Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 gennaio 2026 - (Ricorso n. 32707/19 ) - Causa Magherini e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA MAGHERINI E ALTRI C. ITALIA
(Ricorso n. 32707/19)
SENTENZA
Art. 2 (sostanziale) • Uso della forza • Morte del congiunto dei ricorrenti dopo essere stato immobilizzato e mantenuto in posizione prona per circa venti minuti durante un intervento di polizia • Non dimostrata l’assoluta necessità del prolungamento della contenzione in posizione prona • Obblighi positivi • Le linee guida vigenti all’epoca difettavano di istruzioni chiare e adeguate sulla collocazione degli individui in posizione prona in modo da ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita della persona interessata • Mancata formazione degli agenti delle forze dell’ordine al fine di garantire che possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potevano rappresentare un pericolo per la vita Art. 2 (procedurale) • Indagini inefficaci • Inosservanza del requisito di indipendenza
Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
15 gennaio 2026
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Magherini e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di sezione,
visto il ricorso (n. 32707/19) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale in data 27 maggio 2019 dieci cittadini italiani (“i ricorrenti”), i cui estremi sono indicati nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di notificare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze relative agli articoli 2 e 3 della Convenzione;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 2 dicembre 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- La causa riguarda la morte del congiunto dei ricorrenti, R.M., nel corso di un intervento di polizia e l’asserita inefficacia delle successive indagini penali. Solleva questioni ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione.
IN FATTO
- Gli estremi dei ricorrenti figurano nella tabella allegata. Essi sono stati rappresentati dagli avvocati A. Mascia e F. Anselmo, del Foro di Verona.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia, e dal Sig. M. Di Benedetto, Avvocato dello Stato.
- I fatti della causa, così come accertati dai tribunali nazionali e presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
I. Gli eventi del 3 marzo 2014
- Tra l’1:00 e l’1:20 del 3 marzo 2014, furono effettuate diverse chiamate ai servizi di emergenza di Firenze che segnalavano un individuo, successivamente identificato in R.M., che manifestava segni di agitazione e grave disagio mentale. In particolare, fu segnalato che qualcuno correva lungo la strada gridando disperatamente chiedendo aiuto. Fu riferito che l'uomo avrebbe sottratto un telefono cellulare a una persona in un ristorante e avrebbe urlato di essere seguito e che “stava per succedere qualcosa di brutto” mentre correva lungo la strada.
- Quando la prima pattuglia dei carabinieri, composta dagli operatori S.C. e D.A., arrivò sulla scena, trovò R.M. inginocchiato sul marciapiede con le braccia tese.
- Secondo una cronologia degli eventi accertata dal tribunale di primo grado e confermata nei successivi gradi di giudizio, la successiva sequenza degli eventi fu la seguente:
“- Alle 1.21 [S.C.] chiamò il 112 via radio e disse che [R.M.] era stato fermato. [S.C.] fu trasferito al 118 e l’operatore [gli disse] che (...) l’ambulanza [era in arrivo].
- alle ore 01:21:36 il carabiniere [L.M.] chiamò il servizio del 118 dalla centrale operativa chiedendo un intervento e riferì: ‘c’è un uomo completamente fuori di sé, a torso nudo, che urla, ci sono già delle auto sul posto, stiamo cercando di calmarlo (...) se le mandate anche voi (...) è proprio fuori di sé’, e l’operatore del 118 classificò l’intervento come relativo a un [episodio] psichiatrico.
Nella prima fase, secondo i testimoni, i carabinieri tentarono di calmare R.M. verbalmente e successivamente [tentarono di] trattenerlo[.] Tutti essi [rimasero] in piedi per [i primi] minuti;”
- Le prove contenute nel fascicolo dimostrano che una seconda pattuglia dei carabinieri, composta dagli operatori A.D. e V.C., giunse sul posto e intervenne nell’operazione. I quattro carabinieri circondarono R.M., il quale tentò di fuggire e, opponendo resistenza ai carabinieri, colpì D.A. al capo. Quindi, secondo la cronologia degli eventi stabilita dal tribunale di primo grado:
“- all’1.23 o 1.24 R.M. fu collocato a terra e ammanettato; a questo punto V.C. gli sferrò due o tre calci V.C.;
- dall’1.24 all’1.28 R.M., in posizione prona e ammanettato, continuò a dimenarsi per alcuni minuti (secondo [un] testimone [per] tre, quattro o cinque minuti; secondo [un altro] testimone, cinque minuti);
- alle ore 1.27 fu chiamata una terza pattuglia, mentre il carabiniere D.A. procedeva all’identificazione dei presenti;
- [dall’] 1:27:08 [all’] 1:28:28 [un testimone registrò] un filmato, nel quale era possibile percepire i movimenti e le grida disperate di R.M.;
- poi, verso l’1.29, R.M. smise di parlare [;] passarono altri quattro minuti prima che arrivasse l’ambulanza all’1.33 [con a bordo volontari della Croce Rossa, tra cui la prima soccorritrice C.M.];
- alle ore 01:33:38 un [componente] della squadra del 118 chiamò la centrale operativa per richiedere l’intervento di un’ambulanza con un medico;
- all’1.44 arrivò un’ambulanza con un medico.”
- Prima che il medico arrivasse sul posto, arrivò la terza auto della pattuglia con altri due operatori.
- Quando arrivò l’ambulanza con a bordo un medico e un infermiere, il medico riconobbe che R.M. era in arresto cardiaco, lo girò, iniziò a praticargli la rianimazione cardiopolmonare (R.C.P.) e gli somministrò l’adrenalina.
- Alle 2.12 il medico chiamò i servizi di emergenza, segnalando che la persona soccorsa era in stato di arresto cardiaco. R.M. fu condotto in ospedale in ambulanza.
- R.M. fu dichiarato ufficialmente morto alle 3 del mattino in ospedale.
II. LE INDAGINI RELATIVE Alla morte di r.m.
A. Le prime misure istruttorie
- Alle ore 3.05 gli operatori V.C. e A.D. raccolsero la dichiarazione di una testimone (assunzione di sommarie informazioni), la volontaria della Croce Rossa C.M. in ospedale, nel pronto soccorso dove era stato condotto R.M.
- Tra le 3 e le 3.10 del mattino il capitano C., il superiore degli operatori, informò il pubblico ministero della morte di R.M. Concordarono di affidare le indagini al nucleo investigativo dei Carabinieri.
- Alle 3:10 del mattino il capitano C. e l’operatore S.C. presentarono una denuncia e raccolsero la dichiarazione di un testimone il cui telefono cellulare era stato presumibilmente sottratto da R.M. e che era stato presente sulla scena dell’incidente.
- Alle ore 3.30 il capo del nucleo investigativo ordinò agli operatori in servizio nel reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di fotografare la scena e di svolgere i primi atti istruttori.
- Tra le 4 e le 7 del mattino degli operatori del nucleo investigativo dei Carabinieri raccolsero le dichiarazioni dei testimoni.
B. L’apertura del procedimento
- In data 3 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aprì un procedimento contro ignoti. Il Pubblico Ministero incaricò i Carabinieri e la Polizia di Stato di svolgere attività investigative finalizzate a ricostruire dettagliatamente gli eventi relativi alla morte di R.M.
- In data 4 marzo 2014, il pubblico ministero nominò un perito per effettuare esami tossicologici al fine di accertare se al momento del decesso fossero presenti nell’organismo di R.M. sostanze stupefacenti e/o alcoliche e, in caso affermativo, se queste potessero avere causato o contribuito alla sua morte. Il pubblico ministero nominò inoltre due periti medico-legali al fine di determinare la causa del decesso.
- In data 30 aprile 2014 la Procura della Repubblica aprì un’indagine nei confronti di quattro carabinieri, S.C., D.A., A.D. e V.C., per i reati di cui agli articoli 110 e 584 del codice penale relativi all’omicidio preterintenzionale in concorso con altri. I volontari della Croce Rossa e il personale medico e infermieristico intervenuto in soccorso di R.M. furono sottoposti a indagini per i reati di cui all’articolo 113 del codice penale relativi alla cooperazione nell’omicidio colposo e all’articolo 589 del codice penale - omicidio colposo.
C. Le relazioni dell’esperto medico-legale
- Nel corso di un’udienza tenutasi in data 22 maggio 2014, i periti medici nominati dal pubblico ministero, unitamente ai periti che rappresentavano i congiunti di R.M., avanzarono un consenso iniziale, individuando un meccanismo complesso e combinato di intossicazione, disfunzione cardiaca e asfissia quale probabile causa della morte.
