Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 dicembre 2025 - (Ricorso n. 32539/18 e altri 7 ) - Causa AGRISUD 2014 semplificata e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E ALTRI C.ITALIA
(Ricorsi nn. 32539/18 e altri 7 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
11 dicembre 2025
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visti i ricorsi contro la Repubblica italiana proposti dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) dalle società ricorrenti elencate nella tabella allegata (“le società ricorrenti”) nelle varie date ivi indicate;
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, sig. L. D’Ascia, le doglianze concernenti l’articolo 8 della Convenzione, considerato singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 13 della medesima, e l’articolo 6 della Convenzione e di dichiarare irricevibile per il resto il ricorso n. 32539/18;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 20 novembre 2025,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- I ricorsi sono del tipo esaminato nella causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (nn. 36617/18 e altri 12, 6 febbraio 2025) e concernono l’accesso e l’ispezione dei locali aziendali, delle sedi legali o dei locali utilizzati per le attività professionali delle società ricorrenti e l’esame e la copia delle scritture contabili, dei libri sociali, delle fatture e dell’altra documentazione contabile obbligatoria, nonché di numerosi documenti di diverso tipo rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale (i dettagli figurano nella tabella allegata). Le contestate misure sono state adottate da funzionari/ufficiali o agenti dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza al fine di valutare se le società ricorrenti avessero rispettato i loro obblighi fiscali.
- I pertinenti dettegli delle procedure interne relative a ciascun ricorso figurano nella tabella allegata.
- Le società ricorrenti lamentano l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità interne dalla legislazione nazionale e l'assenza di sufficienti garanzie procedurali idonee a proteggerle da abusi o arbitrarietà nonché, in particolare, l’assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate. Hanno invocato l’articolo 8 della Convenzione, considerato singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 13 della stessa, e nel ricorso n. 32539/18 anche l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
- La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, ritiene che le suddette doglianze (si veda il paragrafo 3 supra) debbano essere esaminate soltanto ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018).
- Il Governo ha osservato che le società ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne, in quanto non avevano impugnato le misure in questione dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali civili. La Corte ha già chiarito nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (sopra citata, §§ 137-38) che il quadro giuridico interno non fornisce garanzie procedurali sufficienti, in particolare nella misura in cui le misure contestate non sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale ex post della loro legittimità, necessità e proporzionalità. Alla luce di quanto sopra esposto l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni deve essere rigettata.
- La Corte osserva inoltre che le doglianze non sono manifestamente infondate né incorrono negli altri motivi di irricevibilità ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.
- I principi generali riguardanti l’accesso, le ispezioni e le perquisizioni e la copia e il sequestro di documenti dai locali delle persone giuridiche a fini di accertamento fiscale sono stati riepilogati dalla Corte nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (sopra citata, § 95-141).
- La Corte in tale causa ha trattato, in particolare, l’accesso e l’ispezione dei locali aziendali da parte di ufficiali/funzionari o agenti della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle entrate, nonché l’esame, la copia e il sequestro delle scritture contabili, dei libri sociali, delle fatture e dell’altra documentazione contabile obbligatoria, nonché di numerosi documenti di diverso tipo rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale eseguiti in virtù della medesima legislazione applicata alle cause in esame, ovvero l’articolo 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 633 e/o l’articolo 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. n. 600. La Corte ha chiarito che le misure in contestazione benché non fossero equivalenti a un’operazione di perquisizione e sequestro, costituivano un‘ingerenza nel diritto al rispetto del “domicilio” e della “corrispondenza” (ibid., §§ 77-79) e che il quadro giuridico italiano concedeva alle autorità interne un potere discrezionale illimitato per quanto riguardava sia le condizioni di attuazione delle misure in contestazione, che l'ambito di applicazione delle stesse (ibid., § 139). Al contempo la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico dato non fornisse garanzie procedurali sufficienti, in quanto le misure contestate benché suscettibili di essere sottoposte ad alcune forme di controllo giurisdizionale, non erano soggette a un controllo adeguato. Il quadro giuridico interno, pertanto, non forniva alle società ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto ai sensi della Convenzione (ibid., §§ 121-36).
