttiva univoca» (paragrafo 48 supra);
    – l'affermazione della Corte di cassazione secondo la quale il «fatto di corruzione era imputabile anche» al ricorrente, che aveva «incoraggiato un atto criminale o vi aveva acconsentito, atto che di fatto era stato realizzato con il suo denaro e per ottenere per sé un profitto illecito per il tramite di esecutori materiali a lui strettamente legati» (paragrafi 48 e 64 supra).
    Il ricorrente contesta anche i riferimenti fatti dai giudici interni alla conoscenza e all'accettazione della corruzione, frasi che rinviano alla nozione di intenzione in materia penale; l'accertamento dell'elemento soggettivo, e non soltanto dell'elemento materiale di corruzione, e la constatazione dell'intenzione, mentre in materia civile è sufficiente la semplice negligenza, sono, secondo lui, elementi che indicano l'attribuzione di una responsabilità penale.
  5. Il ricorrente aggiunge che le suddette espressioni non possono essere definite come semplici «espressioni infelici», e che la formulazione di riserve non basta per escludere la violazione, visto che i giudici hanno espresso in maniera inequivocabile la loro convinzione sulla sua responsabilità (egli fa una distinzione con le sentenze Müller c. Germania, n. 54963/08, §§ 48‑52, 27 marzo 2014, L. c. Germania, n. 72758/01, § 38, 28 aprile 2005, e Reeves c. Norvegia (dec.), n. 4248/02, 7 luglio 2004, che non riguardavano affermazioni contenute direttamente nelle sentenze emesse dai giudici nazionali).
  6. Il ricorrente contesta anche l'argomentazione del Governo fondata sull'obbligo di motivare le decisioni interne, spiegando che non vi è alcun conflitto tra tale obbligo e il rispetto della presunzione di innocenza.
  7. Il ricorrente osserva, inoltre, che queste affermazioni non sono state invalidate dalla Corte di cassazione, che non ha annullato le decisioni precedenti e le ha corrette su un punto secondario, senza minimamente pronunciarsi su una violazione della presunzione di innocenza.
  8. Il ricorrente afferma, inoltre, che, nel caso di specie, l'accertamento della sua responsabilità era superfluo, in quanto il comportamento di C.P. era già sufficiente per imputare alla società ricorrente una responsabilità. Egli afferma che l’offesa alla sua reputazione era dunque ingiustificata e sproporzionata.
  9. Infine, il ricorrente sottolinea che l'offesa alla sua reputazione ha avuto gravi conseguenze per lui, in quanto i giudici civili non hanno dimostrato la cautela necessaria. Egli aggiunge che i giudici, del resto, erano consapevoli dell’impatto delle loro decisioni, visto che durante il procedimento egli era stato Presidente del Consiglio dei Ministri e poi leader dell’opposizione.
    Il ricorrente osserva che le suddette decisioni sono state ampiamente interpretate nel senso che hanno stabilito la sua responsabilità penale, il che emergerebbe chiaramente dalla stampa; inoltre, precisa che alcune autorità bancarie italiane ed europee hanno affermato, in decisioni adottate sulla base delle sentenze in contestazione, che il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile della corruzione e che, dunque, esse lo hanno obbligato a ridurre la sua partecipazione in una società bancaria.
  10. In conclusione, il ricorrente, rammentando l’evoluzione della giurisprudenza della Corte e del consenso europeo verso una maggiore protezione della presunzione di innocenza, ritiene che le giurisdizioni civili abbiano violato tale diritto, attribuendogli in maniera inequivocabile una responsabilità penale.