1. La perizia tecnica sulla causa della morte
- in data 11 settembre 2014 i periti medico-legali incaricati di accertare la causa del decesso presentarono la loro relazione. Secondo i periti, i risultati dell’esame tossicologico-forense indicavano che R.M. era un consumatore abituale di cocaina e che, al momento del suo scontro con i carabinieri, si trovava in uno stato di intossicazione acuta da cocaina che aveva innescato una condizione comportamentale e patologica classificata come “sindrome da delirio eccitato”. Dalla metà degli anni ‘80 la letteratura pertinente era stata sempre più ricca di articoli e casi clinici di individui che manifestavano un comportamento attribuibile a tale sindrome, sebbene il termine utilizzato per descriverla fosse più recente. La comparsa congiunta di delirio, agitazione psicomotoria ed eccitazione distingueva tale sindrome dalle altre e tra i fattori scatenanti vi erano l’uso di sostanze stupefacenti quali cocaina o alcol e la presenza di un disturbo mentale.
- La definizione del quadro clinico di tale sindrome era considerata sempre più importante, dati gli esiti fatali che potevano derivarne, al punto che negli anni precedenti numerose associazioni di medici specialisti avevano elaborato linee guida da seguire per formulare diagnosi accurate, prevenire i decessi e migliorare la conoscenza del problema sia da parte delle forze dell’ordine che dei professionisti sanitari. A tale ultimo proposito, la relazione osservava che, nonostante il basso tasso di segnalazione di decessi collegati alla sindrome – spiegato in parte dal fatto che alcuni decessi avevano avuto luogo in assenza di testimoni – la maggior parte dei decessi segnalati si era verificata durante o dopo l’intervento delle forze dell’ordine o di professionisti sanitari. In letteratura era stato inoltre osservato che i decessi si verificavano spesso dopo un periodo di apparente calma, durante o dopo le manovre di contenimento da parte di agenti delle forze dell’ordine e i tentativi del soggetto di liberarsi. Ciò aveva condotto a prestare una crescente attenzione ai metodi di arresto, immobilizzazione e contenimento impiegati dalle forze dell’ordine quando dovevano fronteggiare individui che si trovavano in tale stato. La relazione menzionava le linee guida emanate da alcune associazioni di medici a decorrere dal 2009, che comprendevano la raccomandazione di considerare la sindrome da delirio eccitato un’emergenza medica e di allertare simultaneamente la polizia e i servizi sanitari. Un’altra raccomandazione, quando si aveva a che fare con tali soggetti, era quella di ridurre al minimo l’uso della forza e di fornire un intervento medico il più rapidamente possibile per limitare il rilascio di catecolamine e lo sviluppo di acidosi metabolica, entrambi fattori importanti che conducevano alla morte degli individui affetti da delirio eccitato.
- La relazione aveva successivamente esaminato studi che indagavano sul particolare ruolo che l’immobilizzazione in posizione prona poteva svolgere nel causare la morte di individui affetti dalla summenzionata sindrome. Alcuni di tali studi avevano dimostrato che la posizione prona aveva interferito nella meccanica respiratoria, mentre altri studi affermavano che la prova del nesso causale era meno certa. In alcuni casi, in cui il cuore era già stato indebolito da sostanze stupefacenti come la cocaina, ciò aveva dato luogo a conseguenze fatali. In altri studi, le autopsie avevano rivelato segni di asfissia tra le cause della morte, denominata “asfissia posturale”, derivante da difficoltà respiratorie quando gli individui erano immobilizzati in determinate posizioni. In tale contesto, la relazione aveva preso atto delle raccomandazioni sulla contenzione nelle carceri del Regno Unito emanate nel 2005, che affermavano, inter alia, che per i soggetti agitati o violenti la posizione prona avrebbe dovuto essere evitata salvo qualora fosse rigorosamente necessaria, che avrebbe dovuto essere evitata qualsiasi forma di compressione toracica e che in caso di emergenza medica il detenuto avrebbe dovuto essere immediatamente liberato per consentire al personale medico di fornire tempestiva assistenza.
- Passando alle modalità del decesso di R.M., verbalizzato come arresto cardiocircolatorio, i periti osservarono che le circostanze erano compatibili con quelle menzionate nella letteratura: il decesso era avvenuto dopo che il soggetto era stato immobilizzato dalle forze dell’ordine e dopo un periodo di apparente calma. Un elettrocardiogramma (ECG) eseguito su R.M. dimostrava un’asistolia, nella quale l’intossicazione da cocaina aveva indubbiamente svolto un importante ruolo causale. Un altro elemento di indubbia importanza era che la dinamica dell’arresto e della successiva immobilizzazione e il dibattersi di R.M. per liberarsi avevano provocato un ulteriore rilascio di catecolamine. Vi erano anche prove di asfissia. I periti non avevano potuto stabilire se e in quale misura la compressione diretta del collo di R.M., riferita dalle testimonianze e supportata nelle prove da una debole ma bilaterale emorragia nella regione cervicale laterale, avesse contribuito all’asfissia. Tuttavia, i periti erano certi che l’asfissia fosse dovuta al fatto che R.M. era stato tenuto in posizione prona per un periodo prolungato, che aveva ridotto la dinamica respiratoria. In sintesi, l’intossicazione acuta da cocaina di R.M., lo stress causato dalla sua immobilizzazione e dai tentativi di liberarsi, e la posizione prona in cui era stato tenuto erano tutti fattori che avevano contribuito, congiuntamente, alla sua morte.
- Riguardo all’ora del decesso, fu osservato che, secondo la cronologia degli eventi ricostruita dalle autorità inquirenti, R.M. sembrava essere vivo all’1:33, quando arrivò la prima ambulanza. Uno dei primi soccorritori, che si era avvicinato a R.M. per controllarne i parametri vitali, gli aveva messo una mano sotto la bocca e lo aveva sentito apparentemente respirare. I periti rilevarono la natura non scientifica della manovra, che avevano ritenuto indubbiamente errata, e conclusero che era probabile che R.M. fosse già in stato di incoscienza in quel momento, poiché non erano state riferite parole o movimenti. Tra l’1:35 e l’1:44 R.M. andò in arresto cardiorespiratorio. Il medico giunto all’1:44 aveva tentato di rianimarlo, ma senza successo. R.M. era già morto quando era arrivato al pronto soccorso e la morte, o almeno la fase irreversibile che l’aveva preceduta, era avvenuta tra l’1.35 e l’1.44. I periti affermarono che con ogni probabilità l’asfissia non si sarebbe verificata se l’attività respiratoria di R.M. fosse stata facilitata collocandolo in posizione supina, seduta o eretta. Osservarono inoltre che, sulla base delle prove disponibili, i primi soccorritori si erano limitati ad accertare la presenza di segni vitali con mezzi non scientifici, senza adottare alcuna misura per facilitare la dinamica respiratoria di R.M.
- Conclusero che il mantenimento prolungato di R.M. in posizione prona, con la conseguente asfissia, in considerazione del suo concomitante stato di intossicazione e di dinamica adrenergica, aveva ridotto le possibilità di recupero e quindi di evitare la morte. Sottolinearono che il tasso di mortalità per arresto cardiaco è elevato e che le probabilità di successo della R.C.P. con ritmo defibrillabile diminuiscono del 7-10% per ogni minuto trascorso senza intervento. Si poteva concludere quasi con certezza che l’esito letale della situazione era già stato determinato al momento dell’intervento del medico.
2. La perizia tossicologica
- In data 5 gennaio 2015 fu presentata la perizia tossicologica elaborata dal perito nominato dal pubblico ministero. Essa stabiliva che R.M. aveva assunto una notevole quantità di cocaina, che aveva comportato un’intossicazione acuta al momento dei fatti contestati. Tale conclusione avrebbe potuto essere indicativa di psicosi tossica e di uno stato di “delirio eccitato”.
III. Il procedimento penale
A. Il rinvio a giudizio
- In data 11 novembre 2014 la Procura della Repubblica chiese il rinvio a giudizio dei quattro carabinieri e dei tre volontari della Croce Rossa per omicidio colposo ai sensi dell’articolo 589 del codice penale e dell’articolo 113 del codice penale relativo alla cooperazione nell’omicidio colposo. Nel capo di imputazione relativo ai carabinieri, la condotta negligente fu individuata nell’avere mantenuto R.M. in posizione prona dopo la sua immobilizzazione e il suo ammanettamento, il che aveva ridotto la sua attività respiratoria.
