Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2026 - (Ricorso n. 73174/17 ) - Causa Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Capua c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA c. ITALIA

(Ricorso n. 73174/17)

SENTENZA

STRASBURGO

8 gennaio 2026

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 dicembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso proposto contro l’Italia dinanzi alla Corte il 4 ottobre 2017 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Alfredo Imparato, del foro di San Prisco.
  3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni sulla parte ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La parte ricorrente, un istituto religioso, lamenta l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte del Comune di Capua in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.
  3. Dopo che la causa è stata comunicata, la parte ricorrente ha informato la Corte che, in data 11 febbraio 2021, era stata conclusa una transazione con il Comune di Capua. Tale accordo prevedeva, in particolare, il pagamento di una somma corrispondente al 60% del credito della parte ricorrente e la rinuncia al suo diritto alla restante parte del suo credito e all'avvio di qualsiasi procedimento a tale riguardo. Nell'accordo era previsto anche che lo stesso non comportava la rinuncia della ricorrente alla presente causa dinanzi alla Corte.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 dEL PROTOCOLLO N. 1
  1. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, la parte ricorrente lamenta in via principale l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di detti provvedimenti.

A. Sulla ricevibilità

  1. Il Governo solleva un'eccezione di irricevibilità inerente al mancato rispetto del termine di sei mesi. A suo parere, la violazione non sarebbe continua ma istantanea, e avrebbe avuto luogo nel momento in cui il Comune di Capua ha dichiarato di essere in dissesto ai sensi della legge n. 267/2000, determinando in tal modo la sospensione dei pagamenti del comune verso la parte ricorrente. In ogni caso, il Governo ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto presentare le proprie doglianze «senza eccessivo ritardo» una volta che era evidente che non vi era alcuna prospettiva realistica di esito favorevole o di evoluzione positiva per le sue doglianze a livello interno (Sokolov e altri c. Serbia (dec.), nn. 30859/10 e altri, § 31 in fine, 14 gennaio 2014). Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro sei mesi a decorrere dalla decisione interna che riconosceva il credito o dalla data della dichiarazione di insolvenza del comune.
  2. La Corte constata che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, la violazione dedotta costituisce un esempio classico di situazione continua nella quale il termine di sei mesi ricomincia a decorrere ogni giorno, ed è soltanto quando la situazione cessa che tale termine inizia realmente a decorrere (si vedano, tra molte altre, Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, § 54, 29 giugno 2012, M. c. Belgio, n. 67957/12, § 49, 13 marzo 2018, e Akhan c. Turchia, n. 34448/08, § 23, 31 maggio 2012). Nella fattispecie, la ricorrente lamenta la mancata esecuzione, da parte delle autorità nazionali, di tre provvedimenti giudiziari, mancata esecuzione che perdurava alla data in cui è stato proposto il presente ricorso. Di conseguenza, l'eccezione del Governo deve essere respinta su questo punto.
  3. Il Governo eccepisce, inoltre, il mancato esaurimento dei ricorsi interni e ritiene che la parte ricorrente avrebbe dovuto avvalersi dei procedimenti previsti per assicurarsi il pagamento dei crediti di cui è titolare, in particolare mediante il ricorso previsto dall'articolo 283 del codice di procedura. La Corte rammenta, per quanto riguarda le doglianze relative ai ritardi nell'esecuzione di un provvedimento interno, di aver affermato che non si può esigere da una persona che ha ottenuto un credito contro lo Stato all'esito di un procedimento giudiziario di dover successivamente intentare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (si vedano Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011). Inoltre, tenuto conto dell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione a causa dello stato di insolvenza del comune, la Corte non vede in che modo il rimedio indicato dal Governo potrebbe garantire il diritto rivendicato dalla parte ricorrente, che rimane limitato per effetto della suddetta legge del 2000 (si vedano il paragrafo 5 supra e la tabella allegata alla presente sentenza). Questa eccezione deve dunque essere respinta.
  4. A seguito dell'invio da parte della parte ricorrente dell'accordo di transazione concluso l'11 febbraio 2021 con il Comune di Capua, il Governo eccepisce anche la perdita della qualità di vittima della ricorrente a seguito dell'accettazione della transazione, che prevedeva la rinuncia al suo diritto alla restante parte del suo credito e ad intentare qualsiasi procedimento a tale riguardo. La Corte osserva in effetti che, in un certo numero di cause, essa ha affermato che l'accettazione di una transazione di questo tipo, senza alcun riferimento esplicito a un ricorso presente o futuro dinanzi alla Corte, comportava la perdita della qualità di vittima della parte ricorrente (si vedano per esempio, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italia (dec.), n. 17528/05, § 19, 7 gennaio 2014, Gruppo Cosiac S.p.A. e Sestito Antonio & C. S.a.s. c. Italia (dec.) [comitato], nn. 26363/14 e 53725/15, 25 novembre 2021, Pasquariello c. Italia (dec) [comitato], n. 61509/11, 24 novembre 2022, e Società Agricola Imm.re Ponte di Nona c. Italia (dec.) [comitato], n. 49236/06, 8 dicembre 2022). Tuttavia, nell'accordo concluso nel caso di specie, la parte ricorrente dichiara espressamente che tale accordo non comporta la sua rinuncia al ricorso proposto dinanzi a questa Corte, volto a ottenere la condanna dello Stato italiano alla eliminazione degli effetti pregiudizievoli della legge n. 267 del 2000.Pertanto, la Corte constata che questo accordo non osta a che la parte ricorrente possa considerarsi vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per il periodo precedente la conclusione dell'accordo. È dunque opportuno respingere anche questa eccezione.
  5. Constatando peraltro che le doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili.

B. Sul merito

  1. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  2. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  3. La Corte ritiene, inoltre, che si debba considerare che un accordo come quello concluso tra la parte ricorrente e il comune di Capua (paragrafi 6 e 11 supra), nel quale viene espressamente fatta salva la possibilità di mantenere il ricorso già pendente dinanzi alla Corte, pur accettando di rinunciare al diritto alla restante parte del credito e ad intentare qualsiasi procedimento a tale riguardo, rappresenta la fine della mancata esecuzione dei provvedimenti interni, e dunque della situazione continua di violazione della Convenzione, allo stesso titolo dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni (si veda, tra altre, mutatis mutandis, Imparato e Ferrara c. Italia, n. 69154/17, 9 ottobre 2025).
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della parte ricorrente.
  5. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell’esecuzione tardiva dei provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto della parte ricorrente di avere accesso a un tribunale (Lighea Immobiliare S.a.s. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024).
  6. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate dalla parte ricorrente sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che tale ricorso rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del ritardo nell’esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto della parte ricorrente di avere accesso a un tribunale;
  3. Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l’8 gennaio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Frédéric Krenc
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)
 

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data di fine della mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]

73174/17

04/10/2017

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA

1985

Imparato Alfredo

San Prisco

Corte d’appello di Napoli - R.G. 2872/1997, 11/01/2002

Tribunale di S. Maria C. V. - R.G. 1344/1993, 29/06/2005

Corte d’appello di Napoli - R.G. 4242/2006, 09/11/2009

11/01/2002

29/06/2005

09/11/2009

11/02/2021

19 anni e

1 mese e

1 giorno

11/02/2021

15 anni e

7 mesi e

14 giorni

11/02/2021

11 anni e

3 mesi e 3 giorni

Comune di Capua.

Indennizzo per espropriazione.

De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013

12.500

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.