- Quanto alle circostanze e alle condizioni nelle quali le autorità interne avevano attuato la misura contestata (si veda Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, sopra citata, § 107-15), sebbene tutte le ispezioni di cui ai presenti ricorsi, ad eccezione del ricorso n. 32539/18, fossero state eseguite dopo l’emanazione della circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate datata 7 maggio 2021 – che forniva alcune linee-guida operative e criteri di selezione (ibid., §§ 58 e 111) – la Corte ha già chiarito che, in assenza di informazioni pubbliche trasparenti su quali locali commerciali sono ispezionati nel tempo, non si può ritenere che tali linee-guida non vincolanti siano sufficienti a delimitare la portata del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità (ibid., §§ 112-13). A tale proposito, risulta dai fatti riportati nella tabella allegata che la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nel caso delle società ricorrenti, a parte un riferimento alla necessità di ottenere prove rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, non contenevano motivazioni che giustificassero le misure. Inoltre, nel caso di un ricorso (n. 33570/22) le ispezioni hanno avuto luogo oltre due anni dopo il rilascio dell’autorizzazione.
- Quanto all’oggetto e alla portata della misura contestata (ibid., § 116-20), nella maggior parte dei ricorsi le autorizzazioni consentivano l’accesso a tutti i documenti e alle prove concernenti il rispetto generale degli obblighi fiscali delle società ricorrenti in vari anni, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni effettuate nei loro locali (si vedano i dettagli riportati nella tabella allegata).
- Come già concluso sopra (si veda il paragrafo 6), per i motivi indicati nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (sopra citata, §§ 128-29 relativamente ai giudici tributari e §§ 133-34 relativamente ai giudici civili) non si possono ritenere i reclami ex post dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali civili rimedi effettivi, essi non sono pertanto vie di ricorso che occorre esaurire. Il Governo non ha indicato nuove leggi interne o decisioni che mettano in discussione tali conclusioni.
- Tenuto conto delle conclusioni di cui sopra, la Corte conclude che nelle presenti circostanze non si può affermare che l’ingerenza in questione fosse “prevista dalla legge” come prescritto dall’articolo 8 § 2 della Convenzione.
- Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Le società ricorrenti hanno chiesto alla Corte di accordare somme determinate in via equitativa per il danno non patrimoniale che hanno subito a causa delle violazioni.
- Il Governo ha sostenuto che la richiesta era infondata.
- La Corte, deliberando in via equitativa, accorda a ciascuna società ricorrente la somma di 200 euro (EUR) per il danno non patrimoniale subito a causa della violazione dell’articolo 8 della Convenzione, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
- Le società ricorrenti non hanno presentato richiesta di spese. Conseguentemente la Corte non accorda alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara ricevibili i ricorsi;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare a ciascuna società ricorrente la somma di EUR 3.200 (tremiladuecento euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, entro tre mesi, per il danno non patrimoniale;
- che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 11 dicembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
APPENDICE
Elenco delle cause:
|
N. |
Ricorso n. |
Denominazione della società ricorrente |
Nominativo del rappresentante |
Data e autorità che autorizza la verifica |
Giustificazione e portata della misura |
Data di accesso ai locali |
Prove raccolte |
|
1. |
32539/18 Agrisud 2014 S.r.l. semplificata c. Italia |
AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA |
Cristiano STASI |
25/01/2018 Capo della Guardia di finanza di Cerignola |
Controllo del rispetto da parte della società ricorrente dei suoi obblighi fiscali nel periodo compreso tra il 01/10/2014 e il 25/01/2018. |
25/01/2018 |
Di fronte alla richiesta di presentare i pertinenti documenti contabili, il rappresentante legale della società ricorrente ha spiegato che i documenti erano conservati presso l’ufficio del consulente della società e ha dichiarato che sarebbero stati presentati alla Guardia di Finanza in un momento successivo. A tale scopo è stata fissata la data del 01/02/2018. |