b) Il Governo

  1. Il Governo rammenta che, dopo l’adozione di una decisione di non luogo, è sempre possibile deliberare sulla responsabilità civile del convenuto. I giudici interni dovevano dunque trovare un equilibrio delicato tra l’obbligo di motivare la loro decisione sulla domanda di risarcimento formulata dalla CIR e la necessità di non imputare al ricorrente una responsabilità penale. Il Governo considera che, tenuto conto del linguaggio utilizzato dai giudici interni e del contesto del procedimento, non sia stata imputata alcuna responsabilità penale al ricorrente.
  2. Il Governo sottolinea che le sentenze in contestazione non hanno mai affermato che il ricorrente era penalmente responsabile; al contrario, hanno precisato più volte che il loro esame verteva unicamente sulla sua responsabilità civile. Il Governo aggiunge che, nelle cause in cui la Corte ha ritenuto che tali riserve fossero insufficienti, i giudici interni avevano affermato in maniera inequivocabile che il ricorrente era penalmente responsabile, cosa che non si è verificata nella presente causa.
  3. Per quanto riguarda l’utilizzo delle decisioni di non luogo a procedere, il Governo afferma che esse non sono state utilizzate come indizio di responsabilità penale. Al contrario, tali decisioni sono servite, conformemente al diritto interno, a stabilire che una constatazione di responsabilità penale non era più possibile ma che, in assenza di assoluzione nel merito, era ancora possibile un accertamento della responsabilità civile per gli stessi fatti.
    Inoltre, queste decisioni di non luogo non hanno costituito un elemento determinante, in quanto i giudici nazionali si sono basati su una valutazione autonoma dei fatti e su vari elementi di prova. Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente circa l’utilizzo di una serie di presunzioni, essa è di fatto errata e, in ogni caso, non pertinente in riferimento alla doglianza esaminata.
  4. Quanto al linguaggio utilizzato, il Governo osserva che i giudici interni hanno dimostrato cautela nella scelta dei termini: hanno evitato di usare espressioni – presenti invece negli atti della società ricorrente – come «reato» e «responsabilità penale», utilizzando invece espressioni neutre quali «fatto», «illecito», o «fatti corruttivi», sempre accompagnate dalla precisazione secondo cui l’esame era stato effettuato «in maniera incidentale e soltanto ai fini civili»; lo stesso vale per i riferimenti a una «conoscenza e accettazione», espressioni che a suo parere sono più specifiche dell’ambito civile e che, in ogni caso, sono riconducibili a quella di intenzione che caratterizza non soltanto la responsabilità penale, ma anche quella civile; il Governo rammenta a tale riguardo che il solo fatto che la constatazione sia fondata sugli stessi fatti costitutivi non è sufficiente per concludere che vi è stata violazione della presunzione di innocenza.
  5. Inoltre, il Governo afferma che i passaggi contestati dal ricorrente devono essere letti in un contesto più ampio, il che porta a escludere a suo parere qualsiasi imputazione di responsabilità penale. Afferma che questo vale, in particolare, per l’affermazione secondo la quale i giudici penali avevano «presupposto l’esistenza di un reato» che, considerata separatamente, potrebbe sembrare infelice. Tuttavia, questa affermazione è stata subito sostituita nel suo contesto dalla corte d’appello, che ha espressamente escluso di poterla utilizzare come prova di una responsabilità civile (e dunque a fortiori di una responsabilità penale).
  6. Il Governo aggiunge che, quando il linguaggio utilizzato fa sorgere dei dubbi, altri elementi permettono di escludere una violazione: il fatto che la questione sia esaminata in un procedimento separato, dopo la conclusione del procedimento penale e dinanzi a un giudice diverso, la valutazione autonoma delle prove e l’utilizzo di criteri di prova caratteristici della responsabilità civile. Esso ritiene che, nella fattispecie, non soltanto il linguaggio utilizzato dai giudici civili fosse rispettoso della presunzione di innocenza e non contenesse alcuna affermazione esplicita della colpevolezza del ricorrente, ma che fossero presenti tutti gli ulteriori elementi sopra indicati.
  7. Il Governo sottolinea, inoltre, che la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che la constatazione della responsabilità del ricorrente era fondata sull’applicazione del criterio della probabilità prevalente, visto che in materia civile la certezza non era richiesta. Aggiunge che detta Corte non ha dunque affermato che, senza la prescrizione, il ricorrente sarebbe stato certamente condannato, e ritiene che la Corte di cassazione abbia dunque perfettamente chiarito che stava esaminando una responsabilità civile.
  8. Il Governo, inoltre, sostiene che, anche a voler supporre che fosse stata commessa una violazione dal tribunale o dalla corte d’appello, questa sarebbe stata sanata dalla sentenza della Corte di cassazione. A questo proposito, spiega che una violazione può essere sanata non soltanto con l’annullamento della sentenza contestata, ma anche mediante la correzione della motivazione, in particolare quando il ricorrente non è in ogni caso direttamente interessato dal dispositivo della decisione.
  9. Per quanto riguarda le affermazioni del ricorrente circa la dedotta impossibilità per lui di difendersi, il Governo osserva che il secondo aspetto della presunzione di innocenza non comporta un obbligo di far partecipare al procedimento ogni persona il cui comportamento viene esaminato in maniera incidentale. Nella fattispecie, spiega il Governo, il ricorrente non era direttamente interessato all’esito del procedimento, e dunque non sussisteva l’obbligo di farlo partecipare allo stesso. Peraltro, esso ritiene che il ricorrente avrebbe potuto chiedere di intervenire nel procedimento civile.
  10. Il Governo contesta anche l’argomentazione del ricorrente secondo la quale l’accertamento della sua responsabilità era superfluo, e indica che una sentenza deve riguardare tutte le questioni sollevate, sulla base del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e che, nel caso di specie, la CIR si era basata anche sulla responsabilità del ricorrente. Inoltre, rammenta l’importanza di fondare una decisione su vari motivi, nell’eventualità che uno di questi sia annullato in appello. Quanto alle sentenze di appello e di cassazione, il Governo precisa che l’esame della questione si giustifica sulla base dei motivi di appello e di ricorso per cassazione formulati dalle parti.
  11. Il Governo ritiene, infine, che lo Stato non possa essere considerato responsabile dell’interpretazione delle decisioni giudiziarie fatta, in maniera erronea, dalla stampa; spiega che il ricorrente avrebbe dovuto presentare denuncia contro le pubblicazioni giornalistiche in questione, e soltanto dopo, eventualmente, dinanzi alla Corte. Quanto alle decisioni delle autorità bancarie, il Governo afferma che si sono basate principalmente su altri procedimenti penali, e dunque sarebbero state emesse anche in assenza delle decisioni in contestazione; in ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto contestare le decisioni delle autorità bancarie, che gli hanno attribuito una responsabilità penale, e non quelle dei giudici civili.