- In data 21 novembre 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze fissò l’udienza preliminare per l’8 gennaio 2015. In tale data i ricorrenti si costituirono parti civili nel procedimento.
- In data 3 febbraio 2015 il giudice per le indagini preliminari, avendo confermato la richiesta di rinvio a giudizio emessa dal pubblico ministero, dispose il rinvio a giudizio dei sette imputati. V.C. fu rinviato a giudizio anche per lesioni personali aggravate dall’abuso di potere.
B. Il procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze
- Con sentenza del 13 luglio 2016, il Tribunale di Firenze dichiarò gli operatori V.C., S.C. e A.D. colpevoli dei reati di cui agli articoli 113 e 589 del codice penale per avere, in concorso, causato la morte di R.M. in data 3 marzo 2014 per arresto cardiorespiratorio, provocato da intossicazione acuta da cocaina associata ad asfissia. In particolare, dopo aver immobilizzato e ammanettato R.M., lo avevano tenuto a terra dall’1.30 all’1.45 del mattino in una posizione idonea a ridurne la dinamica respiratoria. Conseguentemente, il Tribunale di Firenze condannò V.C. a otto mesi di reclusione e S.C. e A.D. a sette mesi di reclusione. Il Tribunale assolse D.A. e i volontari della Croce Rossa.
- le circostanze che avevano dato luogo all’intervento delle forze dell’ordine. Esse comprendevano il fatto che R.M. avesse afferrato un tassista per il collo dicendo cose come “anche tu sei uno di loro, non puoi farmi questo”, avesse lanciato dei cartelli stradali, avesse molestato un passante, avesse tentato di fermare e salire su automobili di passaggio, avesse urlato a squarciagola con il torace scoperto, fosse entrato in un ristorante e avesse rubato il cellulare a una persona, e avesse successivamente rotto la porta a vetri di un ristorante nel quale era entrato. Il tribunale stabilì poi una cronologia degli eventi successivi (si veda il paragrafo 8supra).
- Quanto alla causa della morte, dopo aver esaminato le relazioni dei periti medici presentate durante il processo, il tribunale concluse che la morte di R.M. per arresto cardiocircolatorio poteva essere attribuita a una combinazione di fattori, ognuno dei quali aveva contribuito a uno stato di stress catecolaminergico, e che questi erano: l’intossicazione acuta da cocaina; l’immobilizzazione da parte della polizia nel tentativo di trattenerlo e, d’altra parte, i suoi tentativi di liberarsi sia prima che dopo l’immobilizzazione; e la posizione prona in cui era stato tenuto, seppur senza alcuna compressione toracica, dal momento in cui era stato ammanettato.
- Riguardo ai motivi dell’uso della forza da parte degli operatori, il tribunale ritenne che si dovesse tenere conto della condotta di R.M. al fine di definire il contesto nel quale gli operatori avevano agito. Da numerose testimonianze oculari emergeva chiaramente che l’intervento della polizia era scaturito dalla necessità di fermarlo per garantire la sua sicurezza e quella della collettività, nonché per identificarlo, in quanto era sospettato della commissione di reati per i quali avrebbe potuto essere previsto l’arresto. Il tribunale ritenne quindi che l’ammanettamento e l’immobilizzazione a terra di R.M. effettuati dai carabinieri dovessero essere considerati giustificati. Una volta che era stato ammanettato, era stato anche logico e corretto che lo avessero mantenuto in tale posizione finché non si fosse calmato, per un periodo di tempo che il buonsenso avrebbe suggerito come adeguato alle sue condizioni. Tuttavia, il tribunale ritenne che – sebbene fosse giustificato che i carabinieri avessero ammanettato R.M., lo avessero collocato in posizione prona e lo avessero mantenuto in tale posizione per un periodo di circa due minuti (dall’1.29 all’1.31) necessario per l’osservazione – il fatto di averlo mantenuto in tale posizione prona per un periodo più lungo e persino dopo che aveva smesso di parlare fosse stato illegittimo.
- Il tribunale ritenne che la base della sua valutazione dovesse essere il comportamento richiesto a un “agente di polizia modello” che avesse ricevuto una formazione basata sulle conoscenze diffuse e in uso al momento dell’evento. Le procedure di ammanettamento e posizionamento prono utilizzate nei confronti di R.M. erano conformi a una circolare emessa nel 2008 (si vedano i paragrafi 56-59 infra) relativa all’immobilizzazione e all’ammanettamento. Il tribunale citò poi un’altra circolare emessa in data 30 gennaio 2014, contenente rinvii alla posizione prona (si vedano i paragrafi 62. infra), ma rilevò che essa non era ancora entrata in vigore al momento dei 65. chiaramente 65. al Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Ha rilevato che la circolare non era ancora operativa al momento dei fatti, ma ha sostenuto che gli operatori coinvolti nei fatti lamentati ne avevano sostanzialmente rispettato il contenuto. Tali linee guida erano state aggiornate nel 2015, ma solo in termini di illustrazioni pratiche, mentre il resto del contenuto era rimasto invariato. In data 19 gennaio 2016 un'altra circolare, che aveva abrogato la circolare del 2014 e l'aggiornamento del 2015, aveva fornito un ulteriore aggiornamento dei procedimenti di intervento operativi a seguito della previsione dell'uso di manganelli difensivi tonfa e spray al peperoncino, unitamente a rinvii alla gestione degli interventi nei confronti di soggetti in stato di grave agitazione psicofisica. Ha sottolineato che il documento ribadisce i criteri generali di progressività e proporzionalità degli interventi. In data 19 febbraio 2019 fu emanata una nuova circolare sugli interventi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica, che conteneva le linee guida del 2008 ribadendo il contenuto della circolare del 19 gennaio 2016, che fu pertanto abrogata. Il Governo ha infine menzionato una pubblicazione del 2013 che individuava i comportamenti che i carabinieri devono adottare nello svolgimento delle loro attività d’istituto (identificazioni, ispezioni personali, arresti, ricezione di denunce, uso delle armi) al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani.
- Riguardo alla formazione, il Governo ha precisato che l'accesso alle diverse funzioni dell'Arma dei Carabinieri è subordinato a corsi di formazione di base. Tali corsi comprendono la formazione sul rispetto dei diritti umani nell'esercizio delle funzioni (uso della forza, arresto e fermo). Negli anni precedenti la circolare del 2014, e a decorrere da quel momento, tutti i reparti dell'Arma dei Carabinieri erogano sia corsi di formazione di base che corsi di aggiornamento periodici. La circolare del 2014 prevedeva che le linee guida fossero illustrate agli operatori nelle cosiddette istruzioni settimanali e nei rapporti periodici. Dal 2015, ogni comando dell'Arma dei Carabinieri organizza regolarmente un corso di formazione di quattro giorni sulle tecniche di intervento operativo, comprendente un modulo sugli interventi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica.
- Riguardo ai carabinieri coinvolti nei fatti contestati, il Governo ha sostenuto che essi avevano seguito corsi di formazione specifici oltre alla formazione generale menzionata sopra. S.C. aveva frequentato un corso biennale per sottufficiali negli anni 1990/1992, comprendente vari moduli teorici sull'uso della forza e della coazione fisica, nonché un addestramento pratico all'autodifesa e all’ammanettamento. V.C. aveva frequentato il corso di formazione per ufficiali dei carabinieri in servizio attivo negli anni 1999 e 2000, comprendente una formazione simile a quella frequentata da S.C. Riguardo ad A.D. e D.A., essi avevano frequentato il corso di formazione per allievi carabinieri ausiliari rispettivamente nel 1998 e nel 2000, ed erano stati addestrati alla gestione di situazioni di emergenza che potevano verificarsi nello svolgimento delle loro funzioni e alle modalità con cui effettuare un arresto, nonché un addestramento pratico sulle tecniche di autodifesa e di disarmo.
(a) La valutazione della Corte
(i) Principi generali
- Unitamente all'articolo 3, l'articolo 2 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. L'oggetto e il fine della Convenzione, quale strumento per la protezione di singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93, § 97, CEDU 2000-VII; Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, §§ 174 e 177, CEDU 2011 (estratti); e Boukrourou e altri c. Francia, n. 30059/15, § 54, 16 novembre 2017).