|
2. |
30025/22 c. Italia |
BIGAS S.R.L. |
Cristiano STASI |
23/02/2022 Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Foggia |
Controllo del rispetto da parte della società ricorrente degli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) intracomunitaria negli anni 2019 e 2020. I controlli potevano essere estesi ad altri periodi fiscali in caso di insorgenza di “situazioni di particolare rilievo fiscale”. |
25/02/2022 |
I locali aziendali erano ubicati nello stesso luogo in cui si trovava l’ufficio del consulente tributario, che aveva prodotto una copia elettronica delle scritture contabili, dei libri sociali e delle fatture pertinenti. La documentazione di trasporto e bancaria concernente transazioni intracomunitarie doveva essere presentata in un momento successivo. |
|
3. |
33570/22 c. Italia |
MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. S.N.C. |
Cristiano STASI |
14/01/2020 |
Accertamento fiscale generale relativo al 2016, nonché “controllo formale” relativo agli anni successivi fino alla data di accesso fissato per il 15/01/2020. |
L’accesso degli agenti ai locali era avvenuto in sette diverse date comprese tra il 12/04/2022 e il 28/04/2022 |
Gli agenti hanno ispezionato tutta la documentazione pertinente ai fini dell’accertamento fiscale relativo all’anno fiscale 2016. In particolare i verbali dell’operazione mostrano che gli agenti hanno chiesto le fatture e l’altra documentazione pertinente relativa alle transazioni intracomunitarie del periodo in questione, le scritture contabili e le evidenze contabili riguardanti i rapporti di affari con altre società fino alla data dell’ultima iscrizione contabile. Gli agenti hanno esaminato tale documentazione nei locali della società ricorrente e hanno riscontrato diverse violazioni fiscali. |
|
4. |
35307/22 c. Italia |
E.C.S. S.R.L. |
Cristiano STASI |
17/03/2022 |
Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 - 2022. |
17/03/2022 |
Alla società ricorrente è stato chiesto di fornire le scritture contabili, gli estratti conto bancari relativi alle transazioni con un’altra società e ogni altro documento pertinente relativo ai metodi di pagamento. Il rappresentante legale si è riservato il diritto di presentare la documentazione in un momento successivo. |
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5. |
35484/22 c. Italia |
S.C.M. S.R.L. |
Cristiano STASI |
17/03/2022 |
Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 - 2022. |
17/03/2022 |
Alla società ricorrente è stato chiesto di fornire le scritture contabili, gli estratti conto bancari relativi alle transazioni con un’altra società e ogni altro documento pertinente relativo ai metodi di pagamento. Il rappresentante legale si è riservato il diritto di presentare la documentazione in un momento successivo. |
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6. |
35590/22 c. Italia |
S. & V. S.R.L. |
Cristiano STASI |
17/03/2022 |
Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 - 2022. |
17/03/2022 |
Scritture contabili, libri sociali e fatture. La società ricorrente ha prodotto parte dei documenti e gli agenti hanno copiato i documenti in formato elettronico. |
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7. |
35888/22 c. Italia |
F.P.S. S.R.L. |
Cristiano STASI |
17/03/2022 |
Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 -2022. |
17/03/2022 |
Alla società ricorrente è stato chiesto di fornire le scritture contabili, gli estratti conto bancari relativi alle sue transazioni con un’altra società e ogni altro documento pertinente relativo ai metodi di pagamento. Il rappresentante legale si è riservato il diritto di presentare la documentazione in un momento successivo. |
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8. |
37054/22 c. Italia |
ALIDAUNIA S.R.L. |
Cristiano STASI |
23/06/2022 |
Controllo del rispetto degli obblighi fiscali relativi all’anno 2019 e, in relazione all’anno corrente, controllo della regolarità delle scritture contabili e di ogni altro pertinente “elemento di più ampio interesse fiscale”, e specialmente del rispetto della legislazione fiscale in materia di “costo del lavoro”. Esiguità del reddito dichiarato Corposo credito IVA; |
28/06/2022 |
Scritture contabili, libri sociali, estratti conto bancari e contratti pertinenti presentati dalla società ricorrente in formato elettronico. |