2. La valutazione della Corte

a) Principi generali

  1. Nella sentenza Nealon e Hallam (sopra citata, § 153), la Grande Camera ha così sintetizzato la giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione del secondo aspetto della presunzione di innocenza a cause riguardanti azioni civili di risarcimento intentate dalle vittime:
    «153. Analogamente, nei casi di azioni civili di risarcimento intentate dalle vittime, la posizione della Corte è sempre la seguente: indipendentemente dalla questione se il procedimento abbia portato a una decisione di non-luogo a procedere o a una decisione di assoluzione, l’assoluzione pronunciata in sede penale deve essere rispettata nell'ambito del procedimento di risarcimento, ma non impedisce l'accertamento, sulla base di criteri di prova meno rigorosi, di una responsabilità civile che comporta l'obbligo di versare un indennizzo per gli stessi fatti, a condizione che la decisione interna di risarcimento non contenga alcuna dichiarazione che attribuisce una responsabilità penale alla parte convenuta. Nelle cause di questo tipo, i ricorrenti contestano in genere delle formulazioni specifiche in una decisione che fanno sorgere un dubbio sulla loro innocenza. Anche se le doglianze formulate dai ricorrenti nel caso di specie non sono del tutto equiparabili, la giurisprudenza seguente merita comunque di essere sottolineata.
    i) Nelle cause sopra citate Pasquini (n. 2) e Farzaliyev, la Corte ha esaminato degli obblighi civili di risarcimento che erano stati imposti successivamente alla chiusura di processi penali per effetto della prescrizione. In entrambi i casi, essa ha ritenuto che il ragionamento in contestazione fosse incompatibile con l'articolo 6 § 2 della Convenzione. Nella causa Pasquini (n. 2), era incompatibile in quanto il tribunale competente aveva dichiarato accertato inequivocabilmente che le azioni del ricorrente erano costitutive dei fatti delittuosi di cui era stato accusato, ed egli aveva commesso tali azioni con una volontà deliberata, mentre nella causa Farzaliyev, il ragionamento era incompatibile in quanto rispecchiava la sensazione che era stato commesso un reato e che il ricorrente ne era colpevole.
    ii) Invece, nella causa Fleischner (sopra citata), nella quale la Corte ha esaminato un obbligo civile di risarcimento che era stato imposto successivamente alla decisione di non luogo a procedere nel procedimento penale, non è stata accertata alcuna violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione, in quanto i termini utilizzati dai tribunali interni non possono ragionevolmente essere interpretati nel senso che attribuiscono una responsabilità penale al ricorrente. Anche se, su alcuni punti, le condizioni per l’accertamento della responsabilità civile coincidevano con quelle della responsabilità penale, i tribunali civili avevano dovuto decidere sulla domanda di risarcimento sulla base del diritto della responsabilità civile e nell’ambito di un regime giuridico diverso da quello che disciplinava il procedimento penale.
    iii) Nelle sentenze N.A. c. Norvegia, Ilias Papageorgiou (sopra citate), Marinoni c. Italia, n. 27801/12, 18 novembre 2021, e Benghezal c. Francia (n. 48045/15, 24 marzo 2022), la Corte ha esaminato degli obblighi civili di risarcimento delle vittime che erano stati imposti a seguito di assoluzioni pronunciate per i capi d’accusa derivanti dagli stessi fatti. In queste cause, essa ha dichiarato che il ragionamento relativo al risarcimento non implicava l’imputazione di una colpevolezza e che, dunque, non vi era stata violazione dell’articolo 6 § 2. Al contrario, nella causa Cleve c. Germania (n. 48144/09, 15 gennaio 2015), essa ha concluso che il ragionamento fatto dal tribunale regionale equivaleva a constatare che il ricorrente era colpevole dei reati che gli erano stati ascritti.»
  2. Inoltre, la Corte ha affermato che, a prescindere da quale sia la natura del procedimento successivo connesso, e dal fatto che il processo penale si sia chiuso con un’assoluzione o un non luogo a procedere, le decisioni e i ragionamenti esposti dalle autorità interne – giurisdizionali o di altro tipo – in questo procedimento successivo connesso, considerati nel loro insieme e alla luce dell'esercizio che il diritto interno le aveva chiamate a svolgere, comporteranno una violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione nel suo secondo aspetto se equivalgono a imputare una responsabilità penale al ricorrente. Imputare una responsabilità penale a una persona significa riflettere la sensazione che quella persona è colpevole secondo i criteri che regolano l'accertamento della colpevolezza penale, il che lascia supporre che l'esito del procedimento penale avrebbe dovuto essere diverso (Nealon e Hallam, sopra citata, § 168, e i riferimenti citati).
  3. Questo approccio si giustifica con il fatto che, a livello nazionale, i giudici possono essere investiti, al di fuori del quadro penale, di cause nate dagli stessi fatti sui quali era basato un capo d'accusa precedente che non ha portato a una condanna. La protezione offerta dall'articolo 6 § 2 nel suo secondo aspetto non deve essere interpretata in un modo che impedisca ai giudici nazionali, nel corso di un procedimento successivo – nell'ambito del quale esse eserciterebbero una funzione diversa da quella del giudice penale, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto interno –, di esaminare gli stessi fatti che sono stati discussi nell'ambito del procedimento penale anteriore – a condizione che esse lo facciano senza imputare una qualsiasi responsabilità penale all'interessato. Una persona che ha beneficiato di un’assoluzione o di un non luogo a procedere rimarrà soggetta all'applicazione ordinaria delle norme di diritto interno che disciplinano l'acquisizione della prova e i criteri di prova al di fuori del processo penale (ibidem, § 169).
  4. La Corte rammenta, peraltro, che in materia di rispetto della presunzione di innocenza, i termini utilizzati dall'autorità che decide assumono un'importanza fondamentale quando si tratta di valutare la compatibilità con l'articolo 6 § 2 della decisione e del ragionamento seguito (si veda, a titolo di confronto, Allen, sopra citata, § 126, e la giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, si deve tenere conto della natura e del contesto nei quali sono state fatte le dichiarazioni in contestazione. La Corte deve determinare il significato reale delle dichiarazioni in contestazione, tenendo conto delle circostanze particolari in cui sono state formulate (si veda, a titolo di confronto, Petyo Petkov c. Bulgaria, n. 32130/03, § 90, 7 gennaio 2010). A seconda delle circostanze, anche l'uso di termini infelici può non essere dichiarato contrario all'articolo 6 § 2 (si vedano, a titolo di confronto, Englert c. Germania, 25 agosto 1987, §§ 39 e 41, serie A n. 123, Allen, sopra citata, § 126, e Cleve c. Germania, n. 48144/09, §§ 54-55, 15 gennaio 2015).
  5. Dalla giurisprudenza della Corte sopra richiamata risulta che, per determinare se una dichiarazione o una decisione siano conformi all'articolo 6 § 2, si deve assolutamente tenere conto della natura e del contesto del procedimento nell'ambito del quale la dichiarazione è stata fatta o la decisione è stata emessa (Bikas c. Germania, n. 76607/13, § 47, 25 gennaio 2018).