- Le eccezioni delineate nel paragrafo 2 indicano che l'articolo 2 si estende a, ma non riguarda esclusivamente, l'omicidio volontario. Il testo dell'articolo 2, letto nel suo complesso, dimostra che il paragrafo 2 non definisce principalmente i casi in cui è consentito uccidere intenzionalmente un individuo, ma descrive le situazioni in cui è consentito "usare la forza" che può comportare, come risultato indesiderato, la privazione della vita. Qualsiasi uso della forza deve essere solo “assolutamente necessario" per il conseguimento di uno dei fini indicati nelle lettere a), b) o c) (si veda Semache, sopra citata, § 66).
- Alla luce dell'importanza della tutela offerta dall'articolo 2, la Corte deve sottoporre le accuse di violazione di tale disposizione all’esame più attento, tenendo conto non solo delle azioni degli agenti statali ma anche di tutte le circostanze circostanti, comprese questioni quali il pertinente quadro giuridico o normativo in vigore e la pianificazione e il controllo delle azioni in esame (si vedano Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, §§ 57-59, CEDU 2004‑XI ; Tekın e Arslan c. Belgio, n. 37795/13 , § 84, 5 settembre 2017; Boukrourou e altri, sopra citata, § 55; e Machalikashvili e altri c. Georgia, n. 32245/19, § 99, 19 gennaio 2023).
- Per quanto riguarda, in particolare, l’uso della forza letale da parte di agenti di polizia, la Corte ha ritenuto che l'azione non regolamentata e arbitraria da parte di agenti dello Stato sia incompatibile con l’effettivo rispetto dei diritti umani. Ciò significa che, oltre a essere autorizzate dal diritto nazionale, le operazioni di polizia devono essere sufficientemente regolamentate da quest'ultimo, nell’ambito di un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro l’arbitrarietà e l’abuso della forza, e persino contro incidenti evitabili (si vedano Makaratzis, sopra citata, § 58, e Tekın e Arslan, sopra citata, § 84).
- L’articolo 2 della Convenzione impone inoltre allo Stato l’obbligo positivo di formare gli agenti delle forze dell’ordine in modo da assicurare che possiedano un elevato livello di competenza e impedire qualsiasi trattamento contrario a tale disposizione (si veda V c. Repubblica ceca, n.26074/18, 87, 7 dicembre 2023).
- La Corte deve essere particolarmente vigile nei casi in cui sono dedotte violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione. Qualora vi siano stati procedimenti penali nei tribunali nazionali relativi a tali accuse, si deve tenere presente che la responsabilità penale è distinta dalla responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione. La competenza della Corte è limitata a quest’ultima. La responsabilità ai sensi della Convenzione si basa sulle sue stesse disposizioni, che devono essere interpretate alla luce dell’oggetto e del fine della Convenzione, tenendo conto di qualsiasi norma o principio di diritto internazionale pertinente. La responsabilità di uno Stato ai sensi della Convenzione, derivante dagli atti dei suoi organi, agenti e dipendenti, non deve essere confusa con le questioni giuridiche interne relative alla responsabilità penale individuale, oggetto di esame nei tribunali penali nazionali. La Corte non si occupa di giungere a conclusioni sulla colpevolezza o l’innocenza in tal senso (si vedano Giuliani e Gaggio, sopra citata, § 182, e Maslova c. Russia, n. 15980/12, § 70, 14 febbraio 2017).
(ii) L’applicazione al caso di specie
- La causa solleva questioni sia riguardo agli obblighi negativi che a quelli positivi ai sensi dell’articolo 2. La prima riguarda gli obblighi negativi imposti allo Stato nel contesto dell’uso della forza da parte di agenti di polizia nei confronti del congiunto dei ricorrenti. La seconda, che nel caso di specie è duplice, riguarda, da un lato, l’obbligo positivo dello Stato di proteggere la vita predisponendo un quadro giuridico e amministrativo appropriato che definisca le limitate circostanze nelle quali gli agenti delle forze dell’ordine possono fare uso del tipo di forza in questione e la formazione degli agenti di polizia al fine di impedire un trattamento contrario all’articolo 2. La Corte affronterà ciascuno di tali aspetti, in relazione ai diversi insiemi di obblighi, uno alla volta.
( α) L’uso della forza nei confronti del congiunto dei ricorrenti
- La Corte osserva che i ricorrenti hanno lamentato l’uso della forza nei confronti del loro congiunto, nella misura in cui ciò concerneva la sua immobilizzazione e il suo mantenimento in posizione prona da parte degli agenti di polizia. Dalle conclusioni dei tribunali nazionali nell’ambito del procedimento penale emerge che R.M. è stato immobilizzato in posizione prona a terra al fine dell’ammanettamento e, una volta che esso era stato eseguito, egli è stato mantenuto in tale posizione per circa venti minuti (si vedano i paragrafi 8e 33supra). In considerazione di quanto sopra, e osservando che le parti non hanno contestato tali aspetti della ricostruzione fattuale effettuata dai tribunali nazionali, la Corte ritiene provato l’uso della forza lamentato.
Il nesso causale tra l’uso della forza e la morte di R.M.
- La Corte rileva in primo luogo che, come individuato nei procedimenti interni sulla base della perizia medica, una combinazione di tre fattori ha contribuito alla morte di R.M.: la sua intossicazione acuta da cocaina; la sua immobilizzazione e i suoi tentativi di liberarsi; e la posizione prona in cui è stato tenuto (si vedano i paragrafi 25, 34, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Poiché queste ultime conclusioni non sono contestate dalle parti e la Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi da esse, essa ritiene accertato che l’uso della forza in questione nel presente caso, consistente nell’immobilizzazione e nel mantenimento di R.M. in posizione prona, sia stato un fattore che ha contribuito alla sua morte. La Corte è pertanto convinta dell’esistenza di un nesso causale tra la forza utilizzata e l’esito fatale (si raffrontino e si contrappongano Saoud, sopra citata, § 97; Semache, sopra citata, § 77; e Kalkan c. Danimarca, n. 51781/22, § 121, 27 maggio 2025).
- Avendo stabilito ciò, la Corte deve poi verificare se l’uso della forza in questione perseguisse almeno uno dei fini legittimi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 e se fosse solo “assolutamente necessario” per il conseguimento di tale fine.
Il fine legittimo e la necessità della forza utilizzata
- Riguardo al primo punto, la Corte rileva che il Governo ha invocato lo stato di agitazione e di pericolosità di R.M. e la conseguente necessità di garantire la sicurezza pubblica. Infatti, dal materiale raccolto durante le indagini e dalle sentenze dei tribunali nazionali emerge che l’immobilizzazione forzata del congiunto dei ricorrenti era finalizzata a contenerlo poiché la sua agitazione rappresentava un rischio per la sua sicurezza e per quella di altri (si veda, in particolare, il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Poiché la Corte ha precedentemente riconosciuto che il fine di cui sopra rientra tra i fini legittimi ai sensi della lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione (si veda Semache, sopra citata, § 80), essa procederà alla sua analisi partendo dal presupposto che l’intervento perseguisse effettivamente un fine legittimo, pur rilevando che il Governo ha sottolineato anche un altro fine rilevante nelle circostanze, ovvero quello di effettuare l’arresto di R.M.
- Rimane da valutare se l’uso della forza in questione possa essere considerato solo “assolutamente necessario” e proporzionato al fine di conseguire tale obiettivo. La Corte ritiene opportuno iniziare la sua analisi sulla base dei fatti che seguono. La sera dei fatti contestati, erano state effettuate diverse chiamate ai servizi di emergenza che segnalavano la presenza di un uomo visibilmente sconvolto o comunque molto agitato (si veda il paragrafo 5supra). È stato riferito che R.M. aveva afferrato un tassista per il collo, malmenato un passante per strada, tentato di fermare e salire su veicoli in movimento e danneggiato dei beni (si veda il paragrafo 33supra). Gli operatori inviati sul posto in risposta alle chiamate di emergenza hanno riferito che R.M. era in evidente stato di angoscia e grave agitazione, il che li aveva spinti a richiedere l’assistenza dei servizi medici di emergenza (si veda il paragrafo 7supra). R.M. si trovava quindi in un riconosciuto stato di particolare vulnerabilità che esigeva un elevato grado di precauzione nella scelta delle tecniche di arresto “usuali” (si veda T.V. c. Croazia, n. 47909/19, § 58, 11 giugno 2024). La Corte osserva che gli operatori si sono inizialmente avvicinati a lui con le mani alzate sopra la testa e sono stati compiuti sforzi per ridurre la tensione, in particolare tentando di stabilire un dialogo con lui e di calmarlo verbalmente (si vedano i paragrafi 33, 35, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Dal fascicolo emerge che tali tentativi non hanno avuto successo, poiché lo stato di estrema agitazione di R.M. persisteva ed egli cercava di sfuggire agli operatori. Quando gli operatori gli si sono nuovamente avvicinati e hanno cercato di ammanettarlo, R.M. ha opposto resistenza fisica e – intenzionalmente o meno – ha ferito uno degli operatori colpendolo al capo. È stato a quel punto che gli operatori hanno gettato R.M. a terra, lo hanno immobilizzato in posizione prona e sono riusciti ad ammanettarlo.
