Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2026 - (Ricorso n. 3072/24) - Causa Biondi c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA BIONDI c. ITALIA
(Ricorso n. 3072/24)
SENTENZA
STRASBURGO
8 gennaio 2026
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Biondi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 dicembre 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso proposto contro l’Italia da ricorrenti che, nella data indicata nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sul ricorso sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
- Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di detti provvedimenti.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili, e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell’esecuzione tardiva dei provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto dei ricorrenti di avere accesso a un tribunale (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024). Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che tale ricorso rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del ritardo nell’esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto dei ricorrenti di avere accesso a un tribunale;
- Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l’8 gennaio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Frédéric Krenc
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)