b) Applicazione nel caso di specie

  1. Per determinare se i giudici interni si siano limitati a esaminare i fatti all'origine del procedimento penale per giungere alla determinazione di una responsabilità civile o se, al contrario, tali giudici abbiano superato detto limite e abbiano imputato al ricorrente una responsabilità penale, la Corte deve dunque esaminare la natura e il contesto del procedimento civile di risarcimento. Essa deve anche tenere conto dei termini utilizzati.
  2. Per quanto riguarda la natura e il contesto del procedimento, la Corte osserva che si tratta di un procedimento di risarcimento volto all'accertamento della responsabilità civile e non penale della società ricorrente.
  3. In questo ambito, i giudici interni hanno considerato che era necessario procedere all'esame del comportamento del ricorrente basandosi su una giurisprudenza relativa alla responsabilità di una società per il comportamento illecito del suo amministratore (paragrafi 41 e 48 supra). Anche se questa giurisprudenza fa espressamente riferimento all'accertamento di una responsabilità anche di natura penale, i giudici interni l'hanno citata per sostenere l'affermazione più generale secondo la quale una società può essere considerata responsabile del comportamento illecito – civile o penale – del suo amministratore (si veda, in particolare, il paragrafo 48 supra). Inoltre, queste considerazioni costituivano soltanto un'introduzione che poneva un principio generale, e non erano ancora direttamente attribuite al comportamento del ricorrente che, peraltro, non la contesta. La Corte ritiene, dunque, che questi riferimenti alla responsabilità penale non modifichino il contesto generale della causa, né la natura del procedimento, volto ad accertare una responsabilità civile.
  4. Per quanto riguarda la doglianza del ricorrente secondo la quale l'esame della sua responsabilità penale era superfluo, in quanto quella di C.P. era sufficiente per l'attribuzione della responsabilità civile alla società ricorrente (paragrafo 301 supra), la Corte – tenuto conto delle argomentazioni sollevate dalle parti nel procedimento interno, nonché dell'importanza e dell'impatto della causa – non vede nulla di biasimevole nella scelta delle corti interne di fondare le loro conclusioni su due motivi alternativi, nella misura in cui ciò non ha comportato la violazione dei diritti del ricorrente in riferimento alla Convenzione.
  5. Il contesto del procedimento si caratterizza anche per il fatto che ha fatto seguito a una decisione penale di non luogo nei confronti del ricorrente, alla quale le sentenze civili fanno vari riferimenti. La Corte ritiene tuttavia che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente (paragrafo 296 supra), l'utilizzo delle decisioni di non luogo fatto dai giudici civili non abbia nemmeno rispecchiato, in maniera chiara, la sensazione che il ricorrente fosse penalmente responsabile, e pertanto non ha fatto pensare che l'esito del procedimento penale avrebbe dovuto essere diverso (Nealon e Hallam, sopra citata, § 168).
  6. A tale riguardo, è opportuno notare che il tribunale ha richiamato la pronuncia di non luogo per stabilire che un esame della responsabilità penale non era più possibile, ma che era invece possibile un esame della responsabilità civile (paragrafo 41 supra). La Corte considera che, anche se il tribunale ha affermato che, sulla base degli elementi disponibili nella fase delle indagini preliminari, il ricorrente non era stato dichiarato innocente, il tribunale ha espressamente affermato di averlo fatto per concludere che il suo comportamento poteva essere esaminato in sede civile, e non per rimettere in discussione l'esito del procedimento penale. La Corte constata che, secondo il diritto italiano, dopo la pronuncia di una decisione di non luogo a procedere il giudice civile può esaminare se sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità civile (si vedano il paragrafo 86 supra e Marinoni, sopra citata, § 20). Essa osserva dunque che l'affermazione del tribunale si limitava a riflettere l'applicazione di questa norma procedurale, e che in nessun momento il tribunale ha utilizzato la pronuncia di non luogo a procedere come prova della responsabilità del ricorrente o ha suggerito che il procedimento penale avrebbe dovuto concludersi diversamente (ibidem).
  7. Per quanto riguarda le sentenze di appello e di cassazione, i giudici interni hanno fatto riferimento alle decisioni di non luogo in due occasioni
  8. In primo luogo, la corte d'appello ha aggiunto alle considerazioni del tribunale quella che i giudici penali, avendo applicato delle circostanze attenuanti, avevano necessariamente «presupposto l'esistenza di un reato a carico dell'imputato» (paragrafo 48 e 64 supra). La corte d'appello avrebbe potuto astenersi dal fare una tale dichiarazione, che non era indispensabile ai fini della decisione. Tuttavia, con questa affermazione i giudici civili non hanno espresso la loro convinzione sulla responsabilità del ricorrente; inoltre, e soprattutto, la frase è stata immediatamente sostituita nel suo contesto dal suo utilizzo al solo scopo di confermare la possibilità di esaminare la causa in sede civile (paragrafo 48 supra). In altre parole, questa affermazione non è stata utilizzata per accertare la responsabilità, civile o penale, del ricorrente (Rigolio, sopra citata, § 123 e, a contrario, Machalický c. Repubblica ceca, n. 42760/16, §§ 57-60, 10 ottobre 2024).
  9. In secondo luogo, la corte d'appello e la Corte di cassazione hanno citato la sentenza del 16 novembre 2001 (paragrafo 18 supra) – che aveva confermato il non luogo a procedere nei confronti del ricorrente – come uno degli elementi che permettevano di accertare che il ricorrente era a conoscenza della finalità del pagamento (paragrafi 48 e 64 supra). Tuttavia, né i giudici civili né la sentenza del 16 novembre 2001, alla quale questi ultimi hanno rinviato, hanno affermato che il ricorrente era penalmente responsabile: essi si sono limitati a constatare che gli elementi di prova disponibili nella fase delle indagini, e in particolare il ruolo del ricorrente nella società, avrebbero giustificato il suo rinvio a giudizio. Secondo la Corte, questo riferimento esprime dunque tutt’al più dei sospetti, il che è compatibile con la presunzione di innocenza, e non una convinzione sulla responsabilità penale del ricorrente (Nealon e Hallam, sopra citata, §§ 157-169, e Gravier c. Francia, n. 49904/21, § 34, 4 luglio 2024). Peraltro, il rinvio alla sentenza del 2001 non era né l’unico elemento né un elemento determinante per l’accertamento della responsabilità civile (si confronti con Teodor, sopra citata, §§ 41 e 45, o Agapov, sopra citata, § 43).