- Alla luce di quanto precede, la Corte accetta che l’iniziale immobilizzazione forzata di R.M. a terra, come descritta sopra, preceduta da tentativi di ridurre la tensione, possa essere considerata “assolutamente necessaria” per il fine indicato nel paragrafo 49supra.
- Ciononostante, la Corte ribadisce che R.M. è stato mantenuto in posizione prona per circa venti minuti dopo essere stato ammanettato, il che, secondo la cronologia degli eventi stabilita dai tribunali nazionali e non contestata dalle parti, è avvenuto quasi immediatamente dopo che era stato collocato a terra (si vedano i paragrafi 8 e 33supra). La Corte ritiene particolarmente sorprendente che R.M. sia stato mantenuto in tale posizione anche dopo aver smesso di muoversi e parlare, ed essere diventato apparentemente incosciente (si vedano i paragrafi 8, 35, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Essa rileva inoltre che erano presenti sulla scena quattro operatori e ne erano stati chiamati altri di rinforzo. La Corte non è in grado di individuare alcun argomento o prova convincente a sostegno dell’asserita assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento del contenimento di R.M. a terra in posizione prona, che, ribadisce la Corte, è stata stabilita come una delle cause dirette che hanno contribuito alla sua morte.
- Rimane da valutare il rispetto da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi.
(β) Obblighi positivi di tutela della vita del congiunto dei ricorrenti
Il quadro giuridico e normativo
- La Corte ammette, come sostenuto dal Governo e stabilito dai tribunali nazionali, che ai sensi del diritto italiano – vale a dire dell’articolo 53 del codice penale – l’uso della forza da parte di agenti delle forze dell’ordine, che deve essere impiegato in ultima istanza, è soggetto ai principi di necessità e proporzionalità (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Essa ammette inoltre che all’epoca dei fatti contestati fossero in vigore linee guida, seppur di natura generale, che prevedevano che l’uso della forza dovesse essere rigorosamente proporzionato al conseguimento del fine per il quale era stato impiegato (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra).
- Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, dato che l’uso della forza in questione, che ha avuto un provato impatto causale sulla morte del congiunto dei ricorrenti, comportava una tecnica specifica – la collocazione in posizione prona – nella sua valutazione la Corte deve considerare se le autorità avessero fornito agli agenti delle forze dell’ordine delle regole sull’uso di tale tecnica. A tale riguardo, la Corte ha già avuto l’opportunità di valutare diverse tecniche che comportano forme di contenzione prona in diversi casi (si vedano Saoud; Semache; Tekın e Arslan; e Boukrourou e altri, tutte sopra citate). Ha precedentemente ritenuto che mantenere una persona in posizione prona possa essere pericoloso e mettere a repentaglio la vita in quanto, in determinate circostanze, ciò può dare luogo ad asfissia posturale (T.V. c. Croazia, sopra citata, § 55, e V c. Repubblica ceca, sopra citata, § 97).
- Nella recente causa Kalkan c. Danimarca (sopra citata, §§ 105‑09) la Corte ha fornito una panoramica del modo in cui diversi paesi e istituzioni avevano aggiornato le loro istruzioni per l’uso della posizione prona e i dati di formazione sui rischi associati al suo utilizzo prima del gennaio 2011, data dell’incidente in questione in tale causa.
- La Corte rileva inoltre che già nel 2003 il CPT aveva affermato quanto segue in relazione all'espulsione di cittadini stranieri per via aerea (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra):
"In caso di resistenza il personale di scorta di solito immobilizza completamente il detenuto a terra, a faccia in giù, per potergli applicare le manette. Il fatto di mantenere un detenuto in tale posizione – in particolare nel caso in cui il personale di scorta eserciti pressione con il proprio peso su varie parti del corpo (per esempio, esercitando pressione sulla cassa toracica, appoggiando le ginocchia sulla schiena, immobilizzando la nuca) dopo che la persona interessata ha opposto resistenza – comporta un rischio di asfissia posturale. (…) Il CPT ha chiarito che l’uso della forza e/o di metodi di coercizione tali da poter provocare l’asfissia posturale dovrebbe essere evitato ogniqualvolta possibile e che tale uso, limitato a circostanze eccezionali, deve essere disciplinato da linee guida destinate a rendere minimi i rischi per la salute della persona interessata." - Passando ai fatti del caso di specie, la Corte rileva innanzitutto che il Governo si è basato sulla constatazione dei tribunali nazionali secondo la quale, sebbene R.M. fosse stato mantenuto in posizione prona, ciò era stato fatto senza che fosse stata esercitata alcuna pressione sulla sua area toracica o scapolare (si vedano i paragrafi 36e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra), il che – a suo avviso – distingue il caso di specie da quelli in cui la posizione prona era stata considerata dalla Corte pericolosa per la vita, come nella causa Saoud (sopra citata, § 102). Pur prendendo atto del rilievo del Governo e concordando sul fatto che la compressione toracica e scapolare fosse stata esclusa, la Corte osserva che i periti medici non hanno escluso in modo definitivo che potesse esservi stata compressione del collo di R.M. (si veda il paragrafo 25supra). Rileva inoltre che le conclusioni dei tribunali nazionali, basate sulle conclusioni dei periti medici, indicavano che la posizione prona aveva ridotto la dinamica respiratoria di R.M., contribuendo all’asfissia posturale anche in assenza di prove di diretta compressione toracica e scapolare (si vedano i paragrafi 25e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra).
- La Corte prende inoltre atto dell’ulteriore rilievo del Governo secondo il quale il mantenimento di R.M. in posizione prona si era dimostrato pericoloso per la vita solo in combinazione con altre circostanze, in primo luogo la sua grave intossicazione da sostanze stupefacenti. La Corte riconosce che è stata la combinazione dell’intossicazione da cocaina di R.M., del suo dibattersi durante i tentativi di immobilizzarlo e del suo mantenimento in posizione prona a causare la sua morte (si vedano i paragrafi 25, 34, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Tuttavia, secondo la Corte, tali circostanze non mettono in discussione l’affermazione secondo la quale l’uso della posizione prona possa rappresentare un rischio per la vita. Al contrario, rafforzano l’idea che il mantenimento di un individuo in tale posizione possa presentare rischi particolari – di natura potenzialmente letale – in circostanze particolari, come quando una persona è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
- A tale ultimo proposito, la Corte rileva che i periti nominati dal pubblico ministero avevano riconosciuto nella loro relazione del 2014 che nel tempo vi era stata una crescente consapevolezza dei rischi per la salute degli individui che provavano una combinazione di delirio, agitazione psicomotoria ed eccitazione – divenuta nota come “sindrome da delirio eccitato” – attribuibile a fattori comprendenti l’intossicazione da sostanze stupefacenti, di cui R.M. aveva manifestato i sintomi (si vedano i paragrafi 22e 23supra). A ciò si era aggiunta la consapevolezza che tali rischi – che potevano avere esiti fatali – potevano essere aggravati dall’uso della forza ai fini dell’immobilizzazione o del contenimento, per esempio quando l’individuo interessato lottava per liberarsi, o quando era mantenuto in determinate posizioni. Ciò, a sua volta, aveva suscitato notevole attenzione sulle tecniche di arresto, immobilizzazione e contenimento impiegate dagli agenti delle forze dell’ordine in tali situazioni e, negli anni precedenti alla relazione, aveva condotto le associazioni mediche a emanare raccomandazioni finalizzate, tra le altre cose, ad accrescere la consapevolezza tra le forze dell’ordine sulla questione e la conoscenza della condotta da seguire per prevenire esiti fatali (si veda il paragrafo 23supra).
