Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 giugno 2025 - (Ricorsi nn. 59706/18 e 59710/18) - Causa Sinescu e Molotac c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorsi nn. 59706/18 e 59710/18
Jonut Marian SINESCU contro l’Italia
e Emil Jonel MOLOTAC contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 15 maggio 2025 in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
i ricorsi presentati contro la Repubblica italiana dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») dai ricorrenti i cui nomi e relative informazioni sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza («i ricorrenti»), nelle date ivi indicate,
la decisione di portare i ricorsi a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato,
la decisione del governo rumeno di non avvalersi del suo diritto di intervenire nel procedimento (articolo 36 § 1 della Convenzione),
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:
OGGETTO DELLA CAUSA
- I ricorsi riguardano la condanna per tentata estorsione, rapina aggravata e lesioni personali pronunciata nei confronti dei ricorrenti sulla base delle dichiarazioni fatte dalla vittima agli agenti di polizia e in assenza di comparizione di quest'ultima dinanzi al giudice per le indagini preliminari (il «GIP») e poi al tribunale.
- Il 30 maggio 2010 K.S. fu ricoverato all'ospedale di Sorrento. Presentava delle contusioni al viso, all'emitorace destro e al gomito sinistro, un rigonfiamento delle labbra, del naso e della regione periorbitale sinistra, nonché una frattura della decima costola.
- L’agente di polizia A.B., chiamato dai medici, registrò la denuncia di K.S. Quest'ultimo spiegò di essere stato aggredito durante una festa di matrimonio da varie persone, tra cui un cittadino rumeno chiamato «Giovanni», che l'avevano colpito e gli avevano rubato del denaro. L'aggressione si sarebbe conclusa con l'intervento di alcuni ospiti.
- La polizia si recò immediatamente nell'edificio indicato nella denuncia e, dopo aver discusso con il proprietario, P.B., individuò un gruppo di otto cittadini rumeni in un luogo vicino a quello dell'aggressione. Lo stesso giorno, K.S. partecipò ad una ricognizione personale, e riconobbe i due ricorrenti.
- Il giorno dopo, K.S. si presentò al posto di polizia per segnalare che un gruppo di rumeni l'avevano cercato nell'hotel dove alloggiava e, dopo aver parlato con P.B., lo avevano minacciato ordinandogli, in particolare, di negare che uno dei ricorrenti avesse partecipato all'aggressione. Egli aggiunse che P.B., a seguito di questo incidente, gli aveva chiesto di lasciare l'hotel.
- Allo scopo di raccogliere le prove rapidamente, il procuratore chiese al GIP, il 16 giugno 2010, di raccogliere immediatamente le dichiarazioni di K.S., cittadino non europeo, nell'ambito di un incidente probatorio. Le autorità cercarono, invano, di notificargli la citazione a comparire nel luogo in cui soggiornava, nonché nel Comune di I. dove era domiciliato. Di conseguenza, il 24 giugno 2010 la citazione a comparire fu depositata presso la questura di Matera. L'interessato non si presentò all’incidente probatorio il 30 giugno 2010. Il giudice dispose allora la sua comparizione forzata a un'udienza fissata per il 7 luglio 2010, udienza alla quale K.S. non si presentò.
- Il 24 novembre 2010 i ricorrenti furono rinviati a giudizio secondo la procedura del giudizio immediato.
- Nel corso del dibattimento, la procura affermò che aveva cercato invano di reperire K.S. all'hotel in cui alloggiava al momento dei fatti nonché, varie volte, nella città in cui risiedeva. La procura fece osservare che gli avvocati dei ricorrenti non avevano fornito ulteriori elementi su questo punto, sebbene avessero chiesto lo svolgimento di ulteriori ricerche. Rammentò, inoltre, che K.S. era già irreperibile al momento della sua convocazione per l'incidente probatorio, alcuni giorni dopo i fatti.
- Sulla base dell’articolo 512 del codice di procedura penale (il «CPP»), il tribunale ordinò che la deposizione di K.S. raccolta dagli agenti di polizia fosse inserita nel fascicolo e ammessa come prova. Inoltre, il tribunale sottolineò che l'interessato, dopo aver identificato i ricorrenti, si era recato una seconda volta alla polizia per segnalare che dei cittadini rumeni l'avevano trovato, e che temeva delle ritorsioni, cosa che P.B. aveva confermato. Secondo il tribunale, K.S. si era sottratto al contraddittorio non volontariamente, ma per paura, a causa delle minacce ricevute. Per quanto riguarda i mezzi di prova prodotti dalla difesa, il tribunale ritenne che la domanda fosse stata presentata oltre il termine fissato e in termini generici, e pertanto la respinse.