  10. Inoltre, la natura civile dei procedimenti in causa emerge chiaramente dal fatto che i giudici interni, in particolare la Corte di cassazione (che ha corretto la motivazione della sentenza d'appello per quanto riguarda il criterio di prova da utilizzare ai fini civili – paragrafo 64 in fine), hanno applicato delle norme materiali e procedurali che caratterizzano la responsabilità civile. Esse hanno perciò stabilito gli elementi costitutivi di una responsabilità civile, che si distinguono in parte da quelli della responsabilità penale, e hanno utilizzato il criterio di prova della probabilità prevalente (paragrafi 81 e 83 supra). Questo conferma, secondo la Corte, che, tenuto conto della natura e del contesto del procedimento civile in causa, i giudici interni non hanno rispecchiato la sensazione che il ricorrente fosse colpevole alla luce delle norme che regolano l’accertamento della colpevolezza penale (Nealon e Hallam, sopra citata, § 168).
  11. Passando ora al linguaggio utilizzato dai giudici interni, la Corte constata che la maggior parte delle espressioni contestate dal ricorrente (paragrafo 297 supra) sono utilizzate indistintamente sia nell'ambito della responsabilità civile che in quello della responsabilità penale. Espressioni come «i fatti corruttivi» o «l'accordo corruttivo» descrivono i fatti ascritti al ricorrente, senza attribuire agli stessi una connotazione specifica (si veda, per esempio, Rigolio, sopra citata, § 117, Ilias Papageorgiou, sopra citata, § 54, o Fleischner c. Germania, n. 61985/12, § 63, 3 ottobre 2019). Lo stesso vale per le nozioni di «conoscenza e accettazione» che, facendo riferimento alla nozione di intenzione, possono riferirsi a un elemento costitutivo della responsabilità civile o penale. Nel caso di specie, i giudici civili erano chiamati a stabilire gli elementi costitutivi della responsabilità civile, compreso il fatto materiale di corruzione e l'elemento soggettivo dell'intenzione o della negligenza (paragrafo 81 supra). A questo proposito, la Corte ha già chiarito che il semplice fatto che una constatazione di responsabilità civile si basi sugli stessi elementi costitutivi – oggettivo e soggettivo – di quelli di un reato in sede penale non comporta di per sé la violazione dell'articolo 6 § 2, nella misura in cui tale constatazione non viene fatta insieme ad affermazioni che fanno supporre l’imputazione di una responsabilità penale (si vedano, per esempio, Marinoni, sopra citata, § 58, o Fleischner, sopra citata, §§ 63 e 67).
  12. Dei termini propri all'ambito penale si trovano soltanto – oltre al riferimento fatto alla decisione di non luogo già esaminato supra (paragrafo 327) – nell'affermazione secondo la quale il ricorrente aveva «incoraggiato un atto criminale o acconsentito allo stesso» (paragrafi 48 e 64 supra). Tuttavia, tale affermazione deve essere interpretata alla luce del fatto che, nel frattempo, gli altri partecipanti all'operazione di corruzione erano stati definitivamente condannati penalmente; essa non indica in alcun modo che il ricorrente fosse lui stesso responsabile di un reato. La Corte ritiene dunque che questa espressione, come la precedente, non esprima un'attribuzione inequivocabile di responsabilità penale che suggerisca che l'esito del procedimento penale avrebbe dovuto essere diverso (Nealon e Hallam, sopra citata, § 168).
  13. La Corte osserva anche che i giudici interni hanno voluto precisare, a più riprese, che la loro analisi mirava soltanto ad accertare una responsabilità civile. Essa ritiene che, quando le decisioni interne non contengono un'affermazione inequivocabile di responsabilità penale, ma soltanto alcune espressioni infelici che potrebbero essere male interpretate, dei chiarimenti sulla natura e sull'oggetto del procedimento possano contribuire a dissipare qualsiasi eventuale dubbio (si vedano, mutatis mutandis, Reeves c. Norvegia (dec.), n. 4248/02, 7 luglio 2004 e Cosovan c. Repubblica di Moldavia (n. 2), n. 36013/13, §§ 35-36, 8 ottobre 2024).
  14. La Corte considera, pertanto, che la presente causa deve essere distinta da quelle citate dal ricorrente (paragrafo 295 supra), nelle quali essa aveva constatato una violazione sulla base di affermazioni che avevano imputato, in maniera chiara e inequivocabile, una responsabilità penale ai ricorrenti interessati.
  15. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte conclude che le decisioni interne non hanno attribuito una responsabilità penale al ricorrente che suggerisse che l'esito del procedimento penale avrebbe dovuto essere diverso.
  16. Questa conclusione non è modificata dall'argomentazione del ricorrente secondo la quale egli non ha potuto difendersi nell'ambito dei procedimenti penale e civile (paragrafo 296 supra). Per quanto riguarda il procedimento penale, la Corte osserva che il fatto che il non luogo sia stato pronunciato prima del dibattimento, al quale il ricorrente non ha dunque partecipato, non è pertinente dal momento che non gli è stata attribuita alcuna responsabilità penale. Per quanto riguarda il fatto che egli non era parte nel procedimento civile, la Corte ammette che, dal momento in cui le affermazioni dei giudici civili potevano pregiudicare la sua reputazione, sarebbe stato auspicabile che egli potesse contestarle, ad esempio per ottenere l'eliminazione di qualsiasi espressione ambigua. Tuttavia, il Governo ha affermato che il ricorrente sarebbe potuto intervenire volontariamente nel procedimento, affermazione che l'interessato non ha contestato; inoltre, la Corte condivide il parere del Governo secondo cui i giudici interni non sono obbligati, ogni volta che esaminano in maniera incidentale il comportamento di un terzo, a ordinare che egli sia chiamato a partecipare al procedimento.
  17. Infine, per quanto riguarda le conseguenze delle sentenze in contestazione (paragrafo 302 supra), la Corte ha appena constatato che tali sentenze si limitano a una constatazione di responsabilità civile del ricorrente. A tale riguardo, la Corte ritiene di non poter trarre conclusioni sull'interpretazione fatta dalla stampa o da altre autorità delle sentenze interne. Se la stampa o tali autorità hanno imputato al ricorrente una responsabilità penale malgrado l'assenza di una condanna, il ricorrente avrebbe dovuto contestarlo inizialmente dinanzi ai giudici interni, e poi eventualmente dinanzi alla Corte.
  18. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte conclude che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione.
  19. Pertanto, la Corte ritiene non doversi deliberare sulle eccezioni preliminari sollevate dal Governo (si vedano il paragrafo 121 supra; e Kurt, sopra citata, § 213).