- Riguardo alle linee guida in base alle quali avevano operato gli agenti di polizia nel periodo pertinente, il Governo ha rinviato alle linee guida emanate nel 2008 (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). La sezione del documento cui ha rinviato il Governo era dedicata alle tecniche di ammanettamento e consentiva l’ammanettamento di una persona a terra in posizione prona nei casi in cui la persona interessata appariva particolarmente pericolosa o opponeva resistenza. Forniva istruzioni e illustrazioni sul modo in cui immobilizzare il soggetto, il che comportava, inter alia, che gli operatori posizionassero il ginocchio sul collo del soggetto (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Tuttavia, il documento non fa alcun riferimento ai potenziali rischi associati al mantenimento di una persona in tale posizione, né contiene alcuna conseguente regola sul modo in cui minimizzare tali rischi. La Corte rileva inoltre che i tribunali nazionali si sono basati sulla testimonianza di un superiore gerarchico degli operatori coinvolti, il quale, durante l’esame nel corso del processo, ha citato la circolare del 2014 come se sottolineasse il rischio di asfissia posturale associato alla posizione prona, che, pur essendo una materia di conoscenza generale, non era contenuto nei precedenti testi normativi (si veda il paragrafo 36supra).
- La Corte ritiene inoltre che l’emanazione di una circolare specifica nel 2014 possa essere considerata rivelatrice della consapevolezza, da parte delle forze dell’ordine stesse, del fatto che le persone in stato di agitazione fisica e mentale causato, tra l’altro, dal consumo di sostanze stupefacenti, erano a maggior rischio di conseguenze negative per la salute in relazione all’uso della forza per trattenerle o contenerle, anche mediante la posizione prona, e della conseguente necessità di fornire ai loro operatori istruzioni a tale riguardo (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). La Corte di cassazione ha ritenuto che l’emanazione della circolare del 2014 specificamente su tale argomento dimostrasse chiaramente che vi era la necessità di assicurare la comprensione da parte degli operatori dei possibili rischi nell’affrontare individui in tale stato, sia per gli operatori stessi che per la salute e la sicurezza dell’individuo interessato, e della necessità di ridurre al minimo tali rischi (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra).
- Sebbene possa essere incerto se tale circolare possa essere considerata un documento che forniva agli operatori istruzioni sufficientemente chiare e dettagliate sull’uso della posizione prona durante l’immobilizzazione di individui, essa riconosceva quantomeno che potevano esservi rischi associati al suo utilizzo e disponeva che il suo utilizzo fosse evitato e limitato, se possibile, seppur in termini molto generali. Detto ciò, come si evince dalle decisioni nazionali, non si poteva ritenere che tale circolare fosse in vigore al momento del decesso di R.M. (si vedano i paragrafi 36e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte non può che concludere che le linee guida vigenti all’epoca dei fatti, nella misura in cui erano costituite dai documenti invocati dal Governo, non fornivano istruzioni chiare e adeguate sul modo in cui collocare gli individui in posizione prona, al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita della persona interessata.
- Infine, la Corte è anche consapevole del fatto che la circolare del 2014 era stata sostituita da un'altra circolare nel 2016 (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra), a sua volta sostituita nel 2019 da un nuovo documento (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Pur non essendo temporalmente rilevante ai fini dei fatti contestati e pertanto al di fuori dell’ambito della sua valutazione diretta, la Corte non può che esprimere preoccupazione per il fatto che i rinvii ai possibili rischi per la salute associati a lotte protratte e a immobilizzazioni prolungate, in particolare quando i soggetti sono collocati a terra in posizione prona, e alla necessità di mitigare tali rischi, con le conseguenti istruzioni, siano stati omessi dalle circolari del 2016 e del 2019, lasciando in sospeso la questione, almeno sulla base del materiale di cui è in possesso la Corte, di sapere se e in quale modo siano state considerate tali questioni nel materiale di orientamento successivamente all’abrogazione della circolare del 2014.
La formazione degli agenti delle forze dell’ordine
- L’elaborazione di linee guida, come affrontata nei paragrafi precedenti, è strettamente legata all’adeguata formazione degli agenti delle forze dell’ordine. La Corte prende atto a tale proposito delle dichiarazioni rese al processo dal superiore gerarchico degli operatori, secondo il quale i rischi connessi alla posizione prona non erano stati oggetto di una formazione specifica (si veda il paragrafo 36supra). Inoltre, all’epoca dei fatti, non era stata erogata alcuna formazione relativa alla circolare del 2014 (ibidem).
- Il Governo ha sostenuto che gli operatori coinvolti nell’incidente al centro del presente caso avevano ricevuto una formazione generale tra il 1990 e il 2000, apparentemente con alcune variazioni (si veda il paragrafo 38supra). Tuttavia, la Corte non può comprendere il contenuto di tale formazione poiché non è stata presentata alcuna pertinente documentazione a sostegno. Il Governo ha menzionato anche quella che sembra essere una formazione generale in materia di diritti umani destinata agli agenti delle forze dell’ordine, introdotta nel 2013. Tuttavia, non è chiaro se gli operatori coinvolti negli eventi contestati abbiano ricevuto tale formazione. A parte ciò, il Governo ha rinviato all’introduzione – nel 2015, e quindi successivamente agli eventi in questione – di un corso di formazione di quattro giorni sugli “interventi operativi” per tutti i comandi dei carabinieri, che comprendeva un modulo sull’interazione con soggetti in stato di agitazione psicofisica.
- Alla luce di quanto sopra, la Corte non è convinta che, all’epoca dei fatti, le autorità statali avessero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine in modo da garantire che essi possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potevano rappresentare un pericolo per la vita.
(γ) Conclusioni
- Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che vi sia stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione.
- La Corte ribadisce che dalla sua constatazione di violazione per i motivi di cui sopra non consegue che essa intenda esprimere un’opinione sulla responsabilità penale degli individui coinvolti, né mettere in discussione in alcun modo le decisioni dei tribunali nazionali al riguardo (si vedano, mutatis mutandis, Tekın e Arslan, sopra citata, § 109, e Giuliani e Gaggio, sopra citata, § 175).
- Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la Corte non ritiene necessario esaminare le altre affermazioni dei ricorrenti relative al monitoraggio delle condizioni di R.M. e alla prestazione di assistenza medica.
2. L’aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione
(a) I rilievi delle parti
(i) I ricorrenti
- I ricorrenti hanno lamentato il fatto che alcuni carabinieri direttamente implicati nell’incidente avessero svolto attività investigative subito dopo i fatti e che le indagini fossero state successivamente affidate a un nucleo appartenente al medesimo corpo dei Carabinieri al quale appartenevano tali operatori. A loro avviso, la combinazione di tali carenze aveva viziato le indagini, compromettendone l’indipendenza.
- In particolare, nella cruciale fase iniziale delle indagini, alcuni degli operatori coinvolti avevano raccolto le dichiarazioni di testimoni oculari, il che, secondo i ricorrenti, comportava il rischio che questi ultimi si sentissero spinti a fornire resoconti parziali o contraddittori dei fatti e a presentare la condotta degli operatori nei confronti di R.M. in una luce più favorevole. Essi hanno rinviato, in particolare, all’interrogatorio della volontaria della Croce Rossa C.M. condotto dagli operatori V.C. e A.D. il 3 marzo 2014 alle 3:05, quindi poco dopo i fatti. I ricorrenti hanno inoltre sottolineato l’interrogatorio, da parte dell’operatore S.C., del testimone che aveva denunciato il furto del telefono da parte di R.M. Secondo i ricorrenti, gli operatori coinvolti avrebbero dovuto astenersi fin dall’inizio dallo svolgere tali attività investigative. Tuttavia, nell’ordinamento interno nulla impediva loro di partecipare alle indagini.
- Hanno sottolineato che il Governo non aveva indicato alcuna circostanza particolare che avrebbe richiesto un coinvolgimento attivo degli operatori in questione nella raccolta delle prove. Hanno ritenuto che, a parte l’identificazione delle persone presenti sulla scena, non potesse essere giustificata alcuna altra azione da parte loro.
