Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 gennaio 2026 - (Ricorso n. 40209/23 ) - Causa Rizzetto e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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ORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA RIZZETTO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 40209/23)
SENTENZA
STRASBURGO
22 gennaio 2026
La presente sentenza è definitiva, ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Rizzetto e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 40209/23) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 6 novembre 2023 tre persone, i cui estremi figurano nella tabella allegata (“i ricorrenti”), rappresentate dall’avvocato P. De Falco, che esercita a Pianiga (Venezia), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni delle parti.
Dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 18 dicembre 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
- Le circostanze del caso di specie
- La causa riguarda un procedimento civile nel quale i ricorrenti, rispettivamente genitori e fratello di R.M., avevano presentato una richiesta di risarcimento per il danno asseritamente subito in conseguenza della morte di R.M. in un incidente stradale. I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sia per il danno da perdita del rapporto parentale, che per il danno biologico.
- I ricorrenti presentarono ai tribunali nazionali una perizia attestante che ciascuno di loro aveva subito un danno biologico. La perizia sottolineava che il primo e la seconda ricorrente soffrivano di un disturbo depressivo cronico a decorrere dalla morte del Sig. R.M., per il quale partecipavano a sedute di psicoterapia e avevano ricevuto la prescrizione di farmaci ansiolitici e ipnotici mediante il Servizio Sanitario Nazionale. A entrambi i ricorrenti fu diagnosticato un danno biologico permanente con una riduzione del 20% del loro livello di funzionamento. Per quanto riguarda il terzo ricorrente, la perizia non menzionava alcuna cura specifica per le condizioni di salute psicologica, ma osservava che egli aveva sviluppato ansia e un disturbo dell’adattamento in seguito alla morte del fratello e che necessitava di cure mediche per l’insonnia. La perizia concludeva che egli aveva subito danni permanenti con una riduzione del 7% del suo livello di funzionamento.
- Il Tribunale di primo grado ritenne che i ricorrenti avessero subito un danno derivante dalla perdita del loro prossimo congiunto e accordò loro, per il danno non patrimoniale derivante complessivamente dal decesso di R.M., la somma di 340.000 euro (EUR) ciascuno al primo e alla seconda ricorrente e di EUR 144.130 al terzo ricorrente. Gli importi furono successivamente ridotti del 25% alla luce del fatto che la negligenza di R.M. era stata un fattore che aveva contribuito all’incidente.
- I ricorrenti presentarono appello, sostenendo di avere chiesto al tribunale di grado inferiore di nominare un perito per valutare il danno subito, ma che la loro richiesta era stata respinta e che era stato pertanto impossibile ottenere una valutazione specifica del loro danno biologico.
- La Corte di appello confermò la sentenza di primo grado in relazione alla richiesta dei ricorrenti tesa a ottenere che il tribunale nominasse un perito, ritenendo che, in assenza di prove evidenti del danno biologico, la richiesta non fosse sufficientemente giustificata (“meramente esplorativa”) e non potesse pertanto essere accolta. Tuttavia, la Corte di appello si discostò dalla sentenza di primo grado in quanto rinviò alla perizia presentata dai ricorrenti per valutare l’entità del loro danno biologico. Invocando la giurisprudenza della Corte di cassazione, la Corte di appello ritenne che il danno biologico potesse essere valutato solo sulla base di prove cliniche oggettive e di esami diagnostici (come la TAC o la risonanza magnetica). Poiché i ricorrenti non avevano prodotto tali prove (nonostante la perizia attestasse che essi partecipavano a sedute di psicoterapia tramite il Servizio Sanitario Nazionale), la loro richiesta relativa al danno biologico fu rigettata. Tuttavia, la loro domanda relativa al danno derivante dalla perdita del rapporto parentale fu accolta, così come gli importi accordati.
- A seguito di un ricorso dei ricorrenti, la Corte di cassazione riconobbe che, nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte di appello fosse “discutibile”, sottolineando che non si poteva ragionevolmente chiedere ai ricorrenti di produrre alcuna prova clinica oggettiva a sostegno della loro richiesta di ottenere dal tribunale la nomina di un perito, dato che le condizioni di salute in questione non potevano essere valutate in modo obiettivo (per esempio tramite una TAC o una risonanza magnetica). Rilevò inoltre che la necessità di fornire una prova clinica oggettiva del danno biologico non era stata stabilita come criterio dalla giurisprudenza nazionale citata dalla Corte di appello e sottolineò che è effettivamente possibile ammettere una perizia da parte di perito nominato dal tribunale quando “la valutazione deve essere effettuata utilizzando conoscenze tecniche specialistiche”. Ciononostante, concluse che il rilievo formulato dal tribunale di grado inferiore, sebbene discutibile, non avesse avuto alcun impatto sulla sostanza della sua motivazione, che l’aveva condotto alla corretta conclusione che i ricorrenti non avessero subito un danno biologico. In effetti, il danno subito dai ricorrenti era stato correttamente qualificato come danno da perdita del rapporto parentale, che, sebbene indiscutibilmente grave, non era di natura tale da trascendere il suo carattere intrinseco e soddisfare i criteri di un'altra categoria di danno non patrimoniale, vale a dire il danno biologico nella forma di una malattia mentale.
- IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
- In caso di morte di un prossimo congiunto, gli eredi possono esercitare due tipi di azione per ottenere il risarcimento del danno cagionato: jure proprio e jure hereditatis.
L’azione di risarcimento del danno iure proprio è proponibile nei casi in cui i familiari abbiano subito un danno biologico in ragione della perdita di un congiunto, ovvero quando sia stata compromessa la loro integrità psicofisica, sia stata gravemente compromessa la loro capacità di interagire con il mondo esterno e il loro stile di vita sia cambiato in modo fondamentale e radicale. Per accertare il danno biologico, è necessario provare l’esistenza di problemi di salute mentale causati dall’evento in questione. Come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 18284 del 25 giugno 2021, la morte di un congiunto può anche dare luogo a un danno relativo alla perdita irreversibile del rapporto personale precedentemente intrattenuto con il defunto – ovvero il danno da perdita del rapporto parentale – nelle sue dimensioni affettive e morali fondamentali (quali la cura, l’affetto e il sostegno su cui era basato il rapporto).
In secondo luogo, gli eredi del defunto possono intentare un’azione di risarcimento del danno iure hereditatis relativamente al danno che la vittima può aver subito personalmente tra la sua lesione e la morte.
- DOGLIANZA
- I ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, sostenendo che la loro richiesta di valutazione da parte di un perito nominato dal tribunale, che sarebbe stata determinante al fine di provare che avevano subito un danno biologico, era stata arbitrariamente respinta. Hanno inoltre affermato che il rigetto della loro richiesta di risarcimento del danno biologico era fondato su semplici supposizioni ed era privo di fondamento oggettivo.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
A. Sulla ricevibilità
- Il Governo ha sottolineato che gli importi accordati per il risarcimento per la perdita del rapporto parentale erano stati superiori a quelli concessi normalmente per il danno non patrimoniale di natura analoga, privando in tal modo i ricorrenti della loro qualità di vittime.
- I ricorrenti hanno contestato l’eccezione del Governo, sostenendo che i danni per il danno biologico – che costituivano una categoria diversa di danno non patrimoniale rispetto alla perdita del rapporto parentale – non erano stati inclusi negli importi loro accordati dai tribunali nazionali.
- La Corte rinvia ai principi pertinenti enunciati nella sentenza Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e sottolinea che, nel caso di specie, l’asserita violazione è connessa a un diverso motivo di risarcimento, in quanto è collegata al rifiuto dei giudici nazionali di riconoscere il danno biologico asseritamente subito dai ricorrenti e all’arbitraria esclusione delle prove che essi avevano prodotto a tale riguardo.
- La Corte conclude pertanto che, vista la doglianza dei ricorrenti, non è stata loro concessa alcuna riparazione e le autorità non hanno riconosciuto né espressamente né nella sostanza che vi era stata violazione dei loro diritti.
- Conseguentemente, la Corte respinge l’eccezione preliminare del Governo e rileva che la doglianza non è manifestamente infondata in applicazione dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
B. Sul merito
- I ricorrenti hanno sostenuto che la loro richiesta di nomina di un perito da parte del tribunale per valutare l’entità del loro danno biologico era stata arbitrariamente ignorata dai tribunali. Conseguentemente, i tribunali nazionali non avevano accordato loro un risarcimento per il danno non patrimoniale che essi avevano subito a tale riguardo.
- Il Governo ha sostenuto che la nomina di un perito rientrava nel potere discrezionale dei tribunali nazionali e che, nelle sentenze nazionali relative al caso in questione, la richiesta dei ricorrenti era stata respinta in quanto, data la portata delle informazioni disponibili, non erano necessarie ulteriori valutazioni mediche per decidere le questioni che essi avevano sollevato. Il Governo ha sostenuto che, sebbene i tribunali non lo avessero dichiarato esplicitamente, tale ragionamento era stato sufficientemente chiaro.
- La Corte rinvia alle sue sentenze relative alle cause García Ruiz c. Spagna ([GC], n. 30544/96, § 28, CEDU 1999-I) e Moreira de Azevedo c. Portogallo (23 ottobre 1990, §§ 83-84, Serie A n. 189) per una sintesi dei principi generali pertinenti in materia di ammissibilità delle prove, sottolineando che si tratta principalmente di una questione di competenza dei giudici nazionali. Spetta ai giudici nazionali anche la valutazione della pertinenza delle prove proposte. L’unico compito della Corte, in relazione all’articolo 6 della Convenzione, è quello di esaminare i ricorsi che lamentano il mancato rispetto, da parte dei giudici nazionali, di specifiche garanzie procedurali previste da tale articolo o che lo svolgimento del procedimento nel suo complesso non ha garantito al ricorrente un equo processo (si veda Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 197, CEDU 2012).