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
    «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
  2. La società ricorrente, pur sottolineando che ha subìto un danno materiale e morale considerevole, e che ha dovuto pagare delle spese elevate per il procedimento interno e per quello dinanzi alla Corte, ritiene che la questione dell'equa soddisfazione non sia matura. Essa osserva che la Corte non può speculare su quale sarebbe stato l'esito del procedimento in assenza delle violazioni dedotte, e che dunque la riapertura del procedimento costituisce il mezzo più adeguato per porre rimedio a qualsiasi violazione constatata. Essa ritiene che l'ordinamento giuridico interno le offra una possibilità di riapertura, sulla base dell'articolo 391 quater del CPC.
    Precisando che non rinuncia all'equa soddisfazione, essa chiede dunque alla Corte di riservare tale questione e di fissare il successivo procedimento, ai sensi dell'articolo 75 § 1 del regolamento, a seguito della conclusione di un procedimento interno.
  3. Il Governo afferma che nessuna somma può essere accordata alla società ricorrente in assenza di una domanda di equa soddisfazione. Peraltro, l'articolo 391 quater del CPC non sarebbe applicabile nel caso di specie, poiché prevede la riapertura di un procedimento soltanto se la violazione constatata dalla Corte riguarda un diritto di stato, e se la riparazione riconosciuta dalla Corte non è sufficiente per porre rimedio alla violazione. Nel caso di specie, il ricorso non riguarda uno stato personale, e una riparazione pecuniaria è possibile. Il Governo contesta, in ogni caso, le affermazioni della società ricorrente sui danni subiti.
  4. La terza interveniente afferma che l'articolo 391 quater non è applicabile nel caso di specie. Del resto, essa rammenta che la Corte non può ordinare il riavvio di un procedimento interno, e ritiene che essa debba, in primo luogo, tentare di accordare un'equa soddisfazione.
  5. La Corte ha accertato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell'assenza di motivazione della sentenza di cassazione sulla determinazione delle spese (paragrafi 253-257 supra). Anche se è vero che, in alcuni casi, una violazione che consiste nell'assenza di una motivazione per quanto riguarda le spese può dare luogo al riconoscimento di una somma a titolo di equa soddisfazione (Francesco Quattrone, sopra citata, § 92), nel caso di specie, la Corte ritiene, tenuto conto delle circostanze di causa, di non poter speculare sulla ragionevolezza o meno delle spese accordate.
  6. Tuttavia, la Corte ritiene che ciò non le imponga di riservare la questione dell'equa soddisfazione in attesa dell'esito di un’eventuale riapertura del procedimento interno.
  7. La Corte osserva infatti che, anche se si può tenere conto della possibilità di riapertura in questione nel riconoscimento dell'equa soddisfazione (Yüksel Yalçınkaya c. Turchia [GC], n. 15669/20, § 406, 26 settembre 2023), in generale essa non riserva tale questione in attesa dell'esito della riapertura.
  8. Inoltre, nel caso di specie, la possibilità di chiedere una riapertura del procedimento ai sensi dell'articolo 391 quater del CPC è oggetto di una controversia tra le parti. La Corte ritiene che l'applicabilità di tale disposizione sarà esaminata, se del caso, dai giudici interni in riferimento al diritto nazionale, e tenuto conto delle circostanze particolari del caso. Spetta alle autorità interne nazionali e non alla Corte dirimere tale questione (si veda, mutatis mutandis, Merahi e Delahaye c. Francia, n. 38288/15, § 95, 20 settembre 2022, e Beuze c. Belgio [GC], n. 71409/10, § 200, 9 novembre 2018).
  9. Peraltro, nemmeno un disaccordo tra le parti per quanto riguarda la possibilità di ottenere la riapertura del caso impone alla Corte di riservare la questione dell'equa soddisfazione (si veda, per esempio, C. Britanic World S.R.L. c. Romania, n. 8602/09, §§ 52-55, 26 aprile 2016).
  10. La Corte ritiene dunque che né l'affermazione fatta dalla società ricorrente secondo la quale sarebbe possibile ottenere una riapertura del procedimento interno, né i dubbi circa la reale possibilità di tale riapertura, le impongano di riservare la questione dell'equa soddisfazione che è matura per la decisione.
  11. Tale conclusione non può essere modificata dalla scelta della società ricorrente di non formulare alcuna domanda in questa fase. La Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 60 del suo regolamento, il ricorrente deve presentare le sue richieste, quantificate, suddivise per voci, e accompagnate dai relativi documenti giustificativi, entro il termine che è stato fissato per la presentazione delle sue osservazioni sul merito. Se il ricorrente non rispetta tali esigenze, la Corte può respingere in tutto o in parte le sue richieste.
  12. Nella fattispecie, la società ricorrente non ha formulato alcuna domanda specifica, né a titolo di danno materiale o morale, né a titolo delle spese, ritenendo di poter ottenere la riapertura del procedimento, ed eventualmente di ritornare sulla questione dopo l'esito di un procedimento interno. La Corte ritiene che una semplice riserva per quanto riguarda la formulazione di domande di equa soddisfazione in una fase successiva ed eventuale del procedimento non costituisca una «domanda» ai sensi dell'articolo 60 del regolamento. Essa considera anche che una domanda volta a riservare la questione dell'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 75 § 1 del regolamento della Corte non può giustificare il fatto che non è stata sottoposta alcuna domanda entro il termine previsto, nemmeno in subordine.
  13. In queste circostanze, la Corte conclude non doversi accordare alcuna somma alla società ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