- I ricorrenti hanno inoltre ritenuto preoccupante il fatto che la Procura avesse scelto un nucleo investigativo appartenente al medesimo corpo dei Carabinieri degli operatori intervenuti per indagare sulla morte di R.M. – sebbene la morte potesse essere attribuibile a tali carabinieri – e per di più, lo avesse fatto in accordo con i vertici dei Carabinieri. In sostanza, la Procura aveva potuto affidare l'indagine alla forza di polizia alla quale appartenevano gli indagati a causa del fatto che nell'ordinamento giuridico italiano il Pubblico Ministero può scegliere liberamente. Per questo motivo, hanno sostenuto che avrebbe potuto altrettanto facilmente affidare l'indagine alla Polizia di Stato o a un'altra forza di polizia. A causa di ciò, tutti i testimoni erano stati sentiti da carabinieri appartenenti al medesimo corpo degli imputati e operanti nella medesima città. I ricorrenti hanno sostenuto che era altamente probabile che vi fossero stretti legami tra gli inquirenti e gli imputati.
- Le carenze di cui sopra avrebbero potuto, secondo i ricorrenti, incidere sulla portata dell'indagine e limitare la raccolta di prove rilevanti e, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dei testimoni, avrebbero potuto avere un impatto sulle accuse formulate.
- I ricorrenti hanno sostenuto che il diritto penale pertinente, così come applicato nelle circostanze, non aveva un effetto deterrente sufficientemente forte da prevenire atti illeciti. I ricorrenti hanno sostenuto che la modifica della qualificazione giuridica dei reati nel corso del procedimento penale aveva comportato che tale procedimento non fosse stato esaminato a fondo come avrebbe dovuto. Hanno rinviato, in particolare, al fatto che, sebbene il pubblico ministero avesse inizialmente deciso di perseguire gli operatori per omicidio colposo in concorso con altri (si veda il paragrafo 20supra), egli ha successivamente chiesto che essi fossero processati solo per omicidio colposo (si veda il paragrafo 29supra). Hanno inoltre criticato la decisione del tribunale di primo grado di limitare la condotta penalmente rilevante a partire dal momento in cui R.M. aveva smesso di parlare, e la constatazione del tribunale secondo la quale la circolare del 2014 non era in vigore all'epoca dei fatti, il che ha ulteriormente limitato la portata della responsabilità penale. Infine, hanno sottolineato il fatto che l'abrogazione della circolare del 2014 mentre era in corso il procedimento penale aveva creato un vuoto giuridico. A loro avviso, tali elementi avevano motivato la decisione della Corte di cassazione di assolvere gli imputati.
- A tale riguardo, hanno sottolineato che la Corte di cassazione aveva valutato la prevedibilità e l’evitabilità dell’esito fatale e aveva ritenuto che i giudici dei tribunali di grado inferiore fossero giunti a conclusioni illogiche e contraddittorie. I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di cassazione avesse ecceduto il suo ruolo di mero controllo della legittimità della sentenza impugnata. Poiché la Corte di cassazione aveva ritenuto erronea la motivazione della sentenza di appello, essa avrebbe dovuto annullarla e rinviare la causa a tale corte. Invece, l'aveva annullata senza rinvio, assolvendo in tal modo le persone sottoposte a indagini e archiviando il caso, senza che i tribunali di grado inferiore avessero mai sentito le parti sulla questione della prevedibilità dell’esito fatale, che era una questione attinente al merito della causa.
(ii) Il Governo
- Secondo il Governo, gli operatori coinvolti nell’incidente avevano dovuto adottare iniziali misure investigative, come l'identificazione delle persone presenti sulla scena e l'acquisizione delle loro iniziali dichiarazioni, inclusa quella della volontaria della Croce Rossa C.M., al fine di evitare il rischio di omissioni. Invocando le conclusioni dei tribunali nazionali, il Governo ha sostenuto che tali atti erano stati legittimi e non implicavano alcuna irregolarità. Secondo il Governo, all’epoca la causa del decesso non era chiara e R.M. non presentava ferite visibili. Pertanto, l'ipotesi più probabile all'epoca era stata quella di una morte per overdose di cocaina, il che aveva reso necessario procedere all’identificazione del possibile fornitore. Esso ha invocato anche la conclusione del tribunale di primo grado secondo la quale l'inazione degli operatori avrebbe potuto esporli a sanzioni per omissione dolosa (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Ha inoltre sottolineato il fatto che tutti i testimoni erano stati nuovamente ascoltati dalle forze di polizia delegate dal pubblico ministero e anche durante il loro esame al processo, senza modificare la loro versione dei fatti.
- Ha sottolineato il fatto che l'operatore S.C. aveva coinvolto il suo superiore gerarchico, il capitano C., nelle indagini e gli aveva chiesto di essere presente quando avrebbe raccolto una testimonianza. Il capitano C. aveva contattato il pubblico ministero e concordato con lui che il nucleo investigativo, che era un nucleo autonomo dei Carabinieri, sarebbe stato incaricato di ulteriori fasi investigative.
- In data 3 marzo 2014 il pubblico ministero aveva dato disposizione sia ai Carabinieri che alla Polizia di Stato di svolgere attività investigative finalizzate a ricostruire dettagliatamente gli eventi durante i quali era deceduto R.M.
- Tutti i successivi atti investigativi erano stati svolti tempestivamente e sotto la stretta supervisione della Procura. Inoltre, non solo i risultati di ogni atto investigativo erano stati messi a disposizione della famiglia della vittima, ma anche i rappresentanti legali delle parti civili avevano condotto e presentato i risultati delle proprie indagini.
(b) La valutazione della Corte
(i) Principi generali
- I pertinenti principi generali sono stati sintetizzati nella causa Armani Da Silva c. Regno Unito ([GC], n. 5878/08, §§ 229‑39, 30 marzo 2016).
- Riguardo al requisito di indipendenza, in un'indagine su un decesso di cui sono presumibilmente responsabili agenti o autorità statali, è necessario che le persone responsabili dell'indagine siano indipendenti da quelle implicate negli eventi. Ciò significa non solo l'assenza di legami gerarchici o istituzionali, bensì anche un'indipendenza pratica (si veda Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, § 177, 14 aprile 2015). Ciò che è in gioco in tale contesto non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza (si vedano Hugh Jordan c. Regno Unito, n. 24746/94, § 106, 4 maggio 2001; Ramsahai e altri c. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, § 325, CEDU 2007‑II; e Kolevi c. Bulgaria, n. 1108/02, § 193, 5 novembre 2009).
(ii) L’applicazione al caso di specie
- La Corte rileva in primo luogo che alcuni agenti di polizia direttamente coinvolti nei fatti contestati hanno condotto le prime indagini, in particolare raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni la stessa notte dei fatti (si vedano i paragrafi 13e 15supra). A tale riguardo, i ricorrenti hanno sottolineato particolarmente il fatto che gli operatori V.C. e A.D. avevano interrogato la volontaria della Croce Rossa C.M. subito dopo i fatti e nel pronto soccorso dove era stato condotto R.M. Nel procedimento nazionale è stato accertato che V.C. e A.D. avevano intrapreso tali azioni “di propria iniziativa” (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). Dalle decisioni nazionali emerge inoltre che la condotta in questione non poteva essere considerata rivelatrice di alcuna irregolarità o illegittimità (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). La Corte rileva che, secondo i documenti agli atti, il pubblico ministero era stato allertato all'incirca nello stesso momento in cui era stata raccolta la dichiarazione di C.M. e, come affermato anche dal Governo, aveva deciso a chi affidare i primi atti istruttori sui fatti (si veda il paragrafo 14supra).
- La Corte riconosce la particolare importanza di tale volontaria della Croce Rossa quale testimone oculare, dato che era stata in stretta prossimità di R.M. e degli operatori per una parte significativa dell’incidente contestato e aveva avuto l’opportunità di interagire direttamente con gli operatori e di osservarne la condotta. La Corte non può fare a meno di osservare che la testimonianza dei primi soccorritori ha avuto una certa importanza nel ragionamento della Corte di cassazione che ha condotto all’assoluzione degli operatori (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.supra). La Corte non può fare congetture sul fatto che C.M. avrebbe rilasciato dichiarazioni diverse se ella non fosse stata interrogata dagli operatori V.C. e A.D., e quale impatto avrebbe potuto avere sul procedimento una testimonianza diversa, che era ciò che i ricorrenti sembravano suggerire, per non parlare dell’esito finale del procedimento. La Corte prende inoltre atto del rilievo del Governo, corroborato dalle conclusioni dei tribunali nazionali, secondo il quale non vi erano prove del fatto che gli operatori avessero costretto tale testimone – o il secondo, interrogato dal Capitano C. e dall’operatore S.C. – a rilasciare le loro dichiarazioni in un certo modo, né che avessero esercitato alcuna diretta pressione sui testimoni. Detto ciò, la Corte non può non essere consapevole del rischio reale di influenza o di pressione indiretta derivante dal semplice fatto che un testimone di un incidente che ha coinvolto agenti delle forze dell’ordine debba riferire su quell’incidente proprio a quegli agenti. La Corte riconosce inoltre il ruolo cruciale delle prime fasi investigative nello stabilire l’impostazione dell’indagine. A tale riguardo, essa riconosce l’importanza dei primi interrogatori con i testimoni oculari condotti immediatamente dopo gli eventi e l'influenza che questi possono avere sull'accertamento dei fatti.