- Nell’accertare se il procedimento sia stato complessivamente equo, la Corte esamina le modalità di assunzione delle prove (si veda Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, § 66, CEDU 2000-VIII). In tale contesto, i giudici nazionali sono tenuti a condurre un esame adeguato delle osservazioni, delle argomentazioni e delle prove addotte dalle parti (si veda Van de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 59, Serie A n. 288). Sebbene dispongano di un certo margine di discrezionalità nella scelta dei rilievi e nell’ammissione delle prove, i tribunali nazionali sono tenuti a giustificare le loro attività motivando le loro decisioni (si vedano Suominen c. Finlandia, 37801/97, §§ 36-37, 11° luglio2003; Carmel Saliba c. Malta, n. 24221/13, § 73, 29 novembre 2016; e Perić c. Croazia, n. 34499/06, § 21, 27 marzo 2008).
- Nel caso di specie, la Corte rileva preliminarmente che i ricorrenti hanno presentato una domanda di risarcimento sia per la perdita del loro rapporto parentale che per il danno biologico; si tratta di motivi distinti, ciascuno dei quali potrebbe costituire il fondamento di un danno non patrimoniale. Per provare la pretesa del danno biologico subito, hanno incaricato un perito di valutare il danno alla loro integrità psicologica e hanno presentato la relativa perizia (si veda il paragrafo 2supra). Hanno successivamente chiesto che fosse effettuata una seconda perizia da parte di un perito nominato dal tribunale. I tribunali nazionali hanno respinto la richiesta; la Corte di appello ha ritenuto, in particolare, che essa non fosse sufficientemente giustificata, sottolineando che, a sostegno della domanda, dovevano essere presentati accertamenti diagnostici oggettivi. Tuttavia, secondo la successiva precisazione della Corte di cassazione, non si poteva ragionevolmente chiedere ai ricorrenti di produrre alcuna prova clinica oggettiva a sostegno della loro richiesta di nomina di un perito da parte del tribunale, dato che le condizioni di salute in questione non potevano essere valutate in modo oggettivo. Inoltre, essa ha ritenuto che la necessità di fornire prove cliniche oggettive del danno biologico non fosse stata stabilita come criterio dalla giurisprudenza nazionale citata dalla Corte di appello. In particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto che il ragionamento adottato dalla Corte di appello fosse “discutibile” e ha anzi sottolineato che è effettivamente possibile ammettere la perizia elaborata da un perito nominato dal tribunale laddove “la valutazione deve essere effettuata utilizzando conoscenze tecniche specialistiche” (si veda il paragrafo 6supra). Nonostante tali conclusioni, la Corte di cassazione ha concluso che ciò non aveva avuto alcun impatto sulla sostanza del ragionamento della Corte di appello, che l’aveva condotta alla corretta conclusione che il danno subito dai ricorrenti non era stato di natura tale da costituire un danno biologico alla loro integrità psicologica.
- La Corte osserva che, nonostante il fatto che la valutazione richiedesse conoscenze tecniche specialistiche e che i ricorrenti avessero presentato una perizia che concludeva che essi avessero effettivamente subito un danno biologico, i tribunali nazionali non hanno nominato un perito ai fini della valutazione medica dell’entità dell’asserito danno biologico e hanno tuttavia concluso che il danno subito dai ricorrenti non era stato sufficientemente grave da costituire tale specifica categoria di danno non patrimoniale. Inoltre, sebbene la Corte di cassazione avesse effettivamente riconosciuto la possibilità di accogliere la richiesta di una consulenza tecnica, essa non ha assicurato che fosse effettivamente offerta ai ricorrenti l’opportunità di avvalersi di tale valutazione. La Corte osserva inoltre che, in assenza di tale valutazione, non è chiaro quali fattori i tribunali nazionali avessero preso in considerazione nel giungere alla loro conclusione, soprattutto alla luce delle conclusioni mediche incluse nella perizia presentata dai ricorrenti, che indicavano che l’asserito danno aveva compromesso significativamente la loro integrità psicologica.
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano beneficiato di un equo processo per quanto riguarda il rifiuto dei tribunali di acquisire le prove proposte. Pertanto, la Corte, senza formulare ipotesi sul possibile esito del procedimento nazionale qualora fosse stata acquisita la relazione di un perito nominato dal tribunale, conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti non hanno presentato una domanda di equa soddisfazione. Conseguentemente, la Corte ritiene che non vi sia motivo di accordare loro alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 22 gennaio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
APPENDICE
Elenco dei ricorrenti:
|
N. |
Nome del ricorrente |
Anno di nascita |
Luogo di residenza |
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1. |
Giorgio RIZZETTO |
1949 |
Portogruaro (Venezia) |
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2. |
Susanna TONIOLO |
1961 |
Portogruaro (Venezia) |
|
3. |
Massimiliano RIZZETTO |
1981 |
Sesto Al Raghena (Pordenone) |