  1. Decide, all'unanimità di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara, all'unanimità, che gli eredi del ricorrente hanno la qualità per proseguire il presente procedimento al suo posto;
  3. Decide, all'unanimità, di respingere le eccezioni preliminari relative alla tardività di alcune doglianze;
  4. Decide, all'unanimità, di unire al merito le eccezioni preliminari relative all'assenza di qualità di vittima della società ricorrente e del ricorrente e alla natura di doglianze che rientrano nel quarto grado di giudizio per quanto riguarda la società ricorrente, le respinge per quanto riguarda la doglianza della società ricorrente presentata sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione relativamente all'assenza di motivazione sulle spese del procedimento per cassazione, e decide non doversi deliberare su tali eccezioni per quanto riguarda le altre doglianze;
  5. Dichiara, all'unanimità, le doglianze della società ricorrente formulate sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione ricevibili per quanto riguarda il rispetto del principio della cosa giudicata, il diritto a un tribunale costituito per legge, e l'assenza di motivazione circa le spese del procedimento per cassazione, e irricevibili per il resto;
  6. Dichiara, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il rispetto del principio della cosa giudicata e il diritto a un tribunale costituito per legge;
  7. Dichiara, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda l'assenza di motivazione sulle spese del procedimento per cassazione;
  8. Dichiara, all'unanimità, la doglianza della società ricorrente formulata sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione ricevibile;
  9. Dichiara, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  10. Dichiara, all'unanimità, la doglianza del ricorrente formulata sotto il profilo dell'articolo 6 § 2 della Convenzione ricevibile;
  11. Dichiara, con sei voti contro uno, che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione;
  12. Respinge, all'unanimità, la domanda della società ricorrente di riservare la questione dell'equa soddisfazione.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l'8 gennaio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata della giudice Adamska-Gallant

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DELLA GIUDICE ADAMSKA‑GALLANT

(Traduzione)

Condivido le opinioni dei miei illustri colleghi su quasi tutti i punti del dispositivo della sentenza, con un’importante eccezione: la loro constatazione di non violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione. A mio avviso, le circostanze particolari del caso in esame richiedevano una conclusione diversa, il che mi ha portato a votare diversamente sul punto 11.