- Con una sentenza emessa il 9 febbraio 2012 il tribunale condannò i ricorrenti a quattro anni di reclusione, considerando che la deposizione precisa e circostanziata fatta da K.S. dinanzi alla polizia, nonché l'identificazione da parte di quest'ultimo dei ricorrenti, erano sufficienti per stabilire la colpevolezza degli stessi. Il tribunale precisò che la circostanza che un testimone era irreperibile costituiva una «impossibilità oggettiva» di interrogarlo nel corso del dibattimento, il che, ai sensi dell'articolo 512 del CPP, considerato alla luce dell'articolo 6 della Convenzione, permetteva al tribunale di utilizzare qualsiasi deposizione antecedente al processo per deliberare sulla fondatezza delle accuse.
- I ricorrenti interposero appello avverso la sentenza, affermando, in particolare, che le ricerche di K.S. non erano state sufficienti, e che il loro diritto di difendersi era stato violato.
- Con una sentenza emessa il 14 gennaio 2016 la corte d'appello di Napoli confermò la sentenza del tribunale, considerando che l'assenza di K.S. fosse dovuta alle minacce ricevute e denunciate il giorno dopo l'aggressione. La corte d'appello considerò che la deposizione di K.S. era precisa e circostanziata, e che le lesioni accertate corrispondevano ai fatti riportati. Detta corte osservò che l'ufficiale di polizia che aveva raccolto la deposizione si era recato sui luoghi per verificare che il giorno prima ci fosse effettivamente stato un matrimonio, e che K.S. fosse stato successivamente avvicinato da un gruppo di rumeni, come aveva testimoniato P.B. Questi ultimi lo avevano minacciato e, da allora, si era reso irreperibile. Il tribunale aveva dunque utilizzato giustamente la deposizione dell'interessato per deliberare sulla fondatezza delle accuse. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata acquisizione, da parte del tribunale, dell'elenco dei testimoni a discarico, la corte d'appello constatò che i ricorrenti si erano limitati a sottoporre una lista di cittadini rumeni senza specificare in che modo questi ultimi potevano contribuire a corroborare la loro versione dei fatti.
- Con una sentenza emessa il 13 giugno 2018 la Corte di Cassazione respinse il ricorso dei ricorrenti dichiarandolo inammissibile. L'alta giurisdizione constatò anzitutto che i motivi del ricorso erano formulati in maniera generica. Per quanto riguarda la doglianza relativa al mancato rispetto dei diritti della difesa, essa ritenne che la sentenza della corte d'appello fosse stata adottata conformemente alla giurisprudenza relativa all'articolo 6 della Convenzione, tanto più che l'impossibilità di interrogare K.S. non era prevedibile. La Corte di Cassazione osservò, inoltre, che i ricorrenti non avevano sollevato motivi di ricorso relativi al carattere asseritamente volontario della mancata comparizione di K.S.
- Dinanzi alla Corte, i ricorrenti affermano di avere ritrovato in Romania alcuni testimoni presenti al matrimonio che, secondo loro, erano pronti a testimoniare il loro favore, e di aver trasmesso le loro dichiarazioni al tribunale. Tuttavia, dal fascicolo non risulta che essi abbiano presentato un ricorso di revisione della sentenza.
- Invocando l'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione, i ricorrenti contestano il fatto che le giurisdizioni interne li hanno condannati sulla base delle dichiarazioni fatte agli agenti di polizia da K.S., vittima e unico accusatore, senza che abbiano avuto una qualsiasi possibilità, in qualsiasi fase del procedimento penale, di interrogare o far interrogare l'interessato.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
- Tenuto conto della similitudine dell'oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica decisione.
- Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni, rimproverando ai ricorrenti di non aver presentato dinanzi al tribunale una lista di testimoni a discarico entro il termine fissato, e di non aver contestato il carattere involontario della mancata comparizione di K.S. Inoltre, il Governo afferma che la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso dei ricorrenti inammissibile in quanto i motivi addotti erano già stati esaminati dalla corte d'appello.
- La Corte non ritiene necessario esaminare l'eccezione sollevata dal Governo, in quanto il ricorso è manifestamente infondato per i seguenti motivi.
- La Corte rinvia, per i principi generali applicabili in materia, alla sentenza Schatschaschwili c. Germania ([GC], n. 9154/10, §§ 100‑131, CEDU 2015), che prevede un approccio in tre fasi.
- Nella fattispecie, la Corte constata che K.S. ha segnalato, il giorno dopo aver presentato la denuncia, che era stato minacciato, in particolare affinché negasse la partecipazione di uno dei ricorrenti all'aggressione. Inoltre, egli non si è presentato all' incidente probatorio, fissato tre settimane dopo i fatti.
- Secondo la Corte, una tale udienza – prevista specificamente per i casi in cui un testimone viene minacciato e potrebbe poi sottrarsi al dibattimento – dimostra che le autorità e i ricorrenti erano consapevoli del rischio di fuga di K.S. A questo proposito, la Corte osserva che, secondo la procedura, l'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e dell'avvocato dell'imputato.