- La Corte ha precedentemente ritenuto che, in determinate circostanze, esigere che gli operatori presenti sul luogo dell'incidente rimangano passivi fino all'arrivo di investigatori indipendenti possa comportare la perdita o la distruzione di importanti prove (si veda Alikaj e altri c. Italia, n. 47357/08, § 104, 29 marzo 2011). I rilievi del Governo a tale proposito si basavano sull’asserita necessità che avevano gli operatori di agire immediatamente per trovare il fornitore di stupefacenti di R.M., in base al sospetto che la sua morte potesse essere stata dovuta a un'overdose, e alla conclusione del tribunale di primo grado, nell’ambito della ricerca di prove nei luoghi frequentati da R.M., che la loro inazione avrebbe potuto essere sanzionata per omissione di atti d’ufficio. La Corte non è convinta della rilevanza delle summenzionate circostanze, in particolare in ordine all’interrogatorio della volontaria della Croce Rossa. La Corte non ravvisa altre circostanze che, nel caso di specie, avrebbero imposto agli operatori coinvolti di adottare misure immediate, in particolare in ordine alla necessità di raccogliere dichiarazioni sulle circostanze dell'incidente da testimoni oculari, una volta che questi ultimi fossero stati identificati e la scena fosse stata messa in sicurezza (si vedano, mutatis mutandis, Alikaj, sopra citata § 104; Ramsahai e altri, sopra citata, § 338; e Mižigárová c. Slovacchia, n. 74832/01, § 99, 14 dicembre 2010).
- La Corte ritiene che gli elementi di cui sopra rivelino carenze in termini di conformità dell'indagine al requisito di indipendenza, che conducono a concludere che vi sia stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione per tale motivo.
- Dopo aver constatato ciò, la Corte non ritiene necessario esaminare le altre carenze dell’indagine dedotte dai ricorrenti.
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato che l’immobilizzazione di R.M., che si trovava in uno stato di vulnerabilità, ne avesse provocato la morte per asfissia, causandogli in tal modo estremi dolori e sofferenze e comportando violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Ai sensi della medesima disposizione, hanno lamentato che, mentre R.M. era a terra, uno degli operatori lo avesse deliberatamente colpito con un calcio. Hanno inoltre lamentato che l’indagine su tale ultimo aspetto degli asseriti maltrattamenti non fosse stata efficace. L’articolo 3 recita come segue:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
- Dopo aver esaminato i fatti della causa, le osservazioni delle parti e le sue conclusioni ai sensi dell’articolo 2 di cui sopra, la Corte ritiene di avere affrontato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa e che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle rimanenti doglianze.
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Il danno
- Riguardo al danno patrimoniale, i ricorrenti hanno rinviato al fatto che la Corte di cassazione aveva annullato la decisione della Corte di appello di accordare un risarcimento alle parti civili e hanno espresso il timore che potesse essere loro richiesto di restituire le somme ottenute a tale riguardo; hanno chiesto alla Corte di tenerne conto. La Corte ritiene che tale richiesta non sia sufficientemente provata e, conseguentemente, la respinge.
- I ricorrenti hanno presentato le seguenti richieste in relazione al danno non patrimoniale (il loro rapporto di parentela con R.M. è indicato tra parentesi):
- il ricorrente n. 1 (padre) ha chiesto 466.698 euro (EUR);
- la ricorrente n. 2 (moglie) ha chiesto EUR 591.134;
- la ricorrente n. 3 (madre), ha chiesto EUR 507.433;
- il ricorrente n. 4 (zio) ha chiesto EUR 30.000;
- il ricorrente n. 6 (fratello) ha chiesto EUR 591.134;
- il ricorrente n. 7 (figlio) ha chiesto EUR 536.500; e
- il ricorrente n. 8 (nipote) ha chiesto EUR 30.000.
- A sostegno delle richieste di cui sopra, i ricorrenti nn.1, 2, 3 e 4 hanno rinviato a un esame medico-legale al quale si erano sottoposti. L’esame aveva concluso che essi avevano subito un danno psicologico di vari livelli, così come riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano.
- Il Governo ha ritenuto che le loro pretese fossero eccessive.
- Tenendo conto delle sue conclusioni relative alle doglianze dei ricorrenti e deliberando in via equitativa (si veda, mutatis mutandis, Ribcheva e altri c. Bulgaria, nn. 37801/16 e altri 2, § 190, 30 marzo 2021), la Corte ritiene opportuno accordare le seguenti somme per il danno non patrimoniale, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta:
- EUR 50.000 ai ricorrenti nn. 1 e 3 congiuntamente;
- EUR 50.000 ai ricorrenti nn. 2 e 7 congiuntamente;
- EUR 20.000 al ricorrente n. 6;
- EUR 10.000 al ricorrente n. 4;
- EUR 10.000 al ricorrente n. 8.
B. Le spese
- I ricorrenti hanno inoltre chiesto EUR 58.853,04 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali ed EUR 30.000 per quelle sostenute dinanzi alla Corte. Hanno inoltre chiesto EUR 5.904 per le spese sostenute in relazione all’esame medico-legale di cui al paragrafo 95supra.
- che le loro pretese fossero eccessive.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano dimostrate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti di cui è in possesso e dei criteri sopra indicati, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti congiuntamente la somma di EUR 40.000 a copertura di tutte le voci delle spese, oltre all’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara irricevibili le doglianze presentate dai ricorrenti nn. 5, 9 e 10 in quanto incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione;
- Dichiara ricevibili le doglianze presentate dai ricorrenti 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione;
- Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito della doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
- per il danno non patrimoniale, i seguenti importi, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta:
- EUR 50.000 (cinquantamila euro) ai ricorrenti n. 1 e 3 congiuntamente;
- EUR 50.000 (cinquantamila euro) ai ricorrenti n. 2 e 7 congiuntamente;
- EUR 20.000 (ventimila euro) al ricorrente n. 6;
- EUR 10.000 (diecimila euro) al ricorrente n. 4;
- EUR 10.000 (diecimila euro) al ricorrente n. 8.
- per le spese, EUR 40.000 (quarantamila euro), congiuntamente ai ricorrenti, oltre all'importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta;
- che a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
- Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 15 gennaio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Ivana Jelić
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere
APPENDICE
Elenco dei ricorrenti:
|
N. |
Nome del ricorrente |
Anno di nascita |
Cittadinanza |
Luogo di residenza |
Rapporto di parentela |
|
1. |
Guido MAGHERINI |
1951 |
Italiana |
Firenze |
Padre |
|
2. |
Rozangela GALDINO DE LIMA |
1979 |
brasiliana |
Firenze |
Moglie |
|
3. |
Clementina GRISONI |
1948 |
Italiana |
Firenze |
Madre |
|
4. |
Ivano GRISONI |
1959 |
Italiana |
Busto Arsizio |
Zio |
|
5. |
Ljuba LOMBARDI |
1980 |
Italiana |
Firenze |
Cugina |
|
6. |
Andrea MAGHERINI |
1972 |
Italiana |
Firenze |
Fratello |
|
7. |
Brando Pablo MAGHERINI |
2012 |
Italiana |
Firenze |
Figlio |
|
8. |
Duccio Oliver MAGHERINI |
2011 |
Italiana |
Firenze |
Nipote |
|
9. |
Simona MAGHERINI |
1966 |
Italiana |
Scandicci |
Cugina |
|
10. |
Stefano MAGHERINI |
1970 |
Italiana |
Ferrara |
Cugino |