Riconosco pienamente che, come sottolineato nella sentenza Ringvold c. Norvegia e poi ribadito nella giurisprudenza, l’articolo 6 § 2 non può essere interpretato nel senso che conferisce a un’assoluzione penale l’effetto indesiderato di impedire alla vittima la possibilità di chiedere un risarcimento in sede civile. Una simile interpretazione costituirebbe una limitazione arbitraria e sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Essa offrirebbe, inoltre, un vantaggio ingiustificato alle persone assolte da un reato ma la cui responsabilità potrebbe essere accertata secondo il criterio probatorio meno rigoroso applicabile in materia civile, consentendo loro così di sottrarsi alla responsabilità per i loro atti. Una simile interpretazione estensiva non trova fondamento né nel contenuto dell’articolo 6 § 2 né nei sistemi giuridici interni degli Stati contraenti. Al contrario, è assodato che un’assoluzione non osta a che le responsabilità siano accertate in sede civile sulla base dei medesimi fatti.

La presente causa si distingue, nel merito, dalle altre cause esaminate sotto il profilo dell’articolo 6 § 2, elemento al quale, a mio avviso, non è stato attribuito un peso sufficiente. A seguito del non luogo a procedere pronunciato, per effetto della prescrizione, nel processo penale a carico del ricorrente, la società vittima (CIR) ha citato in giudizio per il risarcimento dei danni non il ricorrente stesso, bensì la società ricorrente (Fininvest S.p.A.), di cui egli era azionista. Soprattutto, il ricorrente non era parte in tale processo civile, e dunque non aveva alcuna possibilità, sul piano procedurale, di tutelare i propri interessi. Questo elemento distingue la presente causa da quelle in cui la Corte era stata precedentemente chiamata a esaminare delle dedotte violazioni dell’articolo 6 § 2 della Convenzione. In tali cause, i ricorrenti avevano partecipato direttamente a entrambe le fasi: inizialmente in qualità di imputati nei procedimenti penali, e poi in qualità di parti nei procedimenti civili avviati sugli stessi fatti dopo un’assoluzione o un non luogo a procedere. Nel caso di specie, tale nesso procedurale è assente.

L’assenza del ricorrente nel processo civile assume un’importanza ancora maggiore se si considera che i tribunali, a tutti i livelli, hanno ritenuto necessario esaminare il suo comportamento e il suo ruolo. Essi hanno giudicato che limitare la loro analisi a C.P. (che era stato condannato per corruzione) non sarebbe stato sufficiente (paragrafi 41, 48 e 64 della sentenza). In particolare, nella sua sentenza definitiva, la Corte di cassazione ha concluso che, anche se la responsabilità di C.P. era in linea di principio sufficiente, le rivendicazioni della società vittima richiedevano una valutazione della responsabilità del ricorrente. Tale decisione è stata adottata senza aver dato al ricorrente la possibilità di partecipare al procedimento, il che sottolinea la necessità di riesaminare se le garanzie sancite dall’articolo 6 § 2 siano state rispettate.

Ho dei dubbi anche sul fatto che il linguaggio utilizzato per evocare la partecipazione del ricorrente ad attività che hanno infine portato al risarcimento della società vittima in sede civile sia rimasto entro i limiti ammissibili. Come la Corte ha sottolineato nella sentenza Allen c. Regno Unito [GC], n. 25424/09, il linguaggio utilizzato dall’autorità decisionale assume un’importanza cruciale quando si tratta di valutare la compatibilità di una decisione e del ragionamento alla base della stessa con l’articolo 6 § 2 della Convenzione (§ 126).

Se è vero che tutte le dichiarazioni in materia di corruzione sono state formalmente qualificate come pertinenti unicamente ai fini del processo civile, il linguaggio utilizzato poteva tuttavia essere facilmente interpretato nel senso che attribuiva una responsabilità penale al ricorrente, una percezione rafforzata dalla forte risonanza mediatica della sentenza civile. Perfino il Governo ha riconosciuto nelle sue osservazioni che alcune delle espressioni utilizzate nella sentenza, erano forse effettivamente «infelici» (§ 308).

Nel complesso, l’assenza di partecipazione del ricorrente al processo civile e le ripetute dichiarazioni dei giudici riguardanti la sua presunta implicazione in fatti di corruzione, anche se accompagnate da avvertenze secondo cui esse erano state formulate «in modo incidentale e ai soli fini civili», mi portano a concludere per la violazione del diritto sancito dall’articolo 6 § 2.
 

ALLEGATO

Eredi di

Nome

Silvio BERLUSCONI

Deceduto nel 2023

Barbara BERLUSCONI

nata nel 1984

 

Eleonora BERLUSCONI

nata nel 1986

 

Luigi BERLUSCONI

nato nel 1988

 

Marina Elvira BERLUSCONI

nata nel 1966

 

Pier Silvio BERLUSCONI

nato nel 1969

 

[1] C.M.P. era procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione; all’epoca, i magistrati giudiziari potevano esercitare la funzione di arbitro, il che è stato poi vietato da una risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 marso 1997 (anticipata da altre risoluzioni in alcuni settori specifici), e poi, in materia di contratti pubblici, dalla legge n. 190 del 2012, applicabile ai magistrati giudiziari e non giudiziari.

[2] Questo procedimento è già stato oggetto di quattro decisioni della Corte: Acampora c. Italia (dec.), n. 2072/08, 8 gennaio 2013; Pacifico c. Italia (dec.), n. 17995/08, 20 novembre 2012; Previti c. Italia (dec.), n. 1845/08, 12 febbraio 2013; e Previti c. Italia (dec.), n. 45291/06, 8 dicembre 2009 (quest’ultima riguardante unicamente il processo IMI-SIR).