- Le giurisdizioni interne hanno condotto delle ricerche ai fini della comparizione di K.S. Per decidere se utilizzare al processo la deposizione di quest'ultimo, si sono fondate su tali ricerche, nonché sull'impossibilità di trovare l'interessato nei diversi luoghi di residenza e di soggiorno che egli aveva indicato.
- Pertanto, la Corte considera che i fatti della presente causa sembrino indicare che vi era un «motivo serio» – la paura di ritorsioni – a giustificare la mancata comparizione di K.S. sia all'incidente probatorio che al processo, e che le giurisdizioni interne hanno fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente attendere da esse nel caso di specie.
- Inoltre, per quanto riguarda l'importanza delle dichiarazioni di K.S. per la condanna dei ricorrenti, la Corte constata che i giudici nazionali hanno basato quest'ultima quasi esclusivamente su tali dichiarazioni su quelle di P.B., il quale aveva confermato che un gruppo di rumeni era alla ricerca di K.S. il giorno dopo l'aggressione, e aveva affermato che quest'ultimo aveva paura.
- Certamente, il tribunale ha preso in considerazione anche le dichiarazioni dell'agente di polizia che ha registrato la denuncia di K.S., il verbale redatto al momento della ricognizione personale dei ricorrenti, e il certificato redatto dall'ospedale, al fine di convalidare la prova principale. Tuttavia, la Corte osserva che non si è potuto svolgere alcun confronto diretto tra i ricorrenti e il loro accusatore, né nella fase delle indagini preliminari, né durante il processo, in quanto K.S. non si è presentato all'incidente probatorio e non è mai comparso dinanzi ai giudici di merito.
- Per quanto riguarda l'esistenza di elementi compensativi idonei a controbilanciare le difficoltà derivanti per la difesa dall'impossibilità di controinterrogare K.S., la Corte osserva che i ricorrenti sono stati convocati all'incidente probatorio, e hanno avuto la possibilità di fornire una versione alternativa dei fatti negando le accuse mosse nei loro confronti, e di controinterrogare altri testimoni, ossia l'agente di polizia e P.B., il quale aveva affermato che K.S. si era impaurito quando aveva saputo di essere ricercato dai rumeni. Gli imputati erano dunque in grado di mettere in discussione la credibilità dei testimoni a carico. Inoltre, la Corte non può che prendere atto del fatto che i ricorrenti non hanno prodotto in tribunale l’elenco dei testimoni a discarico entro il termine fissato.
- Peraltro, gli interessati sono stati assistiti dai loro rispettivi avvocati durante tutto il processo. Le conclusioni delle giurisdizioni per quanto riguarda la loro colpevolezza sono state oggetto di un controllo da parte della Corte di Cassazione, la quale, deliberando in ultimo grado, ha respinto i ricorsi da essi proposti. La Corte sottolinea, a questo proposito, che i ricorrenti in tale ricorso non avevano lamentato l'impossibilità di far interrogare K.S.
- La Corte osserva anche che le giurisdizioni interne si sono basate, oltre che sulle dichiarazioni in contestazione, su un insieme di elementi probatori, tra i quali la testimonianza dell'agente di polizia che ha ricevuto la denuncia di K.S., la documentazione medica pertinente, il verbale della ricognizione personale, nonché la deposizione di P.B., che era presente durante l'episodio di minacce perpetrate nei confronti di K.S.
- Inoltre, i giudici nazionali hanno proceduto a un'analisi equilibrata dei suddetti elementi di prova, e ne hanno esaminato attentamente il valore probante.
- La Corte osserva, peraltro, che la corte d'appello ha valutato con cura la credibilità di K.S., ritenendo che non vi fossero motivi per accusare i ricorrenti, che egli non conosceva prima dei fatti delittuosi. Questi elementi l'hanno portata a considerare che K.S. non aveva interesse a fare dichiarazioni in tal senso, e che le sue dichiarazioni erano dunque sufficientemente attendibili.
- Le autorità giudiziarie hanno dunque condotto un esame meticoloso della credibilità di K.S., dell'attendibilità sia della sua deposizione che dell'identificazione dei ricorrenti, e del fatto che egli era stato minacciato (Schatschaschwili, sopra citata, §§ 146-150).
- Pertanto, la Corte ritiene che il fatto che i ricorrenti non abbiano potuto, in nessuna fase del procedimento, interrogare o far interrogare K.S., non abbia reso iniquo il procedimento nel suo complesso.
- Di conseguenza, i ricorsi sono manifestamente infondati devono essere respinti in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,
Decide di unire i ricorsi;
Dichiara i ricorsi irricevibili.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 5 giugno 2025.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
ALLEGATO
Elenco dei ricorsi
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N. |
Ricorso N. |
Ricorrente Luogo di residenza |
Rappresentato da |
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1. |
59706/18 |
Jonut Marian SINESCU Dumbrava (Com. Lespezi) |
Antonio CIRILLO |
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2. |
59710/18 |
Emil Jonel MOLOTAC Sirețel, Iași |